Corte costituzionale

Ordinanza n. 67/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 663 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1982

dal Pretore di Catania, iscritta al n. 568 del registro ordinanze

1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4

dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un procedimento per convalida di sfratto

per morosità dinanzi al Pretore di Catania è comparso, in luogo del

conduttore, il coniuge dell'intimato sostenendo di essere succeduto

nel rapporto e chiedendo un termine per sanare la morosità;

che il giudice a quo ha ritenuto l'inammissibilità

dell'intervento sollevando, con ordinanza emessa il 18 giugno 1982,

in relazione all'art. 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 663 del codice di procedura

civile, nella parte in cui non consente al terzo, che sia succeduto

nel contratto, di proporre opposizione all'intimazione;

che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza

del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha chiesto che la

questione venga dichiarata infondata, rilevando altresì come, a

causa dell'avvenuto fallimento del conduttore cui era stata

notificata l'intimazione, fossero comparsi nel giudizio a quo il

curatore del fallimento e il coniuge legalmente separato e perciò

succeduto nel contratto;

Considerato che il giudice a quo non ha motivato né in ordine

alla successione nel contratto che l'intervenuto fallimento del

conduttore possa aver determinato, né sugli effetti processuali

della comparizione in udienza del curatore del fallimento;

che, inoltre, non risulta compiuta indagine alcuna circa la

dedotta qualità di coniuge legalmente separato dell'intimato che il

soggetto, qualificato come "terzo" in ordinanza, assume di possedere

e che non viene, quindi, effettuato alcun apprezzamento circa

l'applicabilità, nella fattispecie, dell'art. 6, secondo comma,

della legge 27 luglio 1978, n. 392;

che pertanto la rilevanza della questione si presenta meramente

eventuale in quanto legata alla soluzione dei due profili sopra

indicati, ed il giudizio di legittimità costituzionale non può

essere ammesso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 663 del codice di procedura civile,

sollevata dal Pretore di Catania, con l'ordinanza di cui in epigrafe,

in relazione all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte