Sentenza n. 68/1975
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/03/1975 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 1433/1960
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, del contratto collettivo nazionale di lavoro 25 luglio 1959 per
gli operai addetti all'industria delle calzature, recepito nel d.P.R.
25 settembre 1960, n. 1433, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno
1972 dal pretore di orvieto nel procedimento penale a carico di Menconi
Alessandro, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1972 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 247 del 20 settembre 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1975 il Giudice relatore
Leonetto Amadei;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
In data 10 febbraio 1972 l'ispettorato provinciale del lavoro di
Terni elevava contravvenzione a Menconi Alessandro, titolare del
calzaturificio "Etruria", per violazione dell'art. 1 della legge 14
luglio 1959, n. 741, non avendo comunicato con lettera a 85 operai la
loro avvenuta assunzione al lavoro.
Il pretore di Orvieto emetteva decreto penale di condanna
regolarmente opposto.
Nel giudizio di opposizione il pretore ha sollevato d'ufficio,
ritenendola rilevante, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, secondo comma, del contratto collettivo nazionale per gli
operai dell'industria calzaturiera, recepito nel 25 settembre 1960, n.
1433, limitatamente all'avverbio "normalmente", in riferimento agli
artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, della
Costituzione.
La violazione del primo comma dell'art. 3 della Costituzione è
prospettata sotto il profilo che l'eguaglianza dei cittadini davanti
alla legge non può considerarsi realizzata da norme positive che, per
l'incertezza del comando, richiedono una particolare accortezza
nell'afferrare l'essenza e la portata del comando stesso; dell'art. 25,
secondo comma, perché risulterebbe violato nella parte che "scolpisce
il principio di legalità"; dell'art. 101, secondo comma, infine,
perché non sarebbe pensabile che il giudice resti soggetto ad una
legge che sia tale solo "in apparenza" e che palesi la sua
insufficienza a tal punto da poter dare luogo "ad arbitrii".
Non vi è stata costituzione di parte. È intervenuto, invece, il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato.
Questa contesta, in via preliminare, la rilevanza della proposta
questione, che sarebbe stata affermata e non sviluppata nell'ordinanza
di rimessione. In sostanza il proponente avrebbe omesso di dare risalto
al nesso esistente tra la norma impugnata e la imputazione contestata e
alle conseguenze che potrebbero derivare dalla dichiarazione di
illegittimità costituzionale di essa norma. Nel merito l'Avvocatura
ritiene infondata la questione.
L'art. 1, secondo comma, del contratto collettivo cui trattasi,
nello stabilire che "l'assunzione verrà normalmente comunicata per
iscritto all'interessato", non farebbe altro che applicare il
principio, generalmente accolto nel nostro ordinamento giuridico, della
"libertà di forma nella manifestazione di volontà" così come
sancisce l'art. 1325, n. 4, del codice civile.
Conseguirebbe da ciò che nessun contrasto esiste tra la
disposizione contestata e le norme costituzionali, richiamate in
riferimento dalla ordinanza pretorile; l'avverbio "normalmente", per il
suo carattere meramente indicativo, non attribuirebbe, pertanto, forza
cogente alla norma, ma solo valore di indirizzo, incapace di
determinare "l'azione e gli inconvenienti prospettati nell'ordinanza di
rinvio". Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza del pretore di orvieto pone la questione della
legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del contratto
collettivo nazionale per gli operai delle industrie calzaturiere, reso
obbligatorio erga omnes col d.P.R. 25 settembre 1960, n. 1433,
limitatamente all'avverbio "normalmente", in riferimento agli artt. 3,
primo comma, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, della
Costituzione.
La questione è inammissibile.
2. - L'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741 - Norme
transitorie per garantire minimi salariali - concede delega al Governo
di emanare norme giuridiche aventi forza di legge ai fini di assicurare
minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti
di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria e stabilisce che
nell'emanazione delle predette norme il Governo deve uniformarsi a
tutte le clausole dei singoli accordi economici e contratti collettivi,
anche intercategoriali, stipulati dalle associazioni sindacali
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.
L'art. 8 della stessa legge stabilisce che il datore di lavoro che
non adempie gli obblighi derivanti dalle norme di cui all'art. 1 è
punito con ammenda da lire 5.000 a lire 100.000 per ogni lavoratore cui
si riferisce la violazione.
Con d.P.R. 25 settembre 1960, n. 1433 - Norme sul trattamento
economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti
la produzione delle calzature, pantofole e tomaie - veniva reso
esecutivo, a norma della legge delega surrichiamata, il contratto
collettivo nazionale di lavoro 25 luglio 1959 per gli operai addetti
alle industrie calzaturiere.
L'art. 1 del precitato contratto stabilisce, nel secondo comma, che
l'assunzione degli operai deve essere "normalmente comunicata per
iscritto all'interessato...".
3. - La Corte osserva, sulla base della propria giurisprudenza, che
la questione di costituzionalità della disposizione impugnata deve
essere dichiarata inammissibile.
La Corte, infatti, ha statuito (v. sent. nn. 106 e 107 del 1962 e
per ultimo n. 120 del 1974) che l'inserzione nei decreti delegati, che
hanno reso esecutivi erga omnes i contratti collettivi, di clausole in
contrasto con norme imperative di legge e a maggior ragione con
precetti costituzionali si deve considerare inoperante e incapace di
conferire ad esse forza di legge sulla base della legge n. 741 del
1959.
Spetterà pertanto al giudice ordinario stabilire se l'espressione
"normalmente" contenuta nell'art. l, secondo comma, del contratto
collettivo di lavoro 25 luglio 1959 sia stata o meno recepita nel
decreto delegato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. l, secondo comma, del contratto collettivo nazionale per gli
operai delle industrie calzaturiere, reso esecutivo erga omnes con
d.P.R. 25 settembre 1960, n. 1433, sollevata con l'ordinanza in
epigrate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte