Sentenza n. 69/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/04/1971 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12-bislegge 799/1967
- art. 3legge 799/1967
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 12 bis
dei testo unico sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016 (aggiunto dall'art.
3 della legge 2 agosto 1967, n. 799), promossi con ordinanza emessa il
30 giugno 1969 dal pretore di Conegliano nel procedimento penale a
carico di Donati Ugo, iscritta al n. 351 del registro ordinanze 1969 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22
ottobre 1969, e con cinque ordinanze emesse il 4 febbraio 1970 dallo
stesso pretore in altrettanti procedimenti penali rispettivamente a
carico di Modolo Mario, De Polo Antonio, Benedetti Fortunato, Soldera
Gildo e Basei Luciano, iscritte ai nn. 168, 169, 170, 171 e 172 del
registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 143 del 10 giugno 1970.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1971 il Giudice
relatore Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di sei distinti procedimenti penali a carico di taluni
cacciatori imputati, tra l'altro, della contravvenzione all'art. 12 bis
del testo unico sulla caccia, per aver esercitato l'arte venatoria in
località sottoposte al regime di caccia controllata, sprovvisti del
tesserino prescritto dal regolamento deliberato dal Comitato
provinciale della caccia, il pretore di Conegliano sollevava questione
di legittimità costituzionale del predetto art. 12 bis, per contrasto
con il principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, della
Costituzione, con ordinanze del 30 giugno 1969 e del 4 febbraio 1970,
di identico contenuto. Il giudice a quo rileva che la norma impugnata,
delineata la nozione di caccia controllata, stabilisce la soggezione
dei cacciatori ad una serie di limiti all'esercizio venatorio, relativi
all'epoca, al luogo, alla specie e al numero dei capi di selvaggina
stanziale da abbattere, ed ammette i titolari di licenza di caccia ad
esercitare la caccia controllata "osservando le condizioni stabilite
dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale della caccia sulla
scorta di un regolamento tipo nazionale". L'ultimo comma della norma
impugnata commina ai contravventori la pena dell'ammenda.
Il pretore di Conegliano ritiene che la norma suddetta, in
violazione della riserva di legge stabilita dall'invocato art. 25 della
Carta, ricolleghi la pena dell'ammenda alla inosservanza di un precetto
che non è formulato nella legge stessa, ma la cui determinazione è
attribuita al regolamento emanando ad opera del Comitato provinciale
per la caccia.
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atti di intervento depositati il 14 ottobre 1969 ed il 26 maggio
1970, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione proposta.
Rileva l'Avvocatura che, anche secondo la più recente
giurisprudenza della Corte costituzionale, non si avrebbe violazione
dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, quando la legge,
nell'attribuire al regolamento il potere di fissare, per singoli
elementi, o nella loro interezza, ipotesi criminose, abbia
predeterminato, come nella specie, con sufficiente rigore, questa
fissazione. Considerato in diritto :
Tutte le ordinanze di remissione propongono la medesima questione
che va quindi definita con unica sentenza.
La Corte costituzionale è chiamata a decidere se l'art. 12 bis del
t.u. 5 giugno 1939, n. 1016, che punisce con l'ammenda l'attività
venatoria svolta in località sottoposte al regime di caccia
controllata senza osservare le condizioni stabilite dal regolamento
deliberato dal Comitato provinciale per la caccia, contrasti o meno con
il principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, della
Costituzione, per il dubbio che la norma legislativa abbia in tal modo
rinviato all'emanando regolamento l'integrale formulazione del precetto
penale.
Questa Corte ha avuto occasione di rilevare più volte come il
principio di legalità della pena esiga, da un lato, che sia proprio un
atto avente forza di legge ad indicare "con sufficiente specificazione
i presupposti, i caratteri, il contenuto ed i limiti dei provvedimenti
dell'autorità non legislativa, alla trasgressione dei quali deve
seguire la pena"; d'altro canto che sia sempre ed esclusivamente la
legge a determinare con quale misura debba venire repressa la
trasgressione dei precetti che essa vuole sanzionati penalmente (cfr.
sentenze n. 26 del 1966 e n. 61 del 1969).
Il principio ora enunciato appare rispettato anche dalla norma
impugnata. Invero l'art. 12 bis del vigente t.u. sulla caccia (aggiunto
dall'art. 3 della legge 2 agosto 1967, n. 799) definisce nelle sue
caratteristiche fondamentali il regime di caccia controllata come
quello secondo cui l'esercizio venatorio è soggetto a limitazioni di
tempo, di luogo, di specie e di numero di capi di selvaggina stanziale
protetta da abbattere. I vari regolamenti emanati dai Comitati
provinciali della caccia, sulla scorta di un regolamento tipo
nazionale, sono stati previsti dalla legge per specificare,
principalmente per la necessità di adattare alle diverse condizioni
dei luoghi, quelle caratteristiche limitative già fissate, con
sufficiente precisione, ad opera della legge.
Pertanto la norma impugnata non ha violato l'invocato principio
costituzionale, rimettendo alla fonte regolamentare la specificazione
di elementi predeterminati dalla legge.
Qualora, poi, in ipotesi, gli emanati regolamenti, nel precisare le
condizioni da osservarsi nell'esercizio della caccia controllata,
avessero stabilito oneri o limitazioni non consentite dalla
formulazione legislativa, essi risulterebbero evidentemente affetti da
vizio di illegittimità, con il conseguente dovere del giudice di
disapplicarli, e con la possibilità per l'interessato di ricorrere ai
comuni strumenti di tutela giurisdizionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12 bis del testo unico sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016
(aggiunto dall'art. 3 della legge 2 agosto 1967, n. 799), sollevata, in
riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, con le
ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ' -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte