Sentenza n. 66/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/03/1999 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 147, primo e
secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina
del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promossi con
ordinanze emesse: 1) il 15 ottobre 1997 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile Gentile Orazio contro Fallimento Mauro Tomassini
Motors s.a.s. ed altri, iscritta al n. 306 del registro ordinanze
1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18,
prima serie speciale, dell'anno 1998; 2) il 18 giugno 1998 dal
Tribunale di Roma nel procedimento civile Merlini Miria ed altra
contro Masi Giuseppe ed altri, iscritta al n. 755 del registro
ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice
relatore Annibale Marini.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di opposizione ad una dichiarazione
di fallimento il Tribunale di Roma, con ordinanza del 15 ottobre
1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dell'art.
147, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina
del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in relazione
all'art. 11, primo comma, dello stesso regio decreto "nella parte in
cui prevede che la sentenza che dichiara il fallimento della società
con soci a responsabilità illimitata produce il fallimento anche del
socio (illimitatamente responsabile) defunto, pur dopo che sia
decorso un anno dalla morte".
1.1. - Premessa la rilevanza della questione - in quanto
l'opposizione, avente ad oggetto la declaratoria di fallimento di un
socio accomandatario di società in accomandita semplice, intervenuta
oltre un anno dalla morte di costui, si fonda proprio sulla asserita
non assoggettabilità al fallimento del socio illimitatamente
responsabile deceduto da oltre un anno, ai sensi degli artt. 10 e 11
della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942) - il rimettente
rileva innanzitutto che, per consolidata giurisprudenza, il
fallimento del socio illimitatamente responsabile discende
automaticamente dal fallimento della società e prescinde da
qualsiasi accertamento, nei suoi confronti, dei presupposti previsti
dagli artt. 1 e 5 della legge fallimentare. La ratio del fallimento
del socio illimitatamente responsabile di una società di persone si
rinverrebbe dunque non già in una sua ipotetica qualità di
imprenditore (o coimprenditore) commerciale, ma solo nell'esigenza di
realizzare la garanzia costituita dal patrimonio del socio con le
modalità (quelle, appunto, della procedura fallimentare) ritenute
dal legislatore più idonee a tutelare la massa creditoria.
1.2. - Osserva ancora il giudice a quo che la prevalente
giurisprudenza esclude l'applicabilità, alla fattispecie
disciplinata dall'art. 147 della legge fallimentare, del termine di
un anno previsto dagli artt. 10 e 11 della medesima legge riguardo al
fallimento dell'imprenditore individuale defunto o che comunque abbia
cessato l'attività di impresa. Con la conseguenza che il socio
illimitatamente responsabile sarebbe assoggettato senza alcun limite
di tempo al fallimento, pur dopo la morte o la perdita, per qualsiasi
causa, della qualità di socio, all'unica condizione che l'insolvenza
della società si riferisca ad obbligazioni contratte prima dello
scioglimento, nei suoi confronti, del rapporto sociale.
1.3. - La norma, così interpretata, determinerebbe, ad avviso del
rimettente, una disparità di trattamento tra l'imprenditore
individuale cessato o defunto ed il socio illimitatamente
responsabile di una società di persone cessato o defunto, in quanto,
mentre il primo potrebbe essere dichiarato fallito solamente entro
l'anno dalla cessazione dell'attività di impresa, il secondo
resterebbe soggetto al fallimento senza alcun limite temporale.
Siffatta disparità di trattamento contrasterebbe, secondo il
giudice a quo con il principio di eguaglianza in quanto le due
situazioni, poste a confronto, presenterebbero quali essenziali
tratti comuni: l'esercizio di impresa commerciale, in forma
individuale o collettiva; la responsabilità illimitata per le
obbligazioni conseguenti; la cessazione dell'esercizio o della
partecipazione all'esercizio dell'impresa; il permanere della
responsabilità illimitata per le obbligazioni inerenti all'impresa
commerciale.
Mentre non varrebbero a legittimare la denunciata diversità di
disciplina gli elementi di differenziazione delle due fattispecie e
precisamente: l'essere l'impresa esercitata in un caso in forma
individuale e nell'altro in forma collettiva; il non avere il socio
la qualità di imprenditore commerciale; il permanere dell'impresa,
dopo lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, a
fronte del venir meno dell'impresa dopo la cessazione dell'esercizio
da parte dell'imprenditore individuale o dopo la morte di questo.
1.4. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e
infondatezza della questione.
Rileva la difesa erariale che identica questione è già stata
dichiarata da questa Corte manifestamente infondata, con ordinanza n.
919 del 1988, sul rilievo che la posizione del socio illimitatamente
responsabile non sarebbe comparabile, in tema di fallimento, a quella
dell'imprenditore individuale, in quanto il fallimento del socio è
pronunciato in via di estensione del fallimento della società,
mentre il fallimento dell'imprenditore individuale consegue ad una
autonoma dichiarazione.
2. - Con altra ordinanza, del 18 giugno 1998, di contenuto
sostanzialmente identico, lo stesso giudice ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, sempre in riferimento all'art. 3, primo
comma, della Costituzione, "dell'art. 147, commi 1 e 2, r.d. 16 marzo
1942, n. 267, in relazione all'art. 10 stesso r.d., nella parte in
cui prevedono che, in caso di fallimento della società con soci a
responsabilità illimitata, deve essere dichiarato, contestualmente o
successivamente, il fallimento anche del socio illimitatamente
responsabile, che abbia ceduto la sua quota, pur dopo che sia decorso
un anno dalla iscrizione della cessione nel registro delle imprese". Considerato in diritto
1. - I due giudizi, avendo ad oggetto questioni sostanzialmente
identiche, possono essere riuniti per essere definiti con unica
sentenza.
2. - La questione non è fondata, nei sensi di seguito precisati.
3. - Il rimettente mostra di condividere - pur dubitando della sua
legittimità costituzionale - una interpretazione dell'art. 147 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), secondo cui i soci
illimitatamente responsabili delle società di persone resterebbero
soggetti al fallimento in via di estensione del fallimento della
società anche successivamente alla perdita per qualunque causa
(morte, recesso, esclusione, cessione della quota) della loro
qualità di soci. E ciò senza alcuna limitazione di ordine temporale
ed all'unica condizione che l'insolvenza della società riguardi
obbligazioni da questa contratte prima dello scioglimento del
rapporto sociale.
Sarebbe, pertanto, evidente la disparità di trattamento tra il
socio illimitatamente responsabile e l'imprenditore che, nel caso di
morte o di cessazione, per qualunque causa, dell'esercizio
dell'impresa può, invece, ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge
fallimentare, essere dichiarato fallito solo entro un anno dalla
cessazione dell'impresa. Disparità che, secondo quanto ritenuto dal
rimettente, risulterebbe priva di ragionevole giustificazione e,
pertanto, lesiva dell'art. 3 della Costituzione.
4. - La interpretazione sulla cui base il rimettente solleva la
questione di costituzionalità non è, tuttavia, la sola compatibile
con il testo e la ratio della disposizione denunciata alla quale,
come si vedrà, è possibile attribuire un significato coerente con
il rispetto dei precetti costituzionali e che, perciò stesso, non
solo può, ma deve essere preferito dall'interprete (v. sentenze nn.
307 del 1996, 296 del 1995 e 149 del 1994; ordinanza n. 188 del
1998).
5. - È noto che nel sistema della legge fallimentare la
dichiarazione di fallimento presuppone la qualità di imprenditore
commerciale.
La possibilità, prevista negli artt. 10 e 11 della legge
fallimentare, del fallimento dell'imprenditore commerciale defunto o
che per altra causa abbia cessato l'esercizio dell'impresa non
risulta, a ben vedere, inconciliabile con tale presupposto, ma ne
costituisce un necessario corollario essendo volta ad evitare, come
è stato rilevato, che quella tutela dei creditori che la procedura
fallimentare è diretta ad assicurare sia rimessa alla mercé della
volontà di chi vi è sottoposto o al caso.
L'assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore cessato o
defunto postula, tuttavia, in applicazione del generale principio di
certezza delle situazioni giuridiche, la fissazione di un limite
temporale entro cui debba seguire la dichiarazione di fallimento.
Limite nella specie tanto più necessario considerando le conseguenze
che dalla declaratoria di fallimento discendono non solo per chi ne
è colpito, ma anche per i terzi che con lui siano entrati in
rapporto.
Si spiega allora come il legislatore, nei citati artt. 10 e 11
della legge fallimentare, operando un bilanciamento tra le opposte
esigenze di tutela dei creditori e di certezza delle situazioni
giuridiche, abbia fissato in un anno dalla cessazione dell'impresa il
termine entro il quale può essere dichiarato il fallimento
dell'imprenditore cessato o defunto.
6. - L'art. 147 della legge fallimentare prevede in generale il
fallimento del socio illimitatamente responsabile della società
commerciale di persone in estensione del fallimento della società.
La giurisprudenza - come ricorda il rimettente - è infatti
univocamente orientata nel senso che la dichiarazione di fallimento
del singolo socio discende dal fallimento della società e prescinde
dalla sussistenza, in capo a costui, dei presupposti di cui agli
artt. 1 e 5 della stessa legge, che vanno accertati solo nei
confronti della società.
Ritiene altresì la prevalente giurisprudenza che il fallimento
della società comporti il fallimento anche degli ex soci, sempreché
l'insolvenza della società si riferisca ad obbligazioni da questa
contratte prima dello scioglimento del rapporto sociale.
Al riguardo, non sembra possa dubitarsi che l'affermata
assoggettabilità al fallimento dei soci cessati o defunti - a
prescindere dalle differenti opinioni dottrinali e giurisprudenziali
sul suo più preciso fondamento normativo - costituisca comunque
espressione di quella medesima esigenza di tutela dei creditori alla
quale rispondono le norme degli artt. 10 e 11 della legge
fallimentare riguardo all'imprenditore individuale.
L'ammissibilità del fallimento dell'ex socio deve essere,
tuttavia, circoscritta entro un rigoroso limite temporale proprio al
fine di non pregiudicare, come si è detto precedentemente,
l'interesse generale alla certezza delle situazioni giuridiche.
Tale limite, non risultando fissato dall'art. 147, deve essere
rinvenuto all'interno del sistema della stessa legge fallimentare e
precisamente nella norma dettata dagli artt. 10 e 11 che, in
considerazione della sua ratio assume una portata generale ed è, in
quanto tale, applicabile anche al fallimento degli ex soci.
Sicché, e conclusivamente, può affermarsi che la disposizione
denunciata va interpretata nel senso che, a seguito del fallimento
della società commerciale di persone, il fallimento dei soci
illimitatamente responsabili defunti o rispetto ai quali sia comunque
venuta meno l'appartenenza alla compagine sociale può essere
dichiarato solo entro il termine, fissato dagli artt. 10 e 11 della
legge fallimentare, di un anno dallo scioglimento del rapporto
sociale.
Così interpretata, la norma si sottrae alla censura di
incostituzionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
147, primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma,
della Costituzione, dal Tribunale di Roma con le ordinanze indicate
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte