Sentenza n. 68/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/03/1985 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 66r.d. 3270/1923
citata
- art. 53r.d. 3270/1923
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 66, p.p.,
r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (Legge tributaria sulle successioni) e
12, comma primo, primo inciso, d.l.lgt. 8 marzo 1945, n. 90
(Modificazione delle imposte sulle successioni) promosso con ordinanza
emessa il 26 maggio 1979 dalla Corte d'Appello di Roma nel procedimento
civile vertente tra l'Amministrazione delle finanze dello Stato e
Mirmina Giuseppe ed altri, iscritta al n. 63 del registro ordinanze
1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del
1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 settembre 1984 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza del 26 maggio 1979, la Corte d'Appello di Roma - nel
corso del procedimento civile d'appello, promosso dall'Amministrazione
finanziaria dello Stato avverso la sentenza con cui il Tribunale di
Roma aveva dichiarato Giuseppe Mirmina tenuto al pagamento dell'imposta
di successione pro quota e non solidalmente con altri coeredi ai quali
l'avviso di accertamento non era stato notificato - ha sollevato
d'ufficio, in riferimento all'art. 53 Cost., questione di legittimità
costituzionale degli artt. 66 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (Legge
tributaria sulle successioni) e 12, comma primo, del d.l.lgt. 8 marzo
1945, n. 90 (Modificazione delle imposte sulle successioni), in quanto
prevedono la solidarietà sostanziale tra coeredi per il pagamento
dell'imposta di successione.
La Corte ha premesso di non condividere l'orientamento
giurisprudenziale, ormai attestato nel senso della validità
dell'accertamento tributario nei confronti del solo debitore cui esso
sia stato notificato, debitore il quale avrebbe azione di regresso nei
confronti degli altri condebitori cui potrebbe rendere opponibile
l'accertamento stesso con i mezzi offerti dal diritto comune; tanto in
considerazione delle conseguenze cui tale orientamento, in via
alternativa, conduce, dovendosi ritenere o che al solvens non possa
essere opposta alcuna eccezione relativa al rapporto tra condebitori e
amministrazione (con il che risorgerebbe la "solidarietà processuale"
già dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con sentenza n.
48 del 1968) ovvero che i condebitori possano opporre al solvens le
eccezioni relative al rapporto d'imposta (e in tal modo il solvens
resterebbe esposto a sopportare da solo l'intero carico tributario).
Precisato poi che "questo collegio è della opinione che, nel
rapporto dipendente di regresso, gli altri coeredi non possano
sollevare eccezioni relative al rapporto principale fra coerede che ha
pagato e fisco", la Corte del merito ha ritenuto che "prima della
questione di costituzionalità emergente da tale conclusione se ne
ponga un'altra più generale e assorbente, dovendosi dubitare che sia
conforme alla Costituzione la stessa solidarietà sostanziale fra
coeredi".
Al riguardo la Corte - dopo aver rilevato che, per il disposto di
cui all'art. 1299 cod. civ. (secondo cui se un condebitore è
insolvente la perdita si ripartisce tra gli altri), la previsione
normativa della solidarietà fra coeredi "comprende il caso che il
coerede debba sopportare in definitiva un carico tributario superiore
alla capacità contributiva espressa dalla sua quota ereditaria" - ha
osservato che, anche qualora in concreto il regresso possa avere esito
positivo, il coerede sarebbe comunque esposto ad anticipare una somma
eccedente la detta capacità contributiva: in entrambi i suddetti casi
in violazione dell'art. 53 Cost..
Va invero considerato, in primo luogo, che, a voler ritenere, in
adesione al prevalente orientamento, che il coerede sia tenuto al
pagamento dell'intero tributo successorio per il debito proprio e non
altrui, occorrerebbe, per evitare il dubbio di legittimità
costituzionale, configurare la partecipazione al presupposto d'imposta
in termini tali che essa possa manifestare una capacità contributiva
che giustifichi il pagamento dell'intero tributo da parte di uno dei
due soggetti, sicché possa individuarsi un'unica causa obligationis
per l'intera prestazione a carico di ciascuno dei debitori (es. imposta
di registro). Ma nel caso del coerede l'unica manifestazione di
ricchezza a lui riferibile è data dalla quota ereditaria, che è la
sola espressione della sua capacità contributiva.
In secondo luogo, la Corte ha rilevato che - anche a voler aderire
a quell'orientamento secondo il quale il coerede andrebbe visto come
responsabile d'imposta per le parti del tributo successorio eccedenti
la propria quota e riferibili alle quote degli altri coeredi - la
dedotta incostituzionalità permarrebbe, in quanto, da una parte, il
solvens non è garantito nel recupero presso i coeredi della quantità
d'imposta a lui non riferibile, dall'altra neppure sussiste un'autonoma
causa giuridica la quale giustifichi che il pagamento rimanga a carico
del solvens (terzo rispetto al rapporto tra Amministrazione finanziaria
e altro coerede per la parte di quota ereditaria a questo riferibile);
autonoma causa, che non può certo individuarsi nella semplice
circostanza della successione di più persone al medesimo de cuius, ma
che richiederebbe la sussistenza di un rapporto d'imposta considerato
dalla legge come unitario in riferimento ad una pluralità di soggetti.
Nel giudizio di legittimità costituzionale non vi è stata
costituzione di parte.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo
che la questione sia dichiarata infondata.
Al riguardo - dopo aver rilevato (oltre che l'infondatezza)
l'irrilevanza nel giudizio a quo di ogni questione attinente all'azione
di regresso del coerede nei confronti degli altri coeredi, dalla quale
la stessa ordinanza di rimessione sembra prescindere - l'interventore
ha, tra l'altro, osservato, in primo luogo, che l'azione di regresso è
da considerare strumento adeguato ad assicurare la ripartizione del
carico tributario tra coeredi, particolarmente ove si consideri che il
solvens subentra nella posizione dell'Amministrazione finanziaria e
può fruire di una speciale procedura d'urgenza per conseguire il
rimborso di quanto pagato (art. 69 r.d. n. 3270 del 1923).
In secondo luogo, ha evidenziato che il rischio dell'altrui
insolvenza è riscontrabile nel "regresso" in genere ed è comunque
correlabile ai commoda hereditatis, cui l'interessato potrebbe
rinunciare, così sottraendosi agli eventuali incommoda o nel limite
dei quali potrebbe contenere il suo debito accettando col beneficio
d'inventario (art. 70, r.d. n. 3270 del 1923).
In ogni caso, la solidarietà del debito tributario successorio
appare - secondo l'interventore - giustificata dalle peculiarità del
fenomeno che ne è il presupposto, costituito dal trapasso di un
patrimonio, unitariamente considerato, in dipendenza del venir meno del
titolare, ad altro soggetto. Considerato in diritto :
1. - Oggetto dell'ordinanza in epigrafe è la questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 53, comma primo,
Cost., della solidarietà passiva tributaria fra coeredi stabilita, in
ordine all'imposta di successione, dagli artt. 66 del r.d. 30 dicembre
1923, n. 3270 (Legge tributaria sulle successioni) e 12, comma primo,
del d.l.lgt. 8 marzo 1945, n. 90 (Modificazione delle imposte sulle
successioni).
Di tale questione occorre dunque occuparsi, e non anche di quella,
soltanto adombrata dall'ordinanza, ma non posta - e ciò in relazione
al ravvisato carattere assorbente della prima - della legittimità
della normativa secondo la quale, in caso di regresso, gli altri
coeredi non potrebbero opporre eccezioni relative al rapporto fra il
coerede che ha pagato e il fisco.
Fulcro della questione come sollevata è la considerazione che il
coerede è esposto, a causa della cennata solidarietà, a "sopportare
un carico tributario eccedente la capacità contributiva espressa dalla
sua quota ereditaria". Ciò avverrebbe in ogni caso in via provvisoria,
essendo il singolo coerede tenuto ad anticipare l'intero ammontare del
tributo; ma anche in via definitiva, qualora si verificasse l'ipotesi
di cui all'art. 1299, comma secondo, c.c., ipotesi nella quale, se un
condebitore è insolvente, la perdita si ripartisce fra gli altri,
"compreso quello che ha fatto il pagamento".
Orbene - secondo il giudice a quo - l'eccedenza suindicata non
sarebbe giustificata né se essa venga riferita a un debito proprio del
coerede (non varrebbero le ragioni svolte dalla sentenza di questa
Corte n. 174 del 1975, per essere le medesime riferibili alla sola
imposta sul valore globale, e comunque inidonee a estendere una
capacità contributiva, che lo stesso d.l.lgt. 8 marzo 1945, n. 90,
all'art. 8, ripartendo il debito in proporzione "al valore" delle
rispettive quote ereditarie, mostra di ritenere contenuta nei limiti
della quota ereditaria), né se essa sia riferita a una responsabilità
per debito altrui (quello degli altri coeredi).
2. - La questione non è fondata.
Anzitutto la solidarietà o la parziarietà del debito fra più
debitori (coeredi o no) è modo di essere strutturale che ricorre
alternativamente per ogni debito a seconda della scelta del
legislatore, senza essere per nulla in necessaria connessione col fatto
che un debito nasca da un'imposizione tributaria (è noto del resto che
nel nostro diritto l'origine non incide sulla struttura del debito
d'imposta, che, da tale punto di vista, è un'obbligazione come le
altre). Pertanto la scelta del legislatore fra l'una e l'altra
soluzione - scelta suscettiva di essere influenzata dalla valutazione
di ogni elemento, salvo il sindacato di razionalità ex art. 3, comma
primo, Cost. - mentre è soggetta a tale sindacato anche se chiesto con
riferimento al raffronto fra i più debitori, è almeno dubbio che
possa essere materia di controllo dell'osservanza dell'art. 53, comma
primo, Cost.: precetto volto ad esigere la giustificatezza
dell'imposizione del tributo a dati soggetti fra tutti gli altri, in
relazione al collegamento dei primi col presupposto d'imposta.
3. - Ad ogni modo, a voler esaminare il problema dall'angolo
visuale dell'art. 53 Cost., occorre partire dal rilievo che l'ordinanza
di rimessione, ampiamente argomentata, fa consistere l'illegittimità
della solidarietà passiva in parola, da ciò, che essa esporrebbe il
coerede a sopportare un carico tributario eccedente il valore (o una
frazione del valore) della quota (o porzione) ereditaria: quota
ereditaria che sarebbe espressiva della capacità contributiva anche
secondo l'art. 8 del d.l.lgt. n. 90 del 1945.
In primo luogo non persuade il richiamo al disposto dell'art. 8 del
d.l.lgt. n. 90 del 1945 - concernente il criterio del riparto fra
coeredi del debito d'imposta e pertanto i rapporti fra coeredi e non
già i rapporti fra singolo coerede e fisco - il quale richiamo (e in
tal modo il riferimento a una frazione del valore della quota
ereditaria pari alla quota di riparto) dà per dimostrato ciò che va
dimostrato: che l'obbligazione d'imposta del coerede deve essere
parziaria e non solidale. Ma quello che conta è che il presupposto, da
cui muove e su cui si regge l'ordinanza - che, cioè, la capacità
contributiva, relativamente all'imposta di successione, sia misurata
dal valore dei beni oggetto della trasmissione mortis causa - non è
condivisibile.
In realtà il detto presupposto può essere ricollegato
all'originaria concezione dei tributi imposti in relazione alla
successione come tributi su trasferimenti di ricchezza nell'ambito
dell'istituto del registro. Orbene a parte il problema se il
presupposto medesimo sia senz'altro accettabile in relazione a quella
concezione, certo esso non lo è nel sistema in cui si colloca la norma
impugnata. In tale sistema, infatti, l'imposizione inerente alla
successione per un verso, a causa dell'introduzione di aliquote
progressive per le imposte relative alle singole attribuzioni
ereditarie e a causa dell'istituzione dell'imposta anche essa
progressiva, sull'asse globale ereditario netto, ha acquistato un
diretto collegamento col patrimonio ereditario unitariamente
considerato; per altro verso essa trova la sua giustificazione nel
fenomeno stesso dell'eredità come successione di un soggetto, o - come
nel caso - di più soggetti, a un altro, indipendentemente dai
trasferimenti di ricchezza che il fenomeno importa e dalla loro
consistenza. Il che risulta ulteriormente da ciò, che l'imposta è
dovuta in relazione alla sola apertura della successione, vale a dire
che essa grava sul chiamato all'eredità a prescindere dall'avvenuta
accettazione (e quindi dalla trasmissione e dall'acquisto effettivi dei
beni ereditari).
A confermare l'univocità della registrata linea di tendenza - che
rientra del resto in quella più ampia del nostro diritto tributario a
riferire ogni tributo concernente fenomeni successori all'eredità come
tale - vale l'accentuazione di essa ad opera della normativa
sopravvenuta (legge 9 ottobre 1971, n. 825 e d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 637), secondo la quale le due imposte sono unificate, e il tributo
che ne risulta, contrassegnato com'è dalla previsione di un'aliquota
progressiva il cui imponibile è costituito dall'asse ereditario netto,
mostra evidente la natura di prelievo sul patrimonio ereditario.
Conseguentemente (mentre, nonostante la contraria opinione
dell'ordinanza di rimessione, non appaiono estranee all'oggetto della
questione le considerazioni contenute nella sentenza di questa Corte n.
174 del 1975) deve ritenersi che - già nel sistema in cui si colloca
la normativa applicabile - la capacità contributiva ai fini
dell'imposta di successione va valutata, non già alla stregua di
quella in ipotesi rivelata da un trasferimento di ricchezza o dai
singoli trasferimenti di ricchezza in esso ricompresi, ma secondo
criteri diversi e di maggiore ampiezza.
4. - Comunque non è inopportuno notare che gli inconvenienti
dall'ordinanza indicati quale sintomo di illegittimità costituzionale
sono notevolmente ridimensionati da rimedi e temperamenti rinvenibili
nel sistema risultante e dalla normativa comune in tema di solidarietà
passiva e dalla normativa introdotta col r.d. 30 dicembre 1923, n.
3270, cui appartiene la norma impugnata.
Al riguardo non è priva di valore, anzitutto, la stessa previsione
del diritto di regresso del coerede che ha pagato verso gli altri
coeredi (l'art. 1299 c.c.; lo stesso art. 66 r.d. 30 dicembre 1923, n.
3270).
Anche se da sola tale previsione, come segnala l'ordinanza di
rimessione, non offre esaustiva copertura a chi ha pagato, va pur
tenuto conto dei comuni strumenti di tutela cautelare dati a garanzia
del diritto stesso anche in ordine alla quota ereditaria o ai beni
ereditari di spettanza del debitore in via di regresso, sicché la
solidarietà passiva finisce con lo svolgere un ruolo di mero
meccanismo di anticipazione. Ruolo che nel campo tributario trova
riscontro in una diffusa strutturazione - in sé non ritenuta
illegittima da questa Corte in riferimento all'art. 53 Cost. (sentenze
nn. 77 e 103 del 1967 e 200 del 1976) - diretta ad ammettere prelievi
tributari in relazione a situazioni incerte, (purché sulla base di
ragionevoli presunzioni e) salvi i rimedi restitutori in caso di esiti
di accertamento non conformi alle presunzioni.
Ma non meno rilevante, sotto l'aspetto specificamente considerato,
è la previsione del contenimento del debito d'imposta, per il coerede,
entro i limiti del valore dei beni corrispondenti alla quota
ereditaria, sol che egli accetti col beneficio d'inventario (art. 70
r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270): rimedio, quest'ultimo, idoneo a
prevenire, su iniziativa del coerede, la temuta eccedenza di una sua
esposizione tributaria almeno al di là del valore della quota
ereditaria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 66, p.p., r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 e 12, comma primo,
inciso primo, d.l.lgt. 8 marzo 1945, n. 90, sollevata in riferimento
all'art. 53, comma primo, Cost. dalla Corte d'appello di Roma con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte