Corte costituzionale

Ordinanza n. 66/1978

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/1978 · relatore Arnaldo Maccarone

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 416, comma

terzo, 423, comma secondo e terzo, e 429, comma terzo, del codice di

procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 1 febbraio 1977 dal

pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Lupini Igino e

l'Istituto di vigilanza della città di Roma, iscritta al n. 422 del

registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 306 del 9 novembre 1977.

Visti gli atti di costituzione dell'Istituto di vigilanza e di

Lupini Igino, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto in fatto che con ordinanza 1 febbraio 1977 il pretore di

Roma ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale:

1) dell'art. 416, comma terzo, in quanto prescrive solo per il

convenuto e non anche per l'attore l'obbligo di indicare al momento

della sua costituzione in giudizio, a pena di decadenza, i mezzi di

prova dei quali intenda avvalersi;

2) dell'art. 423, commi secondo e terzo, in quanto prevede solo per

il lavoratore la possibilità di ottenere, nel corso del giudizio,

ordinanza di condanna della controparte al pagamento di una somma a

titolo provvisorio nei limiti della quantità che si ritiene provata;

3) dell'art. 429, comma terzo, che prevede a favore del solo

lavoratore e non anche del datore di lavoro la condanna al pagamento

anche di ulteriore somma per la diminuzione di valore di crediti

dedotti in giudizio;

che nel giudizio si sono costituite le parti ed è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che le questioni concernenti gli artt. 416 e 429 codice

procedura civile sono identiche ad altre già dichiarate non fondate da

questa Corte con la sentenza n. 13 del 1977;

che la questione riguardante l'art. 423 codice procedura civile è

priva del necessario carattere di pregiudizialità e quindi di

rilevanza in quanto nel giudizio non era stata proposta da alcuna delle

parti domanda per ottenere la provvisionale prevista dalla norma

denunziata;

che non sono prospettati profili nuovi o addotti motivi che possano

indurre la Corte a mutare la propria giurisprudenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara manifestamente inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 423 codice procedura civile

proposta dal pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe;

b) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 416 e 429 codice procedura civile sollevate,

in riferimento all'art. 3 Cost., dal pretore di Roma con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte