Sentenza n. 67/1962
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/06/1962 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 10legge 348/1944
- art. 36legge 348/1944
- art. 43legge 348/1944
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale
siciliana 30 giugno 1956, n. 40, promosso con ordinanza emessa il 10
novembre 1961 dalla Corte costituzionale in due giudizi per conflitto
di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana, iscritta al n. 207
del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 323 del 30 dicembre 1961 e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 68 del 23 dicembre 1961.
Udita nell'udienza pubblica del 30 maggio 1962 la relazione del
Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e gli avvocati
Guido Aula, Giovambattista Adonnino e Pietro Virga, per la Regione
siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
In due giudizi per conflitto di attribuzione proposti con ricorsi
del 28 settembre 1960 e del 12 giugno 1961 sono stati impugnati,
innanzi a questa Corte, dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
rispettivamente, il decreto dell'Assessore alle finanze per la Regione
siciliana 16 maggio 1960, n. 424, e 18 febbraio 1961, n. 356. Con
questi due decreti, del tutto analoghi, l'Assessore, nell'esercizio
della facoltà conferitagli dall'art. 1 della legge regionale 30 giugno
1956, n. 40, ha stabilito speciali regimi di imposizione una tantum
dell'imposta generale sull'entrata relativamente ad alcune categorie di
entrate per l'anno 1960 e per l'anno 1961.
Nella trattazione dei giudizi questa Corte ha sollevato d'ufficio
la questione di legittimità costituzionale della cennata legge
regionale 30 giugno 1956, n. 40.
Con ordinanza n. 57 del 10 novembre 1961 la Corte ha osservato che
la difesa della Regione assume che detta legge avrebbe operato, in
mancanza di norme di attuazione, il trapasso delle funzioni
amministrative dagli organi dello Stato a quelli della Regione, onde,
costituendo essa la fonte dei poteri esercitati dall'Assessore,
legittimi devono considerarsi i decreti sopra cennati. Ciò posto, ha
ritenuto che per risolvere i ripetuti conflitti è necessario stabilire
se l'Assemblea regionale è legittimata a trasferire all'Assessore la
facoltà di regolare l'imposta generale sull'entrata.
Con la stessa ordinanza la Corte ha proceduto alla riunione dei
giudizi per conflitto di attribuzione e ne ha rinviato la trattazione,
perché questa potesse aver luogo unitamente a quella della questione
di legittimità costituzionale.
In data 28 novembre 1961 l'ordinanza è stata notificata al
Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Regione
siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale
siciliana; è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 323 del 30 dicembre 1961 e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 68 del 23 dicembre 1961.
Nel giudizio di legittimità costituzionale così instaurato, si
sono costituiti il Presidente del Consiglio dei Ministri, depositando
deduzioni in data 11 gennaio 1962 e il Presidente della Regione
siciliana, depositando deduzioni in data 9 gennaio 1962.
Per il Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura dello
Stato rileva che la legge regionale 30 giugno 1956, n. 40, è
costituzionalmente illegittima per un duplice ordine di considerazioni:
perché trasferisce all'Assessore poteri e facoltà spettanti al
Ministro e che solo una legge statale può trasferire ad organi
regionali; perché estende tale facoltà a prodotti, che le leggi
nazionali espressamente escludono (legumi secchi) o non contemplano.
Sotto il primo profilo si richiama la sentenza n. 9 del 1957 di
questa Corte. E si aggiunge che la necessità dell'intervento di
particolari norme legislative statali, che regolino il passaggio, dallo
Stato alla Regione, delle funzioni e degli uffici statali in materia di
tributi in genere e d'imposta generale sull'entrata in specie, è resa
ancor più evidente dal decreto-legge presidenziale 12 aprile 1948, n.
507, e dalla legge regionale 1 luglio 1947, n. 3, che hanno attuato un
regime provvisorio in materia tributaria, in attesa che siano emanate
le norme di attuazione, previste dall'articolo 43 dello Statuto
siciliano.
Anche per quanto attiene al secondo profilo, l'Avvocatura fa
richiamo alla cennata sentenza, particolarmente dove si afferma che
rispondendo "ad una esigenza fondamentale per l'economia e
l'eguaglianza di tutti i cittadini, a qualsiasi parte del territorio
della Repubblica appartengano, che l'obbligazione tributaria si
ricolleghi ad un sistema unitario, in ordine alle caratteristiche di
ciascun tributo, ai cespiti colpiti e alle modalità della riscossione,
è palese, che, anche a questa esigenza, occorre sia subordinata la
legislazione regionale".
Ed è evidente - conclude l'Avvocatura - che non rispetta questi
limiti una legge regionale, la quale attribuisca all'Assessore poteri
più ampi di quelli consentiti al Ministro ed estenda particolari
regimi d'imposizione a prodotti non previsti o espressamente esclusi
dalla legge nazionale, ponendo in tal modo in essere una grave
sperequazione fra i contribuenti.
Si conclude, pertanto, chiedendo che la Corte dichiari
costituzionalmente illegittima e, conseguentemente, annulli la legge
regionale siciliana 30 giugno 1956, n. 40.
La difesa della Regione, mentre in precedenza ha individuato la
fonte della potestà dell'Assessore nella ripetuta legge n. 40, in
questa sede, abbandonando tale tesi, nega la illegittimità
costituzionale del provvedimento regionale, assumendo che esso non ha
operato alcun trasferimento di potestà amministrativa dallo Stato alla
Regione.
Bisogna distinguere - avverte la Regione - tra trasferimento degli
uffici e passaggio delle funzioni. Quest'ultimo è avvenuto
automaticamente per effetto della entrata in vigore dello Statuto (art.
20), mentre il trasferimento degli uffici è subordinato alla
emanazione di norme di attuazione.
È esatto - si soggiunge - che nella ipotesi in cui per l'esercizio
delle funzioni sia necessario disporre dell'organizzazione burocratica
dello Stato, il passaggio di esse è praticamente rinviato al momento
in cui, mediante idonee norme di attuazione, venga disposto il
trasferimento degli uffici alle dipendenze della Regione. Tuttavia ciò
non si verifica quando - come nella specie - siffatto esercizio non
presuppone necessariamente un rapporto di supremazia nei confronti dei
titolari degli uffici statali preesistenti. E che tale situazione
ricorra per la determinazione dei regimi di I.G.E. si desume dalla
considerazione che essa ha carattere regolamentare e, quindi,
normativo. Pertanto, si impone ai destinatari non già in forza di un
rapporto di supremazia speciale, bensì per il carattere imperativo
erga omnes, che viene riconosciuto a tutte le norme regolamentari.
La legge in discussione, quindi, aveva l'unico scopo di
disciplinare poteri amministrativi già trasferiti all'Assessore alle
finanze, nel senso di estenderli anche ai prodotti caratteristici
dell'economia siciliana, cioè alle fave secche ed alla manna.
La riprova di ciò - argomenta la Regione - si ha nella
constatazione che il decreto assessoriale 30 dicembre 1955, n. 320, con
il quale l'imposta generale sull'entrata era stata prevista anche per
detti prodotti, non fu registrato alla Corte dei conti, avendo questa
negato il visto con provvedimento della Sezione di controllo del 12
aprile 1956. E fu per superare tale ostacolo, cioè per estendere, e,
quindi, per disciplinare il potere dell'Assessore e non già per
trasferirlo, che fu emanata la ripetuta legge.
Essendo, poi, tale potere - come già detto - di natura
regolamentare, esso deve ritenersi attribuito alla Regione entro gli
stessi limiti di quello legislativo.
Dal che consegue che l'indagine demandata a questa Corte dovrebbe
essere intesa a stabilire se le determinazioni in questione violino o
meno i limiti cui è soggetta la potestà legislativa della Regione in
materia di I.G.E.
Tale indagine metterebbe in evidenza la legittimità dell'operato
dell'Assessore, posto che, se le ripetute determinazioni fossero state
prese dall'Assemblea regionale, non si sarebbe neppure dubitato della
legittimità costituzionale di esse, in quanto le norme che le
contemplano si inquadrano a pieno nell'ambito dei principi e degli
interessi cui si ispira la legislazione dello Stato.
Rileva, infine, la Regione, che le ripetute determinazioni -
relative al momento e alle modalità di pagamento del tributo - non
attengono alla fase della "imposizione", ma a quella della
"riscossione".
In proposito fa presente che questa opinione, condivisa anche dalla
giurisprudenza (Cassaz., 1ª Sez., 6 maggio 1957, n. 1531; Trib.
Firenze, 3 aprile 1950, n. 842) è propria dell'Amministrazione
finanziaria statale la quale, in base ad essa, ha sempre sostenuto, ad
esempio, la legittimità dell'accertamento della evasione per un
determinato periodo, e cioè globalmente, per tutti gli atti economici
compiuti in tale periodo. E ciò perché l'art. 8 della legge organica
dell'I.G.E. concerne solo le modalità della riscossione, lasciando
fermo il principio per il quale è soggetta ad imposta ogni entrata
conseguita in corrispondenza di cessione di beni e di prestazioni di
servizi.
Ma in materia di riscossione il passaggio delle funzioni dallo
Stato alla Regione è già intervenuto in forza del D.L.C.P.S. 30
giugno 1948, n. 507.
Onde se si accetta l'opinione dell'Amministrazione finanziaria
statale non dovrebbe neppure porsi il problema relativo al passaggio
delle funzioni degli organi statali a quelli regionali.
La Regione conclude, chiedendo che sia dichiarata legittima la
legge regionale 30 giugno 1956, n. 40, con ogni conseguenziale
pronuncia in ordine ai conflitti di attribuzione pendenti innanzi a
questa Corte in relazione ai decreti dell'Assessore regionale alle
finanze emessi in base alla legge stessa.
Ai sensi dell'art. 10 delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale, l'Avvocatura dello Stato ha presentato una
memoria nella quale tiene a sottolineare che la questione promossa
d'ufficio dalla Corte, quale si rileva univocamente dall'ordinanza 10
novembre 1961, riguarda esclusivamente la legittimità costituzionale
della legge regionale 30 giugno 1956, n. 40, in quanto con essa è
stata trasferita all'Assessore la facoltà di regolare l'I.G.E.,
attribuita al Ministro per le finanze dall'art. 10 del D.L.L. 19
ottobre 1944, n. 348. Onde la impossibilità - a rigore - di
discutere, in questa sede, la illegittimità costituzionale della legge
regionale sotto l'altro profilo: essere cioè in contrasto con i
principi della legislazione statale e con gli interessi nazionali.
Per dimostrare il proprio assunto l'Avvocatura richiama ancora una
volta la sentenza n. 9 del 1957 di questa Corte, dove essa esclude che
la Regione possa sostituire lo Stato nelle funzioni e negli organi
senza che siano intervenute al riguardo particolari norme legislative.
E afferma che successive sentenze, pronunciate nei riguardi della
Sicilia e delle altre Regioni a Statuto speciale, hanno ribadito tale
principio, precisando che soltanto norme di leggi statali possono
trasferire alla Regione funzioni dello Stato, in attuazione dei
precetti statutari.
Nega, poi, l'Avvocatura che la determinazione di speciali regimi di
imposizione in materia di I.G.E. non implichi, come invece sostiene la
difesa regionale, anche un trasferimento degli uffici e, comunque, una
dipendenza di questi dall'Assessore. E ciò perché siffatta
determinazione non può prescindere dal potere di controllo sugli
organi esecutivi e di decisione dei ricorsi gerarchici avverso i loro
atti.
Contesta, poi, l'Avvocatura che i poteri esercitati dall'Assessore
siano di natura regolamentare e che attengano non gia all'imposizione e
all'accertamento del tributo, ma soltanto alla fase della "riscossione"
di esso.
Ed, invero, gli artt. 10 del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 348, 12 del
D.L.C.P.S. 27 dicembre 1946, n. 469, e 13 del D.L. 3 marzo 1948, n.
799 - richiamati nella legge regionale impugnata - riguardano "speciali
regimi di imposizione" ed autorizzano il Ministro per le finanze a
disporre che per alcuni beni o servizi l'accertamento sia effettuato
non con riguardo ai singoli atti economici ma con riferimento al volume
degli affari, ovvero l'imposta sia applicata con aliquote condensate in
rapporto al numero presunto dei passaggi imponibili.
Se si trattasse, poi, di poteri regolamentari, la legge - osserva
l'Avvocatura - sarebbe costituzionalmente illegittima, avendo questa
Corte precisato che la potestà regolamentare in Sicilia spetta alla
Giunta e non agli Assessori.
Nella stessa memoria la difesa del Presidente del Consiglio dei
Ministri ritiene di dover ribadire che i decreti assessoriali, anche a
prescindere dalla illegittimità costituzionale della legge regionale
sulla quale si fondano, sono incostituzionali per se stessi, in quanto
esorbitano dai poteri che la legge stessa attribuisce all'Assessore e,
violando i principi delle leggi nazionali, esorbitano altresì dalla
competenza della Regione e contrastano con il regime tributario vigente
nel restante territorio dello Stato.
All'uopo l'Avvocatura ripete, sostanzialmente, le argomentazioni
già svolte nei ricorsi per regolamento di competenza proposti avverso
i ripetuti decreti e svolte più ampiamente nelle memorie relative a
tali ricorsi.
Si conclude chiedendo, in via principale, che la Corte dichiari la
legge regionale 30 giugno 1956, n. 40, costituzionalmente illegittima
e, conseguentemente, annulli i decreti assessoriali 16 maggio 1960, n.
424, e 18 febbraio 1961, n. 356. Subordinatamente, qualora sia
dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale della
legge regionale, si chiede che siano accolti i ricorsi per regolamento
di competenza e che sia, quindi, dichiarata l'incompetenza della
Regione e, per essa, dell'Assessore alle finanze ad emanare le norme
contenute nei ridetti decreti, con l'annullamento dei medesimi.
Nell'udienza del 30 maggio 1962 la difesa delle parti ha insistito
nelle precedenti argomentazioni e conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Le cause riunite per conflitti di attribuzione, di cui ai
ricorsi del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 1960
e del 12 giugno 1961, sono state congiuntamente discusse con la
questione sollevata d'ufficio con l'ordinanza di questa Corte del 10
novembre 1961, riguardante la legittimità costituzionale della legge
regionale 30 giugno 1956, n. 40, invocata dalla Regione siciliana a
fondamento dei poteri esercitati dall'Assessore alle finanze con i
decreti 16 maggio 1960, n. 424, e 18 febbraio 1961, n. 356. Data la
diversità dell'oggetto dei giudizi, le due cause riunite sui conflitti
di attribuzione e la causa sulla legittimità costituzionale della
legge n. 40 devono essere decise con separate sentenze: la presente
sentenza si riferisce alla questione di legittimità costituzionale;
con altra sentenza di pari data sono decisi i due giudizi sui conflitti
di attribuzione.
2. - Con l'ordinanza n. 57 del 10 novembre 1961, la Corte sollevava
d'ufficio, in via incidentale, la questione di legittimità
costituzionale della legge regionale 30 giugno 1956, n. 40, che,
secondo la difesa della Regione, in mancanza di norme di attuazione,
avrebbe operato, relativamente alla imposta generale sull'entrata, il
trasferimento delle funzioni e degli organi dallo Stato alla Regione,
legittimando i decreti che hanno dato luogo al cennato duplice
conflitto di attribuzione. E non v'ha dubbio che la Corte possa
sollevare d'ufficio, in un giudizio per conflitto di attribuzione, la
questione di legittimità costituzionale di una norma in base alla
quale il conflitto deve essere risolto.
3. - L'art. 10 del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 348, e successive
leggi integrative (D.L. 7 giugno 1945, n. 386; D.L.C.P.S. 27 dicembre
1946, n. 469; D.L. 3 marzo 1948, n. 799, ecc.) dà al Ministro per le
finanze la facoltà di disporre con propri decreti speciali regimi di
imposizione dell'imposta generale sull'entrata. Eguale facoltà
conferisce all'Assessore alle finanze l'art. 10 della legge regionale
30 giugno 1956, n. 40, estendendo l'imposta alle entrate derivanti dal
commercio delle fave secche e della manna.
4. - Ciò premesso, per risolvere i conflitti in oggetto occorre
vedere se l'Assemblea regionale poteva trasferire all'Assessore la
facoltà, riconosciuta al Ministro con legge statale, di regolare
l'imposta I.G.E. nei suoi vari momenti. Occorre cioè esaminare la
legittimità costituzionale della su riferita legge regionale n. 40.
Tale indagine non è preclusa dal fatto che il giudizio principale
è costituito tra le stesse parti che avrebbero potuto elevare, in via
principale, la stessa questione di legittimità costituzionale; la
mancata impugnativa, in via principale, di una legge lesiva
dell'ordinamento giuridico non può eliminare la possibilità di
difendere, sia pure in via incidentale, le posizioni giuridiche di cui
le stesse parti sono titolari in quanto soggetti dell'ordinamento
stesso (ordinanza della Corte costituzionale n. 22 del 1960).
Con la cennata ordinanza n. 22 del 1960 questa Corte sollevava, in
via incidentale e ad istanza di parte, in un giudizio per conflitto di
attribuzione, la questione della legittimità costituzionale delle
disposizioni legislative in base alle quali il conflitto doveva essere
risolto. A maggiore ragione la questione può sollevarsi d'ufficio,
data la natura del procedimento costituzionale, che si svolge in piena
autonomia dal giudizio principale (articolo 22 Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale) e indipendetemente
dall'impulso di parte; né vi ostano le disposizioni degli articoli 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 1 della legge costituzionale 9
febbraio 1948, n. 1.
5. - L'ordinanza di questa Corte n. 57 del 10 novembre 1961 ha
così posto i limiti del presente giudizio: se cioè la facoltà data
al Ministro per le finanze dall'art. 10 della legge n. 348 del 1944 e
successive modificazioni poteva essere trasferita all'Assessore
regionale alle finanze con la legge regionale n. 40 del 1956.
Pertanto, considerando come fonte dei poteri dell'Assessore la
legge n. 40, per risolvere la questione di legittimità costituzionale
di questa legge occorre esaminare il contenuto dei poteri trasferiti.
6. - Le facoltà attribuite al Ministro dalla legge statale n. 348
riguardano la regolamentazione dell'imposta I.G.E. nelle varie fasi del
suo iter: oggetti colpiti dal tributo (prodotti ortofrutticoli, ecc.),
accertamento e sistemi speciali d'imposizione con particolare riguardo
al momento impositivo e alle modalità di pagamento. Identiche facoltà
sono state trasferite all'Assessore con la legge regionale n. 40, con
possibilità di estendere la imposta a prodotti non contemplati dalla
legge statale (fave secche e manna).
Non v'ha dubbio che la legge regionale in esame opera un
trasferimento di competenza da un organo statale ad un organo regionale
in materia tributaria e in modo particolare per l'imposta generale
sull'entrata con conseguente passaggio di funzioni e di uffici dalla
organizzazione dello Stato alla Regione.
Tale passaggio non può avvenire che con una legge dello Stato.
Questa Corte con costante giurisprudenza ha ritenuto che il
riconoscimento generico, nella Regione siciliana, di potesta
legislativa ed amministrativa in materia tributaria non importa il
trasferimento automatico dallo Stato alla Regione delle funzioni e
degli uffici statali in materia tributaria. il trasferimento deve
essere regolato da particolari norme legislative ed ha soggiunto che in
mancanza di tali disposizioni è inibito agli organi regionali di
esercitare competenze amministrative spettanti allo Stato sulla base
delle leggi vigenti (sent. nn. 6, 9, 11, 19 del 1957; n. 45 del 1958).
Non è ammissibile che con atto unilaterale dell'Assemblea
siciliana siano sottratte funzioni ed organi rientranti nella
competenza dello Stato, menomando l'organizzazione dei relativi
servizi. Infatti, per il passaggio di funzioni e di organi alla
Regione limitatamente alla riscossione dei tributi, con esclusione
delle fasi che la precedono, è occorsa la legge 12 aprile 1948, n.
507, che, regolando la disciplina provvisoria dei rapporti finanziari
tra lo Stato e la Regione siciliana, dispone all'art. 2, primo comma,
che "La Regione siciliana riscuote direttamente le entrate di sua
spettanza". E tale situazione non può certo essere modificata con la
legge regionale.
Lo stesso principio è stato affermato dalla riportata
giurisprudenza della Corte ed è del resto sancito dalla disposizione
VIII, commi secondo e terzo, delle norme transitorie della
Costituzione, la quale stabilisce che "Leggi della Repubblica regolano,
per ogni ramo della pubblica Amministrazione, il passaggio delle
funzioni statali alle Regioni... nonché il passaggio di funzionari
dello Stato...".
7. - La difesa della Regione, non tenendo conto dei limiti segnati
al presente dibattito dall'ordinanza di questa Corte n. 57 del 1961, in
contrasto col precedente sistema difensivo, sostiene che la fonte dei
poteri dell'Assessore non è da ricercare nella legge regionale n. 40,
che non li avrebbe trasferiti, ma semplicemente disciplinati. Il
passaggio delle funzioni sarebbe avvenuto per effetto dell'entrata in
vigore dello Statuto della Regione siciliana, in virtù del principio
che dove vi è potestà legislativa vi è anche potestà
amministrativa; soltanto il trasferimento degli uffici sarebbe
subordinato alla emanazione delle norme di attuazione.
Ma l'invocato parallelismo tra le due potestà conferite alla
Regione non è, nella specie, invocabile perché, come si è
dimostrato, è in contrasto sia con le riferite leggi vigenti, sia con
la costante giurisprudenza della Corte secondo la quale occorrono norme
di attuazione per il passaggio sia delle funzioni che degli uffici
(sentenza n. 9 del 1957).
8. - Infine, la tesi che la determinazione di speciali regimi per
l'imposta sull'entrata impropriamente si ritiene che attenga alla fase
della imposizione, mentre invece si riferisce alla fase della
riscossione del tributo, è in contrasto con la costante giurisprudenza
della Corte. La quale ha precisato che la riscossione dell'imposta
riguarda essenzialmente il materiale adempimento dell'obbligazione
tributaria, mentre la precedente fase dell'accertamento si riferisce
agli atti necessari per la determinazione e la valutazione dei
presupposti e dei vari elementi del debito d'imposta (sentenze nn. 13 e
14 del 1957).
Il motivo con cui si sostiene che la determinazione dei regimi
dell'I.G.E. ha carattere regolamentare rimane assorbito.
9. - Pertanto, la legge regionale 30 giugno 1956, n. 40, deve
essere dichiarata costituzionalmente illegittima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge regionale
siciliana 30 giugno 1956, n. 40, che trasferisce all'Assessore
regionale per le finanze la facoltà prevista dall'art. 10 del D.L.L.
19 ottobre 1944, n. 348, e successive modificazioni, riguardante
provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata, in
riferimento agli artt. 36 e 43 dello Statuto della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte