Sentenza n. 68/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/06/1968 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 16 maggio
1963, n. 710 (trasferimento all'E.N.E.L. dell'impresa del Consorzio
elettrico del Buthier), promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 1967
dal Tribunale di Aosta nel procedimento civile vertente tra l'Azienda
elettrica municipale di Torino e l'E.N.E.L., iscritta al n. 130 del
Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 190 del 29 luglio 1967.
Visti gli atti di costituzione dell'Azienda elettrica municipale di
Torino (A.E.M.) e dell'E.N.E.L.;
udita nell'udienza pubblica del 9 aprile 1968 la relazione del
Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
uditi gli avvocati Paolo Greco e Alberto Buffa, per l'A.E.M., e
l'avv. Leopoldo Piccardi, per l'E.N.E.L.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con D.P.R. 16 maggio 1963, n. 710, emanato in forza della
delega conferita al Governo dall'art. 4 n. 10 della legge 6 dicembre
1962, n. 1643, venne trasferita all'E.N.E.L. l'impresa del Consorzio
elettrico del Buthier (C.E.B.), costituito fra l'Azienda elettrica
municipale di Torino (A.E.M.), le Ferrovie dello Stato e la Società
Cogne.
A seguito di tale trasferimento l'A.E.M., sostenendo che
limitatamente alla quota consortile di sua spettanza avrebbe dovuto
applicarsi l'esonero disposto dall'art. 4 n. 5 della legge delegante,
convenne l'E.N.E.L. innanzi al Tribunale di Aosta per ottenere la
restituzione di tale quota, e ciò previa rimessione degli atti alla
Corte costituzionale per la dichiarazione di illegittimità del citato
decreto delegato, emanato in violazione dell'art. 76 della
Costituzione.
Con ordinanza 10 maggio 1967 il Tribunale, dopo aver premesso che
è competenza della Corte costituzionale accertare la natura del C.E.B.
al fine di decidere se i suoi beni fossero trasferibili all'E.N.E.L.,
ha ritenuto di non poter giudicare manifestamente infondata la
questione sollevata dall'attrice. A giustificazione del dubbio sulla
legittimità del decreto delegato il giudice a quo rileva che la stessa
difesa dell'E.N.E.L., allo scopo di controbatterlo, ha sentito il
bisogno di produrre un'ampia comparsa conclusionale; richiama la
deliberazione 2 agosto 1962, n. 266 della Corte dei conti sulla natura
del C.E.B., ed osserva che dallo stesso atto costitutivo di
quest'ultimo appare discutibile il carattere di impresa autonoma del
consorzio. Il Tribunale aggiunge che il carattere eccezionale del
trasferimento coattivo di beni impone che le leggi che l'autorizzano
non possano essere applicate "oltre i casi in esse considerati" e
conclude rimmettendo gli atti a questa Corte perché sia accertato se
l'impugnato D.P.R. 16 maggio 1963, n. 710, valutato in relazione
all'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, contrasti con gli
artt. 76 e 77 della Costituzione.
L'ordinanza, ritualmente notificata alle parti in causa ed al
Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle
due Camere, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 29
luglio 1967. Nel presente giudizio si sono costituiti l'Azienda
elettrica municipale di Torino (atto depositato il 4 agosto 1967) e
l'Ente nazionale per l'energia elettrica (atto depositato il 25 luglio
1967).
2. - Nelle sue deduzioni l'A.E.M. premette che il C.E.B., creato
con la partecipazione paritaria fra l'Azienda stessa, le Ferrovie dello
Stato e la Società Cogne, non rientra fra i consorzi di bonifica (art.
862 Codice civile) e fra i consorzi di miglioramento fondiario (art.
863 Codice civile), non è un consorzio obbligatorio per
l'utilizzazione delle acque e l'esercizio delle utenze di cui all'art.
59 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, né costituisce uno dei consorzi
regolati dalla legge comunale e provinciale: posto in essere non per
dividere gli utili derivanti dalla produzione elettrica, ma per
ripartire l'energia fra i tre enti partecipanti, il C.E.B. deve essere
inquadrato fra le figure consortili attraverso le quali più soggetti
si associano in funzione ed a vantaggio delle loro distinte ed autonome
proprietà ed attività. Mentre ciò trova conferma nell'art. 5, comma
quinto, dell'atto costitutivo, secondo il quale "gli impianti saranno
in possesso comune dei tre partecipanti in proporzione di un terzo per
ciascuno", dalla circostanza che il C.E.B. non ha personalità
giuridica discende che titolari dei rapporti attivi e passivi, come
esattamente riconobbe la Corte dei conti nella deliberazione ricordata
dall'ordinanza di rimessione, erano i tre enti consorziati.
La difesa dell'A.E.M. prosegue affermando che l'impugnata legge
delegata venne emanata sul presupposto che il Consorzio fosse
l'imprenditore proprietario dei beni espropriati: poiché tale
presupposto è inesatto, la quota di spettanza dell'Azienda deve essere
ritenuta inespropriabile ai sensi dell'art. 4 n. 5 della legge di
delegazione. L'opposta tesi, secondo la quale la legge del 1962
farebbe sempre e soltanto riferimento all'impresa intesa come
organizzazione e mai all'impresa come soggetto è insostenibile,
perché è indubbio che alcune norme contenute in quel provvedimento
collegano l'organizzazione al soggetto, come è dimostrato, oltre che
da altre considerazioni, dalla circostanza che proprio l'art. 4, n. 5,
contempla un esonero a base puramente soggettiva. L'A.E.M. è esonerata
a motivo della sua natura di azienda municipalizzata, ovunque essa sia
titolare o contitolare di un'impresa, e da ciò discende che il decreto
impugnato, in quanto ha inciso su beni dell'inespropriabile A.E.M., è
in contrasto con la legge delegante e risulta perciò
costituzionalmente illegittimo.
3. - Secondo la difesa dell'E.N.E.L., posto che la A.E.M. di Torino
esercita da sola l'attività che costituisce l'oggetto istituzionale di
un'azienda municipalizzata e partecipa inoltre all'attività di
produzione elettrica svolta attraverso un'organizzazione consortile, si
deve ritenere che rispetto alle due diverse entità debba accertarsi
l'esistenza delle condizioni necessarie per l'applicazione della legge
di nazionalizzazione: le due imprese, infatti, sono distinte, e le
speciali disposizioni dettate per le aziende municipalizzate non si
possono estendere alla impresa esercitata dal Consorzio, che deve
essere assoggettata dalle norme che prevedono il trasferimento di ogni
impresa elettrica, individuale e collettiva che sia. A tal proposito è
irrilevante la disputa teorica sul se si possa correttamente parlare di
"trasferimento di impresa", specie in considerazione del fatto che non
può certo dirsi che l'E.N.E.L. continui l'esercizio delle imprese ad
esso trasferite. Quel che importa, invece, è che la legge di
nazionalizzazione prende a base della sua disciplina il concetto di
impresa elettrica, costituita da quella parte dell'attività
dell'imprenditore che consiste nella produzione, importazione ed
esportazione, trasporto, trasformazione e vendita dell'energia:
trattandosi, dunque, non del trasferimento del patrimonio di
determinati soggetti, ma di ciò che è obiettivamente destinato a
determinate attività imprenditoriali, si può dire che l'E.N.E.L.
acquista quella parte dell'azienda che serve all'esercizio di questa.
Ed invece la tesi sostenuta dall'A.E.M., secondo la quale la sua
contitolarità dei beni del C.E.B. dovrebbe considerarsi come parte del
più ampio complesso dei beni e dei diritti connessi all'esercizio
dell'impresa istituzionalmente da essa condotta quale azienda
municipalizzata, sostituisce un criterio subiettivo a quello obiettivo,
come se la esenzione del trasferimento avesse ad oggetto non il
complesso dei beni relativi all'impresa costituita in forma di azienda
municipalizzata, ma il patrimonio di questa. La difesa dell'E.N.E.L.
prosegue mettendo in evidenza che non si può negare l'esistenza di
un'autonoma impresa del C.E.B., perché pretendere che là dove esiste
una pluralità di persone che esercitano congiuntamente un'attività
imprenditoriale non vi sia un'impresa unitaria distinta da quelle
esercitate separatamente dai singoli partecipanti, equivarrebbe a
negare la possibilità di imprese esercitate da società non munite di
personalità giuridica.
Dopo aver messo in rilievo l'inconsistenza degli argomenti posti
dal Tribunale di Aosta a fondamento dell'ordinanza di rimessione,
l'E.N.E.L. conclude chiedendo che la questione venga dichiarata non
fondata.
4. - In una memoria depositata il 27 marzo 1968 la difesa
dell'A.E.M. contesta la validità della tesi sostenuta dall'E.N.E.L.
sulla base di un concetto di "impresa elettrica" che non trova
riscontro né nella teoria né nelle norme della legge di
nazionalizzazione, ed esclude che l'impresa possa identificarsi con
l'azienda. Posta questa premessa, vari argomenti, a suo avviso, provano
che non esiste un'impresa autonoma del C.E.B.: a) se, come l'E.N.E.L.
è costretto a riconoscere, l'A.E.M. esercita la sua attività anche
attraverso il consorzio, a questo non può far capo un'impresa
distinta; b) essendo pacifico che il consorzio non fece mai
dell'energia un oggetto di scambio; perché essa, nel momento stesso in
cui era prodotta, entrava nel patrimonio dei tre enti consorziati,
manca l'impresa, che per definizione presuppone che l'organizzazione
sia volta al fine della produzione di beni o servizi per lo scambio; c)
nell'ipotesi di società non personificate, secondo la migliore
dottrina coimprenditori sono i singoli soci: il che nel caso del C.E.B.
è comunque vero perché la produzione era esclusivamente rivolta alla
soddisfazione del bisogni degli imprenditori consorziati; d) di
conseguenza la quota A.E.M. nel consorzio era parte della sua impresa
istituzionale.
La memoria conclude mettendo in rilievo che non è possibile
ipotizzare che la legge di nazionalizzazione, nel momento stesso in cui
prevedeva la possibilità per le aziende municipalizzate di ottenere la
concessione di esercizio, abbia voluto sottrarre ad esse i mezzi per il
raggiungimento del loro fine.
5. - La difesa dell'E.N.E.L. in una memoria depositata il 27 marzo
1968 conferma le argomentazioni già svolte nell'atto di costituzione e
contesta l'esattezza di quelle esposte dalla difesa dell'A.E.M. In
particolare la memoria mette in evidenza che: a) l'esonero di cui
all'art. 4, n. 5, della legge delegante non prende in considerazione un
elemento puramente subiettivo, perché ha riguardo alle imprese
esercitate nei modi previsti dal testo unico sulla municipalizzazione
del pubblici servizi; b) comunque il concorso di elementi di
valutazione subiettiva non sarebbe mai idoneo a spostare la questione
ed occorrerebbe pur sempre dimostrare che i partecipanti al consorzio
non esercitassero, attraverso questo, una impresa distinta; c)
l'identificazione fra impresa ed imprenditore, sulla quale si basa la
tesi avversaria, è irrilevante, essendo certo che nel sistema previsto
dalla legge istitutiva dell'E.N.E.L. né questo prosegue l'attività
delle imprese preesistenti né viene meno l'imprenditore, giacché si
è evitato un sistema di nazionalizzazione che incidesse sui soggetti;
d) il problema resta sempre quello di accertare se il consorzio
esercitasse o meno un'impresa distinta da quelle degli enti
partecipanti, ed è certo che una soluzione negativa porterebbe a
negare l'unità dell'impresa esercitata da una società priva di
personalità giuridica.
L'E.N.E.L. passa poi all'analisi della deliberazione 2 agosto 1962
della Corte dei conti e rileva che essa non pone affatto in dubbio
l'esistenza di una impresa esercitata in forma associata e distinta
dalle imprese gestite singolarmente dagli enti consorziati; conclude,
infine, osservando che tutte le esposte argomentazioni trovano conferma
nell'esame delle conseguenze che deriverebbero dall'accoglimento della
domanda proposta dall'A.E.M.: escluso che possa rimanere in vita il
consorzio con la sostituzione dell'E.N.E.L. alla società Cogne ed alle
Ferrovie dello Stato ed escluso che l'E.N.E.L. stesso possa associarsi
con altri soggetti pubblici o privati per l'esercizio di un'attività
che la legge riserva allo Stato (e ciò secondo un principio che si
deve ricavare dall'art. 1, settimo comma, della legge istitutiva), la
stessa persistenza di un diritto di condominio dell'A.E.M. sui beni
trasferiti appare di dubbia compatibilità con la destinazione dei beni
a un pubblico servizio e comunque il suo esercizio risulterebbe
limitato, se non soppresso, dai poteri attribuiti all'E.N.E.L. per il
raggiungimento dei suoi fini pubblici.
6. - Nell'udienza di discussione le parti costituite hanno
illustrato le contrapposte tesi ed hanno insistito nelle rispettive
conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Con atto del 2 settembre 1950 l'Azienda elettrica municipale
di Torino (A.E.M.), le Ferrovie dello Stato e la Società per azioni
Cogne costituirono con quote paritarie il Consorzio elettrico del
Buthier (C.E.B.) allo scopo di proseguire e portare a compimento la
costruzione dell'impianto idroelettrico del torrenti Artanavaz,
Ollomont e Buthier, già iniziata dalla società Cogne, di eseguire
più ampie opere per l'utilizzazione di tali bacini imbriferi e di
altri corsi d'acqua, di esercitare i corrispondenti impianti e,
eventualmente, di costruirne altri.
Sopravvenuta la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione
dell'Ente nazionale per l'energia elettrica il Governo, nell'esercizio
della delega conferitagli dall'art. 4, n. 10, della legge, emanò il
D.P.R. 16 maggio 1963, n. 710, che dispose il trasferimento
all'E.N.E.L. della "impresa del Consorzio del Buthier".
Nell'ordinanza di rimessione che ha promosso il presente giudizio
il Tribunale di Aosta ha ritenuto non manifestamente infondato il
dubbio che il provvedimento delegato violi gli artt. 76 e 77 della
Costituzione per non aver escluso dal trasferimento la quota consortile
di spettanza dell'A.E.M., come avrebbe dovuto fare in ossequio alla
disposizione contenuta nell'art. 4, n. 5, della legge, in forza della
quale le imprese degli enti locali costituite ai sensi del T.U. 15
ottobre 1925, n. 2578, purché richiedano ed ottengano la concessione
dell'esercizio delle attività elettriche, non sono soggette a
trasferimento.
2. - Le questione di legittimità costituzionale in questi termini
proposta dal giudice a quo importa la necessità di accertare se al
C.E.B. facesse capo un'impresa distinta da quelle dei soggetti che
concorsero a costituirlo, come trasferibile all'E.N.E.L. secondo quanto
dispone il quarto comma dell'art. 1 della legge di nazionalizzazione,
ovvero se, invece, il complesso delle attività consortili fosse da
considerare, per le rispettive quote, parte delle imprese appartenenti
ai tre enti consorziati, nel qual caso a favore dell'A.E.M. avrebbe
dovuto trovare applicazione il particolare regime previsto dall'art. 4,
n. 5, della legge.
La Corte ritiene che per la soluzione di siffatto quesito non sia
né necessario né opportuno prender posizione sul concetto generale di
impresa, del quale la dottrina, tuttora animata da ben noti contrasti,
sottolinea ora gli aspetti soggettivi ora quelli oggettivi: quel che è
decisivo è il significato che il termine assume nel sistema della
legge di nazionalizzazione ed in relazione agli scopi che il
legislatore ha voluto raggiungere. Al qual proposito è da tener
presente che il c.d. trasferimento delle imprese elettriche è uno
strumento - e come tale va valutato - per assicurare nel modo più
corretto il passaggio dal regime libero a quello della
nazionalizzazione, dominato, secondo quanto dispone l'art. 1 della
legge, dalla riserva all'E.N.E.L. dell'attività di produzione,
importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione distribuzione e
vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta.
Siffatta riserva, mentre da un canto comporta il divieto di
svolgere "attività elettrica" per qualunque altro soggetto pubblico o
privato per il quale la legge stessa non abbia disposto una specifica
eccezione, imponeva per altro verso la necessità di assicurare la
continuità della produzione, del trasporto e della vendita
dell'energia: e questo problema il legislatore risolse in conformità
dell'art. 43 della Costituzione, disponendo cioè che le imprese
elettriche esistenti in quel momento venissero trasferite al nuovo ente
pubblico. Di tal che è evidente che le entità trasferite non vengono
prese in considerazione, quando si tratti di determinare l'oggetto del
trasferimento, nel loro collegamento ad un soggetto, ma esclusivamente
nella consistenza obiettiva: vale a dire - come si ricava da varie
disposizioni della legge - come complesso del beni organizzati per
l'esercizio delle attività elettriche e dei relativi rapporti
giuridici. In altri termini appare chiaro che il concetto di impresa
coincide, senza residui, con tale complesso e viene utilizzato dal
legislatore all'esclusivo scopo di identificare e circoscrivere ciò
che va trasferito all'E.N.E.L. e non certo per individuare i soggetti
ai quali viene preclusa la legittimazione a svolgere attività
imprenditoriale nel settore elettrico.
3. - Da questa premessa deriva che ovunque beni e rapporti
giuridici fossero organizzati al fine dello svolgimento di attività
elettriche, ivi era da considerarsi esistente una impresa da trasferire
all'E.N.E.L., e tale era senza dubbio quella del C.E.B., al quale
faceva capo un'organizzazione siffatta, sicuramente distinta da quella
inerente all'A.E.M., alle Ferrovie dello Stato o alla società Cogne.
Questa conclusione non incontra ostacoli né nella problematica
prospettata dall'ordinanza di rimessione né nelle argomentazioni
svolte dalla difesa dell'A.E.M.
Come già risulta da quanto fin qui si è detto, è del tutto
ininfluente la mancanza di personalità giuridica del consorzio: come
è, certo, un'impresa quella dell'A.E.M. nonostante che le aziende
municipali non abbiano personalità, così è del pari corretto parlare
di impresa del C.E.B. Quel che è essenziale, giova ripeterlo, è la
presenza di quella organizzazione di beni e di rapporti alla quale la
legge fa riferimento. Ne costituisce riprova l'art. 4, n. 2, secondo il
quale per le imprese che non esercitano in via assoluta o principale le
attività descritte nell'art. 1 "saranno stabilite le modalità per il
trasferimento all'Ente nazionale del complesso dei beni organizzati per
l'esercizio delle attività stesse e dei relativi rapporti giuridici":
trasferibile, dunque, è l'insieme dei beni e del rapporti strumentali
perfino quando questo si inserisca e si incorpori in una più vasta ed
unitaria impresa. Ci si trova qui in presenza dell'estrema, ma coerente
conseguenza di quel principio al quale la legge si ispira e secondo cui
c'è coincidenza perfetta fra impresa elettrica, e perciò
trasferibile, ed organizzazione di beni e rapporti strumentali per
l'attività elettrica: una coincidenza che non lascia alcun margine di
rilevanza a considerazioni di ordine soggettivo.
Né maggiore importanza per la decisione della presente questione
hanno due ulteriori argomenti sui quali la difesa dell'A.E.M. si è
particolarmente soffermata: vale a dire l'appartenenza dei beni non al
consorzio ma ai tre enti consorziati e la destinazione dell'energia
elettrica al fabbisogno di questi ultimi.
Quanto al primo punto, è sufficiente constatare che la legge
delegata ha ad oggetto immediato non singoli beni, ma l'impresa del
C.E.B.: ed è certo che impresa vi è anche quando l'imprenditore non
sia proprietario dei beni. La questione dei diritti che su di questi
l'E.N.E.L. ha acquistato va posta non in occasione della valutazione
della legittimità del trasferimento dell'impresa, ma in sede di
accertamento degli effetti che questo ha prodotto sulle situazioni
giuridiche relative ai vari cespiti: essa si risolve, insomma, in un
problema che è sicuramente estraneo all'attuale thema decidendam.
Il secondo argomento si basa sul presupposto che impresa vi sia
solo quando la produzione venga destinata allo scambio, cosa che non si
verificherebbe nel caso dell'energia prodotta dal C.E.B., per esplicita
clausola statutaria (art. 8) oggetto di ripartizione fra gli enti
partecipanti. Si può qui prescindere dal valutare se la premessa dalla
quale questa tesi difensiva muove sia valida ai fini della definizione
del concetto generale di impresa. Quel che conta è che la legge di
nazionalizzazione non esige questo requisito, dal momento che
esplicitamente - art. 4, n. 6 - qualifica come imprese elettriche, sia
pure per escluderle in certi casi dal trasferimento, anche quelle c.d.
"autoproduttrici", nel che è la conferma che, ove non fosse stata
dettata un'espressa disciplina eccezionale, anch'esse avrebbero subito
la sorte di tutte le altre.
4. - Alla mancanza di argomentazioni idonee ad escludere
l'esistenza di una impresa del C.E.B., come tale trasferibile
all'E.N.E.L., fanno invece riscontro fondate ragioni che confermano
l'opposta conclusione. Dall'atto costitutivo, infatti, risultano
elementi che provano in modo non equivoco che i beni e i rapporti
giuridici inerenti all'attività che l'ente andava ad intraprendere
entravano a far parte di un complesso organizzativo nettamente distinto
da quelli dei tre soggetti consorziati. Depongono in tal senso non solo
il conferimento al consorzio dei diritti derivanti dalle concessioni e
dalle domande di concessione (art.3) e l'assegnazione al suo patrimonio
(art.5) di "qualsiasi bene mobile od immobile che venga acquisito in
conseguenza della costruzione ed esercizio degli impianti" - nel che è
da vedersi almeno quel minimum di legittima facoltà di utilizzazione,
sufficiente per la destinazione dei beni all'impresa - , ma anche
quelle disposizioni (artt. 11 e segg.) dalle quali risulta che
l'esercizio delle attività in vista delle quali il consorzio era stato
creato spettava esclusivamente agli organi consortili. In ordine alla
scelta delle opere da realizzare, al loro impiego produttivo ed a tutti
i rapporti necessari per la produzione elettrica vennero ad essi
conferiti poteri di tale ampiezza da non lasciar dubbio che il
complesso di beni e di rapporti confluissero in un'organizzazione
unitaria, vale a dire venissero a costituire un'impresa autonoma, in
nessun modo frazionabile e riducibile a parziale contenuto delle
imprese dell'A.E.M., delle FF.SS. e della società Cogne.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del D.P.R. 16 maggio 1963, n. 710, sollevata dal Tribunale di Aosta in
relazione alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ed in riferimento agli
artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte