Sentenza n. 68/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/03/1994 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto
comma, r.d. 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato) promosso con ordinanza emessa il 10 luglio
1992 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da Savone Ornella
contro il Comune di Desenzano del Garda, iscritta al n. 388, del
registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio di impugnazione promosso da Savone
Ornella - la quale, essendo rimasta soccombente in un giudizio di
opposizione agli atti esecutivi in relazione ad un'espropriazione
forzata mobiliare per la riscossione di entrate patrimoniali
intrapresa dal Comune di Desenzano del Garda, lamentava (tra l'altro)
che non le era stata rivolta la intimazione a pagare entro il termine
di dieci giorni dal pignoramento pena la vendita (pignoramento
eseguito su beni della debitrice in possesso di un terzo, che, non
essendo egli rappresentante della debitrice, né avendo quest'ultima
domicilio in altro comune, non aveva ricevuto copia dell'atto di
pignoramento stesso, rimessa invece al sindaco, secondo quanto
prescritto dall'art. 6 r.d. 14 aprile 1910 n. 639) - la Corte di
cassazione, investita del ricorso, ha sollevato (con ordinanza del 10
luglio 1992) questione incidentale di legittimità costituzionale
(per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.) dell'art. 6, comma 4, r.d.
n. 639/10 cit., nella parte in cui dispone che l'atto di pignoramento
per la riscossione di entrate patrimoniali, eseguito su beni mobili,
anziché essere notificato al debitore, è in copia rimesso, per
conto del debitore, al sindaco del comune in cui è stato compiuto,
nel caso in cui la copia non possa esser consegnata al debitore o a
un suo rappresentante e il debitore non abbia domicilio in quel
comune.
Premette la Corte rimettente che l'art. 10, comma 1, r.d. n.
639/10 cit. dispone che "scorsi dieci giorni dal pignoramento di cui
all'art. 6, senza che sia soddisfatto il debito, l'ente creditore
procede alla vendita degli oggetti pignorati al pubblico incanto, che
si apre sul prezzo di stima"; norma questa che tutela l'interesse del
debitore a non subire l'espropriazione dei beni, impedendo che
l'esecuzione forzata prosegua prima che sia trascorso un ulteriore
termine, decorrente dal pignoramento, assegnato al debitore per
adempiere. Per rendere effettiva tale tutela il precedente art. 6 da
una parte prescrive che l'atto di pignoramento contenga l'intimazione
al debitore che, trascorso il termine stabilito dall'art. 10, si
procederà alla vendita degli oggetti pignorati al pubblico incanto;
dall'altra parte disciplina il modo della comunicazione dell'atto di
pignoramento al debitore in termini che però non sono pienamente
rispettosi del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del principio di
ragionevolezza (art. 3 Cost.). Ed infatti - osserva ancora la Corte
rimettente - la previsione per cui la copia dell'atto debba essere
rimessa, per conto del debitore, al sindaco del comune in cui è
stato eseguito il pignoramento, configura una forma di partecipazione
inidonea a realizzare la conoscenza dell'atto, che si vorrebbe
rendere conoscibile, e tale da non consentire al debitore di
avvalersi della tutela accordatagli.
La questione è rilevante - precisa infine la Corte rimettente -
perché la mancata notifica del verbale di pignoramento
rappresenterebbe un vizio del pignoramento stesso e non soltanto
degli atti successivi.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque
infondata. Pregiudizialmente ha eccepito il difetto di rilevanza
della questione nel giudizio a quo perché in questo l'interessata,
con il ricorso per cassazione, aveva lamentato soltanto che non le
era stata rivolta la intimazione a pagare entro il termine di dieci
giorni dal pignoramento, pena la vendita; pertanto la Corte avrebbe
dovuto solo verificare se l'intimazione al debitore era stata
ritualmente inclusa nel contenuto dell'atto di pignoramento - secondo
quanto previsto nell'art. 6, comma 1, r.d. 639/10 - e sulla base di
questa circostanza procedurale accogliere o rigettare il motivo di
ricorso. Nel merito l'Avvocatura ha sostenuto l'infondatezza delle
censure di costituzionalità perché innanzi tutto la disposizione in
esame può ritenersi integrata dall'art. 63 dei regolamenti 10 luglio
1902 n. 296 e 15 settembre 1923 n. 2090 secondo cui "se il Sindaco
conosce in quale Comune abbia residenza, o domicilio o dimora, il
contribuente, gli trasmette l'atto di pignoramento per mezzo del
Sindaco locale". Inoltre - ha ulteriormente osservato l'Avvocatura -
il sistema è comunque sufficientemente garantistico perché pone una
serie di alternative piuttosto ampie prima di arrivare all'ultima
costituita dalla rimessione del verbale al sindaco. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale -
in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 6, comma 4, r.d.
14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato) nella parte in cui dispone che l'atto di
pignoramento per la riscossione di entrate patrimoniali eseguito su
beni mobili debba, anziché essere notificato al debitore, essere in
copia rimesso, per conto del debitore, al sindaco del comune in cui
è stato compiuto ove la copia non possa esser consegnata al debitore
o a un suo rappresentante e il debitore non abbia domicilio in quel
comune, per sospetta violazione:
a) del diritto di difesa in quanto delinea una forma di
partecipazione inidonea a realizzare la conoscenza dell'atto, che si
vorrebbe rendere conoscibile, e tale da non consentire al debitore di
avvalersi della tutela accordatagli;
b) del principio di eguaglianza per ingiustificata disparità
di trattamento rispetto all'esecuzione esattoriale che, come forma di
comunicazione al debitore esecutato, prevede la notifica del verbale
di pignoramento.
2. - Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità
sollevata dall'Avvocatura di Stato, secondo cui la questione sarebbe
irrilevante nel giudizio a quo avendo la parte ricorrente censurato
la sentenza impugnata soltanto sotto il profilo che non le era stata
rivolta la intimazione a pagare entro il termine di dieci giorni dal
pignoramento e non già perché non le era stato notificato l'atto di
pignoramento.
Ed infatti il giudice a quo - dopo aver premesso che la ricorrente
aveva lamentato che non le era stata rivolta l'intimazione a pagare -
ha chiaramente mostrato di intendere, come risulta dal prosieguo
della motivazione, che tale motivo di ricorso fosse rivolto a
denunziare il fatto che l'intimazione non era stata portata a
conoscenza della ricorrente medesima in modo idoneo. Questa
ricostruzione del thema decidendum - che implica la ricognizione
della effettiva portata dell'atto introduttivo del giudizio di
impugnazione - è rimessa allo stesso giudice rimettente non
risultando manifestamente implausibile, e, avendo tale giudice
puntualmente motivata la ritenuta rilevanza della questione di
costituzionalità, non può questa Corte contrapporre una diversa
interpretazione del ricorso per cassazione che ne restringa i motivi
in un ambito più limitato.
3. Nel merito la questione è fondata.
Va premesso che nel suo complesso l'ordinamento positivo prevede
forme di effettiva conoscenza del verbale di pignoramento sia per
l'espropriazione comune, sia per l'esecuzione esattoriale, sia per la
stessa esecuzione per le entrate patrimoniali dello Stato quando
avente ad oggetto beni immobili.
In generale per l'espropriazione mobiliare è previsto, da una
parte, che l'ufficiale giudiziario, ove non possa rivolgere
l'ingiunzione alle persone indicate nell'art. 139, comma 2, c.p.c.
affigge un avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il
pignoramento (art. 518, comma 3, c.p.c.); e, dall'altra, che al
debitore esecutato è comunicato il decreto di fissazione
dell'udienza per la vendita o l'assegnazione del bene pignorato (art.
530 c.p.c.). Analogamente nell'esecuzione immobiliare è previsto che
il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore (art.
555 c.p.c.) e che da parte del giudice dell'esecuzione è fissata
l'udienza per l'audizione delle parti affinché possa disporsi la
vendita dell'immobile pignorato (art. 569 c.p.c.).
In materia di riscossione delle imposte dirette - mentre
originariamente l'art. 34 r.d. 17 ottobre 1922 n. 1401 prevedeva,
all'ultimo comma, una disposizione analoga a quella censurata -
invece la successiva disciplina posta dal t.u. 29 gennaio 1958 n. 645
(all'art. 222) ha introdotto la prescrizione della notifica del
verbale di pignoramento al debitore, salvo che al pignoramento non
assista un rappresentante del debitore stesso, nel qual caso è
sufficiente la consegna della copia del verbale a quest'ultimo.
Successivamente il d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (all'art. 45) ha
espressamente resa applicabile l'ordinaria disciplina delle
notificazioni previste dal codice di rito in tema di procedimento di
espropriazione forzata.
Lo stesso r.d. n. 636/10 (all'art. 17) già prevede, limitatamente
alla sola esecuzione immobiliare, la notifica al debitore della
immissione in possesso del consegnatario.
Da questo quadro complessivo emerge un principio generale che
esige che al debitore esecutato sia notificato o comunicato il
vincolo apposto con l'atto di pignoramento; principio dal quale si
discosta la norma censurata per il fatto di prevedere - ove né il
debitore (non domiciliato nel comune dove si procede), né un suo
rappresentante, sia presente al pignoramento - che copia dell'atto di
pignoramento sia meramente rimessa al sindaco, realizzandosi così
una comunicazione ficta, di per sé inidonea a portare l'atto a
conoscenza del debitore.
4. Per altro verso questa Corte ha costantemente affermato che fa
parte integrante del diritto di difesa "porre i soggetti, interessati
ad impugnare determinati atti, in grado di avere tempestiva
conoscenza di tali atti" (sent. n. 223/93). E se è vero che la
esigenza di tale conoscenza può ritenersi soddisfatta dall'ingresso
dell'atto nella sfera di disponibilità del destinatario (ord. n.
75/89), è vero anche che nella specie non si ha neppure questa mera
conoscibilità perché l'atto è solo rimesso al sindaco, senza che
il debitore esecutato ne abbia o ne possa, in concreto, avere
notizia.
Né le esigenze di snellezza e semplificazione della procedura di
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato potrebbero
esonerare del tutto dalla necessità di portare l'atto di
pignoramento a conoscenza del debitore esecutato per aver egli già
ricevuto la notifica dell'ingiunzione. Uno scostamento della
disciplina speciale rispetto a quella ordinaria non si giustifica
proprio con riferimento all'atto di pignoramento giacché il
combinato disposto degli artt. 6 e 10 r.d. n. 639/10 assegna a
quest'ultimo un effetto ulteriore, che è quello del decorso del
termine di dieci giorni affinché l'ente creditore possa direttamente
procedere alla vendita all'incanto dei beni pignorati, senza il
diaframma - che nel quadro normativo generale sopra ricordato
rappresenta un'ulteriore garanzia per il debitore esecutato -
dell'udienza per l'audizione delle parti. L'omessa conoscenza
dell'avvenuto pignoramento comporta quindi per il debitore esecutato
- in quanto lo espone direttamente al rischio della vendita al
pubblico incanto - una grave limitazione del diritto di difesa
(estrinsecantesi nella fattispecie in diritto di proporre opposizione
all'esecuzione) la quale ridonda in vulnerazione dell'art. 24 Cost.,
oltre che in violazione del principio di eguaglianza non essendo la
specialità della procedura esecutiva in questione sufficiente a
giustificare una così rilevante limitazione che il creditore
esecutato non soffre, in generale, nelle altre procedure e, in
particolare, nella procedura di esecuzione esattoriale. Non senza
ulteriormente considerare che il rischio sopra prospettato sarebbe
ancor più grave ove si consolidasse quell'orientamento della Corte
di cassazione (sent. n. 6489 del 1992) che esclude che la mancanza
dell'intimazione prevista dalla norma censurata vizi lo stesso
pignoramento.
Del resto, la inadeguatezza della mera rimessione dell'atto di
pignoramento al sindaco (inadeguatezza non emendabile - al contrario
di quanto ritiene l'Avvocatura di Stato - con il riferimento agli
artt. 63 r.d. 10 luglio 1902 n. 296 e 63 r.d. 15 settembre 1923 n.
2090 che riguardano la procedura di riscossione delle imposte
dirette) è stata percepita dallo stesso legislatore che - come già
ricordato - nel riformare la regolamentazione dell'esecuzione
esattoriale (che originariamente prevedeva un'analoga disciplina: v.
art. 34 r.d. n. 1401/22 cit.) ha introdotto la notifica del verbale
di pignoramento (artt. 222 t.u. n. 645/58 cit.).
La disposizione censurata va quindi dichiarata costituzionalmente
illegittima nella parte in cui prevede che - ove non sia stata
possibile la consegna del verbale di pignoramento al debitore o ad un
suo rappresentante ed il primo non abbia domicilio nel comune - la
copia si rimette, per conto del debitore, al sindaco, invece che la
copia si notifichi al debitore.
Per l'ipotesi in cui il debitore abbia domicilio nel comune in cui
si procede non si pone un problema di incostituzionalità
conseguenziale della disposizione perché la prevista remissione
dell'atto al domicilio del debitore non può - dopo l'intervenuta
reductio ad legittimitatem della norma per la parallela ipotesi del
debitore che non abbia il suo domicilio nel comune - leggersi
altrimenti che come vera e propria notifica.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, r.d.
14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato) nella parte in cui prevede la rimessione di
copia dell'atto di pignoramento, per conto del debitore, al sindaco,
anziché la notifica di copia dell'atto di pignoramento al debitore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1994.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1994:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte