Sentenza n. 67/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/03/1984 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 180/1981
- art. 2legge 180/1981
citata
- art. 108legge 180/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma
primo, 2 periodo, legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche
all'ordinamento giudiziario militare di pace) promosso con ordinanza
emessa il 6 luglio 1982 dal Tribunale militare di Torino nel
procedimento penale a carico di Carnevale Salvatore, iscritta al n. 614
del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 53 del 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico del militare Carnevale
Salvatore, imputato del reato di cui all'art. 148, n. 2, c.p.m.p.
(diserzione), il Tribunale militare di Torino ha sollevato d'ufficio "
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma primo,
2 periodo, della legge 7 maggio 1981, n. 180, in relazione all'art.
108, comma secondo, Cost.". Nell'ordinanza si lamenta che, pur se il
menzionato articolo preveda la "costituzione dell'organo di autogoverno
della magistratura militare", a garanzia dell'indipendenza della
stessa, il legislatore non avesse ancora provveduto, alla data del
giudizio de quo, a dare attuazione alla legge, nonostante che questa
disponga espressamente un periodo transitorio della "durata di non più
di un anno dalla data di (sua) entrata in vigore". Considerato in diritto :
La legge 7 maggio 1981, n. 180 ("Modifiche all'ordinamento
giudiziario militare di pace") è stata emanata nell'intento di dare
attuazione al dettato costituzionale (art. 108, secondo comma), il
quale testualmente prescrive che "la legge assicura la indipendenza dei
giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di
esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della
giustizia". A tal fine il legislatore, assumendo come modello il
Consiglio superiore della magistratura, ha previsto - con la legge e
l'articolo testé indicati - l'istituzione di apposito organo
collegiale, che ha appunto denominato "di autogoverno della
magistratura militare", del quale peraltro ha omesso di stabilire la
composizione. In via transitoria, tuttavia, per le nomine,
trasferimenti e conferimenti di funzioni, da adottarsi in ogni caso con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della
difesa, risulta disposto che, se "immediatamente necessari per
l'attuazione " della legge, si provvedesse "sentito il Procuratore
generale militare", e che successivamente - ma, comunque, "per la
durata di non più di un anno dalla data di entrata in vigore della
...legge" - si provvedesse "sentito un comitato composto dal
Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, dal
Presidente e dal Procuratore generale e dai Presidenti delle sezioni
distaccate della Corte militare di appello".
Ora, essendo ampiamente ed inutilmente trascorso ben più di un
anno dall'entrata in vigore della legge in parola, non può dirsi che
sia priva di ogni validità la doglianza del giudice a quo per tal
fatto - indipendentemente dalla questione se trattasi di termine
ordinatorio o perentorio - , specie considerando la formulazione
particolarmente energica ("non più di un anno") ed il carattere di
urgenza attribuito alla legge, di cui deve ritenersi che non senza
ragione venne disposta l'entrata in vigore "il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione". E si deve conseguentemente affermare
che il legislatore è tenuto, attuando l'art. 15 della legge n. 180 del
1981, ad assolvere senza ulteriori indugi l'impegno di creare l'organo
che effettivamente assicuri l'indipendenza della giurisdizione
militare. Non può tuttavia non rilevarsi che nella specie, oscillando
la censura fra la richiesta di caducazione della disciplina transitoria
(cui conseguirebbe la ripristinazione dell'anteriore e pieno
assoggettamento all'esecutivo) e la richiesta di devoluzione alla
competenza del Consiglio superiore della magistratura (che
comporterebbe una modifica della composizione di tale organo, quale
stabilita dalla stessa Costituzione), la questione va, allo stato,
dichiarata inammissibile per l'evidente incertezza che dalla
prospettazione deriva sul petitum.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 15, primo comma, 2 periodo, della legge 7 maggio 1981, n. 180
("modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace"), sollevata
in riferimento all'art. 108, cpv., Cost. dal Tribunale militare di
Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte