Sentenza n. 68/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/05/1973 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 336, primo
comma, e 341, primo ed ultimo comma, del codice penale, promosso con
ordinanza emessa il 16 novembre 1971 dal tribunale di Cassino nel
procedimento penale a carico di De Vito Enzo, iscritta al n. 461 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 27 del 29 gennaio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1973 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Enzo De Vito, il
tribunale di Cassino, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 336, primo comma,
e 341, primo ed ultimo comma, del codice penale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione. Considerato in diritto :
Rispetto allo stesso art. 3 della Costituzione (e ad altri numerosi
articoli: 1, 2, 4, 28, 35, 54, 97, 98 e 113), la questione, in ordine
all'art. 341 (e all'art. 344) del codice penale, è stata dichiarata
non fondata con la sentenza di questa Corte n. 165 del 1972, che ha
fatto pure richiamo alla precedente sentenza n. 109 del 1968; ed è
stata poi, conseguentemente, dichiarata la manifesta infondatezza della
stessa questione con le ordinanze n. 6 e n. 61 del 1973.
Orbene, pur riguardando la presente ordinanza di rimessione, oltre
all'art. 341 (oltraggio a pubblico ufficiale), anche l'art. 336 cod.
pen., nel quale l'incriminazione è sorretta dalla medesima ratio
(violenza o minaccia a pubblico ufficiale), non vengono prospettati
profili né addotti argomenti nuovi che inducano la Corte a modificare
la sua consolidata giurisprudenza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 336, primo comma, del codice penale, sollevata con
l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 341, primo ed ultimo comma, del codice penale,
sollevata con la stessa ordinanza, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, e già ritenuta non fondata con la sentenza n. 165 del
1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte