Sentenza n. 68/1971
Altra decisione · depositata il 05/04/1971 · relatore Vezio Crisafulli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia
Giulia, notificato il 12 giugno 1970, depositato in cancelleria il 13
successivo ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 1970, per conflitto
di attribuzione sorto a seguito della nota 59467/4016 del 6 aprile
1970, con la quale la Procura generale della Corte dei conti si è
ritenuta legittimata all'eventuale esercizio dell'azione civile di
danno contro un dipendente regionale.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri ;
udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1971 il Giudice relatore
Vezio Crisafulli;
uditi l'avv. Gaspare Pacia, per la Regione Friuli- Venezia Giulia,
ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 12 giugno 1970 e depositato il
successivo giorno 13 il Presidente della Giunta regionale del
Friuli-Venezia Giulia ha promosso conflitto di attribuzione nei
confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento alla
nota n. 59467/4016 del 6 aprile 1970, con la quale la Procura generale
della Corte dei conti si è ritenuta legittimata all'eventuale
esercizio dell'azione civile di danno contro un dipendente regionale,
chiedendo una relazione sull'incidente stradale avvenuto il 9 giugno
dell'anno precedente tra un'autovettura privata ed un'autovettura della
Regione. Questa iniziativa, secondo il ricorrente, realizzerebbe una
lesione della sfera di competenza regionale, violando gli artt. 1, 46 e
58 dello Statuto, oltre agli artt. 5 e 24 della Costituzione.
La Corte dei conti muoverebbe, infatti, dall'erroneo presupposto
che l'art. 103 della Costituzione abbia esteso, con norma
immediatamente precettiva e concretamente applicabile, il preesistente
ambito della giurisdizione contabile fino a comprendervi tutti i
settori di contabilità pubblica e di responsabilità per danni
colposamente o dolosamente cagionati dai dipendenti di ogni ente
pubblico, anche se dotato di speciale autonomia costituzionale.
Senonché l'accennata interpretazione risulterebbe disattesa dalle
sentenze n. 17 del 1965 e n. 33 del 1968 di questa Corte e contrastante
con l'effettivo significato di quella disposizione costituzionale,
quale si desume dai lavori preparatorii, dal tenore letterale delle
espressioni che la compongono e dalla loro connessione
logico-sistematica: per cui non soltanto non sarebbe possibile operare
una estensione soggettiva ed oggettiva delle materie di contabilità
pubblica assegnate alla competenza giurisdizionale della Corte dei
conti, ma in nessun caso potrebbe comunque assimilarsi ad esse quella,
del tutto diversa, concernente la responsabilità civile per danni.
Inoltre, la criticata interpretazione dell'art. 103 contrasterebbe
con diverse disposizioni formalmente costituzionali, quali: a) l'art. 5
della Costituzione che pone l'obbligo di adeguare i principi ed i
metodi della legislazione statale alle esigenze dell'autonomia; b)
l'art. 24 della Costituzione, che, riconoscendo ad ogni persona fisica
e giuridica il potere di agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti ed interessi legittimi, implicitamente garantisce anche il
potere di valutare la convenienza della lite da instaurare non meno che
la facoltà di rinunciare ad una parte del risultato conseguito; c)
l'art. 1 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, che
conferendo alla Regione personalità giuridica, non ha inteso certo
privarla della capacità giuridica e d'agire per la tutela dei proprii
interessi; d) l'art. 46 dello stesso Statuto che testualmente demanda
alla Giunta regionale di "deliberare in materia di liti attive e
passive, rinunce e transazioni "; e) l'art. 58, sempre dello Statuto in
esame, che non prevede altre forme di controllo nei confronti della
Regione oltre quello di mera legittimità.
Le conclusioni della parte ricorrente sono, quindi, rivolte ad
ottenere l'annullamento dell'atto impugnato e la dichiarazione che
spetta alla Regione Friuli-Venezia Giulia il potere di valutare la
condotta del proprio dipendente ed eventualmente di esercitare contro
di lui l'azione di risarcimento danni davanti alla competente autorità
giudiziaria.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato,
con deduzioni depositate il 30 giugno 1970, nelle quali contesta
l'ammissibilità del ricorso con l'argomento che nella specie non si
tratterebbe di un conflitto di attribuzione fra Stato e Regione, in
quanto l'asserito difetto di competenza della Corte dei conti non
integrerebbe un'invasione nella sfera del soggetto ricorrente, ma
darebbe luogo tutt'al più ad un problema di giurisdizione da risolvere
all'interno dell'ordinamento statuale.
In quest'ordine di idee, infatti, anche la dedotta usurpazione
della competenza della Giunta regionale a decidere se deferire o meno
il proprio dipendente all'autorità giudiziaria ordinaria sarebbe
meramente conseguenziale alla soluzione dell'accennato problema di
giurisdizione, posto che proprio le differenze di struttura fra il
processo innanzi alla Corte dei conti e quello innanzi all'autorità
giudiziaria ordinaria implicano che il primo abbia, a differenza
dell'altro, un carattere officioso ad impulso esclusivo del P.M. ed un
oggetto sottratto alla disponibilità dell'amministrazione attiva.
Le conclusioni dell'Avvocatura di Stato sono pertanto per
l'inammissibilità del ricorso.
3. - Nella pubblica udienza le difese delle parti hanno insistito
nelle rispettive conclusioni. Considerato in diritto :
1. - L'atto impugnato dalla Regione del Friuli- Venezia Giulia,
come determinante il conflitto, è la formale richiesta ad essa
inoltrata dalla Procura generale presso la Corte dei conti di una
relazione su un incidente stradale nel quale venne coinvolta una
autovettura della Regione medesima. Tale richiesta esplicitamente si
fonda sull'art. 83, secondo comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440,
sulla contabilità di Stato, concernente l'obbligo di denunciare alla
detta Procura generale i fatti suscettibili di dar luogo a
responsabilità a norma dei precedenti artt. 81 e 82: quest'ultima
disposizione statuendo, a sua volta, che l'impiegato che, "per azione
od omissione, anche solo colposa, nell'esercizio delle sue funzioni,
cagioni danno allo Stato", è tenuto a risarcirlo. Nel suo ricorso la
Regione nega l'applicabilità ai rapporti con i propri dipendenti di
tali disposizioni, e delle altre sulla giurisdizione della Corte dei
conti in materia di illecito dei dipendenti statali, rivendicando che
ad essa - e per essa, in particolare, alla Giunta - spetta di decidere
sul promuovimento dell'azione di responsabilità ed eventualmente di
agire a tutela dei suoi diritti patrimoniali, lesi dal fatto del
dipendente.
Ciò premesso, va disattesa l'eccezione di inammissibilità
sollevata dalla difesa dello Stato, sotto il profilo che, nella specie,
potrebbe aversi, tutt'al più, un conflitto di giurisdizione (tra
giudice ordinario e Corte dei conti). Non è infatti dubitabile che la
Regione contesti, prima ancora che la giurisdizione di quest'ultima,
l'ammissibilità dell'iniziativa necessaria della Procura generale
presso la stessa, per la preclusione che illegittimamente ne
deriverebbe alle libere determinazioni dei suoi organi, in violazione
di una competenza che si assume costituzionalmente spettarle.
2. - Nel merito, è da osservare anzitutto che, in tanto può
ritenersi garantito alla Regione, quale soggetto giuridicamente capace,
e concretamente alla Giunta (competente a deliberare, tra l'altro,
sulle liti attive e passive), il potere di agire (o di non agire) in
giudizio, in quanto la materia oggetto del giudizio non sia
legittimamente sottratta dall'ordinamento vigente alla disponibilità
della Regione stessa, perché riservata ad una giurisdizione speciale
svolgentesi per impulso di un organo pubblico a ciò destinato.
Di guisa che il problema centrale, dalla soluzione del quale
dipende la decisione sulla controversia, è se la giurisdizione
attribuita alla Corte dei conti dagli artt. 52 del testo unico del
1934, 82 e 83 del r.d. n. 2440 del 1923, 18 e 19 del d.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3; in ordine ai funzionari ed agenti dipendenti dalle
amministrazioni dello Stato, con la connessa iniziativa della Procura
generale, si estenda oggi, in forza dell'art. 103, secondo comma, della
Costituzione, ai rapporti di servizio tra le amministrazioni regionali
e i loro dipendenti, così come ha esplicitamente disposto, per la
Regione siciliana, il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655,
nell'atto di istituire presso di essa due sezioni decentrate della
Corte dei conti, l'una di controllo e l'altra giurisdizionale.
Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, ad altro ma
connesso proposito (sent. n. 110 del 1970), come nessun argomento nel
senso che siano necessarie a tal fine espresse disposizioni legislative
possa ricavarsi dal provvedimento legislativo ora menzionato, poiché
questo aveva ad oggetto il decentramento in Sicilia delle funzioni
della Corte dei conti, muovendo dal presupposto (assunto come pacifico)
che tra dette funzioni rientrassero tutte quelle in materia di giudizio
di conto e di responsabilità, già di competenza della stessa Corte
per le amministrazioni statali e i loro dipendenti.
3. - Più in generale, le considerazioni che hanno indotto questa
Corte ad affermare - con la ricordata sentenza n. 110 del 1970 -
l'applicabilità ai dipendenti regionali delle norme sui giudizi di
conto, valgono, per identità di ragioni, con riferimento anche ai
giudizi di responsabilità civile (cosidetta responsabilità
amministrativa) nei confronti degli stessi, per gli illeciti posti in
essere nell'esercizio delle loro attribuzioni.
Deve ritenersi, infatti, che il secondo comma dell'art. 103 della
Costituzione, nel riservare alla giurisdizione della Corte dei conti
"le materie di contabilità pubblica", da un lato e sotto l'aspetto
oggettivo, ne abbia assunto la nozione tradizionalmente accolta nella
legislazione vigente e nella giurisprudenza, comprensiva dei giudizi di
conto e di quelli di responsabilità; mentre, d'altro lato e sotto
l'aspetto soggettivo, ne abbia allargato l'ambito oltre quello, cui
aveva originario riferimento, dell'amministrazione diretta dello Stato:
tale essendo il proprio significato dell'aggettivo " pubblico", com'è
confermato dallo stesso uso fattone in altre disposizioni della
Costituzione (come ad esempio nell'art. 54, secondo comma, e negli
artt. 97 e 98, in relazione a situazioni soggettive ed oggettive che
hanno stretta attinenza con il tema del presente giudizio).
Se si guarda poi ai motivi di fondo che giustificano la pari
sottoposizione alle medesime regole dei giudizi di conto e degli altri
giudizi di responsabilità nei confronti dei pubblici dipendenti,
chiaro appare come debba disattendersi l'argomento addotto dalla difesa
della Regione, laddove afferma che la responsabilità del dipendente
che abbia commesso un illecito nulla avrebbe in comune con la
contabilità pubblica, configurandosi come una qualsiasi
responsabilità in cui potrebbe incorrere, per fatti analoghi,
qualunque altro soggetto. Giacché quel che viene in considerazione ai
fini che qui interessano è il rapporto interno di servizio tra
l'agente e l'amministrazione, e non l'eventuale rapporto tra il primo e
il terzo danneggiato.
Sta qui il punto di raccordo tra la finanza e la contabilità
pubblica e la responsabilità dei pubblici dipendenti per i danni da
essi recati - direttamente o, come nel caso, indirettamente -
all'amministrazione di appartenenza; e sta qui il punto di raccordo tra
la giurisdizione contabile in senso stretto e la giurisdizione della
Corte dei conti sulle responsabilità in genere dei pubblici
dipendenti, per illecito di gestione, nelle sue varie possibili forme.
L'una e l'altra giurisdizione tendono a garantire l'interesse generale
oggettivo alla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale
dell'ente, evitando tra l'altro il sospetto di compiacenti omissioni o
l'affermarsi di pratiche lassiste: in ottemperanza anche al duplice
principio della " imparzialità" e del "buon andamento
"dell'amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione. Fermo
restando, comunque, che la Regione può sempre intervenire in giudizio
a norma dell'art. 47 del regolamento di procedura, esplicando in questa
sede e nei limiti compatibili con la struttura officiosa del giudizio,
le attività procedurali che ritenga utili a tal fine.
Anche in pratica, d'altronde, giudizi di conto e giudizi di
responsabilità, sia questa contabile o civile, sono strettamente
connessi, giacché l'esame dei conti resi obbligatoriamente dagli
agenti contabili e consegnatari può essere efficace strumento per
rilevare inadempimenti di altri funzionari ed agenti: nel qual caso,
l'art. 44 del regolamento di procedura stabilisce che possa provvedersi
alla riunione dei giudizi di conto e di responsabilità. Laddove, se
quest'ultimo spettasse all'autorità giudiziaria ordinaria, la Corte
dei conti, accertato l'illecito, dovrebbe limitarsi poi a farne
segnalazione all'amministrazione interessata, libera - questa - di
agire o di non agire per il risarcimento del danno: ed è superfluo
indugiare a mostrare la incongruenza di una simile soluzione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso della
Regione dev'essere respinto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta alla Procura generale presso la Corte dei conti
promuovere l'azione di responsabilità nei confronti dei dipendenti
della Regione del Friuli- Venezia Giulia per gli illeciti commessi
nell'esercizio delle loro attribuzioni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte