Sentenza n. 69/1980
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/05/1980 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26d.P.R. 568/1953
- art. 5d.P.R. 568/1953
citata
- art. 5legge 860/1950
- art. 3legge 860/1950
- art. 38legge 860/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
28 (recte: 26) agosto 1950, n. 860 (tutela fisica ed economica delle
lavoratrici madri) e dell'art. 26 del d.P.R. 21 maggio 1953, n. 568
(regolamento per l'attuazione della legge 26 agosto 1950, n. 860)
promosso con ordinanza, emessa il 13 novembre 1974 dalla Corte
d'appello di Venezia nel procedimento civile vertente tra l'Istituto
Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie - I.N.A.M. e De
Pasqual Rosa, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del 9
luglio 1975.
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.M. e quello di De Pasqual
Rosa;
udito nell'udienza pubblica del 30 gennaio 1980 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con atto, notificato all'I.N.A.M. il 7 luglio 1969, De Pasqual
Rosa Carla in Orzes di Cadola di Ponte nelle Alpi espose che, mentre
era alle dipendenze della s.p.a. "Manifattura delle Alpi", aveva
riscontrato su se stessa sintomi di gravidanza ed aveva quindi
inoltrato all'I.N.A.M. il 5 novembre 1968 domanda al fine di ottenere
il rimborso delle spese di degenza per il parto e di conseguire il
trattamento economico per le lavoratrici madri; che i sanitari
dell'I.N.A.M. avevano prognosticato che la De Pasqual, all'uopo
visitata, avrebbe partorito il 10 marzo 1969; che la "Manifattura delle
Alpi" interruppe l'attività chiudendo i cancelli dello stabilimento
sotto la data del 14 ottobre 1968 e procedendo al licenziamento dei
dipendenti, ma che l'azienda, a seguito di accordo sindacale concluso
sotto l'egida del Prefetto di Belluno, era stata rilevata dalla ditta
Loria, la quale ne aveva riassunto i dipendenti a far tempo dal 4
dicembre 1968; che la De Pasqual si fece visitare dall'ufficiale
sanitario di Ponte nelle Alpi, il quale fissò come data presumibile
del parto quella del 6 febbraio 1969, ma che l'evento si verificò l'8
febbraio 1969; che l'I.N.A.M., con nota del 21 marzo 1969, comunicò
"di non poter ammettere l'interessata al beneficio di trattamento
economico di maternità, ostandovi il contenuto dell'art. 26 del
regolamento per l'attuazione della legge n. 860 del 26 agosto 1950".
Nello stesso atto di citazione la De Pasqual obiettò al rifiuto
dell'I.N.A.M. che, essendo stata riassunta dalla ditta Loria il 4
dicembre 1968, risultava in servizio nei tre mesi precedenti la data
del 10 marzo 1969, prognosticata dall'ufficio sanitario dell'I.N.A.M.
per il parto, e, in subordine, che, se si fosse tenuta presente la data
effettiva dell'evento (8 febbraio 1969), non poteva essa De Pasqual
riguardarsi come assente o sospesa dal lavoro nei tre mesi precedenti
tale data per causa alla medesima imputabile. Sulla base di tali
premesse l'attrice chiese all'adito Tribunale di Belluno condannarsi
l'I.N.A.M. a corrisponderle il trattamento economico di maternità con
gli interessi e le spese giudiziali.
In subordine, l'attrice sollevò, nel corso del giudizio, questione
di legittimità dell'art. 5 della legge 26 agosto 1950, n. 860, e
dell'art. 26 del regolamento, emanato per l'attuazione della medesima
con d.P.R. 21 maggio 1953, n. 568, per contrasto con l'art. 38 della
Costituzione.
Si costituì l'I.N.A.M. obiettando che alla data di tre mesi prima
della previsione del parto, cioè al 6 novembre 1968, l'attrice non era
in servizio per essere stata licenziata dalla "Manifattura delle Alpi"
il 14 ottobre 1968 e riassunta dalla ditta Loria sol a far tempo dal 4
dicembre 1968, e negando rilevanza a ciò che il licenziamento fosse
stato intimato non per colpa della De Pasqual.
2. - Con sentenza 19 maggio - 30 luglio 1973 non notificata, il
Tribunale, invece, ritenne che "nel momento dell'inizio del periodo
trimestrale, antecedente la data del parto, l'attrice figurava come
dipendente della "Manifattura delle Alpi" per un triplice ordine di
fatti: primo perché nessun atto era ad essa addebitabile a suo danno,
e dal quale si potesse desumere come conseguenza la "sospensione o
l'assenza senza retribuzione"; secondo, perché l'attrice non era stata
ancora liquidata a tutti i fini contabili e legali, come chiaramente
statuito dall'art. 2 dell'accordo 17 novembre 1968; ed infine anche
perché non vi era stata ancora soluzione di continuità tra
l'occupazione della ditta cedente "Manifattura delle Alpi" e la ditta
cessionaria Loria essendo stato previsto all'uopo un "passaggio diretto
di azienda". Né si deve dimenticare" proseguì il Tribunale "che nella
vertenza de qua il parto, diagnosticato per il 6 febbraio 1969 dal dr.
Venier medico di Ponte nelle Alpi, si ebbe a verificare l'8 febbraio
1969 quando cioè ancora, come sopra specificato, non erano state
esaurite le procedure richieste e previste dagli artt. 2 e 3 e di cui
la nota a verbale a chiarimento dei precitati articoli dell'accordo
interconfederale del 18 aprile 1966".
Tale motivazione, di cui si sono riprodotte le proposizioni
terminali, consentì al Tribunale di accogliere la domanda senza
prendere in esame la questione di legittimità costituzionale, in
subordine sollevata dalla De Pasqual.
3. - Con ordinanza 13 novembre 1974 - 12 febbraio 1975,
regolarmente comunicata e notificata e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 9 luglio 1975 (n. 195 reg. ord. 1975), la Corte
d'appello di Venezia, avanti la quale l'I.N.A.M. aveva impugnato la
sentenza di prime cure con atto notificato il 4 dicembre 1973, ha
ritenuto non manifestamente infondata la questione, riproposta in
subordine nella comparsa di costituzione della De Pasqual, di
legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost.,
dell'art. 26 d.P.R. 21 maggio 1953, n. 568 di esecuzione della legge 26
agosto 1950, n. 860, per i primi due commi del quale "L'indennità
giornaliera di cui all'art. 17, primo comma, della legge 26 agosto
1950, n. 860, e l'indennità una tantum di cui all'art. 22 della
predetta legge, sono corrisposte alle lavoratrici gestanti e puerpere,
aventi comunque diritto in caso di malattia al relativo trattamento
economico, rispettivamente dall'I.N.A.M. o dagli altri enti cui è
affidata l'assicurazione obbligatoria di malattia, qualora all'inizio
del periodo di assenza obbligatoria dal lavoro stabilito dagli artt. 5
e 6 della legge medesima, e salvo, per le lavoratrici dell'agricoltura,
quanto previsto dall'art. 31 del presente regolamento, risulti in atto
il rapporto di lavoro con la corresponsione del relativo salario. Le
lavoratrici gestanti che si trovino sospese od assenti dal lavoro senza
retribuzione all'inizio del periodo di assenza obbligatoria dal lavoro,
sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera purché fra
l'inizio della sospensione o dell'assenza e quello di detto periodo non
siano decorsi più di sessanta giorni; qualora l'assenza sia dovuta a
malattia o ad infortunio sul lavoro l'indennità giornaliera spetta
alla lavoratrice gestante qualunque sia la durata dell'assenza stessa".
(A sua volta, l'art. 17, comma primo, della legge n. 860/1950
dispone che "le lavoratrici delle imprese industriali, commerciali, del
credito e delle assicurazioni private, nonché le impiegate delle
aziende agricole hanno diritto ad una indennità giornaliera pari
all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di assenza
obbligatoria dal lavoro stabilita dagli artt. 5 e 6 della presente
legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità
spettante per malattia.")
Assume il giudice a quo che l'or menzionato art. 26, se dispone che
l'I.N.A.M. è obbligato a corrispondere il trattamento di maternità
"qualora all'inizio del periodo di assenza obbligatoria dal lavoro,
stabilito dagli artt. 5 e 6 della legge... risulti in atto il rapporto
di lavoro con la corresponsione del relativo salario", non prevede
analogo trattamento per l'ipotesi in cui il datore di lavoro "ritenga,
per propri motivi, di chiudere i battenti della fabbrica e licenziare
il personale dipendente", e ne inferisce la violazione vuoi del
principio d'uguaglianza, sancito dall'art. 3, vuoi dell'art. 38, comma
secondo, per il quale "i lavoratori hanno diritto che siano preveduti
ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso
d'infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria".
Queste ragioni hanno indotto la Corte di Venezia anche a dubitare
della legittimità dell'art. 5 della legge 26 agosto 1950, n. 860, il
quale fa divieto di adibire al lavoro donne addette all'industria a)
durante i tre mesi precedenti la data presunta del parto indicato nel
certificato di gravidanza, b) ove il parto avvenga oltre quella data,
per tutto il periodo successivo che precede il parto, e c) durante otto
settimane dono il parto, e dell'art. 26 d.P.R. 21 maggio 1953, n. 568,
in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, della Costituzione.
4. - Avanti la Corte si sono costituiti l'I.N.A.M., rappresentato e
assistito, giusta procura in calce, dagli avvocati Salvatore Di
Pasquale e Giorgio Foà, mediante deduzioni, depositate il 23 luglio
1975, in cui si nega la violazione dell'art. 3 sul riflesso che diverse
sarebbero le due posizioni delle lavoratrici, che la Corte di Venezia
intenderebbe assoggettate a identità di trattamento, e dell'art. 38,
comma secondo, per l'insussistenza, nel caso che ha dato origine alla
questione di costituzionalità, di un rapporto in atto al tempo del
periodo di gravidanza, a sua volta presupposto del rapporto
assicurativo, e la De Pasqual, rappresentata e assistita, giusta
procura speciale con firma autenticata il 19 settembre 1975 per notaio
Molinari Raimondi di Belluno (n. 22.867 rep. 19 settembre 1975), dagli
avvocati Pasquale Nappi e Agostino Perale, mediante deduzioni,
sottoscritte dal solo avv. Nappi e depositate il 4 agosto 1976, in cui
si fa richiamo alle argomentazioni svolte dalla Corte di Venezia
chiedendo la declaratoria d'incostituzionalità delle disposizioni
impugnate.
La Presidenza del Consiglio dei ministri non ha spiegato
intervento.
Nella memoria illustrativa, depositata il 14 gennaio 1980,
l'I.N.A.M. richiama giurisprudenza della Corte sull'art. 3 Cost., e, a
proposito dell'art. 38, comma secondo, la sentenza 4 febbraio 1967, n.
7.
Con memoria depositata il 10 gennaio 1980, la De Pasqual ripete
trattarsi di ingiustificata diversità di trattamento tra lavoratore
licenziato e lavoratore occupato, soggiungendo che, essendo il
licenziamento nella specie illegittimo, l'I.N.A.M. potrebbe agire in
rivalsa, a sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti del datore di
lavoro, in quanto "responsabile" del licenziamento.
Alla udienza pubblica del 30 gennaio 1980 il Giudice Andrioli ha
svolto la relazione. Considerato in diritto :
1. - Va preliminarmente dichiarata l'irritualità della
costituzione della De Pasqual perché avvenuta fuori termine.
2. - La Corte d'appello di Venezia ha dei quattro ordini di
argomentazioni, che avevano indotto il Tribunale di Belluno ad
accogliere la domanda della De Pasqual, disatteso soltanto il primo
ponendo per l'appunto a base delle prospettate questioni di
costituzionalità la contrapposizione tra la fattispecie, delineata
nell'art. 26 d.P.R. n. 568/1953, e la estraneità del volere della De
Pasqual al licenziamento intimato per cessazione di attività
imprenditoriale, di cui, in una con tutti i dipendenti della
"Manifattura delle Alpi", era stata fatta segno, e con ciò ha - sia
pure immotivatamente - escluso che la condizione della De Pasqual (e
degli altri dipendenti licenziati) giustificasse, indipendentemente dal
rilievo (e poi dalla constatazione del buon fondamento) della questione
di costituzionalità delle disposizioni impugnate, la conferma della
sentenza di accoglimento della domanda, resa dal giudice di prime cure.
Neppure una parola, invece, ha la Corte di Venezia speso sui tre altri
ordini di argomentazioni del Tribunale e, segnatamente, sul terzo e sul
quarto e, pertanto, non ha offerto consistente dimostrazione
dell'apprezzamento di rilevanza.
Ciò che più conta: la Corte di Venezia non si è posta il dubbio
sulla natura giuridica del d.P.R. n. 568/1953, solo sciogliendo il
quale nel senso che si tratti di legge delegata si sarebbe giustificata
la rimessione della questione di costituzionalità all'esame di questa
Corte.
Lo scioglimento del dubbio non può non essere negativo perché a)
l'art. 35 della legge n. 860/1950, entrata in vigore il 3 gennaio 1951,
prevede che "con regolamento, che sarà approvato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate
le norme occorrenti per l'applicazione della presente legge, entro due
mesi dalla data di pubblicazione della legge stessa", ma non determina
principi e criteri direttivi (tutto si riduce a fissare nel secondo
comma il limite di lire 30.000 per l'ammenda da comminarsi per le
contravvenzioni alle norme del regolamento), si limita ad indicare il
termine di due mesi dalla data di pubblicazione della legge stessa,
peraltro non osservato, ed esige il parere del Consiglio di Stato
richiesto per i regolamenti e non per le leggi delegate, b) il d.P.R.
n. 568/1953, a parte la qualifica di regolamento, dà atto della
acquisizione del parere del Consiglio di Stato e richiama, sempre nel
preambolo, non gli artt. 76 e 77, comma primo, Cost. ma l'art. 87,
comma quinto, che prevede la emanazione, da parte del Presidente della
Repubblica, di decreti aventi valore di legge e di regolamenti.
Gli indici a favore della qualifica di regolamento sovrastano i
dati, da cui potrebbe trar vigore la qualifica di legge delegata che
intendesse riconoscersi al d.P.R. in esame (sull'argomento, in
generale, ord. n. 49/1962, sent. n. 56/1975, ord. n. 20/1979).
L'inammissibilità avanti a questa Corte della questione di
legittimità dell'art. 26 preclude anche l'esame della questione di
costituzionalità dell'art. 5 della legge n. 860/1950, coinvolto nel
presente incidente sol per essere citato nell'art. 26.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'art. 26
d.P.R. 21 maggio 1953, n. 568, e, quindi, dell'art. 5 della legge 26
agosto 1950, n. 860, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, comma
secondo, Cost., dalla Corte d'appello di Venezia con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte