Sentenza n. 69/1962
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/06/1962 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, terzo
comma, e dell'art. 91, ultimo comma, del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016,
sulla protezione della selvaggina e della caccia, promosso con
ordinanza emessa il 15 dicembre 1961 dal giudice conciliatore di Onano
nel procedimento civile vertente tra Palla Vivaldo e la Federazione
italiana della caccia, iscritta al n. 11 del Registro ordinanze 1962 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 17
febbraio 1962.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 30 maggio 1962 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
uditi gli avvocati Remo Pannain e Italo Guerriero, per Vivaldo
Palla, gli avvocati Massimo Severo Giannini e Guido Manlio Pistilli,
per Federazione italiana della caccia, e il sostituto avvocato generale
dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il giudice conciliatore di Onano ha sottoposto alla Corte la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma,
dell'art. 91, ultimo comma, del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, sulla
protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, sollevata
dal signor Vivaldo Palla nell'atto di citazione e in un'istanza a parte
del giudizio civile promosso contro la Federazione italiana della
caccia. La prima di queste due norme impone a colui che chiede la
concessione o la rinnovazione della licenza di caccia di esibire "il
tagliando della tessera d'iscrizione alla Sezione cacciatori del luogo
di residenza del richiedente e la ricevuta della quota dovuta al
C.O.N.I.". La seconda impone il pagamento della quota al C.O.N.I.,
comprendente l'assicurazione contro gli infortuni, mediante versamento
sul conto corrente postale, e il pagamento diretto alla Sezione del
luogo di residenza dell'importo della tessera d'iscrizione alla Sezione
della Federazione italiana della caccia.
I motivi per i quali il giudice conciliatore di Onano ha ritenuto
non manifestamente infondata la questione sarebbero da rintracciare nel
fatto che le norme impugnate violerebbero "il principio della libertà
associativa posto dall'art. 18 della Costituzione" e il principio
secondo il quale spetta soltanto allo Stato "la potestà di imporre
tasse e imposte": formula quest'ultima che il Conciliatore sostituisce
a quella adoperata dalla parte di "devoluzione dei tributi per
concorrere alle spese pubbliche" e che troverebbe consacrazione
nell'art. 53 della Costituzione.
L'ordinanza emessa il 15 dicembre 1961 è stata ritualmente
notificata e comunicata ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 44 del 17 febbraio 1962.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti il signor
Vivaldo Palla e la Federazione italiana della caccia con deduzioni
depositate, rispettivamente, il 7 marzo e il 27 febbraio 1962 ed è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri con atto
depositato l'11 gennaio dello stesso anno.
La difesa del signor Palla sostiene che le leggi dello Stato non
possono impedire o regolare arbitrariamente l'esercizio delle
libertà civili dei cittadini: in questo campo i principi fissati dalla
Costituzione sono inderogabili. Pertanto, una legge che imponga al
cittadino l'obbligo di un determinato lavoro, domicilio, fede o
associazione, è certamente una legge incostituzionale. Lo stesso, in
conseguenza, è da dire delle norme impugnate, tanto più in quanto è
stato non soltanto imposto l'obbligo di associarsi a un ente sportivo,
ma l'altro di pagare a questo medesimo ente un tributo sotto nome di
tessera o quota associativa. Più specificamente, lo Stato si sarebbe
spogliato della propria sovranità, attribuendo alla Federazione della
caccia il potere di giudicare se il cittadino potrà ottenere la
concessione della licenza di caccia, stante che la concessione sarebbe
subordinata al rilascio della tessera; e la stessa abdicazione avrebbe
compiuto, consentendo alla Federazione d'imporre discrezionalmente il
pagamento del tributo-tessera, laddove tutti i tributi dovrebbero
essere fissati per legge "nell'ammontare, nel modo di riscossione,
nella tutela giurisdizionale". Nel caso, poi, il mancato pagamento
comporta" la doppia abnorme caratteristica d'infrazione penale e di
invalidità di un'autorizzazione di polizia prevista dalla legge di p.
s.". Secondo la difesa del Palla, infatti, ai sensi dell'art. 9 del
T.U., che subordina "la validità della licenza al pagamento delle
quote dovute", il mancato pagamento darebbe luogo a un reato.
La difesa del signor Palla respinge poi l'analogia che è stata
affermata tra l'associazione obbligatoria alla Federazione della caccia
e l'iscrizione obbligatoria agli albi professionali, che, a suo avviso,
sarebbero stati istituiti per garantire e difendere un'attività di
lavoro, risponderebbero all'esigenza di soddisfare un interesse
personale, presupporrebbero "utenti" ai quali si assicura che il medico
o l'avvocato siano veramente tali, e un titolo legalmente conseguito,
anteriore all'iscrizione: caratteri tutti che mancherebbero in coloro
che esercitano lo sport della caccia.
In terzo luogo, le norme contrasterebbero col principio di libertà
individuale, della quale l'attività sportiva sarebbe il più tipico
esempio: la riprova si riscontrerebbe nel sistema che regola le altre
federazioni sportive, nelle quali i soci "non arruolati di autorità"
pagano contributi volontari e su questi si reggono oltre che sui
contributi corrisposti dal C.O.N.I.
In quarto luogo, lo Stato con la legge sulla caccia sarebbe in
grado di raggiungere tutte le finalità pubbliche connesse con
l'attività della caccia, sicché i compiti assegnati alla Federazione
della caccia dall'art. 86 del T.U. sarebbero una duplicazione di quelli
già svolti dallo Stato. La difesa del Palla conclude richiamando
opinioni della dottrina e numerosi interventi parlamentari nel senso
dell'illegittimità costituzionale delle norme impugnate.
3. - La difesa della Federazione della caccia eccepisce
preliminarmente la non rilevanza della questione di legittimità
costituzionale. Poiché, essa argomenta, la Federazione della caccia
offrì in restituzione la somma che formava il petitum del giudizio, il
giudice conciliatore avrebbe dovuto porsi il quesito della rilevanza e
risolverlo negativamente, stante che per definire il giudizio sarebbe
stata sufficiente l'applicazione di norme di diritto comune (art. 1206
del Cod. civ. e seguenti e artt. 88 e 92 del Cod. proc. civile).
Nel merito, la questione sarebbe infondata. L'art. 18 della
Costituzione ha voluto affermare il diritto positivo di associazione
conculcato dalla precedente legislazione dittatoriale, ma non ha
proibito allo Stato di associare o riunire i cittadini appartenenti a
una data categoria per disciplinare un'attività che abbia riflessi nel
campo dell'ordinamento e dell'economia nazionale, nel rispetto,
s'intende, dei diritti costituzionali inviolabili, dei quali è parola
negli artt. 2 e 3 della Costituzione. Una diversa interpretazione
dell'art. 18 porterebbe a una situazione di incostituzionalità degli
ordini professionali dato che, per l'esercizio delle professioni altro
non si richiede dalla Costituzione se non l'obbligo dell'esame di Stato
(art. 33 della Costituzione). I fini pubblici che hanno presieduto alla
costituzione della Federazione della caccia non potrebbero essere
conseguiti senza un ente pubblico che riunisca e associ i cacciatori al
fine, come è detto nell'art. 86 del T.U., "della necessaria disciplina
nell'applicazione della legge in armonia con i supremi interessi
nazionali".
La questione è infondata anche nei confronti dell'art. 53 della
Costituzione che sancisce il principio dell'eguaglianza del tratta
mento tributario dei cittadini in ordine alla loro capacità
contributiva: principio che sarebbe stato invocato a torto, invece
dell'altro contenuto nell'art. 23 della Costituzione, di fronte al
quale, del resto, l'incostituzionalità egualmente non sussisterebbe.
4. - Anche l'Avvocatura dello Stato, che rappresenta e difende il
Presidente del Consiglio dei Ministri, ritiene non fondata la
questione. Ricordato che la Federazione della caccia, ente che ha
personalità giuridica di diritto pubblico, inquadrata nel C.O.N.I.,
anzi organo di questo, che è il massimo ente pubblico sportivo, tutela
gli interessi dei cacciatori, ma cura anche, nell'interesse generale,
che l'esercizio venatorio avvenga conformemente alla legge e in armonia
con gli interessi generali, e descritti i compiti propri della
Federazione della caccia quali sono delineati segnatamente dall'art. 86
della legge - sostiene che la funzione e i compiti della Federazione
non sono quelli di una qualsiasi libera associazione, ma coincidono da
un canto con quelli propri e caratteristici degli enti di diritto
pubblico che svolgono attività statale delegata, e dall'altro sono
analoghi a quelli, anch'essi di carattere pubblicistico, propri degli
ordini, collegi ed enti che tengono i cosiddetti albi professionali.
Stante codesta natura e codesti scopi della Federazione della caccia,
alla quale lo Stato ha affidato il compito tecnico di carattere
pubblicistico d'inquadrare, organizzare, preparare e vigilare i
cacciatori, non può sorgere alcun contrasto tra le norme impugnate e
l'art. 18 della Costituzione.
Anche l'Avvocatura ritiene che sarebbe stato più appropriato il
richiamo all'art. 23, anziché all'art. 53 della Costituzione, e
anch'essa ritiene che il contrasto con quell'articolo non sussista,
perché la garanzia costituzionale che in esso è consacrata, non può
riferirsi alle contribuzioni che, come in questo caso, vengono
richieste da un ente pubblico "in corrispondenza delle prestazioni
svolte dall'ente stesso a struttura associativa o consortile in favore
degli associati e delle categorie interessate". Infatti, i contributi
che la Federazione riscuote avrebbero il carattere di anticipazione o
di rimborso di spese, riferibili come sono ai servizi svolti dall'ente
e al loro costo: il che si evincerebbe dall'art. 86 del T.U. e dagli
artt. 2 e 21 dello statuto della Federazione, approvato dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste in data 13 ottobre 1949, vistato dal
C.O.N.I il 29 novembre e in vigore dal 1 dicembre dello stesso anno. Lo
stesso statuto, infine, conterrebbe norme che escludono ogni arbitrio
nella spesa da parte del C.O.N.I. e stabiliscono gli opportuni
controlli (artt. 35, 36, 17 e 18).
5. - Tutte le parti hanno depositato memorie, in data 17 maggio
scorso, nelle quali ribadiscono le rispettive tesi e insistono nelle
già prese conclusioni. Tuttavia merita un cenno particolare la
memoria della Federazione della caccia, nella quale si incontrano tesi
e argomentazioni in parte nuove, in parte non conformi a quelle
prospettate nelle deduzioni.
La difesa della Federazione della caccia ritiene necessario
stabilire alcuni punti preliminari dai quali discenderebbe, a suo
avviso, la soluzione delle proposte questioni di legittimità
costituzionale, nel senso della loro non fondatezza.
In primo luogo, il diritto di caccia sarebbe sì un diritto
soggettivo di carattere personale, ma non già un diritto fondamentale
garantito dalla Costituzione. Di più esso sarebbe, per la presenza di
gravi interessi pubblici (pericolosità, tutela dei diritti dei terzi,
necessità di stabilire modalità al suo esercizio, necessità di
protezione della selvaggina, presenza di un servizio pubblico di
ripopolamento), soggetto a limitazioni che si concretano in una
vigilanza pubblica continua su tutta l'attività di caccia.
In secondo luogo, la Federazione della caccia sarebbe un ente
pubblico a base associativa con poteri di autoamministrazione, e
insieme organo del C.O.N.I., mediante il quale lo Stato ha conferito
una struttura organizzativa alle attività sportive, tra le quali la
caccia va annoverata, venuto meno il suo antico carattere di attività
primaria (legge 16 febbraio 1942, n. 1426).
Nell'ambito di questa organizzazione la Federazione della caccia
avrebbe tuttavia carattere particolare. Essa è l'unica federazione
che ha personalità giuridica, non soltanto per ragioni storiche, ma in
conseguenza dei sopradescritti specifici connotati dell'attività di
caccia e della necessità che la caccia sia organizzata anche per
quanto attiene al suo oggetto tecnico (difesa della selvaggina,
ripopolamento). Per conseguenza non sarebbe possibile distinguere nel
campo dell'attività venatoria tra sportivo e atleta, e rendere
obbligatoria l'iscrizione soltanto per il secondo.
6. - Dopo queste premesse, la difesa della Federazione della caccia
sostiene che la questione di legittimità costituzionale delle norme
impugnate in riferimento all'art. 53 della Costituzione, a parte la
maniera confusa nella quale sarebbe stata presentata, è infondata,
perché i principi costituzionali che si assumono violati, sia quello
del primo comma - universalità dei tributi e commisurazione loro alla
capacità contributiva di ciascun cittadino -, sia quello del secondo
comma - progressività delle imposte -, non possono essere applicati al
caso in esame, anche se si ammette che si tratti di tasse, la struttura
tecnica delle quali esclude un'applicazione di quei principi. D'altra
parte, sarebbe inesatta l'affermazione della difesa del signor Palla,
giusta la quale allo Stato sarebbe vietato di distribuire tra gli enti
pubblici la potestà sovrana di imporre tributi, o l'altra affermazione
che la quota pagata alla Federazione sia un tributo, laddove non
sarebbe se non la quota di associazione a un ente associativo quale è
la Federazione, l'appartenenza al quale sarebbe volontaria: se non si
vuole esercitare la caccia non si iscrive alla Federazione.
7. - Per quanto attiene alla questione di costituzionalità che
sorge dal dichiarato contrasto con l'art. 18 della Costituzione, la
difesa della Federazione eccepisce preliminarmente che il contrasto non
dovrebbe essere proposto nei confronti dei ripetuti articoli del T.U.
che non dispongono, ma presuppongono l'appartenenza obbligatoria del
cacciatore alla Federazione, ma, se mai, nei confronti dell'art. 86,
che contiene la norma che impone codesta appartenenza.
Comunque, la questione non sarebbe, nel merito, fondata.
Il diritto dei cacciatori di costituire libere associazioni non è
pregiudicato dalle norme in questione, e pertanto esse non violano il
precetto dell'art. 18, il quale, d'altra parte, non vieta che lo Stato
possa, nel rispetto del diritto di associazione, egualmente istituire
un'associazione obbligatoria per fini particolari di interesse
pubblico, quando, come in altri casi, sussista la necessità di
sottoporre i soggetti associati a una vigilanza pubblica. In questo
caso si sarebbe al di fuori della libertà di associazione, perché si
sarebbe al di fuori del campo delle libertà civili, "ossia del lecito
garantito e riconosciuto dalla Costituzione".
Ancora meno fondati sarebbero gli argomenti che la difesa della
Federazione chiama collaterali e che sono stati svolti dalla difesa del
signor Palla. Così precisato che nel caso in esame si tratta di una
autorizzazione e non gia di concessione, la difesa della Federazione
sostiene in linea principale che non già il rilascio della licenza di
caccia è subordinato all'iscrizione all'associazione, ma questa
iscrizione al rilascio della licenza, e, in linea subordinata, che,
anche se fosse esatta la tesi avversaria, non perciò si avrebbe un
caso di illegittimità costituzionale, dato che sono moltissimi gli
esempi di provvedimenti amministrativi dello Stato che hanno a
presupposto un atto di un ente pubblico minore. Né fondati sarebbero
gli argomenti che si deducono dal riconoscimento degli albi
professionali. Vero è che l'albo professionale ha una funzione diversa
(quella di tutelare la buona fede dei terzi) da quella dell'iscrizione
obbligatoria a una Federazione sportiva, ma non è vero che gli albi
professionali siano soltanto uno strumento di difesa del
professionista, come non è vero che l'iscrizione alla Federazione
della caccia sia uno strumento contro il cacciatore. In tutti e due i
casi, viceversa, si riscontrerebbero aspetti di difesa e aspetti di
repressione, che tuttavia non possono autorizzare la conclusione di
chiamare albo dei cacciatori l'associazione obbligatoria alla
Federazione della caccia.
Nemmeno vero è che l'esercizio dell'attività sportiva sarebbe
libero. A parte l'eccezione dell'automobilista sportivo, bisogna tener
distinto il caso dello sportivo da quello dell'atleta: per quest'ultimo
l'iscrizione alla Federazione sportiva è sempre obbligatoria, per il
primo può esserlo o non esserlo a seconda dei casi. Comunque, il
concetto che domina la materia sarebbe quello dell'uso di servizi che
soltanto la Federazione sportiva può fornire; il che si verificherebbe
nel caso dell'attività della caccia, che un milione di persone può
svolgere soltanto se la Federazione provveda al ripopolamento e
collabori alla protezione della selvaggina.
Infine, la difesa della Federazione sostiene che le critiche mosse
al sistema oggi in vigore, anche se possono avere qualche valore sotto
il profilo dell'opportunità, cioè della preferenza di altri sistemi,
non si risolvono e non possono risolversi in critiche di
costituzionalità
8. - Nella pubblica udienza del 30 maggio 1962 le difese delle
parti costituite hanno svolto ampiamente le loro tesi e confermato le
loro colclusioni Considerato in diritto :
1. - La difesa della Federazione italiana della caccia (d'ora
innanzi designata come "Federazione") ha eccepito preliminarmente che
la causa avrebbe potuto essere risolta dal giudice conciliatore di
Onano senza proporre alla Corte la questione di legittimità
costituzionale delle norme impugnate. L'eccezione deve essere
respinta. Infatti, il punto sul quale la difesa della Federazione si
fonda per sostenere codesta eccezione - cioè che l'offerta da parte
della Federazione del petitum del giudizio e il rifiuto del signor
Palla di riceverlo avrebbe potuto e dovuto essere risolto mediante
l'applicazione di norme di diritto comune contenute nel Codice civile e
nel Cod. proc. civile - ha formato oggetto di considerazione da parte
del giudice a quo. Si legge, infatti, nell'ordinanza che le eccezioni
della Federazione si risolvono in questioni di fatto, che non possono
essere decise se non con la sentenza definitiva; si asserisce che la
restituzione della somma è stata offerta "fuori dei termini e modi di
legge" e che l'attore, comunque, la rifiutò, e che la domanda del
convenuto di condanna alle spese dell'attore o, subordinatamente, di
compensazione delle spese medesime, comporta egualmente un giudizio di
merito riservato alla sentenza definitiva. Con che la Corte ritiene,
sulla base della sua costante giurisprudenza, che l'ordinanza abbia
assolto sufficientemente l'obbligo di motivare la rilevanza della
sollevata questione di costituzionalità. Del resto, la stessa difesa
della Federazione non ha rinnovato la sua richiesta né nella memoria
scritta, né nella discussione orale.
2. - Viceversa, nella memoria la difesa della Federazione ha
sollevato una seconda eccezione pregiudiziale. Questa volta il giudice
avrebbe errato nell'individuare le norme sospette di
incostituzionalità, stante che l'obbligo di iscriversi alla
Federazione non risulterebbe dagli artt. 8 e 91, ma, se mai, dall'art.
86 del T.U. delle leggi sulla caccia. Anche questa eccezione deve
essere respinta; e per respingerla la Corte ritiene sufficiente
rilevare che le norme impugnate impongono a chi voglia esercitare
l'attività della caccia l'adempimento di oneri - il pagamento della
quota associativa alla Federazione e del contributo al C.O.N.I. -, che
si risolvono in una obbligatoria iscrizione alla Federazione.
3. - La questione di costituzionalità che la Corte deve risolvere
consiste nel vedere se l'obbligo fatto a tutti i cacciatori di
iscriversi alla Federazione comporti, oppure non, una violazione della
libertà di associazione consacrata nell'art. 18 della Costituzione.
Considerato in questi termini perde rilievo, quanto meno parzialmente,
il punto, sul quale le parti hanno a lungo discusso, della relazione
che intercorre tra l'iscrizione alla Federazione e il rilascio da parte
dell'Autorita di p.s. della licenza di caccia: se sia cioè la prima
condizione della seconda o la seconda della prima. È infatti, evidente
che, quali che siano i termini nei quali codesta relazione si pone, non
risulta mutata la questione di costituzionalità, la quale resta sempre
quella della legittimità, nei confronti dell'art. 18 della
Costituzione, dell'appartenenza obbligatoria alla Federazione. Poste
così le cose, poco importa stabilire se l'obbligo di esibire il
tagliando, che comprova il pagamento della quota associativa,
all'Autorità di p. s., competente a rilasciare la licenza, rappresenti
non già la prova della necessaria previa iscrizione alla Federazione,
ma soltanto la prova di un deposito provvisorio e condizionale. Resta
sempre il fatto che, dopo il rilascio della licenza, quel pagamento si
trasforma in quota associativa e conferisce al cacciatore munito di
licenza i diritti e i doveri di socio della Federazione. Sicché quel
preventivo deposito dell'ammontare della quota associativa non può non
essere considerato, quanto meno come il momento iniziale di un
procedimento che si conclude con l'iscrizione alla Federazione,
necessaria per chiunque voglia esercitare l'attività della caccia.
4. - Ferme queste premesse, la Corte ritiene che la questione sia
fondata.
L'art. 18 della Costituzione proclama, salve le eccezioni contenute
nel secondo comma, la libertà dei cittadini "di associarsi
liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai
singoli dalla legge penale". Sembrerebbe qui consacrata soltanto la
libertà di associazione intesa come libertà dei cittadini di
associarsi quante volte vogliano per il raggiungimento di fini leciti,
e si è detto, in conseguenza, che codesta libertà non escluderebbe la
potestà dello Stato di costringere in un nesso associativo gli
appartenenti a una determinata categoria tutte le volte che un pubblico
interesse lo imponga o soltanto lo consigli.
Senonché la Corte ritiene che il precetto costituzionale, del
quale si discute, deve essere interpretato nel contesto storico che
l'ha visto nascere e che porta a considerare di quella proclamata
libertà non soltanto l'aspetto che è stato definito "positivo", ma
anche l'altro "negativo", quello, si vuole dire, che si risolve nella
libertà di non associarsi, che dové apparire al Costituente non meno
essenziale dell'altra, dopo un periodo nel quale la politica
legislativa di un regime totalitario aveva mirato a inquadrare i
fenomeni associativi nell'ambito di strutture pubblicistiche e sotto il
controllo dello Stato, imponendo ai cittadini di far parte di questa o
di quella associazione ed eliminando per questa via quasi affatto anche
la libertà dell'individuo di unirsi ad altri per il raggiungimento di
un lecito fine comune volontariamente prescelto e perseguito.
Con ciò la Corte non vuole affermare che sia affatto e in ogni
caso negato allo Stato di assicurare il raggiungimento e la tutela di
determinati fini pubblici anche mediante la creazione di enti pubblici
a struttura associativa, che possono assicurare, tra l'altro, anche il
vantaggio, sottolineato dalla difesa della Federazione, di far
concorrere l'interessato al settore che lo Stato in codesta guisa
organizza, alla vita, al funzionamento e al controllo dell'attività
che ne risulta organizzata. Si potrebbe anzi affermare che, laddove la
libertà di associarsi non può trovare altri limiti se non quelli
esplicitamente segnati dal medesimo art. 18 della Costituzione, la
libertà di non associarsi incontri limiti maggiori e non puntualmente
segnati dalla Carta costituzionale. Definire quali essi siano in via
generale e astratta, è compito arduo e, comunque, tale che la Corte
non può affrontare in questo giudizio, dovendo limitare il suo esame
al caso che le è stato sottoposto.
Si può, tuttavia, affermare che la libertà di non associarsi si
deve ritenere violata tutte le volte in cui, costringendo gli
appartenenti a un gruppo o a una categoria ad associarsi tra di loro,
si violi un diritto o una libertà o un principio costituzionalmente
garantito; o tutte le altre in cui il fine pubblico che si dichiara di
perseguire sia palesemente arbitrario, pretestuoso e artificioso e di
conseguenza e arbitrario, pretestuoso e artificioso il limite che così
si pone a quella libertà definita come si è ora visto. Il che può
accadere quando si assumano come pubbliche finalità, la cui natura
privata non possa essere in alcuna guisa modificata o assunta a
pubblica, o come quando il fine pubblico si aggiunga alle finalità
private manifestamente come pretesto per sottrarre alla libera
decisione degli interessati di perseguirle in questa o quella forma; o
come quando l'interesse pubblico connesso con una determinata attività
sia già tutelato per altra via; e così enumerando. Va da sé che,
così posta, questa dell'osservanza o della violazione del precetto
costituzionale contenuto nell'art. 18 e definito come la Corte lo
definisce, è questione da risolvere caso per caso: e questa via deve
essere seguita nel presente giudizio.
5. - La legislazione sulla caccia prende le mosse in Italia dalla
legge 24 giugno 1923, n. 1420, che fece cessare il vigore delle leggi
degli Stati preunitari, che fino a quell'anno avevano in gran parte
continuato a regolare la materia. La nuova legge sottopose l'attività
della caccia all'autorizzazione "dell'autorità politica circondariale"
(art. 15); affidò la vigilanza "sulla protezione della selvaggina e
sull'esercizio della caccia e dell'aucupio ai funzionari, ufficiali e
agenti di p.s. e della forza pubblica" (art. 25); riconobbe le
associazioni provinciali dei cacciatori "come enti morali aventi
personalità giuridica" (art. 35) e riconobbe, altresì, il diritto dei
cittadini, che avessero ottenuto il permesso di caccia, di essere
ammessi a una delle associazioni dei cacciatori della Provincia nella
quale risiedessero (art. 36).
Questa legge fu modificata con R.D.L. 24 maggio 1924, n. 754, che
all'art. 14 autorizzò il Governo a coordinare in testo unico le
disposizioni della nuova con quelle della vecchia legge, e a emanare le
norme occorrenti per l'applicazione: ma il governo non si avvalse
dell'autorizzazione, sicché con R.D.L. 3 agosto 1928, n. 1997, che
s'intitolava "riforma della legislazione sulla caccia", si rinnovò la
facoltà al governo di provvedere al coordinamento in testo unico delle
nuove norme con le altre contenute nei due testi legislativi
precedenti. Di qui il T.U. delle leggi e dei decreti per la protezione
della caccia, approvato con R.D. 15 gennaio 1931, n. 117. Con questo
testo nasce la Federazione della caccia, qualificata" come ente morale
con personalità giuridica", composta delle associazioni provinciali
dei cacciatori, considerate suoi organi e delle quali fanno parte i
cittadini muniti di licenza di caccia, tenuti, peraltro, a
corrispondere, all'atto di ritiro della licenza, l'importo della
tessera di appartenenza al C.O.N.I. (artt. 79 e 82). Nel 1939, infine,
fu emanato il T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, sulla base del R.D.L. 14
aprile 1936, n. 836, convertito in legge 18 gennaio 1937, n. 224, che
dava facoltà al governo di provvedere alla revisione del T.U.
precedente. E questo il testo che contiene le norme impugnate e nel
quale viene posto definitivamente il vincolo di necessaria appartenenza
alla Federazione mediante il procedimento che si è visto, e, accanto
all'obbligo del pagamento di un contributo al C.O.N.I., comprensivo
dell'assicurazione contro gli infortuni, viene imposto l'altro del
pagamento di una quota associativa alla Federazione, in rapporto di
reciproca implicazione col rilascio o il rinnovo della licenza di
caccia.
Nel frattempo erano stati emanati numerosi decreti-legge (come
quello 7 giugno 1928, n. 1248, per la cattura e la caccia del passero,
e l'altro 18 novembre 1929, n. 2016, per la caccia sulla neve) e regi
decreti (come quello 11 aprile 1937, n. 807, per l'autorizzazione a
portare armi e munizioni in aeromobile) e numerosissimi decreti
ministeriali, dei quali è superfluo qui tessere l'elenco e indicare il
contenuto.
Ciò che occorre viceversa notare è che quello ora descritto fu
uno svolgimento legislativo che portò a un'accentuata pubblicizzazione
di tutto il settore, alla definitiva inserzione dell'attività della
caccia tra le attività sportivo-agonistiche inquadrate nel C.O.N.I. e,
nello stesso tempo, alla soppressione delle libere associazioni dei
cacciatori che avevano avuto in Italia, e non soltanto in Italia, una
straordinaria fioritura e che volontariamente si erano proposte da
tempo lontano di cooperare con gli organi dello Stato "per il rispetto
della legge e delle altre statuizioni sulla caccia", come si legge nel
R.D. 27 ottobre 1907, n. 709, art. 1.
Da ultimo, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, con D.P.R.
10 giugno 1955, n. 987, intitolato "decentramento dei servizi del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste", la maggior parte delle
attribuzioni statali in materia di caccia sono state trasferite alle
amministrazioni provinciali e ai comitati provinciali, i quali svolgono
ora i compiti consultivi loro assegnati, accanto ad altri ausiliari e
di amministrazione attiva, su richiesta di quelle, laddove il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, per le attribuzioni rimaste di sua
competenza, deve avvalersi, anziché, come prima, del parere di quei
comitati, di quello dei Presidenti delle Giunte provinciali (art. 18).
6. - L'argomento essenziale sul quale la difesa della Federazione
poggia la tesi della non fondatezza della questione di costituzionalita
delle norme impugnate, è quello dei caratteri dell'attività della
caccia - pericolosità per chi la svolge e per i terzi, connessione
necessaria col diritto di proprietà, tutela del suo "oggetto tecnico",
che comporta la necessità di provvedere alla protezione e al
ripopolamento della selvaggina -, caratteri tali da rendere
indispensabile la vigilanza costante su tutte le fasi e le forme nelle
quali si concreta l'esercizio della caccia, che lo Stato avrebbe
ritenuto di assicurare mediante l'istituzione di un ente munito di
personalità giuridica pubblica.
Ora, le finalità pubbliche che si assumono assicurate dalla
Federazione e la connessa necessaria vigilanza sono quasi integralmente
affidate dalla legge alle amministrazioni provinciali e ai comitati
provinciali della caccia, già definiti dal T.U. del 1939 "organi della
Provincia con ordinamento autonomo". Segnatamente codesti comitati, ai
sensi dell'art. 83 del T.U. del 1939 (sostituito dall'art. 38 del
D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, per il necessario coordinamento dopo il
trasferimento delle competenze dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste alle amministrazioni provinciali): a) vigilano
sull'applicazione delle disposizioni vigenti in materia venatoria e
provvedono a tutte le iniziative atte a conseguire il ripopolamento
della selvaggina stanziale, anche mediante opportune immissioni e alla
repressione degli abusi in materia di caccia e di uccellagione, a mezzo
anche di apposite guardie; b) danno impulso nella Provincia a una vasta
azione di propaganda "per diffondere tra i cacciatori, uccellatori e i
cittadini tutti la conoscenza delle leggi sulla caccia e il rispetto
delle norme che disciplinano la materia venatoria"; c) segnalano al
Presidente della Giunta provinciale le bandite e le riserve che
rispondano agli scopi della legge, indicandone l'effettivo rendimento;
d) segnalano al medesimo Presidente l'opportunità di una zona di
ripopolamento e di cattura, nonché ogni altra questione in materia di
tecnica e di esercizio venatorio; e) provvedono alla pubblicazione
annuale del manifesto riportante tutte le disposizioni relative
all'esercizio della caccia. Quanto, poi, alla vigilanza
sull'applicazione della legge essa è affidata "agli ufficiali e agenti
di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali e campestri, alle
guardie dei consorzi idraulici e forestali e, in particolar modo, ai
guardiacaccia dipendenti dai comitati provinciali della caccia e alle
guardie giurate in servizio presso i concessionari di bandite e di
riserve" (art. 68 del T.U.). Guardie giurate volontarie possono essere
nominate dai Prefetti su richiesta delle sezioni della Federazione
(art. 69 del T.U.). Inoltre, la protezione, l'incremento e il
miglioramento del patrimonio faunistico nazionale è affidato in parte,
sotto forma di assistenza ai produttori di selvaggina
"nell'esplicazione di tutte le loro attività produttive", all'Ente
Produttori Selvaggina (E.P.S.), nel quale si è trasformato, con il
R.D. 16 giugno 1939, n. 1333, l'ente "Utenti di riserve di caccia,
bandite e parchi di allevamento di selvaggina" (riconosciuto con R.D.
10 aprile 1936, n. 858), il cui statuto più recente è stato approvato
con D.P.R. 19 giugno 1957, n. 1440.
Viceversa la Federazione, in virtù dell'art. 86 del ripetuto T.U.
del 1939, "presiede all'attività dei cacciatori italiani e provvede a
inquadrare e organizzare i cacciatori, uccellatori e concessionari di
bandite e riserve attraverso i propri organi dipendenti ai fini della
necessaria disciplina nell'applicazione della presente legge, in
armonia con i superiori interessi nazionali. In relazione a tali
compiti la Federazione rivolge la sua attività all'educazione e alla
preparazione tecnica dei cacciatori, nonché alla propaganda delle
buone norme venatorie". Inoltre, è chiamata a provvedere
all'organizzazione di gare, mostre, esposizioni, concorsi e altre
pubbliche manifestazioni, all'indirizzo della stampa venatoria e alla
difesa in genere dei cacciatori.
Il confronto dei compiti della Provincia e dei comitati provinciali
con quelli della Federazione dimostra chiaramente che a questa spettano
funzioni che o sono già di quegli organi o meramente ausiliarie di
quelle, o che oggi si devono ritenere cessati (indirizzo della stampa
venatoria) o, infine, tali, quali la difesa in genere degli interessi
dei cacciatori e fors'anche la "propaganda delle buone norme
venatorie", da tenere distinte dalle "disposizioni vigenti in materia
venatoria", che sono di quelli che, come la difesa medesima della
Federazione ha ritenuto, possono far sorgere sospetti sulla
legittimità costituzionale di un ente pubblico a struttura
associativa, anche nel caso che si accostino o si aggiungano ad altri
di natura schiettamente pubblica. In realtà, risulta da questo esame
che la Federazione, lungi dall'assicurare la vigilanza sull'attività
della caccia, si limita in sostanza a "inquadrare" obbligatoriamente i
cacciatori e a presiedere alla loro attività, in patente violazione,
pertanto, dell'art. 18 della Costituzione.
7. - È evidente, dopo quanto si è detto, che non vale a fondare
la legittimità delle norme impugnate il richiamo che la difesa della
Federazione fa alla circostanza che l'ente pubblico che organizza i
cacciatori sia poi anche organo del C.O.N.I.; se mai dal confronto tra
la Federazione e le altre che fanno parte di questo ente, possono
ricavarsi ulteriori motivi per la tesi dell'illegittimità
costituzionale delle norme di cui si discute. La stessa difesa, in
primo luogo, ammette che la Federazione tenga, nella lunga serie delle
consorelle (che sono 31), un posto a sé, essendo la sola che abbia
"una personalità giuridica propria" per usare la terminologia della
legge; ma essa è anche la sola (a parte quella dei cronometristi e
medicosportiva) a non svolgere attività agonistica, dato che
appartiene ad altre federazioni la cura di quelle che si possono
ritenere o erano in origine collegate con l'attività della caccia, il
tiro a segno e il tiro a volo. Sicché può essere invocata nel caso
che si discute la distinzione tra attività sportiva e attività
agonistica e l'obbligatorietà dell'iscrizione per coloro che
esercitano la seconda e non per coloro che esercitano la prima,
distinzione che la medesima difesa della Federazione ritiene in linea
di principio sussistente, tanto che è costretta a richiamarsi ancora
una volta alla vigilanza necessaria sull'esercizio della caccia, vale a
dire a un motivo che la Corte non ha ritenuto sufficiente
giustificazione per limitare la libertà di associazione.
8. - La dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme
impugnate, per contrasto con l'art. 18 della Costituzione, rende
inutile discutere dell'altra questione sottoposta alla Corte della
violazione dell'art. 53 della Costituzione da parte delle medesime
norme. Tale questione deve ritenersi assorbita.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali:
dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme contenute
negli artt. 8, terzo comma, e 91, ultimo comma, del T.U. 5 giugno 1939,
n. 1016, sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della
caccia in riferimento, all'art. 18 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI
ECLI:IT:COST:1962:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte