Sentenza n. 67/1977
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/04/1977 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14legge 990/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1973
dal pretore di Genova, nel procedimento penale a carico di Sampietro
Alfredo ed altro, iscritta al n. 411 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 309 del 27
novembre 1974.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore
Antonino De Stefano;
udito il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 30 aprile 1973 (pervenuta a questa Corte il 30
settembre 1974) emessa nel corso del procedimento penale a carico di
Sampietro Alfredo e Penna Gianfranco, imputati del reato previsto e
punito dagli artt. 1 e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per
aver posto in circolazione un autoveicolo non coperto
dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, il
pretore di Genova, in accoglimento dell'eccezione formulata dalla
difesa degli imputati, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 23 della Costituzione,
dell'art. 14 della citata legge, nella parte in cui demanda al Ministro
per l'industria, il commercio e l'artigianato l'approvazione delle
tariffe dei premi assicurativi.
Dopo aver osservato in punto di rilevanza che "l'ammontare del
premio fissato con decreto ministeriale (ai sensi della norma
denunciata) può aver influito sulla omessa stipulazione del contratto
da parte degli imputati", il pretore afferma che nella vigente
normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la
prestazione obbligatoriamente imposta ai cittadini di corrispondere il
premio assicurativo non è, nella sua esatta consistenza, direttamente
fissata dal legislatore, bensì rimessa alla determinazione
dell'Autorità amministrativa. La norma impugnata, infatti, affida
all'indicato Ministro la valutazione e l'approvazione delle tariffe dei
premi "sulla base delle risultanze delle rilevazioni statistiche
annuali, dei rischi assunti dall'impresa, dei sinistri verificatisi e
di ogni altro elemento utile", senza stabilire l'entità degli aumenti
e comunque delle variazioni dei premi, sicché, in definitiva, spetta
al Ministro la facoltà di variare liberamente il premio.
La prestazione imposta sarebbe, quindi, la risultante di un
meccanismo composito, in cui vi sono, da una parte, la legge che pone
l'obbligo assicurativo, e, dall'altra, un atto amministrativo che
determina discrezionalmente in concreto il premio. Donde la violazione
del citato precetto costituzionale a termini del quale, ad avviso del
giudice a quo, non è sufficiente che la legge stabilisca la generica
previsione dell'imposizione di una prestazione patrimoniale,
richiedendosi anche che sia la stessa legge a fissarne la reale
incidenza sul cittadino o direttamente, o con la predeterminazione di
obiettivi e compiuti criteri di riferimento.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato
generale dello Stato, il quale, nelle deduzioni depositate in
Cancelleria il 17 dicembre 1974, conclude per l'infondatezza della
proposta questione, rilevando che la copertura assicurativa per i
veicoli e i natanti, anche se obbligatoria, ha sempre base in un
rapporto contrattuale, il quale esula dall'ambito di applicazione
dell'art. 23 della Costituzione, che presuppone, invece, una
prestazione patrimoniale istituita con atto di Autorità senza concorso
di volontà del soggetto passivo. Comunque, anche a voler ritenere
fondata la tesi contraria, la norma denunciata non sarebbe illegittima,
contenendo sufficienti elementi atti a delimitare il potere di
approvazione delle tariffe dei premi attribuito al Ministro. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza di rinvio viene sollevata, in riferimento
all'art. 23 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che
disciplina l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
La norma impugnata, rimettendo al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di provvedere alla valutazione ed
approvazione delle tariffe dei premi presentate dalle imprese, o alla
formazione di altre tariffe nei casi previsti dal precedente art. 11,
sulla base delle risultanze della rilevazione statistica annuale dei
rischi assunti dalle imprese, dei sinistri verificatisi e di ogni altro
elemento utile alla conoscenza dell'andamento dell'assicurazione della
responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei
veicoli, contrasterebbe, secondo il giudice a quo, con l'art. 23 della
Costituzione - per il quale "nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge" - in
quanto, non avendo il legislatore predeterminato obiettivi e compiuti
criteri di riferimento, resterebbe in concreto affidata all'autorità
amministrativa la facoltà di variare liberamente il premio.
2. - La questione è irrilevante.
Preliminarmente va osservato che la generica affermazione del
giudice a quo, peraltro non suffragata dagli atti di causa, che
"l'ammontare del premio fissato con decreto ministeriale può aver
influito sulla omessa stipulazione del contratto da parte degli
assicurati", non appare sufficiente e congrua per dimostrare
l'effettiva rilevanza della proposta questione.
Ma ciò in disparte, va considerato che, come esposto in narrativa,
pende innanzi al pretore di Genova procedimento penale a carico di due
persone imputate di aver trasgredito l'obbligo sancito dall'art. 1
della menzionata legge n. 990 del 1969, per aver posto in circolazione
un autoveicolo non coperto dall'assicurazione per la responsabilità
civile presso terzi, rendendosi così passibili della sanzione
contravvenzionale prevista dal successivo art. 32, che commina per
tale reato l'ammenda fino a lire 300.000 e l'arresto fino a 3 mesi.
Sono queste le norme che il giudice a quo è chiamato ad applicare, in
quanto sanciscono l'obbligo di assicurare e ne puniscono
l'inosservanza: obbligo, giova soggiungere, non direttamente investito
dal dubbio di legittimità costituzionale, che si sviluppa invece
soltanto in ordine alla valutazione ed approvazione delle tariffe dei
premi sulla base dei parametri indicati dalla norma denunciata, la cui
ipotetica dichiarazione d'incostituzionalità non si propagherebbe
necessariamente alle norme innanzi richiamate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata con l'ordinanza in
epigrafe, in riferimento all'art. 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte