Corte costituzionale

Ordinanza n. 67/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/02/1994 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 205legge 689/1981
  • art. 22legge 689/1981
  • art. 23legge 689/1981
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1,

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1993 dal Pretore di

Perugia nel procedimento civile vertente tra Napoli Lucio e la

Prefettura di Perugia, iscritta al n. 427 del registro ordinanze 1993

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione avverso

un'ordinanza-ingiunzione prefettizia, di pagamento di una somma di

danaro dovuta per infrazione a norme sulla circolazione stradale, il

Pretore di Perugia, con ordinanza dell'8 maggio 1993, ha sollevato,

in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1, del decreto

legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) - il

quale dispone che, a seguito di ricorso avverso il verbale di

accertamento dell'infrazione, il Prefetto, se ritiene fondato

l'accertamento, emette ordinanza motivata con la quale ingiunge il

pagamento di una somma - nella parte in cui prevede che il Prefetto

determina tale somma "nel limite non inferiore al doppio del minimo

edittale per ogni singola violazione";

che tale previsione, ad avviso del giudice a quo,

rappresenterebbeun "deterrente" alla proposizione del ricorso

amministrativo da parte dell'autore della violazione a causa delle

conseguenze sfavorevoli che egli verrebbe a subire nella ipotesi del

rigetto dell'impugnativa, che determinerebbe in via automatica una

sanzione nella misura non inferiore al doppio di quanto inizialmente

irrogato;

che, inoltre, poiché il sistema prevede che, in caso di mancato

ricorso al Prefetto, il verbale di accertamento acquisti efficacia di

titolo esecutivo (art. 203, comma 3), restando così precluso di

impugnare le risultanze dell'accertamento in sede giurisdizionale

(per essere in tale sede consentito solo di ricorrere avverso

l'ordinanza prefettizia), ne deriverebbe che la limitazione, pur

riferita all'impugnativa nella sede amministrativa, inciderebbe di

riflesso sulla stessa possibilità di difesa dinanzi agli organi

giurisdizionali;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo la dichiarazione di non fondatezza della questione,

nell'assunto della coerenza nel sistema di meccanismi premiali

(pagamento in misura ridotta ex art. 202) accanto ad altri dissuasivi

che disincentivino ricorsi proposti a scopo meramente dilatorio.

Considerato che il giudice a quo, nel formulare l'incidente di

costituzionalità, muove da una inesatta premessa ritenendo di essere

a sua volta limitato, nella determinazione della misura della

sanzione pecuniaria, al livello minimo che la norma impugnata (art.

204) impone al Prefetto (il doppio del minimo della misura edittale),

senza poter "ridurre .. la somma ingiunta anche al di sotto

dell'importo in tal modo risultante";

che, invece, il comma 3 dell'art. 205 della stesso codice della

strada dispone che il giudizio di opposizione è regolato dagli artt.

22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e in particolare l'art.

23 per ultimo citato prevede (undicesimo comma) che il sindacato del

giudice è esteso anche alla determinazione in concreto della misura

della sanzione;

che, quindi, in virtù di tale richiamo e in assenza di norme

limitatrici nel nuovo codice della strada, il giudice è tenuto a

determinare l'ammontare della sanzione in relazione ad un completo

apprezzamento delle risultanze processuali e con l'osservanza dei

criteri dettati dall'art. 195, comma 2, dello stesso testo normativo

(gravità della violazione, opera svolta dall'agente per

l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione,

personalità e condizioni economiche del trasgressore);

che, pertanto, non ravvisandosi nel sistema delineato dal nuovo

codice della strada nessuna limitazione al diritto di difesa in

giudizio, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 204, comma 1, del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in

riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Perugia

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte