Corte costituzionale

Ordinanza n. 66/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/02/1989 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 97 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle

imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio

1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra la

S.p.a. Edilmida in liquidazione e l'Intendenza di Finanza di Roma,

iscritta al n. 279 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione della Società Edilmida e del Monte

dei Paschi di Siena - esattore del Comune di Roma - nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 21

gennaio 1988 (R.O. n. 279/1988) in causa tra la S.p.a. Edilmida in

liquidazione, l'Intendenza di Finanza di Roma e l'Esattoria del

Comune di Roma gestita dal Monte dei Paschi di Siena, avente ad

oggetto opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento

del 9 ottobre 1984 per debito di imposta che, invece, la Commissione

tributaria di primo grado aveva dichiarato insussistente, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 97

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui prevede

l'automatica dichiarazione di fallimento anche per il caso di mancato

pagamento di tributi iscritti a ruolo in via provvisoria per la

pendenza di ricorsi alle Commisioni tributarie;

che sarebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione in quanto sarebbero

irrazionalmente sottoposte a fallimento fiscale situazioni

diversificate quali quelle inerenti rispettivamente a crediti

tributari definitivi e crediti tributari provvisori ed incerti;

b) l'art. 24 della Costituzione in quanto all'imprenditore

moroso sarebbe impedito di dimostrare, nel procedimento per la

dichiarazione di fallimento, l'insussistenza del credito tributario

accertato;

che nel giudizio si sono costituite la Società Edilmida a r.l.

la quale ha concluso per la declaratoria di incostituzionalità della

norma denunciata e l' Esattoria comunale di Roma la quale, invece, ha

concluso per la infondatezza della questione;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per l'inammissibilità o, quanto meno, per la manifesta

infondandatezza della questione;

Considerato che gli accertamenti sui tributi addebitati al

ricorrente sono stati annullati dalla Commissione Tributaria di primo

grado anteriormente (5 ottobre 1983) alla dichiarazione di fallimento

c.d. fiscale (10 maggio 1984) e la decisione è stata, poi,

confermata dalla Commissione di secondo grado;

che, pertanto, al momento della dichiarazione di fallimento,

così come al momento della proposizione dell'incidente di

costituzionalità, non sussisteva la morosità del contribuente che

è il presupposto della dichiarazione del fallimento fiscale, ma era

addirittura in corso lo sgravio delle frazioni di imposte che erano

state iscritte provvisoriamente a ruolo (artt. 15 e 40 d.P.R. n.

602/1973);

che, pertanto, la questione sollevata nel giudizio a quo non è

assolutamente rilevante e va dichiarata la sua manifesta

inammissibilità;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 97 d.P.R. del 29 settembre

1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul

reddito), con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte