Corte costituzionale

Ordinanza n. 68/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/2001 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero), promossi, con ordinanze emesse il

1o e il 2 giugno 2000, il 20 giugno 2000 (n. 2 ordinanze) e il

20 luglio 2000, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale

di Venezia, iscritte rispettivamente ai nn. 550, 551, 552, 553 e 638

del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 41 e n. 45 dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con cinque ordinanze di analogo tenore, emesse in

data 1° giugno, 2 giugno, 20 giugno (n. 2 ordinanze) e 20 luglio del

2000, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,

comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico

delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e

norme sulla condizione dello straniero), che punisce lo straniero il

quale, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza,

non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro

documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di

soggiorno;

che il rimettente - richiamando, in via generale,

l'importanza che i principi della ragionevolezza e della

proporzionalità rivestono per l'opera del legislatore - è

dell'avviso che la disposizione censurata si ponga in contrasto con

l'art. 27 della Costituzione, sotto l'aspetto dell'effettività della

pena, trattandosi di "una norma del tutto inutile, che da un lato non

sortisce alcun effetto deterrente, dall'altro può persino comportare

un vantaggio per la sua inosservanza";

che, a questo proposito, il giudice a quo osserva che "tutti

coloro che vengono fermati perché ritenuti cittadini extracomunitari

e che sono sprovvisti di documenti forniscono delle generalità la

cui autenticità non è possibile comprovare in alcun modo" e,

inoltre, si definiscono senza fissa dimora, con la conseguenza che

"proprio perché irreperibili e comunque non identificabili non

vengono assoggettati alla sanzione loro inflitta, che, dunque, rimane

una mera statuizione cartacea";

che, in particolare, ciò si verifica in quanto, per il reato

in questione, viene quasi sempre inflitta, a mezzo di decreto penale,

la pena pecuniaria, secondo una scelta "pressoché obbligata", dal

momento che si tratta di soggetti incensurati "e il fatto non si

appalesa di gravità tale da richiedere una condanna che apparirebbe

prima facie sproporzionata";

che, in tal modo, a causa della non esecuzione e della

successiva prescrizione della pena, si vanifica il lavoro compiuto

dalle forze dell'ordine, dai magistrati e dal personale

amministrativo, risultando violato, in contrasto con l'art. 97 della

Costituzione, il principio del buon andamento, che va assicurato dal

legislatore attraverso l'emanazione di "norme ragionevoli";

che, a giudizio del rimettente, anche la pena detentiva, in

ragione della sua esiguità, oltre che della possibilità che si

proceda alla sospensione dell'esecuzione, nonché alla concessione

del beneficio della sospensione condizionale, rende del tutto

inefficace la sanzione;

che il giudice a quo, - nel rilevare che la legge in cui è

contenuta la disposizione denunciata non sanziona penalmente

l'introduzione clandestina e, inoltre, "ha decriminalizzato la

condotta dello straniero che si trattenga in Italia sprovvisto del

permesso di soggiorno", prevedendo, altresì, che l'espulsione sia

possibile solo quando venga "accertata la identità dello straniero

o, comunque, quest'ultimo sia munito di documenti di viaggio" -

sostiene che, in ragione di ciò, si determinerebbe: a) "una

manifesta disparità di trattamento (con violazione dell'art. 3 della

Costituzione), giacché non costituiscono reato le condotte

preliminari e più gravi" rispetto a quella sanzionata dalla

disposizione censurata; b) un'ulteriore lesione dell'art. 27 della

Costituzione, in quanto lo straniero non avrebbe alcuna convenienza

ad esibire il passaporto o altro documento di identità, con la

conseguenza che risulterebbe favorita l'inosservanza del precetto

posto dalla disposizione denunciata;

che, in quattro dei giudizi in questione (e precisamente in

quelli relativi alle ordinanze iscritte ai nn. 550, 551, 552 e 553

del registro ordinanze del 2000), è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, il quale ha concluso per la inammissibilità o

l'infondatezza della questione, evidenziando che il rimettente ha

inteso sindacare la discrezionalità politica del legislatore e che,

in ogni caso, la denuncia riguarda una difficoltà di esecuzione

della pena prevista per il reato in oggetto e non la norma

incriminatrice.

Considerato che la configurazione delle fattispecie criminose e

la valutazione delle conseguenze penali appartengono alla politica

legislativa e, quindi, all'incensurabile discrezionalità del

legislatore, con l'unico limite della manifesta irragionevolezza

(ordinanze n. 207 del 1999, n. 297 del 1998, n. 456 del 1997 e n. 313

del 1995);

che, nella fattispecie, le censure svolte dal rimettente

appaiono risolversi in una critica alla complessiva disciplina della

materia, con valutazioni che investono il piano delle scelte

politiche del legislatore e che sono volte a segnalare, in

particolare, difficoltà di esecuzione della pena inflitta, ma non

sono tali da evidenziare, con riferimento alla disposizione

denunciata, né una irragionevolezza della scelta operata dal

legislatore, né, in particolare, la violazione dei parametri

invocati a sostegno della dedotta questione;

che, alla luce di quanto sopra, la questione deve reputarsi

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Rriuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 97

della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Venezia, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte