Sentenza n. 67/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/03/1974 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 51Legge fallimentare
- art. 205Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
- art. 206Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
- art. 208Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
- art. 209Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
- art. 227Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
- art. 231Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli articoli
206, 208, 209, 227, 231 a 242 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo
unico delle leggi sulle imposte dirette), e dell'art. 51 del r.d. 16
marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 luglio 1971 dal pretore di Cittadella nel
procedimento civile vertente tra l'esattoria comunale di Cittadella, il
Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e il
fallimento società Scapin Aldo, iscritta al n. 463 del registro
ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 27 del 29 gennaio 1972;
2) ordinanza emessa il 7 luglio 1970 dal giudice del tribunale di
Marsala delegato al fallimento Baiata Giovanni, iscritta al n. 23 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 55 del 28 febbraio 1973;
3) ordinanza emessa il 19 ottobre 1972 dal tribunale di Venezia nel
procedimento civile vertente tra il fallimento Marzollo Attilio,
l'esattoria delle imposte dirette di Venezia e l'Amministrazione delle
finanze dello Stato, iscritta al n. 28 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 28
febbraio 1973.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione del Consorzio nazionale per il credito
agrario di miglioramento, dell'esattoria comunale di Cittadella e
dell'Amministrazione delle finanze dello Stato;
udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1974 il Giudice relatore
Paolo Rossi;
uditi l'avv. Leopoldo Ermetes, per l'esattoria comunale di
Cittadella, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio
Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per
l'Amministrazione delle finanze dello Stato.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento esecutivo immobiliare,
determinato da surroga dell'esattoria comunale di Cittadella
nell'espropriazione già iniziata presso il tribunale di Padova dal
Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento nei
confronti del fallimento società Scapin Aldo e fratello, il pretore di
Cittadella ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale degli articoli da 231 a 242 del d.P.R. 29 gennaio 1958,
n. 645 (t.u. sulle imposte dirette), in riferimento agli artt. 24,25 e
102 della Costituzione.
Premette il giudice a quo di non ignorare le numerose decisioni
della Corte costituzionale che hanno già sostanzialmente respinto la
censura oggi riproposta, ma rileva che il caso di specie è diverso da
quello già esaminato, giustificandosi quindi una nuova ordinanza di
rimessione. Osserva infatti il pretore che nella specie si è
verificata la sottrazione dei beni immobiliari alla competenza del
tribunale - giudice dell'esecuzione in virtù dell'espropriazione
speciale promossa ex art. 42 del t.u. 16 luglio 1905, n. 646, dal
Consorzio nazionale per il credito agrario - ad opera dell'esattoria
comunale che procede alla vendita immobiliare valendosi della speciale
procedura che consente di operare in via sostanzialmente
amministrativa, sotto il mero controllo esteriore del pretore, privo di
funzioni giurisdizionali. Vi è quindi un conflitto tra due procedure
speciali e non tra un procedimento speciale e quello ordinario, come
nei casi già precedentemente esaminati dalla Corte costituzionale.
L'incongruenza ed illegittimità delle norme censurate emergerebbe
dalla considerazione che il sistema vigente prevede: 1) la competenza
generale del giudice del fallimento sopra i beni del fallito; 2) la
competenza del giudice dell'esecuzione anche sui beni del fallito in
base alla procedura speciale ex art. 42 t.u. 16 luglio 1905, n. 646;
3) il diritto dell'esattore a sottrarre il bene al magistrato del
fallimento o al giudice dell'esecuzione per venderlo direttamente
innanzi al pretore, privo di funzioni giurisdizionali in proposito; 4)
la restituzione delle somme ricavate a quei giudici perché vengano
distribuite secondo il piano di riparto o lo stato passivo da essi
redatto; 5) l'inutilità per l'esattore della vendita diretta se il
titolo per cui ha agito non venisse riconosciuto valido dal giudice
competente, presso cui deve intervenire per l'assegnazione della somma
ricavata dalla vendita.
Pertanto il giudice a quo ritiene non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale "delle norme che danno diritto
all'esattore di effettuare atti di espropriazione anche quando esiste
già una procedura innanzi all'autorità giudiziaria": invero tali
disposizioni determinerebbero la sottrazione al tribunale, giudice
naturale dell'espropriazione immobiliare, con menomazione della tutela
giurisdizionale degli altri soggetti nei confronti dell'esattore
procedente per la realizzazione di un credito anche proprio, in
violazione, rispettivamente, degli artt. 102, primo comma, 24 e 25,
primo comma, della Costituzione.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto depositato il 18 febbraio 1972, chiedendo dichiararsi
l'inammissibilità o l'infondatezza delle questioni sollevate.
Rileva la difesa dello Stato che il giudice a quo, pur intendendo
impugnare le norme che consentono all'esattore di sottrarre i beni
espropriandi al magistrato che è già investito delle funzioni di
giudice dell'esecuzione dei beni stessi, ha in concreto denunciato gli
artt. da 231 a 242 del t.u. sulle imposte dirette, i quali non pongono
o presuppongono tale regolamentazione, ma concernono il procedimento di
espropriazione immobiliare dell'esattore, coesista o meno tale
procedura con altri procedimenti esecutivi individuali o concursuali.
Da ciò conseguirebbe, secondo l'Avvocatura generale,
l'inammissibilità della questione, per genericità di formulazione
dell'ordinanza di rimessione. Qualora invece la Corte costituzionale
ritenesse di poter dedurre i termini della questione dalla motivazione
dell'ordinanza, individuando nella censura degli artt. 205 e 206 del
citato t.u. l'oggetto della medesima, la questione proposta dovrebbe
essere dichiarata manifestamente infondata perché già decisa dalla
Corte costituzionale nel senso della infondatezza con le sentenze n. 95
del 1970 e n. 115 del 1967.
Si sono costituiti in giudizio l'esattoria consorziale delle
imposte dirette di Cittadella ed il Consorzio nazionale per il credito
agrario di miglioramento, rappresentati e difesi, rispettivamente,
dagli avvocati Pietro Centanini, Leopoldo Ermetes e Stefano Gullo, con
atti depositati l'11 ottobre 1971 ed il 12 febbraio 1972, istando, la
prima, per una pronuncia d'inammissibilità o manifesta infondatezza e
chiedendo, il secondo, dichiarazione d'illegittimità delle norme
denunciate.
La difesa dell'esattoria, dopo aver osservato che dalla natura
sostanzialmente amministrativa della procedura esecutiva esattoriale
svolta innanzi al pretore dovrebbe conseguire il difetto di
legittimazione di quest'ultimo a sollevare questioni incidentali di
legittimità costituzionale, rileva che le norme effettivamente
impugnate sono costituite dagli artt. 205 e 206 t.u. n. 645 del 1958,
già esaminate dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 95 del
1970 e n. 115 del 1967, e decise nel senso della infondatezza con
motivazione rispondente alle argomentazioni del giudice a quo.
Soggiunge quindi l'esattoria che non è esatta la affermazione del
pretore di Cittadella secondo cui la Corte costituzionale avrebbe
esaminato il concorso della procedura esattoriale con quella ordinaria
ma non con altra procedura speciale: invero la coesistenza della
procedura esattoriale e di quella concursuale fallimentare è già
stata esaminata riconoscendosi la legittimità della prima che non
determina ingiustificati privilegi né viola il principio della par
condicio creditorum (sentenza n. 115 del 1967). Altrettanto può
rilevarsi nei rapporti tra la procedura esattoriale e quella riservata
agli istituti di credito fondiario in base al t.u. 16 luglio 1905, n.
646, giacché il Meliorconsorzio avrebbe potuto intervenire nella prima
procedura ex art. 210 t.u. n. 645 del 1958, assicurandosi il concorso
sul prezzo ricavato dalla vendita, o addirittura, qualora avesse voluto
far valere la sua procedura, surrogarsi all'esattore in base all'art.
51 citato t.u. n. 646 del 1905. In tal caso l'esattore non avrebbe
potuto opporsi ma avrebbe potuto soltanto intervenire in quella
procedura per la realizzazione dei suoi crediti fiscali.
Conclude pertanto la difesa dell'esattoria di Cittadella per
l'inesistenza di qualsiasi privilegio, richiamandosi, per la pretesa
violazione degli artt. 25 e 102 dello Costituzione, alla costante
giurisprudenza della Corte costituzionale.
La difesa del Consorzio nazionale per il credito agrario di
miglioramento rileva, sostanzialmente, che le norme impugnate
disciplinano, in violazione degli artt. 24 e 25 della Costituzione, il
concorso tra la procedura esattoriale e quella a favore degli istituti
di credito fondiario, sacrificando, in concreto, i diritti degli
istituti di credito attraverso i privilegi ingiustamente accordati agli
esattori. È vero, infatti, che questi ultimi hanno utilità ad un
rapido rientro delle somme anticipate all'erario, tuttavia, a
differenza degli istituti di credito fondiario, pur essi miranti al
raggiungimento di fini pubblici, non subiscono mai in proprio il danno
per una eventuale non riscossione del tributo, giacché ottengono il
rimborso dall'ente impositore. Inoltre gli esattori sono dei privati
che agiscono per il loro interesse personale; la possibilità
dell'esattore di procedere in proprio alla vendita anche dei beni
immobili, sottraendoli al giudice competente per l'esecuzione,
rappresenterebbe quindi un privilegio ingiustificato, in contrasto
anche con l'art. 24 della Costituzione, quando si consideri che per la
tutela di crediti pubblici ipotecari, quali quelli degli istituti
predetti, l'analoga possibilità di subastazione diretta è concessa
per i soli beni mobili, e che l'esattore dopo aver venduto il bene, non
può conseguire il prezzo se non a seguito del giudizio da parte del
giudice competente in ordine alla graduazione del suo credito.
La difesa del Meliorconsorzio prosegue quindi illustrando una serie
di inconvenienti pratici derivanti dal sistema vigente, tendenti a
porre in luce come la procedura esattoriale, anziché arrecare un
vantaggio all'esattore, produce soltanto un danno agli altri creditori,
consentendo una forma di vendita meno sicura ed efficace di quella
prevista dalle altre procedure privilegiate. In conclusione, l'azione
esattoriale verrebbe esercitata spesse volte, con pregiudizio degli
altri creditori, per consentire all'esattore di dimostrare rapidamente
l'inesigibilità del tributo al solo fine di ottenerne il rimborso
dall'ente impositore.
2. - Il giudice del tribunale di Marsala, delegato al fallimento di
Baiata Giovanni, ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 51 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 - nella
parte in cui consente la deroga al divieto delle azioni esecutive
individuali durante la procedura fallimentare - e dell'art. 206, primo
comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, che autorizza l'esattore a
procedere alla espropriazione anche in costanza di fallimento, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 25, primo comma, della
Costituzione, sotto il profilo di un ingiustificato privilegio
attribuito alle esattorie e per il dubbio che la sottrazione dei beni
espropriandi agli organi del fallimento violi il principio del giudice
naturale.
Osserva il giudice a quo che la stessa sentenza della Corte
costituzionale n. 115 del 1967, con la quale analoga questione venne
dichiarata non fondata, non ha eliminato gli inconvenienti ed i dubbi
di legittimità nascenti dalla normativa impugnata. Invero la
violazione del principio d'eguaglianza emergerebbe sia dalla
considerazione che per altri crediti dello Stato, (come ad esempio per
spese di giustizia in materia penale) non viene adottata alcuna
procedura privilegiata, mentre per crediti esattoriali, eventualmente
non più privilegiati per il tempo trascorso dalla loro maturazione,
tale procedura è sempre ammessa con possibilità di riscossione in
prededuzione, sia dal rilievo che all'esattore è attribuita una doppia
strada per realizzare il proprio credito, esperibile congiuntamente o
sussidiariamente: l'azione esecutiva autonoma e l'insinuazione al
passivo fallimentare.
La violazione del principio del giudice naturale risulterebbe
evidente, ad avviso del giudice a quo, sol che si consideri come
l'interesse pubblicistico collegato al criterio della par condicio
creditorum non può tollerare alcuna sottrazione di competenza agli
organi del fallimento, che soli possono assicurare la concursualità
dell'esecuzione. Conseguirebbe da ciò l'illegittimità non del solo
art. 206, citato t.u., relativo ai diritti dell'esattore, ma anche
dell'art. 51 della legge fallimentare, che prevede deroghe a tali
principi, anche per la parte non applicabile alla fattispecie
sottoposta al tribunale di Marsala.
L'ordinanza di rimessione prosegue rilevando che il curatore non
sempre interviene nell'esecuzione esattoriale; che non può ottenere la
sospensione della medesima se non impegnandosi a versare l'intero
ammontare del credito esattoriale; che l'esattore, una volta riscosso
il credito, non si insinua al passivo fallimentare; che il pretore non
può adeguatamente procedere a valutare la consistenza ed i privilegi
dei crediti concursuali prima che ciò sia avvenuto in sede
fallimentare; e che conseguentemente l'affermazione secondo cui i
creditori concursuali hanno in ogni caso la medesima tutela vale solo
in linea teorica ma non da un punto di vista pratico.
In conclusione le norme impugnate realizzerebbero un ingiustificato
privilegio dell'esattore.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto depositato il 1 marzo 1971, chiedendo dichiararsi
l'inammissibilità della questione relativa all'art. 51 della legge
fallimentare e l'infondatezza di quella concernente lo art. 206 del
t.u. 29 gennaio 1958, n. 645.
Premette la difesa dello Stato che è lo stesso giudice a quo a
rilevare come mediante l'impugnativa del citato art. 51 "potrebbero
essere parimenti travolti altri casi di deroga che in questa sede non
possono essere dedotti per difetto di rilevanza"; soggiunge quindi che
poiché l'unico caso di deroga sottoposto al tribunale di Marsala
concerne l'esecuzione esattoriale che è consentita espressamente
dall'art. 206 citato t.u. del 1958, avente autonoma portata normativa,
soltanto tale disposizione può essere legittimamente sottoposta
all'esame della Corte costituzionale, sussistendo per essa il requisito
della rilevanza.
Nel merito l'Avvocatura generale si richiama alla sentenza n. 115
del 1967 della Corte costituzionale, con la quale analoga questione
venne dichiarata non fondata, la cui motivazione risponde pienamene ed
analiticamente alle argomentazioni ora riproposte dal giudice a quo.
3. - Nel corso di una controversia promossa dal fallimento Attilio
Marzollo contro l'esattoria delle imposte dirette di Venezia e
l'Amministrazione delle finanze dello Stato (chiamata in causa),
affinché venisse dichiarata la non assoggettabilità ad esecuzione
esattoriale di beni liquidi pertinenti al fallimento e la condanna
dell'esattoria al risarcimento danni conseguenti al vincolo
d'indisponibilità posto su quei beni, il tribunale di Venezia ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 206,
208, 209 e 227 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, "nella parte in cui
essi, consentendo all'esattore di agire esecutivamente in pendenza di
fallimento del debitore, a) apprestano strumenti di liquidazione
oggettivamente inidonei ad assicurare ai creditori concursuali
risultati uguali a quelli conseguibili in sede di liquidazione
fallimentare, b) non consentono al fallimento alcuna difesa in caso di
pignoramento esattoriale illegittimo, ovvero, consentendo all'esattore
di pignorare anche le attività liquide della curatela, precludono lo
svolgimento del processo fallimentare".
Osserva il tribunale di Venezia di non poter condividere le
affermazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 115
del 1967, secondo cui a tutti i creditori concursuali è assicurata
pari tutela mediante l'intervento pretorile di assegnazione, giacché i
numerosi inconvenienti pratici pur riconosciuti dalla sentenza stessa,
non sono fenomeni accidentali evitabili mediante la corretta
applicazione delle norme, bensì derivano da insufficienze strutturali
delle disposizioni denunciate. Ciò risulterebbe, infatti, dal tipo di
strumenti esecutivi di cui dispone l'esattore, per cui, esaurita
negativamente la fase degli incanti, la successiva incontrollata
vendita comunale a trattativa privata, a prezzo libero (art. 227 citato
t.u.) realizza un tipo di esproprio gestito irresponsabilmente senza
garanzie e rimedi. Invero a quel momento, a pregiudizio già avvenuto,
l'applicazione della regola del concorso soddisferebbe un'esigenza di
giustizia meramente apparente e non certo sostanziale.
L'ordinanza di rimessione prosegue quindi rilevando come il vigente
sistema che prevede il ricorso all'intendente di finanza e la
sostituzione dell'azione risarcitoria alle opposizioni altrimenti
consentite dagli artt. 615 - 619 c.p.c., determina un gravissimo
pregiudizio della curatela, le cui attività liquide siano state
abusivamente pignorate dall'esattore. Posto infatti che l'esattore non
possa più esercitare attività espropriative (Cons. Stato IV, 20
aprile 1971, n. 468) dopo l'avvenuta conversione in liquidità
corrente, ad opera del fallimento, dei titoli e beni appartenenti al
fallito, l'azione risarcitoria prevista dall'art. 209 citato t.u. non
appresta alcun rimedio rispetto alla paralisi della funzione pubblica
del fallimento causata dalla sottrazione degli indispensabili mezzi
economici, paralisi per giunta insuscettibile di valutazione pecuniaria
a fini risarcitori. Che se infine il pignoramento della massa
fallimentare fosse legittimo, le ragioni di pregiudizio rimarrebbero
intatte, ed in tal caso risulterebbe illegittimo l'art. 206 citato t.u.
giacché permettendo di paralizzare l'esecuzione fallimentare sacrifica
il diritto dei creditori al suo regolare svolgimento.
Il complesso degli effetti negativi sopra enunciati realizzerebbe
un ingiusto privilegio dell'esattore con sacrificio dei diritti dei
creditori fallimentari, in violazione degli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Si è costituita in questa sede l'Amministrazione delle finanze
dello Stato, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello
Stato, con atto depositato il 17 marzo 1973, chiedendo dichiararsi
l'infondatezza delle questioni prospettate.
Osserva la difesa dello Stato che la Corte costituzionale, nel
respingere, numerose volte, le censure ora nuovamente riproposte, ha
posto in luce come, per la tutela "dell'interesse fiscale alla pronta
riscossione dei tributi", "interesse particolarmente differenziato"
(sentenze n. 45 del 1963 e n. 50 del 1965), l'esecuzione esattoriale si
sviluppa sulla base di un atto amministrativo, il ruolo, che il giudice
ordinario non può sospendere né revocare. Pertanto l'art. 209,
secondo comma, del t.u. sulle imposte dirette, dando, ai soggetti
legittimati a proporre le opposizioni di cui agli artt. 615 e seguenti
il solo diritto di agire per il risarcimento del danno, oltre che il
ricorso agli organi della giustizia amministrativa, ha apprestato mezzi
di tutela giurisdizionale compatibili con i modi dell'esecuzione
esattoriale, in sostituzione degli altri, inadeguati, predisposti nel
procedimento ordinario. D'altronde non va sottaciuto che la procedura
esecutiva esattoriale, a differenza di quella ordinaria, è preordinata
alla tutela di un interesse creditorio costituzionalmente differenziato
(sentenze n. 87 del 1962 e n. 138 del 1968).
Alla pubblica udienza le parti hanno insistito nelle conclusioni
prese. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze di rimessione prospettano questioni tra loro
connesse, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi
con unica sentenza.
2. - La questione sollevata dal pretore di Cittadella concerne la
compatibilità, o meno, con il diritto di difesa, con il principio del
giudice naturale e con la riserva di giurisdizione a favore del giudice
ordinario, delle disposizioni che danno diritto all'esattore di
effettuare atti d'espropriazione quando è già in corso altra
procedura esecutiva innanzi l'autorità giudiziaria. Si dubita infatti
che in tal modo le disposizioni impugnate (erroneamente individuate
negli artt. da 231 a 242 del t.u. sulle imposte dirette n. 645 del
1958, ma più correttamente ravvisabili negli artt. 205 e 206, primo
comma, stesso testo unico) possano determinare sottrazioni di
competenza al tribunale, giudice naturale dell'esecuzione immobiliare,
e menomazione della tutela giurisdizionale degli altri creditori
nell'ambito dell'esecuzione esattoriale che si svolge, sostanzialmente,
in via amministrativa.
Altra questione è quella relativa alla compatibilità con gli
artt. 3, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione degli artt.
51 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e 206, primo comma, del d.P.R. 29
gennaio 1958, n. 645, nelle parti in cui, derogando al divieto delle
azioni esecutive individuali, autorizzano l'esattore a procedere
all'espropriazione anche in costanza di fallimento. Il giudice delegato
al fallimento presso il tribunale di Marsala ha prospettato il dubbio
che i poteri dell'esattore costituiscano un privilegio ingiustificato e
che la sottrazione della vendita dei beni agli organi fallimentari
violi il principio del giudice naturale.
Questa Corte deve infine decidere se contrastino o meno con gli
artt. 3 e 24 della Costituzione gli artt. 206, 208, 209 e 227 del
d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui, consentendo
all'esattore di agire esecutivamente in pendenza di fallimento del
debitore, apprestano strumenti di liquidazione non parificabili, sotto
il profilo dell'idoneità pratica, a quelli propri della liquidazione
fallimentare, né consentono al fallimento una valida tutela contro i
pignoramenti esattoriali illegittimi, paralizzanti, a volte, lo
svolgimento del processo fallimentare. La normativa citata
attribuirebbe all'esattore, secondo l'ordinanza del tribunale di
Venezia, un ingiustificato privilegio con conseguente carenza di tutela
giurisdizionale degli altri soggetti nei suoi confronti.
3. - Occorre in via preliminare dichiarare non fondata l'eccezione
di difetto di legittimazione del pretore a proporre questioni di
legittimità costituzionale, formulata dalla difesa dell'esattoria di
Cittadella, sotto il profilo che egli interviene nell'esecuzione
esattoriale in veste sostanzialmente amministrativa. Basta richiamare
in proposito quanto già più volte affermato da questa Corte circa la
sufficienza che la questione venga sollevata nel corso di un
procedimento compiuto sotto la direzione del titolare di funzioni
giurisdizionali perché si realizzi il presupposto processuale
richiesto dagli artt. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23
della legge n. 87 del 1953 (sentenza n. 83 del 1966 concernente un
identico caso).
4. - Sempre in rito va invece accolta l'eccezione di
inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione attinente
l'art. 51 della legge fallimentare, secondo cui non rientrano nel
divieto di azioni esecutive individuali in costanza di fallimento le
eccezioni già previste da altre disposizioni di legge. Invero, ove
venisse dichiarata l'illegittimità del citato art. 51, sarebbero
travolti casi di deroga non deducibili nella specie, come espressamente
riconosce lo stesso giudice a quo. Né si giustificherebbe un esame
parziale della norma, posto che l'eccezione al divieto d'azione
individuale è stabilita dall'art. 206, primo comma, del citato t.u. n.
645 del 1958, norma parimenti impugnata.
5. - Nel merito tutte le questioni prospettate sono infondate o
manifestamente infondate. Giova ricordare che secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte l'esecuzione esattoriale è regolata
come un procedimento nel quale si manifesta, sia pure più
energicamente che in altri casi, il principio della esecutorietà
dell'atto amministrativo. La legge speciale, che assicura la sollecita
riscossione delle imposte, dà luogo ad un sistema volto a tutelare il
preminente interesse, costituzionalmente riconosciuto, di garantire il
regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (sentenza n.
87 del 1962).
Tale interesse giustifica quindi la particolare procedura
esattoriale, che è configurata come prevalente, entro certi limiti,
non solo nei confronti dell'esecuzione ordinaria, ma anche rispetto a
quella concursuale fallimentare e a quella stabilita a favore degli
enti che esercitano il credito fondiario.
Questa Corte, nelle sentenze 95 del 1970, 115 del 1967, 138 del
1968 ed 87 del 1962, ha già escluso che le norme ora nuovamente
impugnate contrastino con gli artt. 3, primo comma, 24, 25, primo
comma, e 102, primo comma, della Costituzione. Le relative questioni,
non sorrette da argomenti nuovi, vanno quindi dichiarate manifestamente
infondate.
6. - Occorre tuttavia esaminare quelle censure che sono
parzialmente nuove per il loro oggetto o per i nuovi profili che
presentano. Anche in proposito, tuttavia, e con riferimento alla
questione formulata dal tribunale di Venezia, non può ignorarsi che
questa Corte ha già riconosciuto la piena legittimità costituzionale
del principio secondo cui, nella procedura in esame, le normali
opposizioni all'esecuzione sono sostituite dalla successiva azione di
risarcimento danni (sentenza n. 138 del 1968). Pertanto, riconosciuta
la legittimità del suddetto principio - sempre sul presupposto della
particolare garanzia costituzionale dell'interesse alla rapida
riscossione delle imposte - non ha valore il rilievo che l'azione
risarcitoria, differita nel tempo, non produce gli stessi effetti delle
opposizioni giudiziali, espressamente precluse dall'impugnato art. 209
citato t.u. Invero il differimento nel tempo è una conseguenza
ineluttabile del principio criticato, ma non viola il diritto di azione
e di difesa garantiti dall'art. 24 della Costituzione. D'altronde va
rilevato che la normativa impugnata predispone in via primaria, proprio
al fine di assicurare la legalità dell'esecuzione esattoriale, il
ricorso all'Intendente di finanza, conformemente alla natura
particolare della espropriazione in esame. Il reclamo concesso agli
interessati mette in moto un procedimento contenzioso amministrativo
che costringe l'Intendente a provvedere motivatamente sulla richiesta
di sospensione, rimuovendo, se del caso, gli atti esecutivi impugnati.
Contro il suo provvedimento possono essere poi esperiti i comuni rimedi
propri della giurisdizione amministrativa (sentenza 93 del 1964).
7. - Per quanto attiene, infine, alla censura concernente la
possibilità che i beni mobili invenduti dopo due incanti vengano
consegnati al sindaco per la vendita a trattativa privata a qualsiasi
prezzo, va osservato quanto segue. L'art. 227 del citato t.u. detta
una disciplina generale per la vendita di tutti i beni mobili: tuttavia
dal complesso delle norme che immediatamente lo precedono (artt. 219
ss.) risulta che le concrete modalità di vendita sono adeguate alla
effettiva rilevanza dei beni, il cui prezzo base è variamente
determinato (art. 225 citato t.u.). Alla vendita ad opera del sindaco -
che quale organo pubblico offre garanzia di imparzialità - si
addiviene solo dopo che siano andati deserti due pubblici incanti i
quali sono preceduti da congrue forme pubblicitarie, come risulta dalla
facoltà conferita al privato di chiedere al pretore la predisposizione
di ulteriori mezzi di pubblicità commerciale (art. 223 citato t.u.).
Pertanto non può dirsi che il sistema impugnato, visto alla luce dei
principi che lo informano, dia luogo ad ingiustificati privilegi
rispetto alle altre procedure esecutive.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 51 del r.d. 16 marzo 1942, n.
267 (legge fallimentare), sollevata dal giudice delegato presso il
tribunale di Marsala con l'ordinanza di cui in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 205 e 206, primo comma, del d.P.R. 29
gennaio 1958, n. 645 (testo unico sulle imposte dirette), sollevate, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, 25, primo comma, e 102,
primo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate
del pretore di Cittadella e del giudice delegato del tribunale di
Marsala;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 206, 208, 209 e 227 del citato d.P.R. 29 gennaio 1958, n.
645, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
con ordinanza del tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte