Sentenza n. 67/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1972 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 69r.d. 2440/1923
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, sesto
comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato), promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1970 dalla Corte
d'appello di Trieste nel procedimento civile vertente tra Tessari Lino
e l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 160 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 143 del 10 giugno 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1972 il Giudice relatore
Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il signor Lino Tessari, vantando nei confronti dell'Azienda
autonoma delle Ferrovie dello Stato un credito di lire 2.053.812, quale
residuo corrispettivo a saldo per l'esecuzione di opere che gli erano
state commesse con due contratti di appalto in data 13 marzo 1961 e 12
luglio 1962, ed avvalendosi degli atti di collaudo e di liquidazione,
ottenne dal Presidente del tribunale di Trieste decreto ingiuntivo, in
data 28 settembre 1966, contro l'Azienda predetta.
Questa, con atto di citazione del 17 ottobre 1966, propose
opposizione, eccependo l'inesigibilità del credito a seguito di fermo
amministrativo. Fermo che era stato disposto dalla stessa Azienda, con
provvedimento del 31 gennaio 1966, ai sensi dell'art. 69, ultimo
comma, della legge sulla contabilità generale dello Stato (r.d. 18
novembre 1923, n. 2440) a garanzia del recupero di passività
risultanti, a carico dello stesso appaltatore, dal collaudo di opere
eseguite in forza di altro contratto, non definito contabilmente a
causa del sequestro dei documenti relativi, ordinato dal giudice penale
in un procedimento pendente contro il Tessari.
Il tribunale di Trieste, con sentenza 26 giugno 1967, ritenuto che
in conseguenza del fermo i crediti dell'attore erano allo stato
inesigibili, revocava la precedente ingiunzione.
In sede di impugnazione proposta dal Tessari, che assumeva la
inapplicabilità dell'art. 69, per la impossibilità della
compensazione di un credito liquido ed esigibile con altro (quello
vantato dalla pubblica Amministrazione) privo di tali caratteri, la
Corte d'appello di Trieste, con ordinanza 6 febbraio 1970, sollevava di
ufficio la questione di legittimità costituzionale del citato art. 69,
sesto comma, della legge generale di contabilità, ritenendone la
pregiudizialità e la non manifesta infondatezza in riferimento agli
artt. 3, 25, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione.
Per detta norma "qualora una Amministrazione dello Stato che abbia,
a qualsiasi titolo, ragioni di credito verso aventi diritto a somme
dovute da altra Amministrazione, richiede la sospensione del pagamento,
questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo".
Il che, assumeva la Corte, autorizzerebbe l'Amministrazione dello
Stato a disporre a proprio favore ed a danno dei privati, una misura
cautelare d'imperio, non revocabile o annullabile dal giudice
ordinario, la quale paralizzerebbe il diritto del privato creditore
all'esazione di un credito liquido ed esigibile; attribuirebbe
all'Amministrazione predetta posizione di preminenza di fronte al
privato in un rapporto di dare ed avere di natura privatistica ossia
non strettamente attinente a quelle funzioni e finalità pubbliche le
quali, sole, giustificano l'esercizio del potere discrezionale della
Amministrazione.
Tale ingiustificata posizione di prevalenza contrasterebbe, ad
avviso della Corte, con l'art. 3 della Costituzione, specie se si tien
conto che il provvedimento cautelare in questione avrebbe portata di
gran lunga più vasta di quelli che la legge ordinaria (ex artt. 670 e
segg. e 700 e segg. cod. proc. civ.) accorda ai privati.
La norma in esame, poi, inciderebbe su diritti soggettivi; e
poiché per la tutela di questi la legge stabilisce la competenza del
giudice ordinario, la norma stessa, attribuendo all'Amministrazione
dello Stato il potere di incidere, sia pure in via cautelare, sui
diritti medesimi, sottrarrebbe la relativa pretesa e le conseguenti
difese all'esame del giudice precostituito dalla legge e al giudice
ordinario la funzione che gli appartiene. Donde il contrasto anche con
gli artt. 25, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione.
Costituitasi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei
ministri, l'Avvocatura generale dello Stato ha dedotto che la questione
in esame non avrebbe fondamento sotto alcuno dei profili sopra
enunciati.
Il fermo amministrativo costituirebbe espressione di un potere di
autotutela, volto, in via interinale e cautelare, a garantire
l'effettiva operatività della compensazione nella particolare ipotesi
in cui due rapporti obbligatori facciano capo da un lato al privato e,
dall'altro a due diverse od alla stessa branca della pubblica
Amministrazione.
Si assume, al riguardo, che la pronunzia del fermo non
richiederebbe la certezza, liquidità ed esigibilità del credito
dell'Amministrazione, ma sarebbe sufficiente che tali requisiti
sussistano nel momento conclusivo del procedimento amministrativo
cautelare, allorché cioè alla stessa Amministrazione spetta
provvedere definitivamente alla compensazione ovvero alla revoca del
fermo. Esso si configurerebbe, tuttavia, non come privilegio ingiusto,
ma troverebbe specifica giustificazione nella esigenza di una più
immediata e penetrante autotutela, affinché le entrate dello Stato
siano realizzate secondo le indicazioni del bilancio e siano quindi
devolute alle finalità prestabilite nel pubblico interesse.
A tale situazione non sarebbe perciò applicabile il principio di
uguaglianza, non ricorrendo il presupposto della parità sostanziale
del privato e della pubblica Amministrazione, pur come parti dei
contratti di appalto di opere pubbliche.
In riferimento, poi, alle censure di incostituzionalità mosse
nell'ordinanza in relazione agli artt. 25, primo comma, e 102, primo
comma, della Costituzione, l'Avvocatura ha obiettato che l'attribuzione
del potere di autotutela non costituirebbe invasione della sfera di
competenza del giudice, al quale rimarrebbe comunque devoluto il
controllo sugli atti medesimi, qualora fossero illegittimi, nei limiti
consentiti dall'ordinamento ed in particolare ai fini della loro
disapplicazione per la reintegrazione della sfera giuridica del
privato.
L'Avvocatura ha concluso perché le questioni siano dichiarate non
fondate. Considerato in diritto :
1. - Risulta dall'ordinanza della Corte d'appello di Trieste che
nel giudizio promosso da un privato imprenditore contro
l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, per il pagamento di
crediti, costituenti il corrispettivo per l'esecuzione di contratti
d'appalto di opere pubbliche, dalla stessa Amministrazione veniva
opposta l'inesigibilità del credito; inesigibilità derivante dal
provvedimento di fermo adottato ai sensi dell'art. 69, sesto comma, del
r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilità generale dello Stato) e volto, nella specie, a
garantire il recupero di passività, in corso di accertamento
giudiziale, risultanti a carico dello stesso privato dall'inadempimento
di altro contratto di appalto.
Nel corso del giudizio la Corte ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 25, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione,
questioni di legittimità della norma suddetta, la quale dispone che,
"qualora una Amministrazione dello Stato, che abbia, a qualsiasi
titolo, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre
Amministrazioni, richiede la sospensione del pagamento, questa deve
essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo".
Sotto il profilo dell'uguaglianza, la Corte ha rilevato che la
prevista sospensione del pagamento si concreta in una misura cautelare,
la quale può essere imposta discrezionalmente dalla stessa
Amministrazione debitrice con proprio atto non revocabile né
annullabile dal giudice ordinario e con l'effetto di impedire
l'esercizio del diritto del privato all'esazione di un credito liquido
ed esigibile. Dal che deriverebbe a favore dell'Amministrazione una
posizione di supremazia in un rapporto di natura privatistica, non
conseguente alla esplicazione di funzioni o al perseguimento di
finalità pubbliche.
La misura cautelare in oggetto, risulterebbe, oltretutto, di
portata più grave di quella che la legge ordinaria (artt. 670 e segg.;
700 e segg. c.p.c.) consente ai privati di ottenere.
Inoltre la norma stessa, attribuendo alla pubblica Amministrazione
statale il potere di incidere su diritti soggettivi, sottoposti alla
giurisdizione del giudice ordinario, sottrarrebbe le eventuali difese
del privato al giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo
comma) e al giudice ordinario le funzioni che gli spettano (art. 102,
primo comma, Cost.).
Le questioni non sono fondate.
2. - La norma denunziata disciplina il cosiddetto fermo
amministrativo diretto a legittimare la sospensione del pagamento di un
debito liquido ed esigibile da parte di un'Amministrazione dello Stato,
a salvaguardia della eventuale compensazione legale di esso con un
credito, anche se non attualmente liquido ed esigibile, che la stessa
od altra branca della Amministrazione statale, considerata nella
unicità di soggetto di rapporti giuridici, pretenda di avere nei
confronti del suo creditore. Il fermo è disposto in via cautelare e
fino alla pronunzia di un successivo provvedimento con cui lo si
revochi ovvero si disponga che la somma dovuta dallo Stato al creditore
venga ritenuta, nei limiti in cui opera la compensazione legale, a
soddisfazione del credito erariale.
Va ricordato al riguardo che il fermo costituisce misura di
autotutela della Amministrazione statale, avente lo scopo di assicurare
la realizzazione dei fini cui è rivolto l'iter amministrativo
procedimentale, necessariamente complesso e disciplinato da norme
inderogabili e preordinate ad assicurare la regolarità contabile e la
realizzazione delle entrate dello Stato, quali vengono definite
nell'art. 219 r.d. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello
Stato).
È evidente, quindi, che la norma in esame non configura un
irrazionale privilegio, ma uno strumento necessario alla protezione del
pubblico interesse connesso alle esigenze finanziarie dello Stato.
E se è vero che l'autotutela, nella generalità delle sue
applicazioni, è connaturata all'attività della pubblica
Amministrazione nei rapporti di diritto pubblico, non deve escludersi,
in considerazione di quanto testé accennato, che speciali norme di
legge ne consentano l'esercizio anche in rapporti di diritto privato,
cui la pubblica Amministrazione partecipi per i fini che le sono
propri.
Né vale obiettare, con riferimento a questi ultimi rapporti e in
ispecie a quelli derivanti da contratti di appalto di opere pubbliche,
che misure di autotutela, quale il fermo amministrativo, sarebbero
incompatibili con il principio, che erroneamente, invece, è stato
richiamato nell'ordinanza, della parità delle posizioni delle parti
nei contratti di diritto privato, anche se conclusi dalla pubblica
Amministrazione.
In particolare per i contratti di pubblico appalto (cui la
dominante dottrina attribuisce natura privatistica) non può
disconoscersi che sulla relativa disciplina incida la normativa di
diritto pubblico concernente i procedimenti attraverso i quali, anche
nella materia in esame, necessariamente si esplica l'attività della
pubblica Amministrazione. Ed è noto che dal regime privatistico dei
suddetti contratti si discosta, in special modo, la disciplina del
processo formativo della volontà del soggetto pubblico, della scelta
del privato contraente, della forma e della perfezione del contratto,
dello svolgimento e della estinzione del rapporto che ne deriva.
Orbene, nel quadro di tale normativa, evidentemente preordinata ai
fini perseguiti dallo Stato (ben diversi da quelli, normalmente di
lucro, cui è volto l'interesse della parte privata), la misura
cautelare del fermo amministrativo, anche se incidente sull'adempimento
di obbligazioni pecuniarie, che derivano da contratti di pubblico
appalto, non presenta natura eccezionale o di deroga ai principi
fondamentali, ma ad essi si adegua, quale espressione di un potere di
supremazia della pubblica Amministrazione.
E l'esercizio di questo potere, improntato a valutazioni
discrezionali dell'interesse pubblico, non resta, peraltro, sottratto
ai controlli che l'ordinamento prevede, anche in sede giurisdizionale,
seppure con le modificazioni che conseguono alla dichiarata
subordinazione del diritto soggettivo del privato contraente alle
esigenze del pubblico interesse.
Da quanto sopra emerge che il principio di uguaglianza non può
riguardare situazioni fra loro differenti, quali sono quelle,
ricorrenti nella fattispecie, dell'Amministrazione e del privato, e
cade, quindi, la censura svolta in riferimento all'articolo 3 della
Costituzione.
3. - Non può ravvisarsi, infine, alcuna violazione dei precetti di
cui agli artt. 25, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione,
giacché la determinazione del giudice competente risulta, come sopra
rilevato, precostituita dalla legge con specifico riguardo alle diverse
situazioni, di diritto soggettivo perfetto od affievolito, quali si
realizzano nel corso delle vicende dei contratti della pubblica
Amministrazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 69, sesto comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
(disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato), sollevate con l'ordinanza di cui in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 102, primo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte