Sentenza n. 69/1968
Altra decisione · depositata il 17/06/1968 · relatore Angelo de Marco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con
ricorso notificato il 30 ottobre 1967, depositato in cancelleria il 14
novembre successivo ed iscritto al n. 29 del Registro ricorsi 1967, per
conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana sulla
competenza a decidere i ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti
degli Ispettori provinciali del lavoro, emessi nel territorio della
Regione stessa.
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana; udita
nell'udienza pubblica del 10 maggio 1968 la relazione del Giudice
Angelo De Marco;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e gli avvocati Enrico La
Loggia e Salvatore Villari, per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con provvedimento in data 22 giugno 1967, l'Ispettorato del lavoro
di Siracusa revocava l'autorizzazione accordata alla locale Cooperativa
caricatori e stivatori S. Lucia, in forza dell'art. 5, lett. g, della
legge 23 ottobre 1960, n. 1369, ad esercitare in appalto il
facchinaggio e la pulizia nell'ambito dello stabilimento delle
Cementerie di Augusta S.p.A. Rilevava, infatti, che la cooperativa
appaltatrice provvedeva soltanto a fornire prestazioni lavorative,
senza approntare mezzi tecnici e meccanici propri e che, quindi,
l'appalto ricadeva sotto il divieto dell'art. 1 della citata legge.
Avverso tale provvedimento, sia la cooperativa, sia le Cementerie
proponevano ricorso all'Assessorato del lavoro della Regione siciliana,
chiedendone, anzitutto, la sospensione dell'esecuzione.
L'Assessorato adito, con decreto 19 luglio 1967, n. 3748,
accoglieva la domanda di sospensione e, con nota 21 luglio 1967,
trasmetteva i ricorsi all'Ispettorato del lavoro di Siracusa, chiedendo
una relazione particolareggiata ai fini della decisione di merito.
Il Ministero del lavoro, venuto a conoscenza di quanto sopra, con
una nota del 19 settembre 1967, indirizzata anche alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, rivendicava la competenza a conoscere dei
ricorsi suddetti e, nel contempo, chiedeva che fosse sollevato
tempestivamente il conflitto di attribuzione.
La Presidenza del Consiglio aderiva a questa richiesta e, con atto
notificato il 30 ottobre 1967, proponeva ricorso a questa Corte,
chiedendo che venisse dichiarata la competenza dello Stato (Ministero
del lavoro) a conoscere dei ricorsi di cui sopra e, che, in
conseguenza, venissero annullati il decreto 19 luglio 1967, n. 3748,
dell'Assessore al lavoro e alla cooperazione della Regione siciliana,
nonché il provvedimento di cui alla nota 21 luglio 1967, n. 059,
diretta dall'Assessore stesso all'Ispettorato provinciale del lavoro di
Siracusa.
A sostegno del gravame si deduce, - in sostanza, quanto segue:
1) nel caso in questione, si verte in materia che rientra nella
competenza generale amministrativa del Ministero del lavoro, in quanto
attiene alla vigilanza nell'applicazione della legislazione sociale
nazionale di interesse, evidentemente, nazionale e non locale e,
quindi, non trasferibile alla Regione. Tale è, infatti, il compito
istituzionale dell'Ispettorato del lavoro cui fa riscontro la funzione
di studio, di propulsione, di interpretazione delle leggi, di
coordinamento e di controllo, propria del Ministero del lavoro, che,
anche per motivi di uniformità, deve necessariamente svolgersi in
campo nazionale.
Ciò si desume anche dall'art. 7 della legge 23 ottobre 1960, n.
1369, in forza del quale, la vigilanza sull'applicazione della legge
stessa "è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
che la esercita attraiverso l'Ispettorato del lavoro";
2) le norme della legislazione sociale pongono in atto complessi
rapporti giuridici tra cittadini e Stato e, in caso di inosservanza,
addirittura specifici rapporti punitivi.
Ora, il rapporto punitivo, in caso di inosservanza delle leggi
statali, penalmente sanzionate, resta esclusivamente un rapporto tra
Stato e cittadino, cosicché tutti i rapporti giuridici, che
necessariamente lo presuppongono e ne condizionano il sorgere, non
possono essere trasferiti sotto gli aspetti amministrativi e per gli
effetti amministrativi, alla Regione;
3) le funzioni istituzionali di vigilanza sulla applicazione delle
leggi statali, proprie dell'Ispettorato del lavoro rendono necessaria
la dipendenza gerarchica e funzionale di quell'ufficio dal Governo
centrale e, quindi, dal Ministero del lavoro.
Del resto secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale
(sentenze n. 48 del 1965 e n. 3 del 1964) in mancanza di esplicite
disposizioni di legge al riguardo, può ritenersi principio acquisito
quello, secondo il quale, la competenza a decidere i ricorsi
gerarchici, nel campo di attività delle singole Amministrazioni
statali spetta ai Ministri e non agli Assessori regionali.
Resiste al ricorso il Presidente della Regione siciliana, il cui
patrocinio, con la memoria di costituzione, eccepisce quanto segue:
1) la materia disciplinata dalla legge n. 1369 del 1960 rientra
indubbiamente nella legislazione sociale, riguardante i rapporti di
lavoro, per la quale, ai sensi dell'art. 17, lett. f, dello Statuto è
accordata alla Regione siciliana potestà legislativa, concorrente e,
corrispondentemente, ai sensi dell'art.20, comma primo, dello stesso
Statuto competenza amministrativa.
Queste norme hanno piena attuazione, in forza del decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138. L'art. 1 di tale
decreto esplicitamente dispone, che nella materia suddetta le
attribuzioni del Ministero del lavoro, nel territorio della Regione
siciliana, sono svolte dall'Amministrazione regionale e l'art. 2, primo
comma, dispone che, per l'esercizio delle funzioni amministrative,
spettanti alla Regione di cui al primo comma dell'art. 1, sopra
riportato, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, esistenti nel territorio della Regione, dipendono
da questa.
Poiché gli Ispettorati provinciali del lavoro rientrano
indubbiamente tra detti uffici non vi è dubbio che anch'essi dipendono
dalla Regione e ne dipendono non soltanto funzionalmente, ma, in quanto
esercitano funzioni di competenza regionale, anche gerarchicamente. Di
qui la competenza regionale per i ricorsi gerarchici avverso i
provvedimenti emanati nelle materie suddette.
Né vale opporre che la funzione ispettiva rientra fra le
attribuzioni generali di direttive, di coordinamenti, di controlli, che
necessariamente spettano allo Stato, perché carattere generale e di
interesse generale, specie in materia sociale, hanno tutte le
attribuzioni ministeriali, epperò, se si adottasse un siffatto
criterio e non quello della materia, adottato dallo Statuto regionale,
nessun margine di competenza amministrativa rimarrebbe alla Regione.
2) nella specie la Regione non è intervenuta in un rapporto
"punitivo", perché tale non può considerarsi quello derivante dalla
pura e semplice revoca di un atto amministrativo;
3) la dipendenza dalla Regione degli uffici periferici del
Ministero del lavoro, in quanto esercitino funzioni amministrative
trasferite alla competenza regionale è sancita dall'art. 2 del decreto
Presidenziale di attuazione dello Statuto e tale dipendenza implica
quel potere di revisione dell'operato dell'organo dipendente che si
attua attraverso la decisione del ricorso gerarchico.
Nell'interesse della Regione si conclude, chiedendo il rigetto del
ricorso e la dichiarazione della competenza dell'Assessore del lavoro e
della cooperazione della Regione siciliana a decidere sui ricorsi
avverso i provvedimenti degli Ispettori provinciali del lavoro emessi
in applicazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
Con successive memorie, sia l'Avvocatura dello Stato,
nell'interesse del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia il
patrocinio del Presidente della Regione siciliana, ampiamente
illustrano, confermandole, le rispettive tesi sopra riassunte. Considerato in diritto :
1. - La questione, che è sottoposta all'esame di questa Corte,
può così riassumersi: se spetti all'Assessore del lavoro e della
cooperazione della Regione siciliana, in forza degli artt. 17, lett. f,
e 20 dello Statuto, degli artt. 1 e 2 del D. P. R. 25 giugno 1952, n.
1138, contenente le norme di attuazione dello Statuto stesso, nonché
dell'art. 10 del D.P.R. 10 marzo 1955, n. 520, la competenza a
conoscere dei ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti emessi dagli
Ispettorati provinciali del lavoro, in forza dell'art. 5, lett. g della
legge 23 ottobre 1960, n. 1369, sul "Divieto di intermediazione ed
interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina
sull'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi".
2. - Come si è esposto in narrativa, col ricorso si nega tale
competenza sotto tre aspetti:
a) la vigilanza nell'applicazione della legislazione sociale
nazionale è d'interesse nazionale e non locale, spetta
istituzionalmente all'Ispettorato del lavoro e il suo esercizio
comporta precise responsabilità, anche d'ordine penale, per gli
Ispettori. Non sembra, quindi, che, in questa materia, alla competenza
generale amministrativa del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, possa essere subentrata, in Sicilia, una competenza della
Regione, che si sia aggiunta a quella riguardante l'attuazione della
legislazione regionale.
In particolare, poi, per l'art. 7 della legge 23 ottobre 1960, la
vigilanza sull'applicazione di tale legge "è affidata al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, che la esercita attraverso
l'Ispettorato del lavoro";
b) le norme della legislazione sociale pongono in atto complessi
rapporti giuridici tra cittadino e Stato e, in caso d'inosservanza,
"addirittura specifici rapporti punitivi, che, come tali, restano
esclusivamente rapporti tra Stato e cittadino, cosicché tutti i
rapporti giuridici, che necessariamente li presuppongono e ne
condizionano il sorgere, non possono essere trasferiti sotto gli
aspetti e per gli effetti amministrativi alla Regione";
c) le funzioni istituzionali di vigilanza sull'applicazione delle
leggi statali, proprie dell'Ispettorato del lavoro, rendono necessaria
la dipendenza gerarchica e funzionale dal Governo centrale e, quindi,
dal Ministero del lavoro.
Prima di esaminare in particolare le tre tesi prospettate col
ricorso, occorre stabilire quali siano il contenuto ed i limiti della
competenza amministrativa, spettante in materia di legislazione sociale
alla Regione siciliana.
3. - Per l'art. 17, lett. f, dello Statuto, la Regione siciliana ha
competenza legislativa concorrente e non esclusiva, per quanto attiene
alla legislazione sociale, in materia di "rapporti di lavoro,
previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle
leggi dello Stato". Nella stessa materia, poi, per l'art. 20 dello
Statuto, la Regione ha competenza esecutiva ed amministrativa ed, in
forza dell'art. 1 delle norme di attuazione (D.P.R. 25 giugno 1952, n.
1138) esercita, nel territorio regionale, le attribuzioni del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
Infine, ai sensi dell'art. 2, primo comma, delle citate norme di
attuazione, per l'esercizio delle funzioni amministrative, spettanti
alla Regione nella materia di cui sopra, gli uffici periferici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, esistenti nella
Regione, "dipendono da questa".
Dall'armonico contenuto di tali norme, risulta, quindi, in modo
incontestabile che la Regione, in materia di a rapporti di lavoro", a
parte la potestà legislativa concorrente, ha una competenza
amministrativa, che consiste nell'esercizio, nel territorio regionale,
delle attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Questa competenza, evidentemente, non ha altro limite di
estensione, che non sia quello determinato dalla materia
amministrativa.
Nella materia del "rapporti di lavoro", però, non c'è nella
legislazione, che ne disciplina l'attribuzione alla competenza
amministrativa della Regione, alcun addentellato che possa far ritenere
riservato un margine di competenza al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, e pertanto le attribuzioni di quest'ultimo,
ripetesi, senza alcuna distinzione o riserva, nel territorio regionale,
sono esercitate dalla Regione.
È ben vero che, con la sentenza n. 120 del 1963, questa Corte ha
affermato che la legge 23 ottobre 1960, n. 1369, ha voluto instaurare
un sistema di garanzie, per impedire l'elusione delle norme protettive
del lavoro attraverso l'intermediazione (il marchandage du travail
colpito anche dalle legislazioni straniere), ma la Corte ha pure
affermato nella stessa sentenza che, per ciò stesso, la legge ha per
oggetto la tutela del rapporto di lavoro.
La materia "rapporti di lavoro", come sopra si è posto in rilievo,
rientra nella previsione di cui alla lett. f dell'art. 17 dello Statuto
siciliano; dunque è materia nella quale la Regione ha competenza
legislativa concorrente, in forza della quale potrebbe addirittura, ove
se ne manifestasse la opportunità, emanare anche norme dirette a
soddisfare particolari esigenze regionali, compatibili con l'interesse
nazionale, ed in conseguenza, per l'art. 20 dello Statuto, piena
competenza amministrativa.
Ovviamente, poi, così la vigilanza, come la tutela rientrano
nell'attività amministrativa, secondo quanto risulta dall'art. 3 delle
più volte citate norme di attuazione. Quando una materia è attribuita
alla competenza amministrativa di un Ente, non è possibile scindere da
essa, senza una espressa norma di legge che lo disponga e che nella
specie manca, una sfera di attività, come quella di vigilanza, che in
essa rientra, per ritenerla riservata ad altro Ente, sia pure lo Stato.
Concludendo, l'attività istituzionale di vigilanza degli
Ispettorati del lavoro, quindi, per quanto attiene alla materia
"rapporti di lavoro" ben s'inquadra tra quelle attribuzioni del
Ministero del lavoro che, come sopra si è dimostrato, nel territorio
regionale, sono esercitate dalla Regione e che, sempre per quanto
attiene alla materia del "rapporti di lavoro", gli Ispettorati
provinciali del lavoro vanno compresi tra gli Uffici periferici del
Ministero del lavoro, esistenti nella Regione, che "dipendono da
questa", in forza dell'art. 2 delle norme di attuazione.
Ed allora, se tali Ispettorati esercitano funzioni di competenza
regionale ed, in quanto le esercitano, dipendono dalla Regione, non
può dubitarsi che sui loro atti e provvedimenti, emessi nell'esercizio
di dette funzioni, la Regione, che nel suo territorio, esercita le
attribuzioni del Ministero del lavoro, a buon diritto esercita anche
quella attività di controllo di legittimità e di merito, che si attua
attraverso il ricorso gerarchico.
4. - Le considerazioni che precedono conducono, pertanto, ad
escludere la fondatezza del ricorso sotto tutti gli aspetti con esso
prospettati:
a) come si è visto, col fatto stesso che è stata trasferita alla
competenza regionale, la materia "rapporti di lavoro" non presenta
alcun aspetto di interesse nazionale, così rilevante, da rendere
necessaria una riserva di attribuzioni statali. Del resto, nella
specie, questa riserva non è preveduta dalla legge e non può
desumersi da alcun principio generale.
Né a contrario avviso può condurre la formulazione dell'art. 7
della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che riserva la vigilanza
all'Ispettorato del lavoro, giacché, evidentemente, tra le
attribuzioni del Ministero del lavoro, devolute, per il territorio
regionale, alla Regione sono comprese anche quelle di vigilanza,
esercitate a mezzo dell'Ispettorato stesso;
b) che, poi, l'inosservanza di taluni precetti delle leggi sociali
costituisca reato, non basta ad attribuire carattere diverso, da quello
meramente amministrativo, alle attribuzioni degli uffici preposti alla
vigilanza per l'osservanza di tali leggi: il rapporto tra cittadino e
Stato a carattere punitivo sorge solo come effetto della constatazione
dell'inosservanza della legge, verificatasi nell'esercizio della
funzione di vigilanza e non è presupposto di tale funzione;
c) infine non a proposito sono richiamate le sentenze di questa
Corte n. 3 del 1964 e n. 48 del 1965, in quanto a differenza delle
singole fattispecie con quelle sentenze esaminate, nel caso presente,
come sopra si è dimostrato, le norme di attuazione delimitano, senza
possibilità di dubbio, le sfere di attribuzioni, che sono state
trasferite dallo Stato alla Regione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge il ricorso di cui in epigrafe e dichiara che spetta
all'Assessore del lavoro e della cooperazione della Regione siciliana
il potere di decidere i ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti
degli Ispettorati provinciali del lavoro in materia di rapporti di
lavoro, emessi nel territorio della Regione stessa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte