Sentenza n. 67/1970
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/05/1970 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno
1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 1968 dal
Pretore di Recanati nel procedimento penale a carico di Scalese Carlo,
iscritta al n. 257 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6 dell'8 gennaio 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1970 il Giudice relatore
Giovanni Battista Benedetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Scalese Carlo,
rinviato a giudizio per rispondere della contravvenzione prevista
dall'art. 78, sub a) commi nono e decimo del decreto ministeriale 31
luglio 1934, modificato dal successivo D.M. 12 maggio 1937, perché
sorpreso alla guida di un autotreno carico di paglia imballata senza
essere munito di estintore, il pretore di Recanati ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 del T.U. della
legge di P.S. in riferimento all'art. 87, comma quinto, nonché ai
principi costituzionali (artt. 70 a 82) che regolano le fonti di
produzione normativa ed infine in riferimento all'art. 25, comma
secondo, della Costituzione.
Dopo aver sostenuto che il D.M. 31 luglio 1934 deve ritenersi
emanato dal Ministro per l'interno in virtù della delega contenuta
nell'art. 63 del citato T.U., il pretore afferma che evidente è il
contrasto tra questa norma, che delega uno speciale potere
regolamentare ad un ministro, e l'art. 87, comma quinto, della
Costituzione il quale dispone che il Presidente della Repubblica "emana
i regolamenti".
L'esclusione dei ministri dal novero delle fonti di produzione
normativa troverebbe conferma, secondo l'ordinanza di rinvio, nei
principi fondamentali che regolano tali fonti. Basti al riguardo
considerare che per i decreti contenenti regolamenti ministeriali: non
è prevista la necessità di una loro pubblicazione ai sensi del R.D.
24 settembre 1931, n. 1256, e non si vede come tale assenza sia
conciliabile con l'obbligatorietà delle norme regolamentari per i
cittadini, indipendentemente dalla conoscenza effettiva che questi ne
abbiano; non figura regolato il rapporto tra essi è i decreti del
Presidente della Repubblica; si sottraggono infine a tutto quel
complesso di garanzie di legalità, dettato invece per il potere
regolamentare del Governo, e cioè alla previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, al parere del Consiglio di Stato e al controllo
della Corte dei conti.
Tutto ciò dimostrerebbe che le singole leggi attributive di
potestà regolamentare ad un ministro, a seguito della entrata in
vigore della Costituzione, sono da considerarsi non conformi al sistema
delle fonti da questa delineato e si pongono in contrasto con i
principi regolatori dello stato di diritto che il costituente ha
riaffermato.
Ritiene infine il pretore che la questione di incostituzionalità
sollevata appare fondata anche sotto il profilo del principio di
stretta legalità della pena affermato dall'art. 25, comma secondo,
della Costituzione. L'art. 63 del T.U. delle leggi di P.S. violerebbe
la riserva di legge in materia penale poiché, nel commettere al
Ministro per l'interno il potere di formulare precetti - alla cui
violazione si collegano le sanzioni dell'arresto o dell'ammenda
previste dall'art. 17 del T.U. - non specifica affatto presupposti,
carattere, contenuto e limiti dei provvedimenti penalmente sanzionati;
né una qualche delimitazione o specificazione dell'ambito dei
provvedimenti di cui trattasi è data rinvenire in altre norme dello
stesso capo (VI titolo II), o comunque dell'intera legge di P.S.
L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6 dell'8
gennaio 1969.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte la parte privata non si è
costituita, ma è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con
deposito di atto di intervento in cancelleria in data 16 gennaio 1969.
L'Avvocatura, dopo avere in via preliminare contestato l'esattezza
dell'affermazione del pretore, secondo cui il D.M. 31 luglio 1934
trarrebbe origine dall'art. 63 del T.U. delle leggi di PS., passando
al merito della questione di legittimità sollevata conclude per
l'infondatezza della stessa osservando che la prevalente dottrina
ritiene conformi alla Costituzione le leggi che autorizzano
l'emanazione di un regolamento da parte di un organo diverso dal Capo
dello Stato e, nel caso più frequente, da parte di un ministro. Ciò
in quanto l'art. 87 della Costituzione, che conferisce il potere
regolamentare al Presidente della Repubblica, non ha inteso dare
carattere tassativo ed inderogabile alla funzione regolamentare.
Per quanto poi attiene alla pretesa violazione dell'art. 25, comma
secondo, della Costituzione l'Avvocatura ricorda che in diverse
occasioni questa Corte (sentenze 36 e 96 del 1964) ha avuto modo di
escludere la illegittimità di disposizioni legislative che nel
comminare una sanzione penale si rimettevano, per la specificazione
della fattispecie, ad atti non dotati di valore di legge. È vero che
nella sentenza n. 26 del 1966 è stato affermato che il principio della
legittimità della pena può considerarsi soddisfatto solo quando la
legge indichi, con sufficiente specificazione, i presupposti, il
carattere, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorità non
legislativa, alle trasgressioni dei quali deve seguire la pena; tale
indicazione legislativa tuttavia deve essere intesa con elasticità
specie nel caso in esame in cui si è di fronte a materia che, per le
continue variazioni della tecnica, si sottrae alla possibilità di una
particolareggiata previsione da parte della legge. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza di cui in epigrafe viene sollevata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvata con R.D. 18 giugno 1931,
n. 773, nella parte in cui dispone che con un regolamento speciale da
approvarsi con decreto del Ministro per l'interno saranno stabilite le
norme da osservarsi per il trasporto delle sostanze presentanti
pericolo di incendio. Ritiene il pretore che la delega della potestà
regolamentare ad un ministro contenuta in detta norma - in virtù della
quale sarebbe poi stato emanato il regolamento approvato con D.M. 31
luglio 1934 - sia in contrasto con l'art. 87, comma quinto, della
Costituzione che prevede l'emanazione di regolamenti solo da parte del
Presidente della Repubblica e con gli altri precetti costituzionali
(artt. 70 a 82) che disciplinano le fonti di produzione normativa senza
far menzione dei ministri, nonché con l'art. 25, comma secondo, che
sancisce il principio secondo il quale solo la legge può validamente
disporre in materia penale.
Nel sollevare detta questione il pretore rileva che nel giudizio
dinanzi ad esso pendente deve trovare applicazione un precetto penale
contenuto nell'art. 78 lett. a, commi nono e decimo, del citato
regolamento ministeriale 31 luglio 1934 e che tale precetto diverrebbe
invalido e conseguentemente inapplicabile qualora fosse dichiarata
l'incostituzionalità dell'art. 63 della legge di pubblica sicurezza
dal quale esso trarrebbe origine.
2. - Ad avviso della Corte la presente questione, al pari di altre
analoghe precedentemente decise (sentenze nn. 73 del 1968 e 117 del
1969), è manifestamente irrilevante poiché l'eventuale dichiarazione
d'illegittimità costituzionale della norma di legge denunciata non
avrebbe alcuna conseguenza sulla validità delle norme penali contenute
nel regolamento del 1934 la cui trasgressione forma oggetto del
giudizio vertente davanti al pretore.
Sia la legge autorizzativa che il regolamento in forza di essa
emanato sono di epoca anteriore all'entrata in vigore della
Costituzione, di tal che quand'anche la Corte, in accoglimento delle
eccezioni formulate, ritenesse incostituzionale l'art. 63 della legge
di pubblica sicurezza per essersi con esso conferito al Ministro per
l'interno un potere normativo in violazione del sistema di competenze
previsto dalla vigente Carta costituzionale, o con una ampiezza
incompatibile col principio della riserva di legge in materia penale,
gli effetti di siffatta pronuncia d'incostituzionalità sopravvenuta
potrebbero ricadere solo su atti che in virtù della stessa delega
fossero stati emessi dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Nessuna incidenza avrebbe, invece, la dichiarazione
d'incostituzionalità sulla validità di atti che - come il regolamento
del 1934 - sono stati posti in essere in un momento anteriore a quello
in cui la legge che ne autorizzava l'emanazione è divenuta
incompatibile con i precetti della nuova Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, sollevata, con l'ordinanza
di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 87, comma quinto, 70 a 82
e 25, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
- MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI
ECLI:IT:COST:1970:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte