Sentenza n. 67/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/05/1973 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23legge 1081/1964
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, lett. c),
della legge 12 ottobre 1964, n. 1081 (Istituzione dell'Albo dei
consulenti del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre
1970 dal giudice conciliatore di Roma nel procedimento civile vertente
tra Persico Giuseppe e il Presidente dell'Albo provinciale dei
consulenti del lavoro di Roma, iscritta al n. 132 del registro
ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 112 del 5 maggio 1971.
Visti gli atti di costituzione di Persico Giuseppe e del Presidente
dell'Albo provinciale dei consulenti del lavoro di Roma e l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 17 aprile 1973 il Giudice relatore
Giovanni Battista Benedetti;
uditi l'avv. Filippo Lubrano, per il Persico, l'avv. Giuseppe
Salari, per il Presidente dell'Albo, ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreto ingiuntivo in data 24 gennaio 1969 il giudice
conciliatore di Roma intimava al signor Giuseppe Persico di pagare
all'Albo provinciale dei consulenti del lavoro di Roma la somma di lire
22.000 a titolo di contributi dovuti all'Albo medesimo ai sensi del
decreto presidenziale 13 giugno 1967, n. 718.
Con atto del 7 febbraio 1969 il Persico si opponeva
all'ingiunzione, osservando che il decreto presidenziale sulla cui base
i contributi venivano richiesti era da considerarsi illegittimo in
quanto emesso in virtù di una norma incostituzionale (art. 23 della
legge 12 ottobre 1964, n. 1081).
Tale eccezione è stata ritenuta non manifestamente infondata dal
giudice conciliatore il quale, con propria ordinanza del 20 dicembre
1970, ha ravvisato un contrasto tra la norma di legge indicata e l'art.
23 della Costituzione. Rileva in proposito l'ordinanza che i criteri di
determinazione e di imposizione dei contributi dovuti dai consulenti
del lavoro, pur non essendo lasciati all'arbitrio dell'Ente impositore,
possono essere determinati entro limiti globali in modo da non
consentire ai singoli interessati la possibilità di esercitare un
controllo sulla discrezionalità usata dall'ente nell'esercizio del
potere attribuitogli.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la parte
Giuseppe Persico, rappresentata e difesa dagli avvocati Romolo De
Amicis e Alberto Barettoni Arleri, e l'Albo provinciale dei consulenti
del lavoro di Roma, in persona del suo presidente pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaello Russo Spena. È pure
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Nelle proprie deduzioni, depositate in cancelleria il 25 maggio
1971, la difesa del Persico rileva che ai sensi della legge 12 ottobre
1964, n. 1081, i consulenti del lavoro sono tenuti a versare un
contributo all'atto dell'iscrizione all'Albo provinciale, un contributo
annuo per il funzionamento dell'Albo stesso, una quota annua per il
funzionamento del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ed,
infine, un contributo per il rilascio dei certificati o attestazioni.
La misura di detti contributi viene determinata dal Consiglio nazionale
dei consulenti su proposta dei Consigli provinciali. La relativa
deliberazione deve essere approvata con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale (art. 23 della legge).
I contributi richiesti al Persico ai sensi del decreto
presidenziale 13 giugno 1967, n. 718, sarebbero stati adottati dal
Consiglio nazionale con deliberazioni del 26 ottobre 1965 e 4 gennaio
1967. Sia nel decreto che nelle deliberazioni indicate mancherebbe
qualsiasi menzione dei motivi in base ai quali è stata fissata la
misura dei contributi di tal che viene ad essere preclusa la
possibilità di un controllo circa la legittimità e la materiale
esattezza del procedimento logico e matematico seguito per la
determinazione dei contributi in questione.
Ora, ad avviso della difesa, la disciplina fissata dall'articolo 23
della legge n. 1081 del 1964 per la determinazione dei contributi
sarebbe in contrasto con il principio di legalità previsto dall'art.
23 della Costituzione.
La norma denunciata, infatti, stabilendo semplicemente che i
contributi devono essere determinati "entro i limiti strettamente
necessari a coprire le spese" non conterrebbe criteri idonei a
delimitare la discrezionalità dell'Ente nell'esercizio del potere
impositivo attribuitogli. Il fabbisogno finanzario di un ente, anche se
può essere considerato come un limite del potere di imposizione, è
pur sempre un limite semplicemente globale, e, come tale, insufficiente
a garantire i singoli.
La difesa dell'Albo provinciale dei consulenti del lavoro di Roma,
nelle proprie deduzioni depositate in cancelleria il 25 maggio 1971,
sostiene in primo luogo l'inammissibilità dell'applicazione dell'art.
23 della Costituzione in tema di imposizione di contributi dovuti ad un
Albo professionale dai propri iscritti. Il principio di legalità
sarebbe riferibile unicamente a "prestazioni patrimoniali" riguardanti
il diritto tributario sostanziale e non alle somme che un iscritto a un
Albo professionale è tenuto a corrispondere in relazione ai benefici
che da detta iscrizione a lui derivano.
Afferma inoltre la difesa che la questione di legittimità
costituzionale proposta è comunque infondata giacché nell'articolo 23
della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, sarebbero indicati i criteri e i
limiti idonei a circoscrivere la discrezionalità dell'Ente titolare
della potestà d'imposizione.
Ed, invero, il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro è
tenuto a determinare la misura dei contributi a carico degli iscritti,
nonché la quota necessaria al suo funzionamento "entro i limiti
strettamente necessari a coprire le spese". Questi limiti a loro volta
risultano dai bilanci, controllati dai revisori dei conti (art. 22) e
dai due ministeri vigilanti (articolo 25).
Inesatta e priva di rilievo sarebbe infine, ad avviso della difesa,
l'osservazione dell'ordinanza secondo la quale la norma impugnata
impedirebbe ai singoli interessati la possibilità di esercitare un
controllo sulla discrezionalità dell'ente impositore. Il controllo da
parte dei singoli consulenti si realizza, invero, oltre che attraverso
gli organi che essi hanno concorso ad eleggere anche sui bilanci
dell'ente che sono pubblici.
È comunque da rilevare che il principio della legalità richiede
la possibilità di un controllo da parte degli organi amministrativi di
vigilanza e non controlli individuali sui criteri impositivi.
L'Avvocatura generale dello Stato, nelle proprie deduzioni
depositate il 25 maggio 1971, sostiene l'infondatezza della proposta
questione rilevando che la norma denunciata è perfettamente aderente
al principio costituzionale della riserva di legge fissato dall'art. 23
della Costituzione.
Priva di qualsiasi rilievo sarebbe, secondo l'Avvocatura, la
doglianza relativa alla pretesa impossibilità di esercitare un
controllo sulla discrezionalità dell'Ente impositore, in quanto - a
parte i rimedi generali apprestati dall'ordinamento a tutela della
posizione dei singoli interessati, ai quali del resto, la stessa norma
denunciata riconosce la possibilità di un ricorso (art. 23, lett. d) -
è agevole rispondere che nella specie sarebbe addirittura non
ipotizzabile una "discrezionalità" dell'Ente posto che il potere
impositivo ad esso riconosciuto deve svolgersi "entro i limiti
strettamente necessari a coprire le spese".
La difesa del Persico Giuseppe ha depositato in cancelleria in data
4 aprile 1973 una memoria nella quale vengono ulteriormente svolte e
sviluppate le conclusioni già prese. Considerato in diritto :
1. - La questione di legittimità costituzionale proposta dal
giudice conciliatore di Roma, come è dato chiaramente desumere dalla
parte motiva dell'ordinanza di rimessione, non si riferisce all'intero
art. 23 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, bensì alla sola
disposizione contenuta nella lettera e) dello stesso articolo, la quale
attribuisce al Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro il potere
di determinare, "su proposta dei Consigli provinciali, entro i limiti
strettamente necessari a coprire le spese, la misura dei contributi di
cui alla lettera i) del precedente articolo 14" (ossia il contributo
per l'iscrizione nell'Albo, quello da corrispondersi annualmente dagli
iscritti e i contributi per il rilascio di certificati o attestazioni)
"nonché la quota necessaria per il funzionamento del Consiglio
nazionale".
Il giudice a quo denuncia il contrasto della norma in questione col
principio enunciato dall'art. 23 della Costituzione, secondo il quale
nessuna prestazione patrimoniale può essere stabilita se non in base
alla legge, rilevando che i singoli interessati non avrebbero la
possibilità di esercitare un controllo sulla discrezionalità usata
dall'Ente impositore nell'esercizio del potere attribuitogli.
2. - La questione non è fondata.
Il problema della interpretazione e portata dell'art. 23 della
Costituzione è stato ripetutamente affrontato e risolto dalla Corte.
Nelle numerose pronunce riguardanti questo precetto è stato precisato
che esso è applicabile a qualsiasi prestazione patrimoniale o
personale obbligatoriamente "imposta" in base alla legge, chiarendosi
inoltre che nella norma legislativa che conferisce il potere di
imposizione non deve essere necessariamente specificato il limite
massimo della prestazione imponibile. Il principio posto nell'art. 23
Cost. esige, invece, che nella legge siano indicati criteri idonei e
sufficienti a delimitare la discrezionalità dell'Ente impositore in
modo che sia preclusa la possibilità di un esercizio arbitrario del
potere attribuitogli.
3. - Venendo ora all'esame della questione oggetto del presente
giudizio è anzitutto da rilevare che i contributi obbligatoriamente
imposti a carico dei consulenti del lavoro rientrano, per detto loro
carattere, nella sfera di applicazione dell'art. 23 della Costituzione.
Occorre pertanto verificare se nella legge 12 ottobre 1964, n. 1081,
della quale fa parte la disposizione denunciata, siano concretamente
indicati i criteri e i limiti indispensabili per il legittimo esercizio
del potere di imposizione da parte del Consiglio nazionale dei
consulenti del lavoro. Dal testo dell'art. 23 lettera c), coordinato
con altre disposizioni della legge in esame, è dato inferire che
esiste un criterio limite per la determinazione dei contributi e che
non mancano i controlli sull'operato dell'organo deliberante. La
determinazione dei contributi è anzitutto ancorata dal legislatore al
limite del fabbisogno finanziario "strettamente necessario a coprire le
spese" di funzionamento degli organi consiliari. L'entità concreta di
dette spese è a sua volta desumibile dai bilanci consuntivi annuali
sulla cui regolarità si esercita sia il controllo interno dei revisori
dei conti (articoli 19 e 22), sia la vigilanza esterna del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero di grazia e
giustizia (art. 25). La rigorosa commisurazione delle prestazioni
"imposte" alle sole spese strettamente necessarie per il fabbisogno
degli organi rappresenta, quindi, invalicabile e valido limite del
potere di imposizione in esame.
È inoltre da rilevare che il procedimento di formazione della
deliberazione relativa ai contributi risulta nella specie disciplinato
in modo da assicurare la partecipazione ed il Controllo e della
categoria interessata e degli organi di vigilanza. La deliberazione,
infatti, non è rimessa alla sola iniziativa del Consiglio nazionale,
ma viene adottata sulla base di specifiche proposte all'uopo formulate
dai vari Consigli provinciali la cui origine elettiva vale a rendere
attuale la rappresentanza degli interessi della categoria dei
consulenti del lavoro; la deliberazione deve peraltro essere approvata
con decreto del Presidente della Repubblica, emesso su proposta del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
L'anzidetta disciplina consente, perciò, di affermare che
sussistono nel presente caso limiti e controlli sufficienti per
garantire gli obbligati alla prestazione e per escludere che nella
norma impugnata si ravvisi la lamentata violazione dell'art. 23 della
Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 23, lett. c), della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, sulla
"istituzione dell'Albo dei consulenti del lavoro", sollevata dal
giudice conciliatore di Roma, con ordinanza 20 dicembre 1970, in
riferimento all'art. 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte