Corte costituzionale

Ordinanza n. 66/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/02/1994 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

citata

  • art. 5d.P.R. 42/1988
  • art. 5d.P.R. 597/1973
  • art. 5legge 17/1985
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 115, secondo comma, lettera c) del d.P.R. 22 dicembre

1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)

e 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (Disposizioni correttive e di

coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22

dicembre 1986, n. 917), promossi, con due ordinanze, emesse il 2

novembre 1992 dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze,

sui ricorsi proposti da Roggi Sergio e Panerai Massimo contro

l'Intendenza di Finanza di Firenze, iscritte ai nn. 391 e 392 del

registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Firenze,

con due ordinanze di identico contenuto emesse il 2 novembre 1992

(pervenute alla Corte costituzionale il 23 giugno 1993) - nei

procedimenti promossi, rispettivamente, da Roggi Sergio e da Panerai

Massimo contro il silenzio rifiuto dell'Intendenza di Finanza di

Firenze, in ordine alle istanze di rimborso delle somme corrisposte,

in sede di autotassazione ILOR, sul reddito di collaboratore

dell'impresa familiare, con riferimento all'anno 1980 - ha sollevato,

in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 115,

secondo comma, lettera c) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e

dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42;

che la sollevata questione concerne i limiti di retroattività

dei più favorevoli principi di cui all'art. 115 del d.P.R. 22

dicembre 1986, n. 917, che esclude dall'imposizione ILOR "i redditi

delle imprese familiari imputati ai familiari collaboratori a norma

del quarto comma dell'art. 5", tenuto conto che, ai sensi dell'art.

36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, detto regime si estende ai

periodi d'imposta precedenti, a condizione, però, che le relative

dichiarazioni risultino conformi alla normativa del predetto decreto,

contenente il testo unico delle imposte sui redditi;

che, a tal riguardo, le ordinanze di rimessione osservano che,

ai fini del requisito della conformità della dichiarazione, occorre

tener conto della fondamentale differenza fra l'art. 5 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597, vigente nel 1980, secondo il quale

l'imputazione del reddito a ciascun familiare era proporzionale alla

quota di partecipazione agli utili, e il d.P.R. n. 917 del 1986 che -

recependo i principi del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853,

convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, - ha previsto,

all'art. 5, quarto comma, che al collaboratore familiare possa essere

imputata una quota di reddito dell'impresa non superiore al 49%

dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dell'imprenditore;

che, sempre ad avviso del giudice remittente, la ricordata

normativa fa sì che, se il titolare dell'impresa familiare

percepiva, prima dell'entrata in vigore della legge n. 17 del 1985,

una quota di reddito superiore al 51%, il reddito del collaboratore

andrebbe esente da imposta, mentre in caso contrario sarebbe soggetto

ad ILOR;

che, pertanto, secondo l'ordinanza, tale differente trattamento,

frutto della interferenza tra norme affatto casuali, urterebbe con i

principi di ragionevolezza e di uguaglianza, nonché con quello della

capacità contributiva;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta per il

Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto, nel primo giudizio

che la questione venga dichiarata infondata e, nel secondo, che la

stessa venga dichiarata inammissibile ovvero infondata. Considerato

che i giudizi, per la identità delle questioni sollevate, vanno

riuniti e congiuntamente decisi;

che, quanto al merito degli stessi, la denunciata disparità di

trattamento è conseguenza propria della ratio ispiratrice dell'art.

36 del d.P.R n. 42 del 1988 che riflette per il passato i principi

contenuti nel testo unico approvato con d.P.R. n. 917 del 1986, alla

duplice condizione che vi sia confrontabilità fra la fattispecie

regolata nella nuova disciplina e nel precedente ordinamento e, al

tempo stesso, che vi sia stato un adeguamento spontaneo del

contribuente alla nuova normativa, reso manifesto dalla dichiarazione

e sul presupposto, evidentemente, che i principi codificati dal testo

unico fossero, in buona sostanza, desumibili dal precedente

ordinamento;

che tale disposizione, che si inserisce nella fase di passaggio

al nuovo ordinamento tributario di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n.

917, venendo anche incontro all'esigenza di superare casi oggetto di

contestazione, appare, atteso il suo carattere transitorio,

tutt'altro che irragionevole e non urta, pertanto, con i principi

degli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 115, secondo

comma, lettera c) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione

del testo unico delle imposte sui redditi) e dell'art. 36 del d.P.R.

4 febbraio 1988, n. 42 (Disposizioni correttive e di coordinamento

sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo

unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre

1986, n. 917), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte