Sentenza n. 67/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/06/1968 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 5legge 452/1964
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 marzo
1965, n. 567 (trasferimento all'E.N.E.L. di impresa elettrica),
promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1966 dal Tribunale di Udine
nel procedimento civile vertente tra Lupieri Giuseppe e l'E.N.E.L.,
iscritta al n. 178 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 15 ottobre 1966.
Visti gli atti di costituzione di Lupieri Giuseppe e dell'E.N.E.L.;
udita nell'udienza pubblica del 9 aprile 1968 la relazione del
Giudice Antonio Manca;
udito l'avv. Leopoldo Piccardi, per l'E.N.E.L.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 1965, n.
567 (pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del
3 giugno 1965, n. 136), è stata trasferita all'E.N.E.L. l'impresa
elettrica Giuseppe Lupieri, in attuazione della legge 6 dicembre 1962,
n. 1643 (concernente la istituzione dell'Ente nazionale per l'energia
elettrica) e della legge 27 giugno 1964, n. 452 (concernente il rinnovo
della delega al Governo e norme integrative della legge del 1962).
In seguito a questo provvedimento il titolare dell'impresa
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Udine l'Ente nazionale
per l'energia elettrica (E.N.E.L.), chiedendo la restituzione del
complesso aziendale espropriato e deducendo l'illegittimità
costituzionale del decreto anzidetto sotto vari profili.
Il Tribunale, con ordinanza del 21 aprile 1966, respinte, per
manifesta infondatezza, alcune delle dedotte eccezioni, ha ritenuto
rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 76
e 77 della Costituzione, l'eccezione concernente l'eccesso della
delegazione contenuta nell'art. 4, n. 10, della legge del 1962 e
nell'art. 1 della successiva legge del 1964. Ciò in relazione ai
criteri direttivi stabiliti dall'art. 4, n. 8, della legge del 1962,
che esonera dal trasferimento all'E.N.E.L. le imprese che non abbiano
prodotto, oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959 -
60 più di 15 milioni di chilowattore per anno; e dall'art 5 della
legge del 1964, che esclude dall'esonero di cui al citato art. 4 le
imprese produttrici che, pur nei limiti del potenziale anzidetto,
abbiano tuttavia distribuito energia acquistata da terzi, salvo le
eccezioni in detto articolo prevedute.
Nell'ordinanza si dà atto che, nella specie, non è contestato
dalle parti che l'impresa Lupieri nel biennio di riferimento 1959 -
1960 non ha prodotto più di 3 milioni di chilowattore per anno. Si
ricorda che l'E.N.E.L. ha esibito copia della dichiarazione di
censimento fatta dal Lupieri al Ministero dell'industria e commercio,
dalla quale si dedurrebbe che l'impresa espropriata avrebbe
distribuito, insieme a quella di propria produzione, energia elettrica
acquistata da terzi; e che perciò secondo la difesa dell'E.N.E.L. non
avrebbe potuto beneficiare dell'esonero dal trasferimento, ai sensi
delle disposizioni predette.
Per contrastare l'assunto dell'ente convenuto era stata ammessa una
prova testimoniale, richiesta dall'attore e diretta ad acquisire in
giudizio gli accertamenti al riguardo compiuti dall'Ufficio tecnico
delle imposte di fabbricazione di Udine Spiega, in proposito, il
Tribunale, che in base alle dichiarazioni testimoniali sarebbe stato
accertato che a Coseano esistevano un'impresa individuale Giuseppe
Lupieri (assoggettata ora ad espropriazione) ed una società
idroelettrica per azioni Lupieri (S.A.I.L.), con due distinti impianti
di produzione, elettricamente collegate con una linea di proprietà
della S.A.I.L.
L'energia prodotta dall'impresa Lupieri sarebbe stata preevata
dalla Società Friulana di Elettricità (S.F.E. alla quale è
succeduto l'E.N.E.L.) e dalla società per azioni idroelettrica Lupieri
(S.A.I.L.). In taluni periodi l'impresa Lupieri avrebbe integrato la
quantità di energia di propria produzione con quantitativi forniti
dalla detta Società Friulana di Elettricità (S.F.E., oggi E.N.E.L.)
per trasmetterla alla S.A.I.L. Da questa società, l'impresa
dell'attore avrebbe ricevuto in restituzione i superi notturni o
cascami, che avrebbe ceduto dapprima alla S.F.E. poi all'E.N.E.L.
In base a tali risultanze il Tribunale ha ritenuto, in fatto, che
il Lupieri non avrebbe mai distribuito energia elettrica (nonostante
l'improprietà terminologica risultante dalle dichiarazioni dello
stesso Lupieri al Ministero dell'industria e commercio), ma venduto in
blocco tale energia, mediante linee ad alta tensione, non disponendo di
rete di distribuzione.
E dal punto di vista giuridico ha posto in rilievo la differenza
fra distribuzione di energia elettrica e vendita della medesima:
distinzione contenuta nella stessa legge e che sarebbe altresì
confermata dalla differenza di prezzo, minore nella vendita e
notevolmente superiore nella distribuzione per il consumo.
D'altra parte, secondo il Tribunale, non avrebbe rilevanza, in
senso contrario alla tesi dell'attore, la fornitura alla cartiera
Querini. Si tratterebbe (come pure risulterebbe dalle dichiarazioni
testimoniali) di forniture effettuate per un breve periodo, non
direttamente, bensì attraverso la S.A.I.L. e non comporterebbe
distribuzione, non riguardante pluralità di utenti.
Parimenti non avrebbe alcuna rilevanza il fatto che l'attore, nel
periodo di magra del canale di Ledra, avrebbe acquistato energia dalla
S.F.E. e poi dall'E.N.E.L., poiché farebbe difetto, anche in questo
caso, il presupposto della distribuzione, e si tratterebbe di un
acquisto occasionale e non ricorrente; tale cioè da non impedire
l'esonero ai sensi dell'art. 5 ultima parte della legge del 1964.
Tutto ciò premesso il Tribunale, sospendendo il giudizio, ha
rimesso gli atti a questa Corte per la soluzione della questione della
legittimità costituzionale del decreto di esproprio, in relazione
all'art. 5 della legge del 1964.
L'ordinanza, eseguite le prescritte notificazioni e comunicazioni,
è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 15 ottobre
1966.
In questa sede si è costituito il Lupieri, rappresentato e difeso
dagli avvocati Luigi Pellizzer e Andrea Tabet, depositando le deduzioni
il 7 settembre 1966. Si è pure costituito l'E.N.E.L., rappresentato e
difeso dall'avv. Leopoldo Piccardi, depositando le deduzioni il 3
novembre 1966.
La difesa del Lupieri accenna, in via preliminare, ad un difetto di
delega per quanto riguarda i casi di trasferimento preveduti nell'art.
5 della legge del 1964, in quanto questa legge (art. 1) non
ripeterebbe, per detti casi, la delega contenuta nel n. 10 dell'art. 4
della precedente legge del 1962 per i casi da essa contemplati. Donde
un altro profilo di illegittimità costituzionale, in quanto il decreto
di trasferimento, fondato nell'art. 5 della legge del 1964, sarebbe
emesso senza delega.
Nel merito la predetta difesa si riporta, in sostanza, alle
osservazioni contenute nell'ordinanza.
All'obiezione dell'E.N.E.L. che l'impresa Lupieri, nel biennio
1959-1960, avrebbe venduto una quantità di energia maggiore di quella
prodotta, cedendo energia acquistata da terzi, risponde riferendosi ai
chiarimenti contenuti nelle deposizioni testimoniali. Nel senso cioè
che, se è vero che il Lupieri avrebbe ceduto anche energia acquistata,
non sarebbe altrettanto vero che tale energia abbia distribuito. Su
questo punto, richiamandosi anche ad altre disposizioni legislative,
insiste nel porre in rilievo, come già aveva fatto l'ordinanza, la
differenza tra vendita e distribuzione.
Si fa altresì notare che, anche ammesso (come avrebbe sostenuto
l'E.N.E.L. nel corso del giudizio di merito), che nella disciplina
stabilita con la legge del 1962 sarebbe insito il concetto di escludere
dall'esonero le imprese meramente distributrici e che tale concetto
sarebbe stato meglio precisato e reso più rigoroso con l'art. 5 della
legge del 1964, ciò tuttavia non escluderebbe che debba ritenersi
costantemente operante l'attività di distribuzione secondo la
distinzione e i chiarimenti contenuti nell'ordinanza.
Conclude quindi chiedendo che il decreto di trasferimento sia
dichiarato costituzionalmente illegittimo.
La difesa dell'E.N.E.L. osserva che l'intento del legislatore del
1962 sarebbe stato quello di esonerare dal trasferimento soltanto le
imprese che producono energia, indipendentemente dal fatto della
distribuzione, mentre avrebbe assoggettato ad espropriazione quello di
mera distribuzione e di intermediazione, le quali acquistano l'energia
da altri produttori.
La successiva legge del 1964, con l'art. 5, avrebbe meglio
precisato e reso più rigoroso tale criterio, escludendo dall'esonero
le imprese (che prima ne godevano), le quali, anche parzialmente,
avessero acquistato energia da terzi, con le eccezioni espressamente
prevedute.
Rileva quindi che l'impresa Lupieri, secondo la sua stessa
dichiarazione, avrebbe venduto non soltanto l'energia da essa prodotta,
ma anche quella acquistata da altri produttori. Acquisto che non si
sarebbe verificato per motivi occasionali e non ricorrenti, cioè
secondo l'eccezione preveduta dalla legge (art. 5 della legge del
1964).
Ricorrendo quindi le condizioni per il trasferimento ai sensi
dell'art. 5 della legge n. 452 del 1964, conclude per la dichiarazione
d'infondatezza della questione.
Con memoria, depositata il 27 marzo 1968, la difesa dell'E.N.E.L.
contesta la proponibilità in questa sede dell'eccezione preliminare
prospettata dalla difesa del Lupieri, poiché si tratterebbe di
questione nuova, non enunciata nell'ordinanza di rimessione e comunque
non fondata, data la formulazione delle disposizioni legislative (art.
1 della legge del 1964).
Nel merito conferma e illustra le tesi enunciate nelle deduzioni.
La difesa del Lupieri non ha depositato memoria. Considerato in diritto :
1. - Come si è in precedenza riferito la difesa del Lupieri
deduce, preliminarmente, la illegittimità del decreto di trasferimento
dell'impresa all'E.N.E.L. (18 marzo 1965, n. 567), in quanto tale
decreto è stato emanato in relazione al caso preveduto dall'art. 5
della legge n. 452 del 1964, per il quale non sarebbe stata rinnovata
la delega contenuta nell'art. 4, n. 10, della legge n. 1643 del 1962.
Si tratta peraltro, come ammette la stessa difesa del Lupieri, di
questione non prospettate nell'ordinanza di riscossione e che quindi
non può essere presa in considerazione in questa sede.
2. - Nel merito, il dubbio sollevato dal Tribunale circa la
legittimità costituzionale del decreto di trasferimento all'E.N.E.L.
dell'azienda elettrica, della quale era titolare il Lupieri, per
eccesso dai limiti della delega, non può ritenersi fondato.
Occorre premettere che, nell'istituire l'Ente per l'energia
elettrica, la legge fondamentale n. 1643 del 1962 (art. 1, primo comma)
gli ha riservato, nell'ambito del territorio nazionale, un complesso di
attività concernenti la produzione, l'importazione e l'esportazione,
il trasporto, la trasformazione, la distribuzione e la vendita della
energia stessa da qualsiasi fonte prodotta. E ciò per le finalità, di
interesse generale (art. 1, terzo comma), dell'utilizzazione coordinata
e del potenziamento degli impianti, nell'intento di assicurare, con
minimi costi di gestione, una disponibilità di energia elettrica
adeguata, per quantità e prezzo, alle esigenze di un equilibrato
sviluppo economico del Paese. Ed è appunto per il conseguimento di
tali finalità che la legge (art. 1, quarto comma), stabilisce, come
regola, il trasferimento, in proprietà dell'Ente, delle imprese
elettriche, che esercitano le attività di cui all'art. 1.
Sono tuttavia consentite alcune eccezioni, e fra queste,
l'eccezione contenuta nell'art. 4, n. 8, che esonera dal trasferimento
le cosidette piccole imprese, le quali, nel biennio di riferimento
1959-1960, non abbiano prodotto, oppure prodotto e distribuito, in
media, più di 15 milioni di Kilowattore per anno. Quelle imprese cioè
che, per il loro potenziale, il legislatore ha ritenuto non
contrastanti col nuovo sistema organizzativo della legge di
nazionalizzazione e con le finalità che ha inteso perseguire.
Il Tribunale, esaminando la predetta disposizione, ne ha tratto
esattamente la conseguenza che non possano invece usufruire
dell'esonero quelle imprese che svolgano soltanto attività di
distribuzione di energia fornita da altri, esercitando, in sostanza,
attività di intermediazione. Conseguenza che trova razionale
fondamento nella stessa formulazione del testo legislativo; nel quale,
usandosi la duplice espressione "prodotto oppure prodotto e
distribuito", si chiarisce che, secondo la citata disposizione,
l'esonero dal trasferimento è giustificato, quando sussista
un'attività produttiva da parte dell'azienda, senza particolare
riguardo alla destinazione dell'energia prodotta.
Dell'esattezza dell'accennata conseguenza, del resto, si ha
conferma indiretta nell'art. 5 della successiva legge del 1964 (che
richiama l'art. 4, n. 8, della legge precedente); in quanto, con lo
stabilire che devono essere escluse dall'esonero pure le piccole
imprese che, nel biennio di riferimento, abbiano, anche in parte (come
si desume dalla relazione ministeriale), acquistato energia da terzo,
dimostra, per implicito necessario, che, per l'art. 4, n. 8, della
legge del 1962 sono già soggette al trasferimento quelle distributrici
di energia totalmente acquistata da terzi.
Dalle accennate premesse peraltro non può non derivare l'ulteriore
conseguenza (non rilevata dal Tribunale) che dall'esonero restano fuori
non soltanto le imprese anzidette, ma anche, per logica coerenza di
sistema, quelle che abbiano totalmente acquistato l'energia per
formarne oggetto di vendita in blocco, sostanzialmente quindi per fini
di speculazione commerciale. In questa ipotesi, infatti, risulta anche
più manifesto il contrasto con il sistema della legge e con le
finalità della medesima.
Dato perciò il presupposto che, come si è detto, ai sensi
dell'art. 4, n. 8, è stabilito come condizione per ottenere il
beneficio, non può avere influenza, al riguardo, la distinzione fra
vendita in blocco e distribuzione. Si tratta è vero (come si fa notare
nell'ordinanza) di due situazioni giuridiche ed economiche
differenziate, anche per la diversità di prezzo dell'energia; ma è da
rilevare che, avendo tali situazioni in comune la mancanza del fattore
produttivo, in concreto, ed ai fini dell'esonero, non possono, per le
ragioni esposte, avere trattamento diverso.
3. - In questo sistema si inserisce l'art. 5 della legge n. 452
del 1964, il quale esclude dall'esonero, come si è in precedenza
accennato, anche le piccole imprese che abbiano distribuito energia
acquistata da terzi. E, nella ricordata relazione ministeriale, si
chiarisce che il maggior rigore è determinato dalla considerazione
che, con l'acquisto, anche in parte, dell'energia le imprese dimostrano
di non essere in grado di effettuare una distribuzione con la
produzione propria, e che quindi non sussiste alcun motivo di utilità
generale per esimerle dal trasferimento all'E.N.E.L.
Da tale disposizione e dalle ragioni che la giustificano (le quali
confermano la rilevanza attribuita al fattore produttivo ai fini
dell'esonero dall'espropriazione), deriva che il maggior rigore
introdotto nella disciplina dell'esonero, deve essere riferito non
soltanto alle imprese che esplicano attività di distribuzione, ma
altresì a quelle che integrano il loro potenziale per farne oggetto di
rivendita.
A questa conseguenza è necessario pervenire, per il sostanziale
parallelismo che si è riscontrato fra vendita in blocco e
distribuzione per il consumo, alla stregua dell'art. 4, n. 8, della
legge del 1962; e per l'esigenza di evitare che, alle restrizioni
apportate dall'art. 5 della legge del 1964, sfuggano, in contrasto con
la logica del sistema e con ingiustificata disparità di trattamento,
le aziende elettriche che, ancor meno di quelle distributrici,
perseguono finalità di interesse generale.
In base a quanto si è finora esposto si deve concludere pertanto
che l'impresa Lupieri, poiché non è contestato che abbia acquistato,
in parte, energia da terzi, non può beneficiare dell'esonero, anche
se, come ha ritenuto il Tribunale, non è da considerare impresa
distributrice.
4. - Resta ora da esaminare se, ad essa, possa applicarsi una delle
eccezioni prevedute dall'art. 5 della legge del 1964; se cioè
l'accennato acquisto sia dovuto a "motivi occasionali e non
ricorrenti".
A questo proposito risulta dall'ordinanza e, del resto, non è
contestato, che l'impresa predetta, per integrare la quantità di
energia da fornire alla società S.A.I.L. (società per azioni
idroelettrica Lupieri), nei periodi di magra del canale di Ledra (circa
quindici giorni all'anno) acquistava energia dalla S.F.E. (Società
friulana di elettricità) alla quale è poi succeduto l'E.N.E.L.).
Il Tribunale rileva al riguardo che tale operazione rientrerebbe
nell'ambito dell'accennata eccezione, trattandosi di acquisto
occasionale e non ricorrente.
La Corte non può essere di quest'avviso. Le espressioni usate nel
testo legislativo stanno a dimostrare gli stretti confini entro i
quali, coerentemente con la disciplina più rigorosa concernente gli
esoneri dal trasferimento, deve essere contenuta l'eccezione. Deve
trattarsi, di acquisti determinati da eccezionali circostanze, al di
fuori perciò dalle normali esigenze dell'impresa, quali risultano
dalle abituali condizioni della sua attività; essendo altresì da
notare che, nel rigore dell'eccezione, non si pone neppure alcun limite
circa la durata del prelevamento.
Ora, nella specie, dalla dichiarazione dell'impresa al Ministero
dell'industria e commercio, in occasione del censimento richiesto
dall'art. 1 della legge del 1962 (dichiarazione riportata
nell'ordinanza), si desume che, nel biennio di riferimento (1959 -
1960) l'impresa Lupieri ha acquistato, nelle anzidette circostanze, per
consegnarlo alla S.A.I.L. un quantitativo di energia rispettivamente di
Kilowattore 688.976 nel 1959 e 633.728 nel 1960. Tale acquisto,
rinnovato anche nel 1961 (oltre il biennio di riferimento) in
Kilowattore 469.572, sta a dimostrare che la detta impresa è stata
legittimamente espropriata con il decreto ora impugnato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Udine,
con ordinanza del 21 aprile 1966, circa la legittimità costituzionale
del decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 1965, n. 567,
con il quale è stata trasferita all'E.N.E.L. l'impresa elettrica
Giuseppe Lupieri, in relazione all'art. 5 della legge 27 giugno 1964,
n. 452, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte