Sentenza n. 67/1957
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/05/1957 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 4legge 841/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del decreto del
Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 1952, n. 4055, promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza del 3 aprile 1956, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 123 del 19 maggio 1956, iscritta al n. 153 del
Registro ordinanze 1956, emessa dal Pretore di Roccastrada nella causa
civile tra Brizzi Adolfo, la Società per azioni "Il Solco" e l'Ente
per la colonizzazione della maremma tosco-laziale;
2) ordinanza di pari data, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 123 del 19 maggio 1956, iscritta al n. 154 del
Registro ordinanze del 1956, emessa dal Pretore di Roccastrada nella
causa civile tra Scheggi Egisto e Amerighi Gino, la Società per azioni
"Il Solco" e l'Ente per la colonizzazione maremma tosco-laziale.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del
Giudice Antonio Manca;
uditi gli avvocati Guido Astuti, Arturo Carlo Jemolo, Francesco
Santoro Passarelli e Massimo Severo Giannini per l'Ente Maremma ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 3 aprile 1956 il Pretore di Roccastrada ha disposto
la trasmissione a questa Corte degli atti del giudizio promosso da
Brizzi Adolfo, assegnatario di un fondo espropriato in attuazione della
riforma fondiaria, per ottenere la restituzione di prodotti che
assumeva indebitamente percepiti, contro la Società per azioni "Il
Solco", già proprietaria del fondo stesso, e da questa esteso, ai fini
di garanzia, nei confronti dell'Ente per la colonizzazione della
maremma tosco-laziale. Giudizio nel corso del quale la Società "Il
Solco", colpita dalla espropriazione, ha eccepito l'illegittimità
costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica in data 28
dicembre 1952, n. 4055 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23
gennaio 1953, supplemento n. 2) sotto il profilo dell'eccesso di delega
in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione. Al riguardo la detta
Società ha sostenuto che, per la determinazione della quota
espropriabile, si era proceduto illegittimamente all'accertamento della
consistenza dell'intera proprietà, comprendendo anche quei terreni, di
circa ha. 234.02.95, che erano stati ceduti alla comunità di
Civitella Paganico per liquidazione di usi civici con atto di
conciliazione stipulato il 14 febbraio 1945, approvato dal Commissario
liquidatore il 27 dicembre 1952 e dal Ministro per l'agricoltura e le
foreste con decreto del 29 dicembre 1952.
L'ordinanza, ritualmente notificata alle parti ed al Presidente del
Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei
deputati e del Senato, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
19 maggio 1956.
Nella cancelleria della Corte si è costituito l'Ente Maremma, il 7
giugno 1956, depositando le deduzioni con procura speciale in calce.
L'8 gennaio ed il 14 marzo 1957 sono stati depositati: la deliberazione
del Presidente dell'Ente di resistere nel giudizio, il parere del
Consiglio dello stesso Ente e l'approvazione del Ministero per
l'agricoltura e le foreste.
La difesa dell'Ente osserva in sostanza che, alla data del 15
novembre 1949, fissata dall'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,
per valutare la consistenza della proprietà terriera privata, ai fini
della determinazione della quota espropriabile, l'atto di conciliazione
per la liquidazione degli usi civici non poteva considerarsi
giuridicamente perfezionato. L'approvazione del Ministero competente,
prescritta dall'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sugli usi
civici, è intervenuta infatti il 29 dicembre 1952, successivamente
cioè alla data del 28 dicembre 1952, in cui è stato emanato il
decreto di espropriazione. E poiché per controllare la legittimità
costituzionale del detto decreto sotto il profilo dell'eccesso di
delega, si dovrebbe aver riguardo al momento dell'emanazione e non già
alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; e poiché
d'altra parte alla approvazione del Ministero successiva, come si è
accennato, alla data del decreto di espropriazione, non si potrebbe
attribuire carattere dichiarativo e quindi efficacia retroattiva,
bensì carattere costitutivo, si trae la conclusione che, tanto l'Ente
Maremma nel compilare il piano di espropriazione, quanto il Governo
nell'emanare il relativo decreto, non abbiano violato l'art. 4 della
legge di delegazione n. 841 del 1950. Ciò perché tanto l'Ente, quanto
il Governo, dovevano considerare i terreni oggetto della conciliazione
per la liquidazione degli usi civici, come tuttora appartenenti alla
società "Il Solco", nei confronti della quale era stato promosso il
procedimento di espropriazione.
Assume, d'altra parte, che, nel sistema delle leggi di
trasformazione fondiaria o agraria, per la ipotesi non infrequente
dell'esistenza di usi civici, è previsto che la riforma si attui
indipendentemente da tali diritti, come si desumerebbe dall'art. 9
della legge n. 230 del 12 maggio 1950 (richiamata dall'art. 1 della
legge n. 841), nel quale si dispone, tra l' altro, che i diritti di uso
civico si trasferiscono, ad ogni effetto, sulle indennità di
espropriazione.
La difesa dell'Ente Maremma accenna, senza farne oggetto di
conclusioni, alla possibilità che, nel caso in cui si ritenesse il
decreto presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4055, costituzionalmente
illegittimo, la relativa pronuncia di questa Corte fosse limitata a
quella parte del provvedimento che, in contrasto con la legge di
delega, avesse compreso fra i terreni da espropriare anche quelli,
gravati da usi civici, cui si riferisce l'atto di conciliazione.
La difesa dell'Ente conclude quindi, in linea principale, perché
con ordinanza sia dichiarata la manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale, o, in subordinata ipotesi, sia
dichiarata con sentenza la legittimità costituzionale del decreto
presidenziale sopra ricordato.
Nella memoria depositata il 14 marzo 1957 l'Ente Maremma illustra
le tesi già prospettate nelle deduzioni ed insiste nelle riferite
conclusioni.
Con altra ordinanza del 3 aprile 1956 il Pretore di Roccastrada ha
disposto la trasmissione degli atti di altro giudizio, analogo per
l'oggetto e per la causa petendi, promosso da Scheggi Egisto ed
Amerighi Gino, assegnatari di fondi, nei confronti della società per
azioni "Il Solco", già proprietaria degli stessi, e da questa esteso
all'Ente espropriante.
Anche in questa causa la società "Il Solco" ha dedotto
l'illegittimità costituzionale del ricordato decreto del Presidente
della Repubblica, per eccesso di delega in relazione all'art. 4 della
legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77
della Costituzione, proponendo questione identica a quella già sopra
prospettata.
L'ordinanza, ritualmente notificata alle parti ed al Presidente del
Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei
deputati e del Senato, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
19 maggio 1956.
Avanti a questa Corte si è costituito il 7 giugno 1956 l'Ente
Maremma, che ha tempestivamente depositato in cancelleria le deduzioni
con le quali enuncia tesi e precisa conclusioni identiche a quelle già
svolte nel giudizio iscritto al n. 153 del ruolo generale delle
ordinanze.
In questo giudizio, con atto depositato il 3 maggio 1956, è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'interesse
del quale l'Avvocatura generale dello Stato sostiene, in via
preliminare e principale, l'inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale per l'irregolarità dell'ordinanza di
trasmissione degli atti alla Corte. Secondo l'Avvocatura il Pretore non
avrebbe enunciato i motivi né della rilevanza, né circa la parvenza
di fondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale del
decreto impugnato.
In subordine e nel merito conclude perché si dichiari la
legittimità costituzionale del decreto di esproprio 28 dicembre 1952,
n. 4055.
Nella memoria depositata il 14 marzo 1957 l'Avvocatura propone
preliminarmente l'eccezione di inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale, in quanto l'impugnazione del decreto di
espropriazione sarebbe stata dedotta come fine a se stessa e non come
questione pregiudiziale e incidentale rispetto alla definizione del
giudizio iniziato davanti al Pretore.
Quanto al merito l'Avvocatura insiste nelle conclusioni già prese
nelle deduzioni.
Le due cause promosse con le suindicate ordinanze sono state
fissate e discusse nella stessa udienza. Considerato in diritto :
Poiché le due cause hanno per oggetto la stessa questione di
legittimità costituzionale, la Corte ravvisa opportuno disporre che
siano riunite e decise con unica sentenza.
Non possono essere accolte le eccezioni preliminari dedotte
dall'Avvocatura dello Stato, nella causa promossa con l'ordinanza n.
154, in ordine alla irregolarità formale dell'ordinanza stessa. Il
giudice del merito infatti ha dato sufficiente ragione del suo
convincimento circa la rilevanza, per la definizione del giudizio,
della questione di legittimità costituzionale.
Per quanto riguarda d'altra parte il difetto di motivazione circa
il dubbio sulla non manifesta infondatezza, basta richiamare la
sentenza di questa Corte n. 60 del 13 maggio 1957, nella quale si è
ritenuto che, al riguardo, la motivazione non è prescritta dall'art.
24, primo comma, della legge n. 87 dell'11 marzo 1953.
Del pari deve ritenersi priva di fondamento l'altra eccezione di
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale,
formulata dall'Avvocatura nel senso che l'impugnazione del decreto di
esproprio sarebbe stata proposta come oggetto principale della domanda
giudiziale, e non già, in via incidentale, quale presupposto
necessario per la definizione della causa di merito. Tale eccezione è
stata respinta con la sentenza n. 59 del 13 maggio 1957, alla quale
pertanto basta fare riferimento per la decisione e per la motivazione.
Come si è in precedenza accennato (secondo quanto risulta
dall'ordinanza) il decreto presidenziale del 28 dicembre 1952, n. 4055,
è stato impugnato perché, nella determinazione della quota dei
terreni da espropriare nei confronti della società "Il Solco", avrebbe
illegittimamente compresa anche la zona, che, in virtù dell'atto di
conciliazione stipulato il 14 febbraio 1945 e approvato dalle autorità
di controllo il 27 e il 29 dicembre 1952, era stata ceduta agli
abitanti del comune di Civitella Paganico per liquidazione di usi
civici. Si sarebbe così violato l'art. 4 della legge 21 ottobre 1950,
n. 841, con riferimento all'art. 76 della Costituzione.
La difesa dell'Ente Maremma, a sostegno della legittimità
dell'accennato decreto, deduce che, alla data del 15 novembre 1949,
fissata dall'art. 4 della predetta legge per valutare la consistenza
della proprietà terriera privata ai fini della determinazione della
quota espropriabile, l'atto di conciliazione sopra ricordato non poteva
ritenersi perfezionato. Si assume infatti che l'approvazione da parte
del Ministero competente (che secondo la difesa dell'Ente avrebbe
carattere costitutivo, non dichiarativo), prescritta dall'art. 29 della
legge 16 giugno 1927, n. 1766, sugli usi civici, è intervenuta il 29
dicembre 1952; successivamente cioè non soltanto al 15 novembre 1949,
ma anche alla data di emanazione del decreto di esproprio (28 dicembre
1952). Ed è a questa data, si aggiunge, e non già a quella di
pubblicazione del decreto che occorre riferirsi per il controllo di
legittimità del decreto stesso.
La Corte osserva che indubbiamente, nel sistema delle due leggi
concernenti la trasformazione fondiaria o agraria, n. 230 del 12 maggio
1950 (cosiddetta legge Sila) e n. 841 del 21 ottobre 1950 (cosiddetta
legge stralcio), la data del 15 novembre 1949 ha importanza
fondamentale. Lo si desume dall'art. 2, primo comma, della legge n.
230, che dispone la espropriabilità dei terreni di proprietà privata,
appartenenti a coloro che al 15 novembre 1949 avevano più di trecento
ettari, e dall'art. 4, primo comma, della legge n. 841, secondo il
quale, pure al 15 novembre 1949, deve essere valutata la consistenza
della proprietà stessa. A questa data inoltre si riferiscono le
disposizioni contenute rispettivamente negli artt. 27 e 20 delle due
leggi sopra citate, e nell'art. 4, primo comma, della legge 18 maggio
1951, n. 333, per quanto attiene all'efficacia degli atti a titolo
oneroso e gratuito; i quali, se stipulati successivamente, non sono
opponibili agli Enti incaricati di attuare le leggi di riforma.
È chiaro quindi che la data anzidetta costituisce un termine
costante di riferimento sia per la individuazione dei titolari delle
proprietà soggette all'esproprio, sia per la determinazione della
situazione obiettiva della proprietà stessa.
Sennonché, per quanto attiene in particolare alla controversia ora
sottoposta alla decisione della Corte, occorre esaminare se la
fattispecie possa ritenersi compresa nell'ambito delle disposizioni ora
menzionate.
È da tener presente al riguardo che l'atto negoziale, di cui non
si sarebbe tenuto conto illegittimamente nel procedimento di esproprio,
è la transazione, stipulata nel febbraio 1945, fra il rappresentante
della società "Il Solco" ed il comune di Civitella Paganico, per
liquidazione di usi civici di pascolo, di semina e di legnatico,
nell'interesse degli abitanti del comune: transazione che, come si è
già accennato, è stata approvata dal Ministero il 29 dicembre 1952.
Ora, in base alla legge n. 1766 del 16 giugno 1927, la materia degli
usi civici, per gli interessi di carattere generale che vi si
ricollegano e che lo Stato considera meritevoli di speciale tutela,
rientra nell'ambito del diritto pubblico. Difatti l'art. 37 affida al
Ministero competente la suprema direzione per la esecuzione della
legge, con potestà, nell'interesse delle popolazioni, di promuovere e
sollecitare le azioni e le operazioni previste dagli artt. 1 e 29, che
riguardano l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e
di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti
agli abitanti di un comune o di una frazione di comune. L'art. 29 poi,
in particolare, oltre ad attribuire ai Commissari (nominati con decreto
del Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 27) competenza contenziosa,
impone ad essi l'obbligo di procedere, anche di ufficio, alla
liquidazione dei diritti, indicati nell'art. 1, allo scioglimento delle
promiscuità ed alla rivendica e ripartizione delle terre. Regola
quindi lo svolgersi di tali operazioni con un procedimento di carattere
amministrativo che, quando non vi siano opposizioni da decidere in sede
giurisdizionale, viene definito con decreto. Questo decreto, a norma
dell'art. 15 del regolamento del 26 febbraio 1928, n. 382, per
l'esecuzione della legge anzidetta, costituisce titolo per la
riscossione dei canoni che siano stati in esso stabiliti e per le
operazioni di divisione, distacco o rilascio di terre in esso
prevedute.
È perciò coerente alle norme anzidette ritenere che nell'ambito
del diritto amministrativo rientrino, non soltanto il procedimento di
liquidazione devoluto al Commissario, ma altresì le conciliazioni che,
ai sensi del terzo comma dell'art. 29, possono essere promosse in ogni
fase del giudizio in sede contenziosa, sia per iniziativa del
Commissario, sia per richiesta delle parti.
Se ne ha conferma nell'ultimo comma dello stesso art. 29, che, per
tutte le conciliazioni relative alle materie contemplate nella legge,
richiede l'approvazione del Commissario e quella del Ministero
competente, la quale tiene luogo dell'approvazione della Giunta
provinciale amministrativa. Si ha quindi la prova che alle
conciliazioni stesse si applica, ai fini del controllo da parte del
potere esecutivo lo stesso trattamento cui sono sottoposti gli atti
amministrativi.
Per quanto attiene quindi all'attuale controversia, se ne deve
dedurre che la transazione conclusa nel febbraio 1945, in quanto
approvata il 29 dicembre 1952, non può essere considerata, ai fini
dell'applicazione della legge n. 841, alla stessa stregua degli atti
negoziali stipulati fra privati, ritenuti inefficaci nei confronti
degli Enti incaricati dell'esproprio. Sebbene infatti anche la detta
transazione, per la sua struttura e per i patti che vi sono contenuti
(tra i quali l'irretrattabilità fra le parti) possa configurarsi
secondo uno schema privatistico, essa tuttavia, nei suoi effetti, è
regolata dai principi di diritto pubblico, che dominano le disposizioni
della citata legge n. 1766 del 1927. Appunto perché, in tanto tale
atto può ritenersi idoneo per la definizione in via amministrativa del
procedimento di liquidazione degli usi civici, in quanto resti
nell'ambito della disciplina legislativa stabilita per la liquidazione
stessa, che, è pure da notare, ha carattere obbligatorio, poiché
risponde alle finalità di interesse generale, cui si è in precedenza
accennato.
Da tali osservazioni consegue pertanto che la transazione, di che
trattasi, resta svincolata dalle disposizioni dell'art. 4 e dell'art.
20 della legge n. 841 del 1950; e che, in ordine all'efficacia
dell'atto, non può avere rilevanza la data del 15 novembre 1949, della
quale si sono in precedenza delineati il carattere e le finalità.
Consegue altresì che l'approvazione ministeriale intervenuta, come si
è detto, il 29 dicembre 1952, non trova alcun ostacolo perché i suoi
effetti siano riportati al 15 febbraio 1945, data di stipulazione
dell'atto di transazione, precedente anche all'entrata in vigore della
legge n. 841. Ad avviso della Corte infatti (conforme del resto
all'opinione ormai dominante) l'approvazione anzidetta rientra nella
categoria degli atti di controllo amministrativo con carattere
dichiarativo, che conferiscono esecutività al negozio già
perfezionato nei suoi elementi costitutivi.
Sennonché l'inefficacia della transazione, ai fini della
determinazione della zona di scorporo, si sostiene anche sotto altro
aspetto. Si rileva cioè che, nell'art. 9 della legge n. 230 del 1950
(pure richiamato dall'art. 1 della legge n. 841), si prevede l'ipotesi
che i terreni da espropriare siano gravati da usi civici, e si dispone
che questi sono trasferiti, ad ogni effetto, sulle indennità di
espropriazione.
È però da obiettare che scopo della detta disposizione è quello
di eliminare ogni ostacolo o ritardo nell'attuazione delle leggi di
riforma, e perciò appunto l'art. 9 per gli usi civici e in generale
per i diritti dei terzi, come pure l'art. 7 della legge e 21 marzo
1953, n. 224, nel caso di terreni gravati da ipoteche dipendenti da
mutui fondiari o agrari, stabiliscono il trasferimento di tali diritti
sull'indennità. Pertanto l'art. 9 non può ritenersi applicabile al
caso, come quello in esame, in cui l'atto di conciliazione, stipulato e
reso esecutivo con l'approvazione del Ministero, ha già determinato in
concreto la zona di terreno da assegnare alla popolazione interessata
per l'esercizio dei diritti di uso civico, definendo altresì, in via
di transazione, i rapporti tra le parti.
È da aggiungere infine che, con le argomentazioni svolte, resta
superata la questione, pure sollevata dalla difesa dell'Ente, se cioè,
ai fini dell'efficacia della transazione, debba farsi riferimento alla
data di emanazione del decreto di espropriazione, ovvero a quella di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le considerazioni finora esposte portano pertanto alla conclusione
che, nel piano di espropriazione dei terreni di proprietà della
società "Il Solco", non poteva comprendersi quella zona già ceduta
agli abitanti del comune di Civitella Paganico come liquidazione degli
usi civici gravanti sui terreni anzidetti, e che quindi il decreto di
scorporo, sotto tale aspetto, deve ritenersi viziato di illegittimità
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza, nei giudizi riuniti indicati in
epigrafe:
respinte le eccezioni pregiudiziali dedotte dall'Avvocatura dello
Stato;
dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente
della Repubblica in data 28 dicembre 1952, n. 4055, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1953, in relazione all'art. 4 della
legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77,
primo comma, della Costituzione, in quanto, nella quota di proprietà
terriera espropriata nei confronti della società "Il Solco", ha
compreso anche la zona ceduta al Comune di Civitella Paganico per la
liquidazione degli usi civici.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte