Sentenza n. 68/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/02/1991 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 233, secondo
comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), promossi con n. 5
ordinanze emesse da varie autorità giurisdizionali, iscritte ai nn.
253, 418, 419, 463 e 558 del registro ordinanze 1990 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 20, 27, 33 e 38, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Zanoni Marco
per il reato di "detenzione illecita di arma comune da sparo", il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento promuoveva
giudizio direttissimo, ma, a séguito di richiesta di giudizio
abbreviato da parte dell'imputato, richiedeva al Giudice per le
indagini preliminari l'udienza preliminare, prestando il proprio
consenso all'abbreviazione del rito. Durante tale udienza "veniva
sollevato il problema della competenza a conoscere del procedimento",
in quanto, essendo imposta dall'art. 233 del testo delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271) l'adozione del giudizio direttissimo "per i reati concernenti le
armi e gli esplosivi", la cognizione del processo a quo sarebbe
spettata non al Giudice per le indagini preliminari, bensì al
Tribunale, in base agli artt. 451 e 452 del codice di procedura
penale.
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Trento, ritenendosi erroneamente investito del rito, ma, al tempo
stesso, rivendicando la propria competenza a decidere, ha, con
ordinanza del 21 febbraio 1990 (n. 253 del 1990), sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 97 della Costituzione, questione
di legittimità dell'art. 233, secondo comma, del testo delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271), "e cioè della norma che impone nella fattispecie di reato per
cui si procede il rito direttissimo".
Il principio di eguaglianza risulterebbe vulnerato dalla norma
censurata perché verrebbe del tutto ingiustificatamente omessa la
fase dell'udienza preliminare.
Si avrebbe, poi, violazione del diritto di difesa, non soltanto
"per l'assenza del filtro dell'udienza preliminare", ma anche per la
soppressione di alcuni epiloghi propri di tale udienza, quali la
conclusione del processo in camera di consiglio, "con conseguente
riservatezza del procedimento stesso".
Sarebbe, inoltre, violato l'art. 2, n. 43, della legge 16 febbraio
1987, n. 81, ove il legislatore delegante "ha chiarito entro quali
limiti fosse ammissibile il sacrificio al principio di eguaglianza e
del diritto di difesa, che si realizza con la instaurazione del rito
direttissimo". Una violazione rilevante anche in sede di
coordinamento normativo, non censurandosi una mera violazione formale
della difesa, "ma la lesione del diritto di eguaglianza e di difesa
per il tramite della violazione della delega".
Risulterebbe, infine, vulnerato l'art. 97 della Costituzione, in
quanto il rito direttissimo "anomalo", instaurandosi rispetto a
procedimenti non caratterizzati dall'evidenza probatoria che è alla
base del giudizio direttissimo previsto dagli artt. 449 e seguenti
del codice di procedura penale, determina "rilevanti problemi nella
organizzazione dei dibattimenti penali, secondo una linea
contrastante con la legge-delega e, quindi, ancora, con l'art. 76
della Costituzione".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20, prima serie speciale, del
1990.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 3 della
Costituzione, l'Avvocatura richiama la sentenza n. 172 del 1972, che
ha riconosciuto legittimo il giudizio direttissimo per i reati di
stampa, rispetto ai quali, inoltre, "la specialità del rito viene...
a coniugarsi a fin troppo intuibili opzioni di politica criminale".
La sentenza n. 172 del 1972 escluderebbe pure la violazione del
diritto di difesa. D'altro canto, l'udienza preliminare non
rappresenterebbe una fase imposta costituzionalmente, come è
dimostrato dall'assoluta mancanza di essa nel procedimento davanti al
pretore.
Parimenti insussistente sarebbe la violazione dell'art. 76 con
riferimento all'art. 2, n. 43, della delega. Infatti, la legge 16
febbraio 1987, n. 81, nel conferire al Governo il potere di emanare
norme di coordinamento del nuovo codice (art. 6), non avrebbe
"imposto al delegato vincoli specifici, quali l'osservanza dei
principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'art. 2 della medesima
legge per l'emanazione del nuovo codice di rito", ma avrebbe rimesso
"allo stesso legislatore delegato di apprezzare se ed in quale misura
istituti previsti da leggi speciali richiedessero un intervento di
raccordo con il rinnovato impianto codicistico", impedendo in tal
modo la formazione di lacune nel complessivo assetto del sistema. Una
funzione, questa, connaturata all'esigenza avvertita dal legislatore
delegante di prescrivere l'emanazione di norme di coordinamento, ad
evitare, altrimenti, la caducazione di tutti gli istituti e di tutte
le disposizioni incompatibili con la disciplina codicistica.
"Palesemente irrilevante, prima che infondata" sarebbe, infine, la
dedotta violazione dell'art. 97 della Costituzione, non interferendo
in alcun modo la norma denunciata con i principi che la Costituzione
detta in tema di organizzazione dei pubblici uffici.
2. - Un'analoga questione è stata sollevata dal Tribunale di
Varese, con ordinanza del 19 luglio 1990 (n. 558 del 1990), emessa
nel processo penale a carico di Gatti Fabrizio, denunciando, in
riferimento all'art. 76 della Costituzione, l'illegittimità
dell'art. 233, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo
approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), che,
nell'imporre il giudizio direttissimo, "anche fuori dei casi previsti
dagli artt. 449 e 556" del codice di procedura penale, "per i reati
concernenti le armi e gli esplosivi", contrasterebbe con la direttiva
di cui all'art. 2, n. 43, della legge 16 febbraio 1987, n. 81.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 38, prima serie speciale, del
1990.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
3. - Il Tribunale di Lecce, con due ordinanze aventi identico
contenuto, emesse entrambe il 10 aprile 1990, nel corso di due
diversi procedimenti penali, a carico di Luciano Tarricone (n. 418
del 1990) e di Gerardo Mario Filippo (n. 419 del 1990), ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 21, 24, 76 e 97 della Costituzione,
questione di legittimità dell'art. 233, secondo comma, del testo
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271), "limitatamente alla parole 'e per i reati
commessi con il mezzo della stampa'".
In primo luogo, "la diversità di trattamento dei reati commessi
col mezzo della stampa rispetto agli altri" risulterebbe "priva di
razionale giustificazione", costituendo "un mero residuo della
concezione del rito direttissimo propria del vecchio sistema
processuale, nel quale il legislatore" era motivato non "da finalità
garantistico-accusatorie, ma dal desiderio di stimolare una
repressione 'fulminea e spettacolarmente esemplare'": da ciò la
conclusione che, sotto tale profilo, la norma denunciata "appare in
contrasto coi principi di uguaglianza e di libertà di stampa".
Inoltre, poiché "la fase processuale anteriore al dibattimento"
adempirebbe "una funzione di tutela dei diritti dell'indagato e
dell'efficienza dell'amministrazione giudiziaria", sarebbero violati,
in combinato disposto, gli artt. 24 e 97 della Costituzione,
consentendosi, proprio attraverso l'udienza preliminare, "di
accertare i casi più evidenti di innocenza dell'indagato, evitando
allo stesso la sofferenza del giudizio, alla società il suo costo,
economico e di credibilità".
Non sarebbe, infine, rispettato l'art. 2, n. 43, della legge 16
febbraio 1987, n. 81, con conseguente violazione dell'art. 76 della
Costituzione, perché, in base alla detta direttiva, al pubblico
ministero avrebbe dovuto, comunque, competere un potere di scelta del
rito.
Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state
entrambe pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 27, prima serie
speciale, del 1990.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
riportandosi integralmente a quanto dedotto in relazione
all'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Trento.
4. - Il Tribunale di Trento, con ordinanza emessa il 23 marzo 1990
(n. 463 del 1990) nel processo penale a carico di Vivarelli Roberto
ed altro, imputati del reato di diffamazione a mezzo della stampa, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 233, secondo comma,
del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271), il quale "prevede...che in
deroga ai principi generali del codice si procederà (o si
continuerà a procedere, dato che questa era anche la normativa
speciale previgente) con il rito direttissimo nell'ipotesi di reati
commessi col mezzo della stampa ovvero concernenti le armi e gli
esplosivi". Così da determinare una ingiustificata disparità di
trattamento di questi rispetto ad altri reati e violazione del
diritto di difesa, "non solo per l'assenza del filtro dell'udienza
preliminare, ma anche per la eliminazione di tutta una serie di
possibilità che la stessa udienza offre", nonché dell'art. 2, n.
43, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e del princi'pio del buon
andamento dell'amministrazione della giustizia, atteso che "la
introduzione dei procedimenti con rito direttissimo 'anomalo'
porterà rilevanti problemi nell'organizzazione dei dibattimenti
penali".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 33, prima serie speciale, del
1990.
Anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, concludendo per la dichiarazione di non fondatezza della
questione. Considerato in diritto
1. - Le cinque ordinanze in epigrafe sottopongono al vaglio di
questa Corte, con vario riferimento agli artt. 3, 21, 24, 76 e 97
della Costituzione, l'art. 233, secondo comma, del testo delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271), in forza del quale "il pubblico ministero procede" - cioè,
deve procedere - "al giudizio direttissimo, anche fuori dei casi
previsti dagli articoli 449 e 556 del codice, per i reati concernenti
le armi e gli esplosivi e per i reati commessi con il mezzo della
stampa".
Anche se, a tener conto della rilevanza delle questioni
rispettivamente sollevate, due ordinanze (la n. 253 del 1990 e la n.
463 del 1990) vengono in effetti a coinvolgere il comma denunciato
nella parte in cui il giudizio direttissimo obbligatorio ha per
oggetto "i reati concernenti le armi e gli esplosivi", mentre le
altre tre (la n. 418 del 1990, la n. 419 del 1990 e la n. 558 del
1990) vengono in effetti a coinvolgerlo nella parte in cui il
giudizio direttissimo obbligatorio ha per oggetto "i reati commessi
con il mezzo della stampa", la sostanziale coincidenza delle
argomentazioni addotte, evidenziata pure dalla pressoché totale
comunanza dei parametri invocati (solo l'art. 21 della Costituzione
si ritrova esclusivamente, per ragioni di specifica materia, nelle
prime due ordinanze del secondo gruppo), conduce alla riunione dei
relativi giudizi di legittimità, al fine di deciderli con un'unica
sentenza.
2. - Inquadrato nel tessuto complessivo dell'articolo cui
appartiene e che, a sua volta, è inserito fra "le norme di
coordinamento delle disposizioni previste dagli articoli 2, 3 e 5
della legge delega" per l'emanazione del nuovo codice di procedura
penale "con tutte le altre leggi dello Stato", il comma in esame si
presenta chiaramente come un'eccezione al dettato del primo comma del
medesimo art. 233 ("Tuttavia, sono abrogate le disposizioni di leggi
o decreti che prevedono il giudizio direttissimo in casi, con forme o
termini diversi da quelli indicati nel codice") e, al tempo stesso -
attraverso la proclamata persistente applicabilità della
regolamentazione speciale da tempo vigente in ordine sia al giudizio
direttissimo per i reati concernenti le armi e gli esplosivi sia al
giudizio direttissimo per i reati commessi con il mezzo della stampa
- come una deroga alla disciplina dettata, quanto a casi, forme e
termini del giudizio direttissimo, dagli artt. 449 e 556 del nuovo
codice di procedura penale. Infatti, a differenza di questi due
ultimi articoli, che subordinano l'adozione del rito direttissimo ad
una scelta del pubblico ministero ("può": v. art. 449, primo, quarto
e quinto comma; art. 566, quarto comma), le disposizioni tenute in
vita dall'art. 233, secondo comma, delle norme di coordinamento
impongono al pubblico ministero l'instaurazione diretta del
dibattimento - connotato essenziale del giudizio direttissimo "anche
fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e 556 del codice": cioè,
sempre e comunque, allorquando l'imputazione riguardi reati
concernenti armi od esplosivi oppure reati commessi con il mezzo
della stampa. La deviazione dal nuovo modello codicistico viene così
ad assumere una doppia valenza: l'adozione del rito speciale è
doverosa, anziché discrezionale, in quanto imposta pure a
prescindere dall'esistenza dei presupposti fissati dall'art. 449 per
il giudizio direttissimo davanti al tribunale e dall'art. 566 per il
giudizio direttissimo davanti al pretore.
Ad avviso dei giudici a quibus, tutto ciò comporterebbe, nei
rapporti di costituzionalità, la violazione degli artt. 3 (in quanto
verrebbe ingiustificatamente omessa la fase dell'udienza
preliminare), 24 (in quanto si priverebbe l'imputato di alcuni
epiloghi propri di tale udienza), 76 (in quanto non sarebbe
rispettato un criterio direttivo di cui al punto n. 43 dell'art. 2
della legge-delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura
penale, ove sono tracciate le linee dalle quali il giudizio
direttissimo, tipico giudizio speciale, non può allontanarsi nella
previsione del legislatore delegato), 97 (in quanto l'organizzazione
dei dibattimenti penali risulterebbe negativamente condizionata dalla
non preventivabile instaurazione dei giudizi direttissimi
obbligatori) e - per i reati commessi con il mezzo della stampa anche
21 (in quanto ci si troverebbe di fronte ad un residuato del vecchio
sistema processuale, nato dal proposito di stimolare una repressione
esemplare, a freno della libertà di stampa).
3. - Le questioni sono fondate.
Secondo quanto adombrato dalle due ordinanze del Tribunale di
Lecce (n. 418 del 1990 e n. 419 del 1990) sul finire della loro
motivazione, si appalesa "decisivo" il rilievo che, muovendo dal n.
43 dell'art. 2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, imperniato
sul "potere del pubblico ministero di citare l'imputato per il
giudizio direttissimo, nei casi poi trasfusi nell'art. 449 del
codice", porta a constatare come tale potere "nel caso previsto
dall'art. 233 cpv. d.legisl. 271/89" sia, invece, "diventato un
dovere, in chiara violazione della legge-delega (e quindi dell'art.
76 Cost.), che del resto ancorava lo stesso potere a ben precisi
presupposti (quelli di cui all'odierno art. 449 c.p.p.),
completamente trascurati dalla norma censurata.
4. - Innegabilmente, il n. 43 dell'art. 2 della legge-delega, nel
configurare, tra le alternative al giudizio ordinario, la
possibilità ("potere") per il pubblico ministero di presentare
l'imputato direttamente in giudizio entro termini e per casi ben
predeterminati, rivela il preciso intento di mantenere l'adozione del
giudizio direttissimo entro confini nettamente circoscritti, tali da
non consentire al legislatore delegato di superarli con l'aggiunta di
ipotesi esulanti dai paradigmi ivi descritti, salvo incorrere in un
eccesso di delega contrastante con l'art. 76 della Costituzione.
I lavori parlamentari che hanno progressivamente portato
all'approvazione della legge-delega nel corso della IX legislatura
risultano particolarmente eloquenti al riguardo. Dopo che il giudizio
direttissimo era rimasto addirittura escluso dalle previsioni della
precedente legge-delega del 1974 e, quindi, dall'impianto del
correlativo progetto preliminare del 1978, un emendamento, presentato
dal Governo nel corso dell'VIII legislatura in vista del rinnovo
della delega, aveva profilato la "possibilità per il pubblico
ministero di disporre il giudizio direttissimo" in casi
predeterminati, subito accendendo vivaci discussioni all'interno
della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, in un continuo
oscillare tra la formula "possibilità per il pubblico ministero",
divenuta in seguito "potere del pubblico ministero", e la formula
"potere-dovere del pubblico ministero". In sede di approvazione da
parte di quella Commissione fu la formula "potere del pubblico
ministero di presentare l'imputato direttamente al tribunale" a
prevalere, per venire poi sostanzialmente mantenuta durante le varie
fasi della successiva, e decisiva, IX legislatura, pur nel variare
degli altri contenuti del relativo punto, diventando alla fine
"potere del pubblico ministero di presentare l'imputato direttamente
in giudizio". Il tutto nella prospettiva di riservare all'organo
dell'accusa il potere di adottare, di volta in volta, il rito
valutato come il più adatto, non senza giungere, nel contempo,
quanto ai casi specifici di giudizio direttissimo, al risultato di
renderne più ampio l'ambito rispetto alle previsioni del codice
precedente, così da assorbire sin dove ritenuto possibile le
aggiunte dovute a leggi speciali.
5. - Tale e tanta è la chiarezza del punto n. 43 dell'art. 2
della legge-delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura
penale che, per sottrarre l'art. 233, secondo comma, delle norme di
coordinamento alla lamentata violazione dell'art. 76 della
Costituzione, non resterebbe che la via di ritenere inapplicabili i
princìpi ed i criteri direttivi elencati nell'art. 2 alla delega di
cui all'art. 6, avente per oggetto, fra l'altro, l'emanazione delle
norme di coordinamento.
Proprio sulla base di questa prospettazione, l'Avvocatura Generale
dello Stato - pur riconoscendo, nell'atto di intervento relativo al
primo dei cinque giudizi riuniti (n. 253 del 1990), che la norma
denunciata "si muove secondo prospettive di eccezionale deroga alla
disciplina del codice" - perviene a considerare infondato il sospetto
di un eccesso di delega. Infatti, secondo l'Avvocatura Generale dello
Stato, la legge di delegazione, "nel conferire al Governo il potere
di emanare norme di coordinamento del nuovo codice 'con tutte le
altre leggi dello Stato' (art. 6), non ha imposto al delegato vincoli
specifici".
Ma, se le cose stessero effettivamente così, si sarebbe in
presenza di una delega - quella, appunto, conferita con l'art. 6 che,
in quanto priva di ogni "determinazione di principi e criteri
direttivi", si troverebbe in palese, diretto e radicale contrasto con
l'art. 76 della Costituzione.
Anche la pretesa che, trattandosi di norme di coordinamento,
sarebbe "rimesso allo stesso legislatore delegato di apprezzare se ed
in quale misura istituti previsti da leggi speciali richiedessero un
intervento di raccordo con il rinnovato impianto codicistico, così
da impedire il determinarsi di un altrimenti incolmabile vuoto
normativo" - a parte la facile obiezione che nessun incolmabile vuoto
normativo si sarebbe determinato nella specie (l'abrogazione di tutte
le precedenti previsioni di giudizio direttissimo avrebbe lasciato
intero posto alle previsioni del nuovo codice) - va incontro allo
stesso decisivo rilievo: il libero apprezzamento del legislatore
delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo,
in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per
definizione, la legislazione su delega.
Il completo silenzio dell'art. 6 della legge-delega quanto a
princìpi e criteri direttivi non può, dunque, intendersi, come
vorrebbe l'Avvocatura Generale dello Stato, alla stregua di
un'indiscriminata rimessione al legislatore delegato
dell'apprezzamento del se e del come raccordare gli istituti previsti
da leggi speciali all'impianto del nuovo codice. Tale silenzio va,
invece, inteso come tacito rinvio ai princìpi ed ai criteri di cui
all'art. 2 (e, per il processo penale a carico di imputati minorenni,
all'art. 3) della medesima legge, nel senso che le norme di
coordinamento non debbono mai porsi in contrasto con tali princìpi e
criteri, proprio perché l'esercizio di una delega volta a coordinare
il codice con le altre leggi dello Stato non può spingersi fino al
punto di aggirare uno dei princìpi e criteri su cui il codice è
stato costruito. La finalità dell'art. 6, nella parte concernente le
norme di coordinamento ivi contemplate, sta proprio nel non escludere
possibili sopravvivenze normative, purché coerenti con gli artt. 2 e
3 della stessa legge.
Né giova asserire in contrario, come nella parte conclusiva
dell'atto di intervento fa l'Avvocatura Generale dello Stato, che la
funzione di un coordinamento così limitata risulterebbe
sostanzialmente inutile. A prescindere dalla considerazione che, se
così fosse, nemmeno il primo comma dell'art. 233, che sia nel testo
del progetto preliminare sia nel testo del progetto definitivo delle
norme di coordinamento si presentava come unico, troverebbe una vera
ragione d'essere, non sempre le caducazioni ritenute automatiche
significano certezza normativa. Il fenomeno dell'abrogazione
implicita non di rado suscita dubbi, che, specie nel passaggio da una
vecchia ad una nuova codificazione, è bene evitare il più
possibile, tanto più quando si sia in presenza di una legislazione
delegata, per sua natura carica di condizionamenti.
6. - Si deve, perciò, pervenire alla declaratoria di
illegittimità della norma impugnata, con conseguente riduzione
dell'art. 233 delle norme di coordinamento al solo primo comma, che
viene in tal modo a conglobare, nell'abrogazione ivi esplicitata,
tutte "le disposizioni di leggi o decreti che prevedono il giudizio
direttissimo in casi, con forme e termini diversi da quelli indicati
nel codice". Con l'ulteriore effetto che, in ordine ai reati
concernenti le armi o gli esplosivi ed ai reati commessi con il mezzo
della stampa, il rito direttissimo potrà pur sempre essere adottato
in presenza dei presupposti indicati negli artt. 449 e 566 del codice
(arresto in flagranza, confessione).
Resta, a questo punto, assorbita ogni analisi relativa agli altri
parametri di costituzionalità indicati dai giudici a quibus.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 233, secondo
comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il
decreto legislativo 28 luglio 1989. n. 271).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte