Sentenza n. 68/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/03/1983 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 405/1978
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 12
della legge 3 agosto 1978, n. 405 (Delega al Presidente della
Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni
sull'azione civile in seguito ad amnistia), promossi con ordinanze
emesse il 6 giugno 1979 e il 24 giugno 1981 dalla Corte di Cassazione
sui ricorsi proposti da Serafini Danilo e da Galiberti Gustavo,
rispettivamente iscritte al n. 221 del registro ordinanze 1980 e al n.
164 del reg. ord. 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 145 del 1980 e n. 227 del 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1983 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
udito l'avvocato dello Stato Carlo Salimei, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La Corte di cassazione, con ordinanza del 6 giugno 1979 emessa, su
eccezione del Procuratore Generale, nel procedimento a carico di
Serafini Danilo, condannato con sentenza del Pretore di Roma,
confermata dal Tribunale in sede di gravame, per il delitto di omicidio
colposo alla pena di lire 200.000 di multa ed al risarcimento dei danni
a favore della parte lesa costituitasi parte civile, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 legge 3 agosto
1978, n. 405, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, "nella
parte in cui la disposizione impugnata limita al solo caso di
estinzione del reato per amnistia l'obbligo del giudice della
impugnazione di decidere sull'impugnazione stessa ai soli effetti delle
disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi
civili".
Premesso che nelle more del giudizio a quo era maturato il termine
previsto dagli artt. 157 n. 4 e 160, ultimo comma, c.p. per la
prescrizione del reato e che l'imputato aveva dichiarato di rinunciare
all'amnistia di cui al d.P.R. n. 413 del 1978, la Corte ha rilevato che
la ratio della disposizione denunciata, la quale, modificando l'art. 23
c.p.p., impone al giudice dell'impugnazione, che dichiari estinto il
reato per amnistia, di decidere egualmente sulla impugnazione stessa ai
soli effetti delle disposizioni civili, ricorre anche - pur tenendo
conto delle peculiari caratteristiche di ogni singola causa di
estinzione del reato - nell'ipotesi in cui l'estinzione stessa venga
dichiarata per prescrizione, identiche essendo (come affermato dalla
stessa relazione ministeriale) le esigenze che sottostanno ad una tale
disciplina: quella di evitare che il provvedimento di clemenza si
risolva in un pregiudizio per il danneggiato (che si vedrebbe costretto
ad iniziare un nuovo processo davanti al giudice civile) e quella di
realizzare l'economia processuale.
L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1980.
È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo
che la questione sia dichiarata non fondata.
Deduce l 'Avvocatura che questa Corte ha costantemente ritenuto che
"il contrasto con il principio d'eguaglianza è rilevabile dal giudice
della legittimità costituzionale, cui è precluso ogni apprezzamento
di merito, solo quando la disparità di trattamento risultante dal
confronto tra le discipline adottate dal legislatore in ordine a più
fattispecie relativamente omogenee, sia tale da non trovare alcun
ragionevole fondamento nella diversità delle situazioni alle quali
ognuna di esse ha inteso provvedere" (si cita la sentenza n. 22 del 9
marzo 1967). "Nel caso che ne occupa, la disparità di trattamento, se
non voglia essere riferita ad un lapsus che non si è autorizzati, in
alcun modo, ad ammettere, sembra trovare riscontro" - conclude
l'Avvocatura - "nella necessità che la soluzione dei problemi non
agevoli, che l'accertamento della prescrizione estintiva del diritto al
risarcimento dei danni spesso comporta, sia riservata al Giudice civile
e non affidata al Giudice penale, dell'altro meno uso alla soluzione di
detti problemi".
Questione sostanzialmente identica la Corte di cassazione ha
sollevato, sempre su eccezione del Procuratore Generale, il 24 giugno
1982, nel procedimento promosso da Galiberti Gustavo, all'atto di
dichiarare l'estinzione del reato di omicidio colposo contestato
all'imputato per prescrizione intervenuta antecedentemente alla
decisione di secondo grado che aveva condannato il ricorrente alla pena
di anni due di reclusione.
L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 18 agosto 1982.
In quest'ultimo giudizio non vi è stato intervento dell'Avvocatura
Generale dello Stato, né si è costituita la parte privata. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze della Corte di cassazione sollevano una
questione di legittimità costituzionale sostanzialmente identica: i
relativi giudizi vanno, pertanto, riuniti per essere decisi con
un'unica sentenza.
2. - La questione, prospettata con riferimento all'art. 3 della
Costituzione, ha per oggetto l'art. 12 legge 3 agosto 1978, n. 405,
"nella parte in cui limita al solo caso di estinzione del reato per
amnistia l'obbligo del giudice dell'impugnazione di decidere
sull'impugnazione stessa ai soli effetti delle disposizioni e dei capi
della sentenza che concernono gli interessi civili" (così puntualizza
il dispositivo della prima delle due ordinanze) o, come maggiormente
specifica il dispositivo della seconda ordinanza, "nella parte in cui
non prevede altre cause di estinzione del reato, all'infuori
dell'amnistia, per potere decidere sull'impugnazione ai soli effetti
delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli
interessi civili".
Peraltro, dalla motivazione delle due ordinanze, là dove esse
danno conto del requisito rappresentato dalla rilevanza della questione
dedotta, emerge in modo indiscutibile che questa si impernia sulla
mancata estensione del particolare trattamento introdotto per
l'amnistia dalla legge n. 405 del 1978 a quell'altra causa di
estinzione del reato che la Corte di cassazione riscontra operante in
entrambi i procedimenti, cioè la prescrizione del reato.
Ed infatti, ad avviso del giudice a quo, il principio di
eguaglianza parrebbe "vulnerato" in quanto le stesse esigenze, che
hanno indotto il legislatore ad emanare in ordine all'"ipotesi di
dichiarata amnistia" la disposizione qui censurata, "ricorrono
evidentemente anche nell'ipotesi in cui l'estinzione del reato venga
dichiarata per prescrizione".
3. - La questione, così come prospettata con riferimento al
parametro costituzionale di cui all'art. 3, non è fondata.
Nessun dubbio che le esigenze sottostanti all'emanazione dell'art.
12 della legge n. 405 del 1978 sono quelle indicate dalla Corte di
cassazione: "evitare che il provvedimento di clemenza si risolva in un
pregiudizio per il danneggiato (che si vedrebbe costretto ad iniziare
un nuovo procedimento davanti al giudice civile)" e "realizzare
l'economia processuale". A tali esigenze si è, del resto,
espressamente richiamata anche questa Corte, allorché (sent. n. 186
del 1980) ha ritenuto non fondate altre questioni di legittimità
aventi ad oggetto lo stesso art. 12, e, più precisamente, i suoi commi
primo e terzo, considerati nella loro globalità.
Nessun dubbio, del pari, che l'esigenza di "evitare" che la
declaratoria di estinzione del reato si risolva in un pregiudizio per
il danneggiato e così pure l'esigenza di "realizzare" l'economia
processuale ben meritano di essere considerate e tutelate non solo
quando l'estinzione del reato sia determinata dall'amnistia, ma anche
quando a determinarla sia la prescrizione. Queste esigenze il
legislatore ordinario deve tenere presenti nell'operare le scelte di
sua competenza, ma ciò non significa che sia senz'altro in contrasto
con l'art. 3 Cost. una disposizione preordinata a meglio soddisfare le
esigenze in parola con riguardo ad una causa di estinzione del reato,
quale l'amnistia, e non anche con riguardo ad un'altra causa di
estinzione del reato, quale la prescrizione.
Poiché soltanto una palese irrazionalità è in grado di rendere
costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento
differenziato tra due istituti giuridici aventi natura affine, non
basta certo il richiamo ad esigenze comuni per trarne il corollario che
ogni differenza di regolamentazione incidente sul perseguimento di tali
esigenze si risolva in una violazione dell'art. 3 Cost.
Viceversa, le ordinanze di rimessione, pur riconoscendo che ogni
causa di estinzione del reato ha "peculiari caratteristiche", affermano
perentoriamente che "non esistono elementi obiettivi che possano
razionalmente giustificare la differenza di trattamento fra le due
situazioni considerate", appunto l'amnistia e la prescrizione.
Ma proprio questo - delle "peculiari caratteristiche" e della
"specifica differenza di trattamento" in esame - era (ed è) l'aspetto
da affrontare in maniera approfondita, tanto più che nella precedente
giurisprudenza della medesima Corte di cassazione non erano mancate le
decisioni orientate nel senso della manifesta infondatezza di questa
stessa questione, ponendo a base della relativa motivazione la
"sostanziale diversità degli istituti giuridici relativi alle varie
cause di estinzione del reato".
4. - Per dimostrare l'esistenza di un contrasto con l'art. 3 Cost.,
le due ordinanze di rimessione adducono, tutto sommato, un solo
argomento, per giunta indirettamente ricavato, costituito com'è dal
puro e semplice riferimento ad un precedente di questa Corte (sent. n.
22 del 1967).
Ma, anche a non rilevare che tale precedente viene invocato
dall'Avvocatura dello Stato a sostegno della tesi della non fondatezza
(invero, non si comprende come esso sia utilizzabile in siffatta
direzione), non si possono sottovalutare le particolarità che
contraddistinguono le norme in quell'occasione dichiarate illegittime
(art. 4, quinto comma, r. d. 17 agosto 1935, n. 1765; art. 10, quinto
comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) nella parte in cui non
menzionavano l'ipotesi di prescrizione del reato a fianco delle ipotesi
di amnistia e di morte dell'imputato.
Diversamente dalla fattispecie ora in causa, là erano in
discussione i poteri di cognizione del giudice civile dopo l'esaurirsi
della giurisdizione penale, con specifico riguardo ad un limite che, se
conservato, avrebbe comportato secondo il giudice a quo un pregiudizio
definitivo, irreparabile, per il danneggiato, non potendo ormai questi
in nessuna sede far valere il proprio diritto al risarcimento del danno
non patrimoniale. Né va dimenticato che, nel motivare la ricordata
sentenza, questa Corte aveva premesso che "l'anomalia potrebbe venire
superata anche in via di interpretazione sistematica, dato che questa
conduce a far ritenere estensibile alla prescrizione la norma stabilita
per la morte o per l'amnistia", optando poi in favore della soluzione
dell'accoglimento soltanto "per meglio assicurare la certezza del
diritto". Con il che si dava implicito riconoscimento alla possibile
operatività, per via di interpretazione sistematica, di un principio
generale, valevole anche per la prescrizione del reato.
Nulla di tutto questo è riscontrabile nei confronti dell'art. 12
della legge n. 405 del 1978: ad essere in discussione sono i poteri di
cognizione del giudice penale, indipendentemente dall'esaurirsi o no
della giurisdizione civile (anzi, si dà per scontato che l'azione
civile sia tuttora esercitabile), con la conseguenza che la mancata
inclusione della prescrizione del reato accanto all'amnistia non
comporta di per sé un pregiudizio definitivo ed irreparabile per il
danneggiato (ciò accadrebbe unicamente qualora in concreto la
prescrizione dell'illecito civile coincidesse con la prescrizione del
reato, o addirittura la precedesse, ma in tali casi non vi sarebbe
spazio in linea di fatto né per un'ulteriore cognizione del giudice
civile né per un'ulteriore cognizione del giudice penale),
traducendosi, invece, in un allungamento dei tempi e delle procedure
necessarie a far riconoscere, se ancora possibile, il diritto al
risarcimento del danno.
Inoltre l'art. 12 della legge n. 405 del 1978, dettato con chiaro,
esplicito, riferimento alla sola amnistia (l'ipotesi di un lapsus
ventilata dall'Avvocatura dello Stato non è in alcun modo
condivisibile), preclude ogni possibilità di interpretazione estensiva
in grado di ricomprendere anche la prescrizione del reato, non
potendosi neppure ovviare al silenzio legislativo attraverso
l'interpretazione sistematica. Il principio base che regola i rapporti
tra azione civile ed azione penale condiziona tuttora la possibilità
che il giudice penale si pronunzi sull'azione civile all'eventualità
di una sentenza di condanna (art. 23 codice di procedura penale), salvi
soltanto i casi espressamente eccettuati dalla legge o in seguito a
declaratoria di illegittimità da parte di questa Corte (sent. n. 1 del
1970 e n. 29 del 1972, che hanno entrambe riconosciuto la fondatezza di
questioni prospettate in relazione all'art. 111, secondo comma, Cost.,
dopo aver escluso, nella prima delle due vicende, una lesione dei
parametri di cui agli artt. 3 e 24, l'ultimo dei quali, peraltro,
invocato dal giudice a quo soltanto con riferimento al secondo comma.
L'art. 12 della legge n. 405 del 1978, presentandosi, dunque, come
norma derogatoria, si distacca così sensibilmente, anche per natura,
oltreché per contenuti, dagli artt. 4, quinto comma, r. d. 17 agosto
1935, n. 1765, e 10, quinto comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,
oggetto entrambi della pronuncia di illegittimità invocata come
precedente dalle ordinanze di rimessione, da non consentirne una
utilizzazione diretta. Ne risulta, anzi, rafforzata la necessità di
verificare se la scelta operata dal legislatore del 1978
nell'introdurre una deroga per l'ipotesi di amnistia e non anche per
l'ipotesi di prescrizione del reato sia inficiata o no da palese
irragionevolezza e conseguente arbitrarietà (cfr. sent. n. 162 del
1981, n. 263 del 1976 e n. 117 del 1975; nonché, più specificamente,
quanto ai rapporti tra disciplina generale e norme derogatorie
nell'ambito dei giudizi di costituzionalità impostati sull'art. 3
Cost., sent. n. 2 del 1982 e n. 71 del 1979).
5. - Altro, e meno remoto, è il precedente cui occorre risalire
allorché si tratta di porre a raffronto amnistia e prescrizione del
reato. È stato, infatti, con la sentenza n. 202 del 1971, che questa
Corte, intervenendo a brevissima distanza di tempo dalla sentenza (n.
175 del 1971) in cui era stata dichiarata illegittima la normativa
sull'amnistia là dove privava l'imputato del diritto ad ottenere una
pronuncia nel merito di fronte al sopravvenire di tale causa
d'estinzione del reato, ha messo in evidenza le fondamentali ragioni
che differenziano la prescrizione dall'amnistia, così da giustificare
- in ordine all'analogo dubbio di legittimità derivante dalla mancata
previsione per l'imputato del diritto ad ottenere una sentenza nel
merito di fronte al verificarsi della prescrizione - una soluzione di
non fondatezza, opposta, quindi, a quella adottata per l'amnistia.
Nella prescrizione, ha osservato la Corte, l'effetto estintivo si
fa "discendere non già, come nel caso dell'amnistia, da statuizioni di
volta in volta emesse dal legislatore, sotto l'influsso di
considerazioni politiche, ma da un evento come il decorso del termine,
sottratto ad ogni discrezionalità". Un meccanismo predeterminato che -
si legge nella prima parte della stessa sentenza - rende spiegabile il
sacrificio dell'interesse del prevenuto ad ottenere una sentenza di
assoluzione nel merito, in quanto "tale interesse nel caso di
prescrizione non può non cedere di fronte all'interesse generale di
non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso
dopo la loro commissione abbia fatto venire meno, o notevolmente
attenuato, insieme al loro ricordo, anche l'allarme della coscienza
comune, ed altresì reso difficile, a volte, l'acquisizione del
materiale probatorio".
La circostanza che tali affermazioni siano state formulate con
riguardo ad una questione che concerneva in particolare l'art. 24,
secondo comma, Cost., visto, per di più, sotto la prospettiva dei
diritti dell'imputato, non incide sulla portata generale degli
argomenti dianzi richiamati, soprattutto là dove ne viene evidenziata
una netta contrapposizione tra la prescrizione, fatto giuridico dagli
effetti automatici, e l'amnistia, provvedimento di clemenza, come tale
imprevedibile e concedibile in qualsiasi momento. Dai lavori
preparatori di quella che sarebbe diventata la legge n. 405 del 1978 si
ricava chiaramente (v. già sent. n. 186 del 1980 di questa Corte,
ricordata all'inizio) che l'attuale art. 12 è nato dall'intento di
"conciliare" l'ennesima amnistia, che ci si accingeva a concedere per
una scelta politica fortemente criticata in linea di principio, con la
tutela delle persone danneggiate dal reato, tanto più doverosa stante
la clemenza usata nei confronti dell'imputato, ad evitare che questi
abbia a trarne beneficio sotto il profilo civilistico, oltreché sotto
il profilo penalistico, deludendo inopinatamente le aspettative anche
più fondate.
6. - Incardinato sulle differenze di ordine socio - politico dianzi
ricordate, il duplice intervento espressosi nelle sentenze n. 175 e n.
202 del 1971 si è tradotto in quella che può dirsi la più
significativa differenza fra queste due cause di estinzione del reato
sul piano della regolamentazione giuridica vigente: l'amnistia è
sempre rinunciabile dall'imputato, mentre la prescrizione non è mai
suscettibile di rifiuto, rientrando nella sfera di disponibilità
dell'imputato soltanto quelle poche fra le cause di sospensione e di
interruzione della prescrizione sulle quali il suo comportamento
processuale può incidere più o meno direttamente.
Ma una seconda differenza tra amnistia e prescrizione, a parte
altre minori e comunque qui non rilevanti (così si dica per tutta la
tematica che contrappone all'amnistia propria l'amnistia impropria ed
alla prescrizione del reato la prescrizione della pena), riveste ai
presenti fini non trascurabile importanza, collegata com'è alle regole
che disciplinano l'incidenza dell'amnistia e della prescrizione del
reato sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno nascente
da reato: il diritto, appunto, oggetto dell'accertamento che l'art. 12
della legge n. 405 del 1978 demanda al giudice dell'impugnazione
penale per il caso di sopravvenuta amnistia e che, con il suo silenzio
nei confronti delle altre cause di estinzione del reato, lascia al
giudice civile per il caso di intervenuta prescrizione. Si tratta della
differenza che emerge non appena si pongano fra loro a confronto la
prima e la seconda parte del terzo comma dell'art. 2947 c.c.
A tale differenza, o meglio a quanto statuisce la prima parte del
terzo comma dell'art. 2947 c.c. nei riguardi della prescrizione del
reato, pare richiamarsi l'Avvocatura dello Stato nel già menzionato
atto di costituzione per la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
allorché afferma che la disparità di trattamento lamentata dalle
ordinanze di rimessione "sembra trovar riscontro nella necessità che
la soluzione di problemi non agevoli, che l'accertamento della
prescrizione del diritto al risarcimento del danno spesso comporta, sia
riservata al Giudice civile e non affidata al Giudice penale,
dell'altro meno uso alla soluzione di detti problemi". Ed invero, anche
se la ricerca, qui ultronea, delle vere ragioni di simili scelte
potrebbe non avallare la tesi della necessità di riservare al giudice
civile l'accertamento della prescrizione del diritto al risarcimento
del danno, evidenziando una scelta di semplice opportunità, si deve
riconoscere che i diversi criteri adottati dall'art. 2947, terzo comma,
c.c. per il computo della prescrizione del diritto al risarcimento del
danno derivante da reato contribuiscono ad escludere la palese
irrazionalità della differenza oggetto della questione in esame.
Mentre, infatti, alla stregua della seconda parte del comma
predetto, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei
cosiddetti termini brevi (cinque anni e, nel caso di danno prodotto
dalla circolazione di veicoli, due anni) "se il reato è estinto per
causa diversa dalla prescrizione... con decorrenza dalla data di
estinzione del reato", senza che occorrano particolari verifiche al di
là di quelle concernenti il danno da accertare, la prima parte dello
stesso comma estende alla prescrizione del diritto al risarcimento del
danno i periodi prescrizionali fissati dall'art. 157 c.p. ogni volta
che la legge penale stabilisce una prescrizione più lunga delle
prescrizioni brevi.
La situazione che ne consegue è ben lontana da quella correlata
all'amnistia. Può accadere che l'azione di risarcimento si prescriva
nello stesso termine del reato, così vanificando ogni ulteriore
possibilità di accertamento in qualsiasi sede. Può accadere che il
diritto al risarcimento del danno si estingua prima, vanificando a
maggior ragione ogni ulteriore accertamento anche in sede penale. Può
accadere, infine, che il diritto al risarcimento sopravviva al reato
per il vario intrecciarsi delle sospensioni e delle interruzioni
previste dagli artt. 159 - 160 c.p. e dagli artt. 2941 - 2945 c.c.: e
tale indagine effettivamente abbisogna di un apposito vaglio.
Tutto ciò non esclude - è appena il caso di ripeterlo - che il
legislatore ordinario possa adottare (su tale linea è, anzi, impostato
il più recente progetto preliminare di un nuovo codice di procedura
penale, predisposto nel 1978 dalla Commissione ministeriale all'uopo
nominata) anche per l'ipotesi di prescrizione del reato una soluzione
analoga a quella introdotta per l'ipotesi di amnistia, ma impedisce di
ravvisare un contrasto con l'art. 3 Cost. nell'attuale non
equiparazione delle due ipotesi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12 della legge 3 agosto 1978, n. 405, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione
con le due ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte