Sentenza n. 66/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/2001 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.lgs. 422/1998
- art. 2d.lgs. 422/1998
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 81Costituzione
- art. 116Costituzione
- art. 119Costituzione
- art. 36d.P.R. 1074/1965
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1,
lettere d e g e 2, comma 1, lettera a numero 2, del decreto
legislativo 19 novembre 1998, n. 422, recante "Disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997,
n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446 e
18 dicembre 1997, n. 472", promosso con ricorso della Regione
Siciliana, notificato l'8 gennaio 1999, depositato in cancelleria il
13 successivo ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1999.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 2000 il giudice
relatore Valerio Onida;
Uditi l'avvocato Giovanni Carapezza Figlia per la Regione
Siciliana e l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato l'8 gennaio 1999 e depositato il
successivo 13 gennaio, la Regione Siciliana ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 81, 116
e 119 della Costituzione, nonché all'art. 36 dello statuto speciale
e alle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965,
n. 1074, di quattro disposizioni contenute nel decreto legislativo
19 novembre 1998, n. 422 (Disposizioni integrative e correttive dei
decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997,
n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472). Si
tratta precisamente delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma
1, lettere d e g che recano modifiche ad alcuni articoli del d.lgs.
9 luglio 1997, n. 237 (Modifica della disciplina in materia di
servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari); e dell'art. 2,
comma 1, lettera a numero 2, che reca modifiche all'art. 17 del
d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del
sistema di gestione delle dichiarazioni).
Il provvedimento impugnato è un decreto legislativo
"correttivo", emanato in base alla delega di cui all'art. 3, comma
17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la modifica e
integrazione di precedenti decreti legislativi in materia tributaria.
La Regione ricorrente lamenta, in via generale, che le
disposizioni impugnate, riguardanti le modalità di riscossione e
versamento di tributi il cui gettito, di regola, spetta alla Regione
medesima, differenzino irragionevolmente le relative modalità di
riscossione, esclusivamente in relazione alla circostanza che il
gettito sia di spettanza dello Stato o della Regione.
La prima delle disposizioni impugnate (art. 1, comma 1, lettera
d) riguarda la modifica dell'art. 4 del d.lgs. n. 237 del 1997:
mentre nel testo originario tale disposizione prevedeva che le
entrate fossero riscosse "dal concessionario del servizio di
riscossione dei tributi nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio
finanziario competente" (oltre che dagli istituti di credito), la
disposizione correttiva, sopprimendo le parole "nella cui
circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario competente", viene a
consentire la riscossione da parte di qualsiasi concessionario del
servizio, indipendentemente dall'ambito territoriale.
La ricorrente lamenta che, eliminando il collegamento
territoriale con l'ufficio finanziario competente, e non prevedendo,
di contro, l'obbligo del riversamento nelle casse regionali delle
somme riscosse in relazione a fattispecie tributarie maturate
nell'ambito della Regione, detta disposizione violi l'art. 4 delle
norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965, secondo cui
spetta alla Regione Siciliana l'intero gettito dei tributi erariali
(salvo alcune eccezioni) riscossi nel territorio regionale.
La seconda disposizione impugnata (art. 1, comma 1, lettera e,
che modifica l'art. 6 del d.lgs. n. 237 del 1997), in correlazione
con il ripristino dei servizi autonomi di cassa degli uffici
dipendenti dal Dipartimento del territorio (di cui invece il
preesistente art. 1 del d.lgs. n. 237 del 1997 prevedeva la
soppressione), disposto dallo stesso comma 1, lettera a stabilisce
che la riscossione delle tasse ipotecarie e di taluni tributi
speciali sia effettuata dagli uffici periferici di detto Dipartimento
(salvo il caso di pagamento contestuale di imposte ipotecarie o di
bollo), e demanda ad un decreto del Ministro delle finanze il compito
di stabilire le modalità per il versamento nella tesoreria
provinciale dello Stato delle somme così riscosse e di approvare le
convenzioni che determinano i compensi agli intermediari.
Secondo la ricorrente tale previsione sottrarrebbe
illegittimamente alla Regione la potestà di organizzare la
riscossione di detti tributi, prevedendo soltanto una competenza
ministeriale, con esclusione di ogni partecipazione della Regione
alle determinazioni in ordine alle previste convenzioni e alla
quantificazione dei compensi agli intermediari.
L'art. 1, comma 1, lettera g, anch'esso impugnato, modificando i
commi 1 e 2 dell'art. 8 del d.lgs. n. 237 del 1997, che disciplinano
i termini e le modalità per il versamento, da parte del
concessionario della riscossione, delle somme allo stesso
accreditate, sopprime in detti commi le parole "o alle casse degli
enti territoriali competenti", così che nel nuovo testo si dispone
che il versamento avvenga soltanto "alla competente sezione della
tesoreria provinciale dello Stato". Secondo la ricorrente tale
modifica comporterebbe l'esclusione della Regione Siciliana dai
destinatari del riversamento delle entrate da parte dei
concessionari. Pur escludendosi, alla luce di quanto statuito
dall'art. 9 del d.lgs. n. 237 del 1997, anch'esso modificato dal
decreto impugnato, che ciò comporti la sottrazione alla Regione dei
proventi dell'imposizione indiretta, oggetto della disciplina in
esame, la ricorrente afferma che dalla normativa censurata
conseguirebbe un ingiustificato ritardo nell'acquisizione delle
entrate di spettanza regionale, mentre termini più brevi e modalità
puntualmente determinate varrebbero per il versamento di detti
tributi alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
L'ultima delle disposizioni denunciate (art. 2, comma 1, lettera
a, numero 2) modifica l'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997,
avente ad oggetto l'individuazione dei crediti e debiti per i quali
si prevede da parte dei contribuenti il versamento unitario delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore
dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti dello stesso periodo nei confronti dei
medesimi soggetti. Mentre il testo originario della lettera a di tale
comma 2 prevedeva che il versamento unitario e la compensazione
riguardassero i crediti e i debiti relativi alle imposte sui redditi
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto al
concessionario dei servizi di riscossione, ai sensi dell'art. 3,
primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, il nuovo testo fa
riferimento alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte
riscosse sia mediante versamento diretto al concessionario, sia
mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato, aggiungendosi però che per le ritenute di questa
seconda categoria resta ferma la facoltà di eseguire il versamento
presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato. La
ricorrente lamenta che la disposizione impugnata non consenta di
eseguire il versamento di quanto dovuto, e per quanto spettante,
presso la cassa regionale, così diversificando illegittimamente la
posizione della Regione rispetto a quella dello Stato.
Il ricorso conclude affermando che la Regione non lamenta alcuna
lesione causata da una riforma di vasta portata, organica e generale,
incidente sul sistema finanziario, quale può riconoscersi nelle
disposizioni dei decreti legislativi n. 237 e n. 241 del 1997, bensì
"lo squilibrio e la disparità di trattamento" che, a causa delle
modifiche apportate, si determinerebbero fra Stato e Regione in
ordine agli stessi tributi, in forza dell'unico elemento
differenziante della loro percezione: con l'effetto di alterare le
disponibilità di cassa della Regione, quanto meno sotto il profilo
della ritardata acquisizione delle relative spettanze rispetto ai
più brevi termini disposti per il versamento alle competenti sezioni
di tesoreria provinciale dello Stato. Ciò lederebbe altresì il
principio di eguaglianza, che varrebbe anche nei confronti "degli
oggetti, dei fatti, delle situazioni e degli istituti giuridici", e
il canone di ragionevolezza, che verrebbe in rilievo anche a
proposito della necessità di bilanciamento e di valutazione della
legittimità costituzionale di atti e comportamenti, in particolare
per quanto riguarda i principi desumibili dagli artt. 116 e 119 della
Costituzione in ordine al riparto delle competenze tra Stato e
Regioni ad autonomia differenziata e ai rapporti tra potere centrale
e poteri locali. Sarebbero infatti vietate discriminazioni atte ad
incidere negativamente sulle relative spettanze o comportanti una
"reformatio in pejus" di attribuzioni e situazioni consolidate.
La ricorrente osserva infine che anche il semplice ritardo nella
acquisizione dei tributi spettanti configurerebbe una violazione dei
principi desumibili dall'art. 81 della Costituzione, nonché un
pregiudizio finanziario per la Regione atto a ripercuotersi financo
nell'assolvimento delle funzioni proprie della stessa.
2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto le norme impugnate non
produrrebbero alcun pregiudizio sostanziale alla Regione né
sottrarrebbero ad essa la disponibilità immediata dei tributi di sua
spettanza, e osservando in via generale che l'interesse avuto di mira
da parte del legislatore è quello di favorire il contribuente
nell'assolvimento dei suoi obblighi, donde deriverebbe la necessità
di alcuni adattamenti meramente procedurali per consentire la
gestione contabile dei versamenti.
In una successiva memoria l'Avvocatura erariale articola più
ampiamente la propria difesa, osservando preliminarmente che il
ricorso sarebbe ammissibile solo nei limiti in cui lamenta la
violazione di norme costituzionali sulla competenza o comunque una
effettiva ed attuale lesione della autonomia costituzionalmente
garantita alla Regione, non là dove sembra denunciare, di per sé,
la violazione dei criteri di ragionevolezza e di uguaglianza.
Quanto alla prima delle disposizioni denunciate, la difesa del
Presidente del Consiglio osserva poi che, abolendo la correlazione
territoriale tra ufficio finanziario cui compete la determinazione
delle entrate e concessionario del servizio di riscossione cui si
effettuano i pagamenti, con la finalità di semplificare gli
adempimenti dei contribuenti, i quali possono effettuare i propri
pagamenti ovunque sul territorio nazionale, non si lederebbe
l'autonomia tributaria della Regione, la quale continuerebbe a
percepire le entrate tributarie relative a fattispecie maturate
nell'ambito del suo territorio, senza alcun apprezzabile ritardo, non
diversamente, del resto, da quanto era già previsto dall'art. 4
delle norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965 per le
entrate affluite, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari
extraregionali.
In ordine alla censura che investe la lettera e del primo comma
dell'art. 1 del decreto impugnato, si osserva che la norma demanda
alla disciplina di un decreto ministeriale non già la materia della
riscossione delle entrate, in questo caso riservata agli uffici,
bensì quella delle modalità di riversamento da parte degli uffici
periferici delle somme riscosse e che siano destinate alla tesoreria
provinciale dello Stato. Tale decreto non sarebbe dunque destinato ad
interferire pregiudizievolmente nella potestà regionale di
organizzazione delle entrate, neppure sotto il profilo del
riversamento di esse alla Regione, che continuerebbe ad avvenire
mediante versamento da parte degli uffici riscuotitori alla cassa
regionale, secondo le specifiche norme in proposito vigenti, come
esplicitamente presupposto dagli artt. 4, comma 2, 5, comma 2, e 7,
ultimo comma, del decreto interministeriale 16 dicembre 1998, emanato
in attuazione della norma impugnata.
Quanto alla terza censura, relativa all'art. 1, comma 1, lettera
g, del decreto, che, nel disciplinare il riversamento delle entrate
da parte del concessionario del servizio di riscossione, elimina il
riferimento alle casse degli enti territoriali, rilevata la
inammissibilità del profilo di doglianza fondato sulla asserita
lesione del principio costituzionale di uguaglianza, l'Avvocatura
erariale contesta che la modifica introdotta determini la sottrazione
delle entrate in questione alla Regione, e sostiene che l'asserito
limitato ritardo nella acquisizione di dette entrate non
comporterebbe alcun pregiudizio alla autonomia finanziaria della
Regione, né quindi alcuna menomazione della sfera di questa
costituzionalmente garantita.
Quanto infine all'ultima censura, relativa alla disposizione
dell'art. 2, comma 1, lettera a, numero 2 - che, sempre nella
prospettiva della semplificazione degli adempimenti dei contribuenti,
si sarebbe limitata a consentire la deroga al sistema del versamento
unitario per certe entrate tributarie - ribadita la inammissibilità
dei profili non attinenti alla competenza regionale, si sostiene che
dalla norma contestata non verrebbe messa in discussione la spettanza
delle entrate alla Regione; mentre l'affermazione secondo cui ne
deriverebbe un ritardo nel versamento delle entrate alla cassa
regionale sarebbe apodittica e indimostrata, non essendovi ragione
per ipotizzare che il versamento non debba avvenire immediatamente e
comunque in tempi non superiori a quelli che, nel sistema, non
contestato, del versamento unitario con compensazione, sono
strettamente necessari per la ripartizione e il riversamento delle
somme ai soggetti destinatari. Considerato in diritto
1. - Il ricorso della Regione Siciliana investe alcune
disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422
(Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre
1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472), che secondo la ricorrente
lederebbero l'autonomia finanziaria della Regione di cui agli
artt. 116 e 119 della Costituzione, con riferimento anche all'art. 81
della Costituzione, come delineata nell'art. 36 dello statuto e nelle
norme di attuazione contenute nel d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, a
cui termini spettano alla Regione, e dovrebbero essere dalla stessa
riscosse, tutte le entrate tributarie erariali ad eccezione di quelle
esplicitamente riservate allo Stato; e contrasterebbero altresì con
i principi di uguaglianza - per il diverso trattamento riservato allo
Stato e alla Regione - e di ragionevolezza, per l'ingiustificato
peggioramento che ne discenderebbe nella situazione della Regione in
ordine alla acquisizione delle entrate ad essa spettanti.
Precisamente:
a) l'art. 1, comma 1, lettera d, modificativo dell'art. 4,
comma 1, del d.lgs. n. 237 del 1997, consentendo il pagamento da
parte dei contribuenti a favore di qualunque concessionario del
servizio di riscossione sul territorio nazionale, e non più soltanto
di quello nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario
competente, e non prevedendo, secondo la ricorrente, l'obbligo del
riversamento nelle casse regionali delle somme riscosse in relazione
a fattispecie tributarie maturate nell'ambito della Regione,
violerebbe l'art. 4 delle norme di attuazione approvate con d.P.R.
n. 1074 del 1965, che sancisce il criterio della spettanza alla
Regione delle entrate relative a fattispecie tributarie maturate
nell'ambito regionale;
b) l'art. 1, comma 1, lettera e, modificativo dell'art. 6 del
d.lgs. n. 237 del 1997, prevedendo, per alcune entrate tributarie
riscosse dagli uffici periferici dipendenti dal Dipartimento del
territorio, un decreto interministeriale che stabilisce le modalità
per il versamento alla tesoreria provinciale dello Stato delle somme
riscosse e approva le convenzioni che determinano i compensi agli
intermediari, senza contemplare alcun coinvolgimento della Regione,
sottrarrebbe alla Regione stessa la potestà di organizzare la
riscossione di detti tributi e violerebbe il principio di leale
collaborazione;
c) l'art. 1, comma 1, lettera g, modificativo dell'art. 8 del
d.lgs. n. 237 del 1997, eliminando il riferimento alle casse degli
enti territoriali competenti ai fini del versamento delle somme
riscosse dal concessionario del servizio, comporterebbe l'esclusione
della Regione Siciliana dai destinatari del riversamento ai sensi del
citato art. 8 e, pur non determinando la sottrazione alla stessa di
detti proventi, darebbe luogo ad un ritardo nell'acquisizione di
essi, che non troverebbe alcuna giustificazione in relazione al fatto
che, per gli stessi tributi, il versamento nella competente sezione
di tesoreria provinciale dello Stato avverrebbe entro termini più
brevi e con modalità puntualmente determinate;
d) infine, l'art. 2, comma 1, lettera a, numero 2,
modificativo dell'art. 17, comma 2, lettera a, del d.lgs. n. 241 del
1997, prevedendo che il versamento unitario, con eventuale
compensazione, riguardi anche i pagamenti per i quali è previsto il
versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato,
e non più solo quelli per i quali è previsto il versamento diretto
al concessionario del servizio di riscossione, e prevedendo però,
per le ritenute di quest'ultima categoria, in via facoltativa, il
versamento presso la tesoreria provinciale dello Stato, non
consentirebbe di eseguire il versamento presso la cassa regionale,
con ciò illegittimamente differenziando la posizione della Regione
rispetto a quella dello Stato.
2. - Le questioni sono infondate.
Lo è, anzitutto, quella relativa all'art. 1, comma 1, lettera d,
del decreto impugnato, in quanto la facoltà di riscossione dei
tributi da parte di qualunque concessionario del servizio,
nell'intero territorio nazionale, introdotta dal legislatore
delegato, non incide sulla spettanza alla Regione Siciliana dei
tributi riscossi con riguardo a fattispecie maturate nel relativo
territorio. Il meccanismo di riscossione lascia infatti del tutto
impregiudicata la titolarità in capo alle varie amministrazioni del
diritto a percepire il gettito, secondo le norme che disciplinano il
riparto delle entrate. Contrariamente a quanto asserito dalla
ricorrente, resta intatto l'obbligo di riversamento nelle casse
regionali del gettito di spettanza della Regione: del resto, le
stesse norme di attuazione dello statuto siciliano (art. 4 del d.P.R.
n. 1074 del 1965) prevedono che siano comprese fra le entrate
spettanti alla Regione anche "quelle che, sebbene relative a
fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono,
per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del
territorio della Regione".
3. - Quanto all'art. 1, comma 1, lettera e, del decreto
impugnato, oggetto della seconda censura, esso non fa che
ripristinare, con riguardo a particolari tributi (tasse ipotecarie e
taluni tributi speciali), il sistema di riscossione tramite i servizi
autonomi di cassa dipendenti dal Dipartimento del territorio, già
previsto dalla legislazione preesistente e sostituito dal testo
originario del d.lgs. n. 237 del 1997 (art. 6, comma 3), che aveva
soppresso tali servizi (art. 1, comma 1, a sua volta ora modificato
dall'art. 1, comma 1, lettera a, numero 1, del d.lgs. n. 422 del
1998, non impugnato), con il sistema di riscossione centralizzato
tramite l'Ente poste italiane.
Il fatto che la nuova disciplina contempli un decreto
ministeriale, che stabilisce le modalità di versamento delle somme
riscosse e approva le convenzioni che determinano i compensi agli
intermediari, è conseguenza della necessità di regolamentare le
nuove procedure in tutto il territorio nazionale. Esso non intacca
né la spettanza dei tributi alla Regione (del resto il decreto del
Direttore generale del Dipartimento del territorio 16 dicembre 1998,
emanato in attuazione della norma impugnata, esplicitamente prevede
il versamento dei tributi alle tesorerie provinciali dello Stato "o
alle casse regionali": art. 4, secondo comma; art. 5, secondo comma;
art. 7, secondo comma), né la potestà della Regione di
disciplinare, entro i limiti chiariti dalla giurisprudenza di questa
Corte, la riscossione dei tributi nell'ambito del territorio
regionale, ferma restando, in assenza di normativa regionale,
l'applicazione anche in Sicilia delle leggi dello Stato (art. 6 del
d.P.R. n. 1074 del 1965; e cfr., da ultimo, sentenze n. 111, n. 138 e
n. 186 del 1999).
Non si verifica dunque la lamentata violazione della competenza
regionale, né quella del principio di leale collaborazione, poiché
il decreto ministeriale previsto dalla norma impugnata non riguarda,
come tale, la Regione Siciliana, ma il sistema nazionale di
riscossione dei tributi in questione.
4. - Con riguardo alla terza censura, avente ad oggetto l'art. 1,
comma 1, lettera g, del decreto impugnato, la stessa ricorrente
ammette che tale disposizione non determina la sottrazione alla
Regione dei proventi tributari ad essa spettanti, ma ritiene che la
nuova procedura dia luogo a ritardo nell'acquisizione di essi alle
casse regionali.
La modifica normativa in esame riguarda la disciplina dei
versamenti, rispettivamente, a favore dello Stato e a favore degli
enti territoriali, delle entrate di varia natura, tributarie e non
tributarie, di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 237 del 1997: disciplina
prima uniforme, in base al testo originario del d.lgs. n. 237 del
1997, e ora differenziata, in base al nuovo testo dell'art. 9 del
medesimo decreto, secondo cui i versamenti agli enti territoriali
seguono i ritmi temporali previsti per i versamenti agli enti diversi
dallo Stato (pur sempre con termini precisi: entro il 12 e il 27 di
ogni mese).
Le parti sembrano ritenere che la nuova disciplina del versamento
delle entrate in questione da parte dei concessionari del servizio di
riscossione, recata dagli artt. 8 e 9, modificati, del d.lgs. n. 237
del 1997, comprenda anche le somme riscosse a titolo di tributi
erariali spettanti alla Regione Siciliana ai sensi degli artt. 2, 3 e
4 del d.P.R. n. 1074 del 1965 fra quelle assoggettate alle modalità
di versamento agli "enti diversi dallo Stato" (art. 9 del decreto
legislativo), e non fra quelle assoggettate alle modalità di
versamento previste per le somme riscosse allo stesso titolo, nel
restante territorio nazionale, per conto dello Stato (art. 8).
Invero, la considerazione del particolare regime previsto in
Sicilia per la destinazione e la riscossione del gettito dei tributi
erariali consente una lettura del nuovo testo degli artt. 8 e 9 del
d.lgs. n. 237 del 1997 più aderente a tale regime, che cioè
accomuni la disciplina delle entrate tributarie erariali riscosse in
Sicilia e attribuite alla Regione alla disciplina prevista per le
entrate tributarie dello Stato, piuttosto che a quella delle entrate
di pertinenza degli altri enti territoriali: e in tal senso, del
resto, risulta a questa Corte che si sia orientata la stessa
amministrazione statale.
Così intesa la disposizione impugnata, non ha ragion d'essere la
censura mossa dalla ricorrente.
5. - Il sistema dei versamenti unitari, con eventuale
compensazione fra debiti e crediti anche relativi a diversi tributi,
è stato introdotto, per semplificare gli adempimenti dei
contribuenti, dagli artt. 17 e seguenti del d.lgs. n. 241 del 1997,
senza contestazioni da parte della Regione Siciliana, che anzi, in
questa sede, ammette trattarsi di "una riforma di vasta portata,
organica e generale", e sembra dunque apprezzarne il contenuto.
L'art. 2, comma 1, lettera a, del d.lgs. n. 442 del 1998, oggetto
della quarta ed ultima censura, non fa altro che estendere tale
sistema - già limitato ai soli contribuenti titolari di partita IVA
ed escluso per alcune ritenute alla fonte - a tutti i contribuenti
nonché alle ritenute alla fonte prima escluse; per queste ultime la
disposizione censurata (il numero 2 della citata lettera a
dell'art. 2, comma 1, del decreto impugnato, che riguarda
l'estensione "oggettiva" alle menzionate entrate tributarie), lascia
però la facoltà ai contribuenti di eseguire il versamento, come
avveniva in precedenza, presso la competente sezione di tesoreria
provinciale dello Stato, in questo caso senza possibilità di
compensazione.
Si tratta di una modifica che non incide in alcun modo non solo
sulla spettanza delle entrate, ma nemmeno sul sistema di versamento
dei proventi, riscossi dai concessionari, alle casse degli enti
creditori, né, infine, sul sistema di riversamento dei proventi che
vengano ancora riscossi dalle tesorerie provinciali dello Stato,
secondo il sistema previgente, facoltativamente mantenuto dalla norma
in esame per le ritenute già così disciplinate dal testo
originario.
Nessuna lesione, dunque, si verifica, per effetto della norma
impugnata, nella posizione costituzionalmente garantita della
Regione. Per quanto poi riguarda la presunta differenziazione fra
Regione e Stato - ammesso che essa sussista, ma non per effetto della
norma in questione - varrebbe comunque la considerazione che una
eventuale e marginale diversità di disciplina fra Stato e Regione,
ai fini delle modalità di riscossione e riversamento delle entrate,
non potrebbe di per sé considerarsi irragionevole e contrastante con
l'art. 3 della Costituzione.
6. - A ben vedere, molte delle difficoltà e dei contrasti che
insorgono in ordine al regime di ripartizione delle entrate fra Stato
e Regione Siciliana, e di riscossione delle entrate nella Regione
Siciliana, sono da addebitarsi alla mancanza di una normativa di
attuazione dello statuto che tenga conto delle profonde
trasformazioni intervenute nel sistema tributario e nei rapporti
finanziari fra Stato e Regione dall'epoca delle norme dettate con il
d.P.R. n. 1074 del 1965 (cfr. sentenze n. 111 e n. 138 del 1999).
È pertanto da rinnovare l'auspicio (già espresso nella sentenza
n. 138 del 1999) che Stato e Regione, attraverso la specifica forma
di collaborazione prevista dall'art. 43 dello statuto ai fini della
adozione delle norme di attuazione, si attivino per adeguare alle
nuove esigenze e realtà l'attuale assetto normativo in questa
materia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'articolo 1, comma 1, lettere d e g, e dell'art. 2, comma 1,
lettera a, numero 2, del d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422
(Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre
1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472), sollevate, in riferimento
agli articoli 3, 81, 116 e 119 della Costituzione, nonché
all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di
attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dalla Regione
Siciliana con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte