Sentenza n. 67/1966
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1966 · relatore Giuseppe Chiarelli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dei decreti del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 803, e 2 gennaio 1962, n.
346, contenenti norme sul trattamento dei lavoratori dipendenti,
rispettivamente, da imprese della macinazione e pastificazione e da
ristoranti e imprese similari, promossi con due ordinanze emesse dal
Pretore di Campobasso il 6 maggio 1965 nel procedimento penale a carico
di Martino Nicola e il 26 aprile 1965 nel procedimento penale a carico
di De Franceschi Maria, iscritte ai nn. 92 e 107 del Registro ordinanze
1965 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del
19 giugno 1965 e n. 178 del 17 luglio 1965.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 17 maggio 1966 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi i sostituti avvocati generali dello Stato Michele Savarese e
Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento penale a carico di Nicola Martino, imputato, ai
sensi dell'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, di non aver
adempiuto agli obblighi di cui al contratto collettivo 1 ottobre 1959
per i dipendenti da imprese della macinazione e della pastificazione,
il Pretore di Campobasso, con ordinanza 6 maggio 1965, ha sollevato
d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico
del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 803, che ha recepito in legge le clausole
del detto contratto collettivo.
Rileva il Pretore che tale decreto fu emanato in dipendenza
dell'art. 2 della legge 1 ottobre 1960, n. 1027, la quale prorogò di
quindici mesi il termine per l'esercizio della delega conferita al
Governo con la ricordata legge n. 741. Se non che, secondo
l'ordinanza, il detto decreto presidenziale sarebbe stato emanato oltre
i limiti temporali di esercizio legittimo della delega, in quanto i
quindici mesi di proroga avrebbero avuto come termine di decorrenza
l'entrata in vigore della legge n. 741, e sarebbero perciò scaduti il
3 gennaio 1961. Il decreto stesso avrebbe perciò violato la legge di
delega.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata e pubblicata.
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto
di intervento e deduzioni, depositato il 24 giugno 1965.
Con tale atto si sostiene che l'assunto del Pretore è resistito
sia dalla lettera che dalla ratio della legge di proroga 1 ottobre
1960, e si chiede pertanto che la questione sia dichiarata infondata.
Analoga questione di legittimità costituzionale è stata sollevata
dallo stesso Pretore di Campobasso, con ordinanza del 26 aprile 1965,
nel procedimento penale a carico di Maria De Franceschi, imputata di
violazione delle clausole del contratto collettivo 15 maggio 1959, per
i dipendenti da ristoranti e imprese similari, recepite in legge con
D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 346.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata e pubblicata.
Anche in questa causa si è costituito in giudizio il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale
dello Stato, con atto di intervento e deduzioni depositato il 12 luglio
1965. Con esso si chiede che la questione sia dichiarata infondata, in
base alla interpretazione dell'art. 2 della legge di proroga, che si
presenta come la sola consentita dalla lettera della legge stessa. Considerato in diritto :
Le cause, unitamente trattate, hanno per oggetto una analoga
questione di legittimità costituzionale, e possono perciò essere
decise con unica sentenza.
La legge 14 luglio 1959, n. 741, contenente norme transitorie per
garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori,
stabiliva all'art. 6 che i decreti legislativi previsti dal primo
articolo dovevano essere emanati entro un anno dalla data di entrata in
vigore della legge stessa. La successiva legge 1 ottobre 1960, n.
1027, disponeva all'art. 2 che il predetto termine era prorogato "di
quindici mesi".
Secondo l'ordinanza, tale disposizione sarebbe da intendere nel
senso che i quindici mesi si dovrebbero computare a partire dalla data
di decorrenza del termine di un anno, già previsto dalla legge n. 741.
Ma la tesi è infondata.
Le parole adoperate dalla legge di proroga non danno luogo a dubbi
sulla intenzione del legislatore, che era di prorogare di altri
quindici mesi il predetto termine di un anno, e non già di portare a
quindici mesi il periodo di tempo inizialmente previsto come utile per
l'esercizio, da parte del Governo, del potere ad esso delegato.
Tale sicura interpretazione letterale è confermata dalla ragione
della legge, considerata in relazione alle circostanze in cui fu
emanata, risultanti anche dai lavori preparatori, e in relazione
all'esigenza a cui essa corrispondeva di dar modo al Governo di
completare, mediante l'esercizio della delega, la sua opera di
emanazione di norme conformi ai contratti collettivi, ai sensi della
legge n. 741.
La questione è pertanto infondata, e si deve conseguentemente
riconoscere che nell'emanazione dei decreti in esame è stato
rispettato il termine previsto dalla legge di proroga.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunite le cause,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
proposta con le ordinanze in epigrafe indicate, in relazione
all'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 803, e all'articolo
unico del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 346, contenenti norme sul
trattamento dei lavoratori dipendenti, rispettivamente, da imprese
della macinazione e pastificazione e da ristoranti e imprese similari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte