Sentenza n. 68/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/02/1990 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14, primo e
secondo comma, e 20, secondo comma, della legge regionale riapprovata
il 29 luglio 1989 dal Consiglio regionale della Regione Abruzzo
avente per oggetto: "Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che
vivono all'estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in
Abruzzo" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 22 settembre 1989, depositato in cancelleria
il 30 settembre successivo ed iscritto al n. 78 del registro ricorsi
1989;
Udito nell'udienza pubblica del 17 gennaio 1990 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso 22 settembre 1989 il Presidente del Consiglio dei
ministri ha impugnato, in riferimento all'art. 117 della
Costituzione, gli artt. 14, primo e secondo comma e 20, secondo
comma, della legge approvata dalla Regione Abruzzo il 7 giugno 1989 e
riapprovata il 29 luglio 1989, recante "Interventi a favore dei
cittadini abruzzesi che vivono all'estero e dei cittadini
extracomunitari che vivono in Abruzzo".
Nel ricorso si deduce che la legge dispone alcuni interventi, in
favore degli emigrati e degli immigranti extracomunitari, in
attuazione della legge statale 30 dicembre 1986, n. 943.
L'art. 14 della legge regionale impugnata prevede, in relazione
alla partecipazione dei membri alle sedute del Consiglio regionale
per l'emigrazione e l'immigrazione istituito dall'art. 4, la
corresponsione a taluni di essi, oltre al rimborso delle spese di
viaggio, di un gettone di presenza. Ciò violerebbe l'art. 117 della
Costituzione sotto il profilo del contrasto col principio della
gratuità di tale partecipazione, disposta dall'art. 2, ottavo comma,
della legge n. 943 del 1986.
L'art. 20 della legge regionale anzidetta disciplina l'erogazione
di un contributo, per l'acquisto di un alloggio di tipo economico, a
favore degli emigrati "ancorché residenti all'estero" che intendano
rientrare nel territorio della regione. Tale disposizione, a sua
volta, violerebbe l'art. 117 della Costituzione in quanto - si
afferma nel ricorso - "scaturisce dai principi generali, insiti
nell'attribuzione di competenze legislative alle regioni, la
limitazione al rispettivo ambito territoriale delle situazioni
suscettibili di trovare una "locale" regolamentazione giuridica
adeguatrice di quella nazionale". Detta limitazione non sarebbe stata
rispettata dalla norma regionale cosicché essa, estendendo ai "non
residenti" la possibilità di accedere ai contributi regionali per
l'acquisto e la costruzione d'un alloggio economico,
indipendentemente da un effettivo rientro nel territorio della
regione, violerebbe il principio della territorialità della
legislazione regionale. Considerato in diritto
1. - Questa Corte, su ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, è chiamata a decidere le seguenti questioni:
a) se l'art. 14, primo e secondo comma, della legge approvata
dalla Regione Abruzzo il 7 giugno 1989 e riapprovata il 29 luglio
1989, prevedendo un gettone di presenza per la partecipazione alle
sedute del Consiglio regionale per l'emigrazione e l'immigrazione
istituito dall'art. 4, contrasti con l'art. 117 della Costituzione,
avendo violato il principio della gratuità di tale partecipazione
stabilito dall'art. 2, ottavo comma, della legge statale 30 dicembre
1986, n. 943;
b) se l'art. 20 della su detta legge regionale, prevedendo
l'erogazione di un contributo, per l'acquisto, la costruzione, il
restauro o il completamento d'un alloggio di tipo economico, a favore
degli emigrati "ancorché residenti all'estero", i quali intendano
rientrare nel territorio della regione, contrasti con l'art. 117
della Costituzione, in quanto l'attribuzione del contributo ai non
residenti, indipendentemente da un effettivo rientro nel territorio
della regione, violerebbe il principio della territorialità della
legislazione regionale.
2. - All'esame della prima questione va premesso che la legge
statale n. 943 del 1986, emanata in attuazione della Convenzione
dell'O.I.L. n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile
1981, n. 158, garantisce ai lavoratori extracomunitari legalmente
residenti nel territorio della Repubblica uguaglianza di diritti
rispetto ai lavoratori italiani, l'uso dei servizi sociali e
sanitari, il diritto al mantenimento della propria identità
culturale e alla disponibilità di un'abitazione. Al fine di
promuovere, con la partecipazione dei diretti interessati, le
iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono
l'effettivo esercizio di tali diritti, l'art. 2 della legge anzidetta
ha istituito un apposito organo - denominato "Consulta per i problemi
dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie" - alla
composizione del quale concorrono rappresentanze dei lavoratori
extracomunitari, dei sindacati e dei datori di lavoro, nonché
esperti designati dai ministeri della pubblica istruzione,
dell'interno, degli affari esteri e delle finanze, rappresentanti
delle autonomie locali, dell'Associazione nazionale comuni d'Italia,
dell'Associazione nazionale province italiane e di associazioni
assistenziali.
Il penultimo comma di tale articolo 2 dispone che, entro sei mesi,
le regioni debbono a loro volta istituire "con competenza nelle
materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato,
consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e
delle loro famiglie". L'ultimo comma dell'articolo stabilisce che "la
partecipazione a tutti gli organi pubblici, centrali e locali
anzidetti è gratuita", potendo essere previsto unicamente il
rimborso delle spese di viaggio per coloro che non vi partecipino
nella qualità di dipendenti della pubblica amministrazione e non
risiedano nei comuni nei quali hanno sede gli organi in discorso.
Con la legge approvata il 7 giugno 1989 e riapprovata il 29 luglio
1989 la Regione Abruzzo ha istituito (art. 4) il Consiglio regionale
per l'emigrazione e l'immigrazione, al quale ha affidato - tra
l'altro - compiti inerenti alle attività di competenza regionale
riguardanti l'assistenza ai lavoratori immigrati nella regione e alle
loro famiglie. I compiti del Consiglio, peraltro, a norma dell'art.
10 della legge, riguardano anche la formulazione di proposte e pareri
relativi alla tutela degli emigranti abruzzesi all'estero,
aggiungendosi a tali compiti attribuzioni riguardanti i lavoratori
immigrati dall'estero.
La legge regionale, pertanto, non ha dato attuazione al disposto
dell'art. 2, penultimo comma, della legge statale n. 943 del 1986 con
la istituzione di una Consulta regionale, avente come competenza
esclusiva "i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro
famiglie", bensì con la creazione di un organo avente una pluralità
di competenze, fra le quali anche quella prevista dall'art. 2,
penultimo comma, della legge n. 943 del 1986.
Col ricorso non si contesta la legittimità di tale sistema di
attuazione della prescrizione della legge statale, ma unicamente la
violazione del principio di gratuità della partecipazione alle
consulte locali e centrali per i problemi dei lavoratori
extracomunitari, gratuità espressamente prevista dall'ultimo comma
dell'art. 2 della legge n. 943 del 1986.
In effetti l'art. 14 della legge impugnata, al primo comma,
dispone la corresponsione, ai componenti del Consiglio regionale per
l'emigrazione e l'immigrazione, di "un gettone di presenza, nonché
delle spese di viaggio", così come previsto dalle leggi regionali
per i dipendenti di grado più elevato, con esclusione - quanto al
gettone - dei soli rappresentanti degli immigrati stranieri designati
dalle rispettive associazioni. Lo stesso art. 14, al secondo comma,
prevede, "limitatamente alle sedute ed alle riunioni nelle quali sono
trattati i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro
famiglie", la gratuità della partecipazione per i soli designati
dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro.
Mentre la prima di tali disposizioni riguarda la generalità delle
competenze del Consiglio, il secondo comma dell'art. 14 riguarda
specificamente la partecipazione alle sedute aventi ad oggetto i
problemi dei lavoratori extracomunitari, in relazione alle quali
conferma l'attribuzione di un gettone di presenza, a tutti i
partecipanti, con la sola esclusione dei rappresentanti designati
dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro.
Poiché, come è stato dedotto nel ricorso, l'art. 2, ultimo
comma, della legge n. 943 del 1986 stabilisce il principio della
gratuità della partecipazione alle consulte locali e centrali per i
problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie e
permette, unicamente, il rimborso delle spese di viaggio in favore
dei membri che non siano dipendenti della pubblica amministrazione e
non risiedano nel comune in cui ha sede l'organo consultivo,
l'impugnativa proposta è parzialmente fondata. L'art. 14, secondo
comma, infatti, viola l'art. 117 della Costituzione, ponendosi in
contrasto con il su detto principio nella parte in cui non prevede la
gratuità della partecipazione alle sedute aventi ad oggetto i
problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, per
tutti i componenti del Consiglio regionale per l'emigrazione e
l'immigrazione.
Non fondata è, invece, la questione relativa al primo comma dello
stesso art. 14, poiché l'art. 2 della legge n. 943 del 1986, mentre
vincola il legislatore regionale a disporre la gratuità della
partecipazione alle sedute degli organi consultivi ivi previsti,
aventi ad oggetto la tutela dei lavoratori extracomunitari e delle
loro famiglie, non esclude che, in relazione ad ulteriori eventuali
competenze dell'organo consultivo, la partecipazione alle sedute
possa essere compensata con un gettone di presenza.
3. - Non fondata è anche la questione proposta in relazione
all'art. 20, nella parte in cui prevede l'erogazione di un contributo
per l'acquisto, la costruzione, il restauro o il completamento di un
alloggio di tipo economico in favore degli emigrati, ancorché
residenti all'estero, i quali intendano rientrare nel territorio
della regione.
Secondo quanto dedotto nel ricorso, tale disposizione
contrasterebbe con l'art. 117 della Costituzione, sotto il profilo
che l'attribuzione del contributo ai non residenti, indipendentemente
dall'effettivo rientro nel territorio della regione, viola il
principio della territorialità della legislazione regionale.
Va osservato in proposito che detto principio, oltre che come
limite di efficacia, va inteso nel senso che le leggi delle regioni
debbono perseguire interessi propri della comunità regionale
(sentenza n. 829 del 1988) collegati al territorio della regione
inteso come metro della loro dimensione.
Sulla base di questa precisazione la censura si appalesa
inconsistente, tenuto conto di quanto si evince dallo stesso art. 20,
nonché dagli artt. 1 e 2 della stessa legge impugnata.
Il contributo concesso, infatti, a norma del primo comma dell'art.
20, riguarda la costruzione o l'acquisto di un alloggio, ovvero il
suo completamento o restauro, nel territorio della regione. Può
essere richiesto solo dagli emigranti abruzzesi (art. 1) che abbiano
maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro di
almeno un biennio o non inferiore a centottanta giorni all'anno per
almeno quattro anni consecutivi (art. 2). L'alloggio deve essere
destinato ad abitazione del loro nucleo familiare e non può essere
destinato ad uso diverso per cinque anni (art. 20, quinto comma).
Queste statuizioni evidenziano la pertinenza della norma al
perseguimento - in materia nella quale la competenza della regione
non è contestata - d'interessi specificamente regionali, tanto in
relazione ai destinatari, quanto all'ubicazione degl'immobili in
riferimento ai quali il contributo è concesso.
Ne deriva l'insussistenza della dedotta violazione dell'art. 117
della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, secondo
comma, della legge approvata dalla Regione Abruzzo il 7 giugno 1989 e
riapprovata il 29 luglio 1989 (recante "Interventi a favore dei
cittadini abruzzesi che vivono all'estero e dei cittadini
extracomunitari che vivono in Abruzzo"), nella parte in cui non
prevede la gratuità della partecipazione alle sedute aventi ad
oggetto i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro
famiglie, per tutti i componenti del Consiglio regionale per
l'emigrazione e l'immigrazione;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 14, primo comma e 20 della stessa legge, proposte in
riferimento all'art. 117 della Costituzione con il ricorso indicato
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte