Sentenza n. 68/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/03/1995 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 4-bisOrdinamento penitenziario
- art. 15legge 306/1992
- art. 2legge 152/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), come modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e
provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito,
con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, promossi con n.
2 ordinanze emesse il 15 aprile e il 13 luglio 1994 dal Tribunale di
sorveglianza di Roma nei procedimenti relativi alle istanze proposte
da Baddar Alaa Eddine, iscritte ai nn. 541 e 542 del registro
ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di costituzione di Baddar Alaa Eddine nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Uditi l'avv. Alberto Pisani per Baddar Alaa Eddine e l'avvocato
dello Stato Nicola Bruni per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di sorveglianza di Roma, nell'ambito di una
procedura di reclamo ex art. 30-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà), avverso il decreto con
il quale il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato
inammissibile, per difetto del presupposto della collaborazione con
la giustizia, la domanda di permesso premio presentata da Baddar Alaa
Eddine, detenuto condannato alla pena di anni tredici di reclusione
per il delitto di cui all'art. 75 della legge n. 685 del 1975, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 25, secondo
comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, della
citata legge n. 354 del 1975, come sostituito dall'art. 15 del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto
1992, n. 356, nella parte in cui prevede, relativamente ai condannati
per determinati reati, che il beneficio suddetto possa essere
concesso solo a coloro che abbiano prestato una condotta di
collaborazione con la giustizia nei termini indicati dall'art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario (r.o. n. 541 del 1994).
L'organo rimettente sottolinea essere stata accertata l'assenza di
collegamenti attuali dell'istante con la criminalità organizzata, e
che, tenuto conto del positivo percorso rieducativo seguito durante
l'espiazione della pena, nonché dell'entità della pena da espiare,
non sussisterebbero ostacoli, al di fuori di quello derivante dalla
norma sottoposta a censura, alla concessione del beneficio.
Precisato che l'istituto del permesso premio integra una concreta
modalità del trattamento penitenziario, necessariamente
individualizzato ex art. 13 dell'ordinamento penitenziario, il
giudice a quo osserva che la norma impugnata possa ritenersi
confliggente, in primo luogo, con gli artt. 3 e 27 della
Costituzione, in quanto l'uguaglianza dinanzi alla pena significa
innanzi tutto proporzione della pena rispetto alle personali
responsabilità ed alle esigenze che ne conseguono, e il trattamento
penitenziario deve, per espresso dettato normativo, essere improntato
ai criteri di proporzionalità ed individualizzazione nel corso di
tutta l'esecuzione della pena.
Considerato poi che "l'irretroattività della legge penale sancita
dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione si estende a tutte le
norme che si riferiscono al quadro sanzionatorio", e che al momento
dell'entrata in vigore della normativa in questione l'istante vantava
tutti i requisiti di legge perché fosse valutata nel merito la
concedibilità del beneficio richiesto, può altresì ritenersi
configurata, secondo il rimettente, la violazione del suddetto
precetto costituzionale.
Quanto all'ammissibilità della questione, il giudice a quo
osserva che la natura giurisdizionale del procedimento di reclamo in
esame è avvalorata ora da "un significativo mutamento di indirizzo"
nella giurisprudenza della Corte costituzionale: ciò deriverebbe sia
dalla sent. n. 306 del 1993, con la quale è stata disposta la
restituzione degli atti per jus superveniens di numerose analoghe
questioni sollevate nell'ambito di procedure di reclamo avverso
declaratorie di inammissibilità di domande di permessi premio, sia
dalla motivazione della sent. n. 53 del 1993, che ha affermato, come
derivante dalla direttiva ex art. 2 n. 96 della legge-delega 16
febbraio 1987, n. 81, il principio di giurisdizionalizzazione di
tutti i provvedimenti, emessi nella fase della esecuzione,
concernenti le pene, tra i quali rientrerebbero senza dubbio quelli
relativi ai permessi premio.
2. - Si è costituito in giudizio Baddar Alaa Eddine,
rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Pisani, che ha insistito per
l'accoglimento della questione.
Osserva la parte privata in una memoria illustrativa, in primo
luogo, che l'ammissibilità della questione, fondantesi sulle
pronunce cui ha fatto riferimento l'ordinanza del Tribunale di
sorveglianza, alle quali va aggiunta anche la sentenza n. 349/1993,
non è contraddetta dalle precedenti decisioni della Corte con le
quali si era affermata la inammissibilità della questione della
inoppugnabilità della decisione del tribunale di sorveglianza in
sede di reclamo avverso il provvedimento di diniego di un permesso
premio, in quanto nel caso di specie il "giudice competente si duole
al contrario proprio di non potere esprimere la propria valutazione,
avente natura indiscutibilmente giurisdizionale, sull'istanza di
permesso avanzata dal condannato".
In punto di rilevanza, si ribadisce che, al momento dell'entrata
in vigore della nuova normativa, l'interessato aveva già maturato i
termini per beneficiare di permessi premio, e che era stata d'altra
parte indiscutibilmente acquisita la prova dell'assenza dei
collegamenti attuali del medesimo con la criminalità organizzata.
Nel merito, si sottolinea che il condannato, pur essendo
disponibile a una condotta collaborativa, si trova nella
impossibilità di fornire un contributo rilevante ai termini
dell'art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario, posto che i fatti e
le responsabilità inerenti al sodalizio criminoso per il quale si
era proceduto erano stati compiutamente accertati.
Dopo aver ripreso e ulteriormente sviluppato le censure mosse
dall'ordinanza del Tribunale rimettente alla norma impugnata, la
difesa della parte privata sottolinea che dalla recente sentenza
della Corte costituzionale n. 357/1994 si ricava che l'irragionevole
discriminazione con essa dichiarata ha ad oggetto solo la posizione
di colui che, pur non avendo potuto legalmente beneficiare
dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., risulti comunque aver
avuto una limitata partecipazione al fatto criminoso. A parere della
parte privata, tale situazione non può non essere parificata a
quella di chi, come nel caso in esame, "si trovi nell'impossibilità
di fornire una qualsivoglia collaborazione per essere stati ormai,
fatti e responsabilità, definitivamente accertati".
3. - Con altra ordinanza (r.o. n. 542 del 1994) lo stesso
Tribunale di sorveglianza di Roma ha sollevato, in termini del tutto
analoghi a quelli del precedente atto introduttivo, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4-bis dell'ordinamento
penitenziario, in sede di esame di domanda di liberazione
condizionale proposta dal medesimo soggetto.
4. - Anche in questo giudizio si è costituito il Baddar Alaa
Eddine, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Pisani, concludendo
per l'accoglimento della questione.
Nel riportarsi a quanto dedotto relativamente alla questione di
cui all'ordinanza r.o. n. 541 del 1994, in una memoria illustrativa
si puntualizza che nessun rilievo può essere dato all'aspetto del
livello di partecipazione del soggetto nel sodalizio criminoso,
vertendosi in una situazione in cui la collaborazione risulta
obiettivamente impossibile per il pregresso documentato accertamento
di fatti e responsabilità.
Con specifico riferimento all'istituto della liberazione
condizionale, si osserva poi che dalla natura sostanziale e non
processuale del beneficio, e dal dato giurisprudenziale secondo cui
la gravità del reato e la capacità a delinquere palesatasi con esso
non possono influenzare negativamente il giudizio sulla
concedibilità della liberazione condizionale medesima, essendo
rilevante esclusivamente il comportamento successivo alla commissione
del reato, appare ancora più stridente il contrasto della norma
impugnata con i princip/' costituzionali indicati.
5. - È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'infondatezza della questione di cui
all'ordinanza r.o. n. 541 del 1994 e per la manifesta infondatezza di
quella di cui all'ordinanza r.o. n. 542 del 1994. L'Avvocatura si è
a tal fine riportata ad altri atti di intervento depositati in
precedenti giudizi.
La difesa dello Stato ha successivamente depositato memoria a
sostegno delle già rassegnate conclusioni.
In tale atto si rileva, anzitutto, l'impossibilità per la Corte
di delibare le deduzioni svolte dalla parte privata nella memoria
illustrativa (estensione dei principi enunciati nella sentenza n.
357/1994 anche a chi si trovi nella impossibilità di collaborare
essendo stati i fatti e le responsabilità definitivamente accertati)
in quanto incentrate su profili diversi da quelli affrontati nella
ordinanza di rimessione. D'altra parte, osserva ancora l'Avvocatura,
l'entità della pena inflitta nel caso di specie impedisce
l'applicazione del medesimo trattamento che la sentenza n. 357/1994
ha stabilito per coloro che hanno avuto una partecipazione marginale
ai fatti.
Nel merito delle questioni, la difesa dello Stato, passate in
rassegna le evoluzioni normative ed osservato come la più recente
disciplina costituisca il "naturale sviluppo della linea di fermezza
iniziata con il d.-l. n. 152 del 1991" ha rilevato che le esigenze di
prevenzione generale poste in risalto nella sentenza n. 306/1993
giustificano il regime retroattivo della disciplina di rigore oggetto
di impugnativa. Porre la collaborazione a presupposto per la
concessione dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario,
anche se i reati sono stati commessi in epoca antecedente alla
entrata in vigore della norma censurata, "è un modo - sostiene
l'Avvocatura - per agevolare la collaborazione stessa e perciò è
uno strumento di politica penale che non può non essere rimesso alla
prudente volontà del legislatore". A ciò va aggiunto, conclude
l'Avvocatura, che l'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario non
può considerarsi né una norma penale agli effetti dell'art. 25,
secondo comma, della Costituzione, né una norma che incide sulla
pena, "ma una norma che regola modalità di esecuzione della pena in
presenza di certi comportamenti", cosicché non può profilarsi un
problema di irretroattività. Considerato in diritto
1. - Le ordinanze sottopongono alla Corte questioni fra loro
intimamente connesse: i relativi giudizi vanno pertanto riuniti per
essere decisi con un'unica sentenza.
2. - Con due ordinanze di analogo contenuto pronunciate
rispettivamente il 15 aprile ed il 13 luglio 1994 in procedimenti
riguardanti, il primo, un reclamo proposto in tema di permesso premio
a norma dell'art. 30-bis dell'ordinamento penitenziario, e il secondo
l'esame della domanda di liberazione condizionale proposta dal
medesimo condannato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis,
primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 15
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui
prevede che nei confronti dei condannati per determinati reati i
benefici previsti dall'ordinamento penitenziario e la liberazione
condizionale (quest'ultima in virtù del richiamo enunciato dall'art.
2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203) possano essere
concessi solo a coloro che abbiano prestato una condotta di
collaborazione con la giustizia nei termini indicati dall'art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario.
Rileva anzitutto il giudice a quo in punto di fatto che nei
confronti del condannato può ritenersi accertata l'assenza di
collegamenti attuali con il crimine organizzato, così come a
risultati ampiamente positivi ha condotto il percorso rieducativo
scaturito dalla fattiva partecipazione del condannato medesimo al
trattamento intramurario: un trattamento, soggiunge il rimettente,
del quale gli istituti del permesso premio e della liberazione
condizionale - oggetto dei procedimenti a quibus - costituiscono concrete modalità volte ad assecondare il reinserimento sociale.
Ancorare, dunque, pregiudizialmente la concedibilità di tali
benefici nei confronti dei condannati per taluni delitti
all'esclusivo presupposto della condotta collaborativa, determina,
secondo il giudice a quo, una irragionevole preclusione idonea ad
eludere la funzione rieducativa della pena quale più volte delineata
dalla giurisprudenza di questa Corte, non potendosi intravedere una
correlazione necessaria tra scelta collaborativa ed evoluzione
comportamentale del soggetto nel corso della espiazione della
condanna. Sarebbero quindi violati, ad avviso del giudice rimettente,
gli artt. 3 e 27 della Costituzione, in quanto l'uguaglianza dinanzi
alla pena significa innanzi tutto proporzione della pena rispetto
alle personali responsabilità ed alle esigenze che ne conseguono, e
il trattamento penitenziario deve essere improntato, per espresso
dettato normativo, ai criteri di proporzionalità ed
individualizzazione nel corso di tutta l'esecuzione della pena.
La norma censurata si porrebbe poi in contrasto con il principio
di irretroattività della legge penale sancito dall'art. 25, secondo
comma, della Costituzione, trattandosi di principio applicabile a
tutte le norme che si riferiscono al quadro sanzionatorio, fra le
quali, dunque, vanno annoverate anche quelle che disciplinano il
trattamento penitenziario, in quanto incidenti sulla quantità e
qualità in concreto della pena inflitta. Nei casi di specie, conclude il rimettente, le modifiche apportate dalla normativa del 1992
hanno sostanzialmente determinato una nuova valutazione del
comportamento tenuto dal condannato sulla base di parametri estranei
al processo rieducativo o comunque non necessariamente a questo
correlati, modificando in tal modo nei suoi aspetti fondamentali
l'entità della pena inflitta sotto forma delle relative modalità
esecutive.
3. - Nello sviluppare le considerazioni svolte dal giudice a quo,
la difesa della parte privata ha posto in particolare risalto la
circostanza che, essendo stati nel caso di specie compiutamente
accertati i fatti e le responsabilità, il condannato si trova nella
oggettiva impossibilità di prestare la condotta collaborativa
prevista dall'art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario; sicché,
osserva la difesa, una simile ipotesi non può che essere parificata
a quella già esaminata da questa Corte nella sentenza n. 357/1994,
con la quale è stata affermata l'applicabilità dei benefici
penitenziari anche nel caso in cui non possa essere fornita utile
collaborazione per la limitata partecipazione al fatto criminoso.
Circa l'ammissibilità della questione sollevata nel corso del
procedimento promosso a norma dell'art. 30-bis dell'ordinamento
penitenziario, peraltro neppure contestata dall'Avvocatura Generale
dello Stato, la difesa del condannato ha ribadito le considerazioni
svolte dal giudice a quo sottolineando come, alla luce del più
recente orientamento di questa Corte (sentenze nn. 53 e 349 del
1993), debba oramai ritenersi pacificamente riconosciuta la natura
giurisdizionale del procedimento in questione.
4. - Sono fin troppo note le ragioni di politica criminale che
indussero il legislatore dapprima ad introdurre e poi a modificare,
secondo una linea di progressivo inasprimento, l'art. 4-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354. Basterà, infatti, anche un sommario
esame dei lavori parlamentari che si svilupparono in sede di
conversione del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, con il quale la
norma - già enunciata nei precedenti decreti nn. 5 e 76 del 1991,
entrambi decaduti - fu per la prima volta iscritta fra le
disposizioni che dettano i princip/' direttivi in tema di trattamento
penitenziario, e porre a raffronto i risultati di quel dibattito con
l'attività parlamentare svoltasi per la conversione in legge del
successivo decreto n. 306 del 1992, per avvedersi agevolmente di
come, al fondo di scelte sempre più regressive rispetto alla linea
già tracciata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, stesse
l'avvertita esigenza di adeguare l'intero sistema penitenziario agli
ormai intollerabili livelli di pericolosità sociale raggiunti dal
triste fenomeno della criminalità organizzata.
Ma se unitaria può ritenersi la ragione ispiratrice che sostenne
tanto la primitiva stesura quanto la successiva modifica della norma
oggetto di impugnativa, sono proprio i "passaggi" che la stessa ha
subìto a mostrare come alla identità degli obiettivi perseguiti
abbiano poi finito per corrispondere "strategie" fra loro non poco
differenti.
L'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, nel testo introdotto
dall'art. 1 del decreto-legge n. 152 del 1991, prevedeva, infatti,
due distinte "fasce" di condannati a seconda della più o meno
diretta riconducibilità dei titoli di reato a fatti di criminalità
organizzata od eversiva, e stabiliva che l'ammissione a taluni
benefici previsti dallo stesso ordinamento penitenziario potesse
essere disposta, per i condannati della prima categoria, soltanto se
fossero stati acquisiti "elementi tali da escludere l'attualità di
collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva" e per quelli
della seconda solo ove non risultassero "elementi tali da far
ritenere la sussistenza" di tali collegamenti. Accanto a ciò,
singole previsioni stabilivano, quale ulteriore requisito per
l'ammissione al lavoro all'esterno e per la concessione dei permessi
premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, che i
condannati di cui innanzi si è detto avessero espiato un periodo
minimo di pena più elevato dell'ordinario, a meno che non si
trattasse di persone che avevano collaborato con la giustizia secondo
la nuova previsione dettata dall'art. 58-ter dell'ordinamento
penitenziario che lo stesso decreto-legge n. 152 del 1991 aveva
introdotto nel corpo della legge n. 354 del 1975.
Il trattamento di maggior rigore, quindi, veniva realizzato su due
piani fra loro complementari: da un lato, infatti, si stabiliva,
quale presupposto generale per l'applicabilità di alcuni istituti di
favore, la necessità di accertare (alla stregua di una graduazione
probatoria differenziata a seconda delle "fasce" di condannati)
l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva;
dall'altro, si postulava, attraverso l'introduzione o l'innalzamento
dei livelli minimi di pena già espiata, un requisito specifico per
l'ammissione ai singoli benefici, fondato sulla necessità di
verificare per un tempo più adeguato l'effettivo percorso di
risocializzazione di quanti si fossero macchiati di delitti
iscrivibili nell'area della criminalità organizzata o eversiva.
Requisito, a sua volta, dal quale il legislatore riteneva di poter
prescindere in tutti i casi in cui fosse lo stesso condannato ad
offrire prova dell'intervenuto distacco dal circuito criminale
attraverso la propria condotta collaborativa.
Ben diverso è lo scenario scaturito dalle modifiche apportate
all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 ad opera dell'art. 15 del
decreto-legge n. 306 del 1992. Un primo dato è già offerto dalla
rassegna dei delitti per i quali trova applicazione la nuova
disciplina. Fra le fattispecie di reato che l'originario testo
iscriveva nella prima "fascia" di condannati, scompare, infatti, il
riferimento ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di
eversione dell'ordinamento costituzionale, rendendo così subito
evidente come lo spirito della novella, attraverso la "degradazione"
delle fattispecie di tipo eversivo rispetto a quelle riconducibili
alla criminalità organizzata, fosse teso ad incentrare proprio su
quest'ultimo fenomeno il regime di maggior rigore che si intendeva
delineare. Nei confronti dei condannati della prima "fascia", poi,
viene stabilito che l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi
premio e le misure alternative alla detenzione, ad eccezione della
liberazione anticipata, possono essere concessi solo nei casi di
collaborazione con la giustizia, fatte salve alcune ipotesi per le
quali i benefici sono applicabili anche se la collaborazione offerta
risulti oggettivamente irrilevante e sempre che sussistano elementi
tali da escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con
la criminalità organizzata.
Il mutamento di prospettiva è, dunque, evidente. Pur restando
infatti sullo sfondo, quale generale presupposto per la concessione
dei benefici, la verificata assenza di collegamenti con la
criminalità organizzata, il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 ha obliterato fino a
dissolverli i parametri probatori alla cui stregua condurre un
siffatto accertamento, per assegnare invece un risalto esclusivo ad
una condotta - quella collaborativa - che si assume come la sola
idonea a dimostrare, per facta concludentia, l'intervenuta
rescissione di quei collegamenti. Si passa, pertanto, da un sistema
fondato su di un regime di prova rafforzata per accertare
l'inesistenza di una condizione negativa (assenza dei collegamenti
con la criminalità organizzata), ad un modello che introduce una
preclusione per certi condannati, rimuovibile soltanto attraverso una
condotta qualificata (la collaborazione). Da ciò consegue, quindi,
che, essendo la funzione rieducativa della pena valore insopprimibile
che permea l'intero trattamento penitenziario, in tanto è possibile
subordinare ad una determinata condotta l'applicazione di istituti
che di quel trattamento sono parte integrante, in quanto la condotta
che si individua come presupposto normativo risulti oggettivamente
esigibile, giacché, altrimenti, residuerebbe nel sistema null'altro
che una preclusione assoluta, del tutto priva di bilanciamento
proprio sul piano dei valori costituzionali coinvolti.
5. - Più volte chiamata a pronunciarsi sull'art. 4-bis
dell'ordinamento penitenziario, questa Corte ha avuto modo di
affrontare tematiche assai prossime a quelle che formano oggetto del
presente giudizio. Con la sentenza n. 306/1993, infatti, vennero
anzitutto poste in risalto, in linea generale, le "serie
perplessità" cui dava luogo - secondo l'originario testo che
compariva nel decreto-legge n. 306 del 1992, solo in parte temperato
nella conversione in legge - la vanificazione dei programmi e dei
percorsi rieducativi che sarebbe conseguita alla drastica
impostazione del decreto, "particolarmente nei confronti di soggetti
la cui collaborazione sia incolpevolmente impossibile o priva di
risultati utili e, comunque, per i soggetti per i quali la rottura
con le organizzazioni criminali sia adeguatamente dimostrata". Ma,
soprattutto, si sottolineò come alla ipotesi della collaborazione
oggettivamente irrilevante introdotta dalla legge di conversione
potesse "agevolmente assimilarsi, per identità di ratio, quella in
cui un'utile collaborazione non sia possibile perché fatti e
responsabilità sono già stati completamente acclarati o perché la
posizione marginale nell'organizzazione non consente di conoscere
fatti e compartecipi pertinenti al livello superiore".
Con la sentenza n. 357/1994, invece, questa Corte, nell'affrontare
la questione della preclusione ai benefici penitenziari riguardante i
condannati che, per la limitata partecipazione al fatto criminoso,
non sono in grado di prestare un'utile collaborazione con la
giustizia, ha affermato l'irragionevolezza di una previsione che
determinava effetti discriminatori nei confronti del condannato che
"per il suo limitato patrimonio di conoscenze di fatti o persone" non
fosse in grado di prestare un'utile collaborazione con la giustizia a
norma dell'art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario, ribadendosi,
nella circostanza, come alla collaborazione oggettivamente
irrilevante dovesse essere interpretativamente equiparata la
collaborazione impossibile, derivante, tra l'altro, dalla circostanza
che fatti e responsabilità erano già stati completamente acclarati.
A simili conclusioni la Corte è pervenuta essenzialmente sulla base
della considerazione che il requisito della collaborazione è
richiesto dalla disciplina in esame "quale dimostrazione del distacco
del condannato dal mondo della criminalità organizzata", sicché,
ove un utile contributo non possa essere offerto a causa della
limitata partecipazione al fatto criminoso, non possono, per ciò
solo, scaturirne effetti pregiudizievoli sul piano della ammissione
ai benefici penitenziari. Ancorché successiva alle ordinanze di
rimessione, la pronuncia da ultimo ricordata appare quindi
intimamente connessa ai profili che il giudice a quo deduce,
cosicché nell'esame e nello sviluppo di questi non potrà
prescindersi dai risultati cui questa Corte è da ultimo pervenuta.
6. - Già nella sentenza n. 306/1993 e, come si è detto anche
nella sentenza n. 357/1994, questa Corte ha dunque avuto modo di
evidenziare, sia pure in un più generale contesto, l'equiparazione
che è possibile tracciare sul piano della identità di ratio tra la
collaborazione oggettivamente irrilevante e l'ipotesi di
collaborazione impossibile perché "fatti e responsabilità sono già
stati completamente acclarati", operando, tuttavia, all'interno di
uno sviluppo ermeneutico dell'art. 4-bis che faceva comunque salva la
necessità che sussistessero "i requisiti legali" che la stessa norma
presuppone (assenza di collegamenti con la criminalità organizzata,
risarcimento del danno ovvero applicazione delle circostanze
attenuanti di cui agli artt. 114 o 116, secondo comma, c.p.).
L'ulteriore passaggio, quindi, non può che essere quello di
condurre alle naturali conseguenze i principi già enunciati nella
richiamata sentenza n. 357/1994. Una volta affermata, infatti, la
necessità di consentire l'applicazione dei benefici penitenziari al
condannato che, per il suo limitato patrimonio di conoscenze di fatti
o persone non sia in grado di prestare un'utile collaborazione con la
giustizia, e ciò anche a prescindere dai casi di applicazione degli
artt. 62 n. 6, 114 e 116, secondo comma, c.p., è doveroso pervenire
alle medesime conclusioni, proprio per l'identità di ratio di cui
innanzi si è detto, anche nel caso in cui la collaborazione sia
impossibile perché i fatti e le responsabilità risultano ormai
integralmente accertati nella sentenza irrevocabile. Collaborazione
irrilevante e collaborazione impossibile, dunque, finiscono per
saldarsi all'interno di un quadro unitario di collaborazione
oggettivamente inesigibile, che permette di infrangere lo sbarramento
preclusivo previsto dalla norma proprio perché privato, in simili
casi, della funzione stessa che il legislatore ha inteso imprimergli.
Introdurre, quindi, come presupposto per la applicazione di istituti
funzionali alla rieducazione del condannato un comportamento che
obiettivamente non può essere prestato perché nulla aggiungerebbe a
quanto è stato già accertato con la sentenza irrevocabile, equivale
evidentemente ad escludere arbitrariamente una serie importante di
opportunità trattamentali, con chiara frustrazione del precetto
sancito dall'art. 27 della Costituzione e senza alcuna
"contropartita" sul piano delle esigenze di prevenzione generale
sulle quali pure questa Corte non ha mancato di soffermarsi nelle
pronunce più volte richiamate. È evidente, infatti, che le persone
condannate prima dell'entrata in vigore della norma oggetto di
impugnativa, in tanto possono essere indotte a serbare una condotta
collaborativa, in quanto residui in concreto uno spazio per
collaborare e offrire, per questa via, un tangibile segno della
propria dissociazione dal crimine organizzato. Se invece tale spazio
manchi, come accade nell'ipotesi devoluta all'esame di questa Corte,
gli effetti della norma sono esattamente opposti agli obiettivi che
con essa si è inteso perseguire, giacché il condannato viene ad
essere posto in una condizione di sostanziale indifferenza rispetto
alla scelta se recidere o meno i collegamenti con il mondo del
crimine. Conseguenze, quelle appena accennate, che ancor più si
appalesano in stridente antinomia con il sistema e con lo stesso
principio di uguaglianza ove si consideri che le medesime finiscono
in concreto per scaturire da un profilo del tutto estrinseco ed
occasionale, quale è quello rappresentato dalla maggiore o minore
ampiezza ed incisività degli accertamenti compiuti e dei risultati
conseguiti nel corso del procedimento dal quale è derivata la
condanna.
La norma va dunque dichiarata costituzionalmente illegittima in
parte qua per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione,
ferma restando, peraltro, la necessità che siano stati acquisiti
elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di
collegamenti con la criminalità organizzata.
La declaratoria di incostituzionalità della norma per violazione
degli indicati parametri esime la Corte dal prendere in esame
l'ulteriore censura avanzata con riferimento all'art. 25 della
Costituzione.
Caducata, poi, la preclusione normativa prevista dall'art. 4-bis
della legge n. 354 del 1975, automatici ne risultano gli effetti
anche per ciò che concerne l'istituto della liberazione
condizionale, considerato che tanto il giudice a quo che la
giurisprudenza di legittimità interpretano come formale il rinvio al
medesimo art. 4-bis enunciato dall'art. 2 del già citato decreto-legge n. 152 del 1991 (v., in proposito, la sentenza n. 39/1994).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo
comma, secondo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 15,
primo comma, lettera a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
(Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e
provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito
nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui non prevede che
i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere
concessi anche nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti e
delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile renda
impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che
siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa
l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo
comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti
urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di
trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa),
convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, nella parte in cui non
prevede che i condannati per i delitti indicati nel comma 1 dell'art.
4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, possano essere ammessi alla
liberazione condizionale anche nel caso in cui l'integrale
accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza
irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione con la
giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da
escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità
organizzata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 1 marzo 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1995:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte