Sentenza n. 68/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/05/1970 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 595/1965
- art. 5legge 595/1965
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della
legge 26 maggio 1965, n. 595 (caratteristiche tecniche e requisiti dei
leganti idraulici), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1968 dal
tribunale di Pistoia nel procedimento civile vertente tra Spinelli
Marco e la società Centrale cementerie italiane, iscritta al n. 188
del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1970 il Giudice relatore
Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo
pendente innanzi al tribunale di Pistoia, il creditore opposto, soc.
Centrale cementerie italiane, obiettava all'attore in opposizione, tale
Marco Spinelli - istante, nel merito, per il risarcimento dei danni
sofferti per la cattiva qualità della calce, ed in via istruttoria per
l'ammissione di prove per consulenza tecnica e per testi -, che le
prove richieste erano inammissibili ai sensi della legge 26 maggio
1965, n. 595, relative alle "caratteristiche tecniche e requisiti dei
leganti idraulici".
Il giudice a quo osservava che la disciplina introdotta dalla legge
citata poteva essere interpretata in senso derogativo e non integrativo
del sistema sancito dal codice civile in tema di denunzia dei vizi
della cosa venduta; pertanto il combinato disposto degli artt. 4 e 5
della legge avrebbe potuto precludere le normali azioni spettanti in
materia contrattuale all'acquirente che non si fosse previamente valso
della particolare procedura prevista per l'accertamento dei requisiti
di accettazione dei leganti idraulici e non avesse notificato al
fornitore la contestazione della merce entro i tre mesi dalla relativa
spedizione, a seguito del risultato delle analisi fatte tempestivamente
effettuare dai soli laboratori tassativamente indicati dalla legge
stessa.
Il tribunale di Pistoia, ritenendo quindi che il sistema creato
dalla legge speciale avrebbe potuto sacrificare o eccessivamente
comprimere la possibilità di far valere in giudizio le azioni nascenti
dall'inadempimento del venditore, sollevava questione di legittimità
costituzionale degli artt. 4 e 5 della citata legge 26 maggio 1965, n.
595, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, e, sospeso il
giudizio in corso, rimetteva gli atti a questa Corte.
Interveniva in giudizio, con atto depositato il 2 ottobre 1968, il
Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo dichiararsi la infondatezza della
questione sollevata.
Ha osservato l'Avvocatura che gli impugnati artt. 4 e 5 della legge
26 maggio 1965, n. 595, sono pienamente compatibili con l'art. 24,
primo comma, della Carta, perché, da un lato, introducono, anche
nell'interesse generale, necessarie garanzie per le prove da
effettuarsi in appositi laboratori altamente qualificati, d'altro canto
attengono ad una fase anteriore a quella dell'eventuale giudizio e non
impediscono e non menomano affatto il diritto di ottenere, in caso di
omissione delle particolari procedure, l'accertamento di eventuali vizi
dei leganti stessi o di altre inadempienze del venditore, attesa la
natura integrativa della legge speciale rispetto alla disciplina
stabilita dal codice civile.
Con successiva memoria l'Avvocatura ha insistito nelle conclusioni
prese. Considerato in diritto :
La Corte costituzionale è chiamata a decidere se non limitino
eccessivamente il diritto di agire in giudizio, consacrato dall'art. 24
della Costituzione, gli artt. 4 e 5 della legge 26 maggio 1965, n. 595,
sul presupposto che, alla stregua dei medesimi, le azioni nascenti
dalla compravendita di leganti idraulici potrebbero essere esperite
dall'acquirente soltanto ove siano state osservate le particolari
formalità previste per il prelievo dei campioni, da effettuarsi entro
30 giorni dalla spedizione; ove le analisi tecniche siano state
demandate ai laboratori tassativamente elencati; ove infine la
contestazione della merce sia stata notificata al fornitore entro tre
mesi dalla spedizione.
Giova innanzitutto ricordare le ragioni che hanno indotto il
legislatore ad emanare una disciplina speciale in tema di leganti
idraulici, mediante un complesso di atti normativi, risalenti taluni a
molte decine di anni or sono (e variamente rielaborati per il
necessario adeguamento al progresso tecnico) l'ultimo dei quali è
costituito dalla vigente impugnata legge 26 maggio 1965, n. 595.
È noto infatti che l'interesse pubblico concernente la sicurezza
delle costruzioni, e la particolare natura delle merci impiegate,
soggette a rapido deterioramento se non utilizzate tempestivamente,
hanno giustificato l'emanazione di prescrizioni particolareggiate
relative alla definizione delle caratteristiche tecniche proprie di
ogni categoria e sottospecie di leganti, e alla necessità che la
rispondenza delle merci ai requisiti legali venga accertata da
laboratori pubblici, altamente qualificati, a seguito di una speciale
adeguata procedura: quella appunto prevista dagli impugnati artt. 4 e
5 della vigente legge, che trovano il loro precedente normativo nei
corrispondenti artt. 25 e 26 del R.D. 16 novembre 1939, n. 2228, 17 del
R.D. 16 novembre 1939, n. 2231, e, prima ancora, negli artt. 15 del
R.D.L. 29 luglio 1933, n. 1213, e 3 del R.D.L. 7 giugno 1928, n. 1431.
Le disposizioni da ultimo enumerate - come quelle vigenti - hanno
sempre prescritto la necessità che l'eventuale contestazione della
merce avvenisse entro termini brevi, previo accertamento del difetto
dei prescritti requisiti di accettazione, ad opera degli istituti
tassativamente indicati.
Individuata quindi la giustificazione della procedura speciale di
cui trattasi, questa appare compatibile con l'invocato principio
costituzionale di cui all'art. 24, primo comma, non risultando
certamente compromessa per l'acquirente la possibilità di far valere
in giudizio le proprie ragioni: oneri e termini (30 giorni e tre mesi)
non sono tali che persona di normale diligenza non sia in grado di
rispettarli.
In verità il tribunale di Pistoia accenna alla possibilità che la
normativa speciale deroghi ai principi generali stabiliti dal codice
civile in materia contrattuale, rendendo quindi eccessivamente onerosa
la difesa dell'acquirente; quest'ultimo, per cautelarsi contro
l'eventualità che il vizio del legante venga scoperto solo dopo il
relativo impiego ed una volta decorsi i brevi termini prescritti per il
ricorso ai particolari accertamenti, dovrebbe sempre, per l'acquisto di
ogni singola partita di merce, valersi della procedura speciale.
Non pare tuttavia che siffatta interpretazione delle norme
impugnate sia pacifica o, quanto meno, quella più attendibile.
È sufficiente infatti ricordare in proposito che secondo
autorevole dottrina, e per giurisprudenza costante della Cassazione, la
disciplina speciale precedentemente vigente in tema di leganti
idraulici aveva natura meramente integrativa del codice civile,
costituendo un opportuno perfezionamento del sistema previsto dall'art.
1513 del codice civile, anche al fine di consentire una più facile
composizione delle controversie, senza tuttavia imporre necessariamente
all'acquirente il ricorso alla procedura stessa, e consentendogli in
ogni caso, salvo eventuali maggiori oneri probatori, di potersi valere
delle comuni azioni spettanti in materia contrattuale.
A parte ciò, è da osservare che le norme impugnate non si
distaccano profondamente dalla disciplina contenuta in generale, per la
vendita, nel codice civile. Infatti, anche secondo questo codice o
secondo gli usi che vi sono richiamati, il termine di decadenza in
certi casi decorre, come ad esempio per le cose da trasportare, dalla
consegna della cosa anziché dalla scoperta dei vizi o dei difetti di
qualità (art. 1511 e 1496); inoltre, sempre per il codice, l'azione
del compratore deve essere esercitata entro un anno (artt. 1495 e 1497)
o perfino entro tre mesi (usi ex art. 1496) press'a poco come nella
vendita di leganti idraulici. Tutto ciò prova come la legge denunciata
non fuoriesca dal sistema, che prevede termini diversi per diversi tipi
di merce: con la conseguenza che la maggiore o minore brevità del
termine, purché contenuta entro limiti congrui (il che accade con le
norme impugnate), non è irrazionale dovendosi adattare, la difesa in
giudizio, alla peculiarità dei rapporti e delle situazioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli art. 4 e 5 della legge 26 maggio 1965, n. 595 (Caratteristiche
tecniche e requisiti dei leganti idraulici), sollevata, in riferimento
all'art. 24 della Costituzione, dal tribunale di Pistoia con ordinanza
del 18 giugno 1968.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte