Corte costituzionale

Ordinanza n. 67/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/03/1996 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37 del codice

penale militare di pace promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1995

dal tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di

Ferrazini Corrado, iscritta al n. 351 del registro ordinanze 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima serie

speciale - n. 25, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1996 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico del

maggiore dell'esercito Ferrazini Corrado, accusato del delitto

d'abuso d'ufficio (art. 323, primo comma, del codice penale in

relazione all'art. 37 del codice penale militare di pace), il

tribunale militare di Padova, con ordinanza del 2 marzo 1995, ha

sollevato, per violazione degli artt. 3 e 97, primo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 37

del codice penale militare di pace;

che secondo detta disposizione "qualunque violazione della legge

penale militare è reato militare";

che reati "ontologicamente identici" sarebbero considerati

militari o comuni in forza del citato art. 37, primo comma, e quindi

assoggettati a regimi giuridici diversi (elemento soggettivo,

aggravanti, attenuanti, scriminanti, pene principali e accessorie,

effetti penali della condanna, diversa giurisdizione, ecc.);

che l'irrazionalità non riguarderebbe soltanto il reato

contestato al Ferrazini, ma anche altre figure previste dai codici

penali;

che si configurerebbero, infatti, come reati militari l'abuso

dell'ufficio di comando, quando si traduce in peculato o

malversazione (artt. 215 e 216), ma non il generico abuso; l'omicidio

a danno del superiore o dell'inferiore (artt. 186 e 195) nelle

situazioni di cui all'art. 199, ma non quando commesso nell'ambiente

militare in altre diverse circostanze; le lesioni volontarie (artt.

223 e 224) nei confronti di qualsiasi militare, ma non l'omicidio

preterintenzionale o volontario; il furto a danno di militare in

luogo militare (art. 239), ma non la rapina; la minaccia rivolta a

un militare (art. 229), ma non la violenza privata o l'estorsione

(forme delittuose in cui, a volte, si manifesta il cosiddetto

nonnismo); e persino l'eccesso colposo in una causa di

giustificazione (art. 45), ma non il corrispondente reato colposo;

che vi sarebbe, altresì, lesione del principio di buon andamento

dell'amministrazione della giustizia (art. 97, primo comma, della

Costituzione) a causa dell'artificiosità e irrazionalità dei

criteri di delimitazione della sfera di competenza dei tribunali

militari, con l'effetto che l'azione penale seguirebbe percorsi

procedimentali inutilmente laboriosi, articolandosi su due fasi, una

dinanzi al giudice militare e l'altra davanti a quello ordinario;

Considerato che identica questione, sulla base delle medesime

argomentazioni, è stata esaminata da questa Corte e dichiarata

inammissibile con sentenza n. 298 del 1995, giacché il configurare

l'illecito come reato militare o comune rientra nei poteri

discrezionali del legislatore, con il solo limite del canone della

ragionevolezza;

che l'ordinanza di rimessione non prospetta nuove o diverse

argomentazioni che possano condurre a conclusioni diverse;

che, pertanto, va dichiarata la manifesta inammissibilità della

questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 37 del codice penale militare

di pace, sollevata dal tribunale militare di Padova, in relazione

agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1996.

Il presidente: Ferri

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte