Sentenza n. 67/1967
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/06/1967 · relatore Nicola Jaeger
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513, primo
comma, ultima parte, del Codice di procedura civile, promosso con
ordinanza emessa il 28 novembre 1965 dal Pretore di Fermo nel
procedimento di esecuzione mobiliare contro Minervini Renato, iscritta
al n. 9 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966.
Udita nella camera di consiglio del 19 gennaio 1967 la relazione
del Giudice Nicola Jaeger.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con verbale in data 23 novembre 1965 l'ufficiale giudiziario
Antonio Vitolo, addetto all'ufficio esecuzioni del Tribunale di Fermo,
attestava che egli si era recato alla abitazione di certo Renato
Minervini a Porto S. Giorgio, per eseguirvi un pignoramento, in
relazione ad un credito spettante alla cancelleria della Pretura di
Civitanova Marche per spese di giustizia e pena pecuniaria dovute
all'Erario dello Stato; che egli aveva appreso sul luogo, però, che il
debitore non risultava reperibile nella sua abitazione nelle ore
indicate nell'art. 519 del Codice di procedura civile (il quale
richiama l'art. 147 del Codice stesso), ma soltanto a tarda ora e nei
giorni festivi. Pertanto l'ufficiale giudiziario faceva istanza al
Pretore di Fermo, quale giudice della esecuzione, per essere dispensato
dai termini di cui al suddetto art. 519 ed autorizzato a pignorare beni
da ricercare sulla persona del debitore ai sensi dell'art. 513 del
Codice di procedura civile.
In seguito a tale istanza, il Pretore pronunciava il 28 novembre
successivo una ordinanza, con la quale elevava d'ufficio l'"eccezione
di incostituzionalità del disposto dell'art. 513, alinea ultima parte
(scilicet del Cod. proc. civ.), che recita: "l'ufficiale giudiziario
può anche ricercarle (le cose da pignorare) sulla persona del
debitore...", in riferimento all'art. 13, alinea e primo capoverso,
della Costituzione, sospendendo la procedura in corso". Disponeva
quindi l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
per il giudizio di sua competenza.
Si osserva nell'ordinanza che l'art. 513, primo comma, del Codice
di procedura civile, consente all'ufficiale giudiziario di ricercare le
cose da pignorare sulla persona del debitore, e che siffatta ricerca si
sostanzia in una perquisizione personale, e comunque in una costrizione
o limitazione alla libertà personale. Si aggiunge che l'art. 13 della
Costituzione, concernente le guarentigie supreme dell'habeas corpus,
fondamento della convivenza civile in un regime democratico, afferma il
principio della inviolabilità della libertà personale, e stabilisce
che non è ammessa forma alcuna di ispezione o perquisizione personale,
né qualsiasi altra restrizione, se non per atto motivato
dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
Vi si legge quindi che nella specie l'ufficiale giudiziario ha
manifestato il proposito di procedere alla ricerca dei beni pignorabili
sulla persona del debitore, e all'uopo ha chiesto di essere autorizzato
ad agire "fuori orario ed in giorni festivi", sicché concedergli
l'invocata dispensa dall'osservanza dei termini equivarrebbe di fatto
ad accordare "diritto di cittadinanza" anche nel nuovo ordinamento
vigente alla norma che attribuisce agli ufficiali giudiziari, in sede
di pignoramento, il potere di coercizione e perquisizione personale,
potere svincolato dal preventivo atto motivato dell'Autorità
giudiziaria; e ciò "in contrasto, come sembra, con il richiamato
disposto della Carta costituzionale".
Si legge infine nella stessa ordinanza che "spetta al Pretore
dirigere, quale giudice dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 484, 174
e 175 del Codice di procedura civile, l'espropriazione mobiliare, in
modo che essa si svolga nell'ambito del principio di stretta legalità,
e garantire, quale autorità giudiziaria, il rispetto delle
fondamentali libertà costituzionali" e che "si impone la risoluzione
dell'insorta questione di legittimità costituzionale, a cui sono
subordinati la concessione all'ufficiale giudiziario della "dispensa
dai termini" (che rimuoverebbe nella fattispecie un impedimento
materiale all'esercizio da parte dell'ufficiale giudiziario del potere
di perquisizione personale, della cui legalità si discute) e lo
svolgimento e definizione della procedura esecutiva in esame".
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale (n. 64 del 12 marzo 1966).
Non essendovi stati atti di costituzione di alcuna parte, la causa
è stata rimessa dal Presidente della Corte alla camera di consiglio. Considerato in diritto :
La questione sollevata dal Pretore di Fermo è priva di fondamento.
La ricerca dei mobili da pignorare è un atto di istruzione del
pignoramento e si inserisce nel processo di espropriazione mobiliare
come una fase essenziale al suo effetto utile. La ricerca sulla persona
del debitore è una modalità di tale istruttoria, connaturale alla
funzione del procedimento esecutivo al pari della ricerca nella casa
del debitore. Come non può ammettersi che questi impedisca l'ingresso
nella sua abitazione all'ufficiale giudiziario, nemmeno può ammettersi
che egli sottragga le cose da pignorare alla apprensione esecutiva,
ponendole addosso a sé o addosso a sé occultandole: si ammetterebbe
che il debitore sia libero di sottrarsi alla responsabilità
patrimoniale.
Quello di ricercare sulla persona del debitore ciò di cui questi
deve essere espropriato è allora un potere dell'ufficiale giudiziario
che si pone sullo stesso piano del potere che ha di operare nella casa
del debitore. Il relativo esercizio non richiede un'autorizzazione
speciale, perché l'autorizzazione è nel titolo esecutivo; il quale
abilita a compiere tutti gli atti coattivi che sono necessari alla
realizzazione forzata dell'obbligazione. L'ipotesi rimane distinta
dalle altre in cui la coazione sulla persona del debitore deve essere
espressamente autorizzata o convalidata dal giudice: in codeste
ipotesi, la speciale autorizzazione o la convalida è richiesta perché
manca un qualsiasi titolo giudiziario preventivo che riconosca la
necessità di compiere l'atto o abiliti a compierlo, mentre
nell'espropriazione forzata, preesistendo quel titolo, si rendono
inutili interventi singoli del giudice.
Né la norma che affida ad un giudice la direzione
dell'espropriazione forzata (art. 484, primo comma, del Cod. proc.
civ.) apporta limitazioni ai poteri dell'ufficiale giudiziario: si
richiede l'autorizzazione del pretore per l'esecuzione del pignoramento
fuori orario (art. 519, secondo comma, del Cod. proc. civ.), perché il
tempo entro cui l'atto si può compiere non ne è una modalità. Ma
l'art. 517 del Codice suddetto, ove il debitore non esibisca cose di
sua scelta, impone all'ufficiale giudiziario di preferire il
pignoramento di danaro contante, di oggetti preziosi e di titoli di
credito che ritiene di sicura realizzazione; le due prime specie di
cose, non di rado, possono ritrovarsi soltanto sulla persona del
debitore, e la possibilità di ricercarvele è un modo di assolvere al
dovere di quella scelta, e nello stesso tempo è un modo di soddisfare
all'esigenza cui è coordinata l'imposizione di tale dovere, rendere
cioè possibile un sollecito e fruttuoso rendimento dell'esecuzione.
Garantisce, del resto, contro ogni abuso, da un lato, l'obbligo
fatto all'ufficiale di aver rispetto del decoro della persona del
debitore e, dall'altro lato, la responsabilità, anche penale, che su
lui grava quando va oltre i limiti di ciò che gli è consentito di
fare sulla base del titolo esecutivo, nell'osservanza del procedimento
apprestato dalla legge; ed è certo che l'ufficiale dovrà tener conto,
per le sue determinazioni, di tutte le circostanze che facciano
ritenere opportuno l'esercizio del potere di cui si tratta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della norma contenuta nell'art. 513, ultima parte del primo comma, del
Codice di procedura civile, in riferimento alla norma contenuta
nell'art. 13, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte