Corte costituzionale

Ordinanza n. 69/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/03/1974 · relatore Vezio Crisafulli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 718

e 720 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 aprile 1973 dal pretore di Sampierdarena

nel procedimento penale a carico di Marinoni Aristide ed altri,

iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973;

2) ordinanza emessa il 13 marzo 1973 dal pretore di Sampierdarena

nel procedimento penale a carico di Ferrari Alfredo ed altri, iscritta

al n. 303 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 236 del 12 settembre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1974 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che, con ordinanze emesse il 10 aprile 1973 ed il 13 marzo

1973 dal pretore di Sampierdarena nel corso di procedimenti penali

rispettivamente a carico di Marinoni Aristide ed altri e Ferrari

Alfredo ed altri, sono state sollevate, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 718

e 720 del codice penale;

che nessuno si è costituito in giudizio.

Considerato che le medesime questioni sono state dichiarate non

fondate da questa Corte con sentenza 27 aprile 1972, n. 80, e

successivamente manifestamente infondate con ordinanza 13 dicembre

1972, n. 194, in riferimento alla stessa disposizione della

Costituzione e che non vengono addotti argomenti nuovi che possano

indurre a discostarsi dalle precedenti decisioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 718 e 720 del codice penale, sollevate, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe

indicate e già dichiarate non fondate con la sentenza n. 80 del 27

aprile 1972 e manifestamente infondate con l'ordinanza n. 194 del 13

dicembre 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale Palazzo della Consulta il 6 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte