Sentenza n. 69/1982
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/04/1980 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 99,
ult. comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), promossi
con ordinanze emesse dalla Corte d'appello di Milano il 25 giugno 1980,
il 25 settembre 1980, il 19 novembre 1980 (n. 3 ordinanze) ed il 21
gennaio 1981 (n. 2 ordinanze), iscritte rispettivamente ai nn. 271,
272, 269, 270, 720, 655 e 660 del registro ordinanze 1981 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 214, 234, 255 e 338
dell'anno 1981.
Visti gli atti di costituzione di Luciano Claudio ed altri,
dell'INPS, della Banca Privata Italiana e gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1982 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli,
uditi l'avv. Franco Agostini per Luciano Claudio ed altri, l'avv.
Giovanni Romoli per l'INPS, l'avv. Michele Giorgianni per la Banca
Privata Italiana e l'avvocato dello Stato Giorgio Ferri per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Depositato, sotto la data del 27 febbraio 1975 nella
cancelleria del Tribunale di Milano, l'elenco dei crediti privilegiati
della Banca Privata Italiana s.p.a., posta in liquidazione coatta
amministrativa con d.m. 27 settembre 1974 (G.U. 28 settembre 1974),
spiegarono opposizione, con tre distinti ricorsi depositati il 13 marzo
1975 e notificati il successivo 5 maggio, Ottorino Gentili, Alberto
Giuliano, Vincenzo Dell'Acqua dipendenti della Banca che ne erano stati
nell'elenco riconosciuti creditori per indennità di servizio e di
quiescenza maturate fino al 30 settembre 1974 al lordo delle ritenute
di legge, assumendo che i loro crediti per indennità di anzianità
erano di ammontare superiore e rivendicando altri crediti per
differenze di competenze maturate nel 1974 fino al 30 settembre 1974,
di cui si fecero a chiedere il pagamento.
Nel corso del giudizio, il Gentili e il Dell'Acqua, che avevano
continuato a prestare servizio, il primo fino al 31 luglio 1975 e il
secondo fino al 30 giugno 1975, e il Giuliano, che era stato licenziato
il 15 novembre 1974 con esonero dalla prestazione del servizio nel
periodo del preavviso, assumendo che erano state loro liquidate le
spettanze successivamente maturate in misura inferiore al dovuto
chiesero di essere ammessi al passivo in via privilegiata per le
differenze.
1.2. - Con ricorso notificato il 5 maggio 1975, Pontello Silvano,
il quale aveva prestato servizio alle dipendenze della Banca fino al 31
agosto 1974, lamentò che la indennità di anzianità gli era stata
liquidata senza computarla sulla base della ultima retribuzione
percepita, e chiese di essere ammesso al passivo per la differenza in
via privilegiata.
1.3. - Riunite le quattro cause, il Tribunale di Milano, con
sentenza 11 gennaio-22 febbraio 1979, rigettò le domande condannando
nelle spese i ricorrenti i quali, con atto notificato il 13 marzo 1979,
interposero appello alla locale Corte, che, richiamato l'orientamento
giurisprudenziale della Cassazione inteso ad interpretare l'art. 99
u.c. l. fall. nel senso dell'inappellabilità delle sentenze rese, nel
giudizio di opposizione allo stato passivo, per le controversie che
rientrano nella competenza pretorile non solo per valore ma anche per
materia (come le controversie individuali di lavoro) e precisato che
tale orientamento si estenderebbe anche alle dichiarazioni tardive di
credito (come quella formulata dal Pontello), nonché a crediti di
massa (parte delle pretese dei tre altri dipendenti della Banca) non ha
dichiarato inammissibili gli appelli, ma ha giudicato non
manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 comma 2 Cost., la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 99 u.c. r.d. 16
marzo 1942 n. 267 in quanto non consente l'appello avverso la sentenza
resa in controversie che, pur eccedendo dai limiti di valore, rientrano
nella competenza per materia del pretore, con ordinanza emessa il 19
novembre 1980, notificata il 15 gennaio 1981 e comunicata il 19 dello
stesso mese, pubblicata nella G.U. n. 234 del 26 agosto 1981 e iscritta
al n. 269 R.O. 1981.
Ad avviso della Corte di Milano il diverso trattamento fatto in
punto ad appellabilità di sentenze alle controversie individuali di
lavoro a seconda che il datore di lavoro sia in bonis ovvero formi il
credito del lavoratore oggetto di opposizione allo stato passivo del
datore fallito o in l.c.a. o di dichiarazione tardiva non si
giustifichi per esigenze di celerità di giudizio, che - se così fosse
- dovrebbe essere estesa (e non lo è) a controversie di natura
diversa, né da ciò che competente a conoscere in primo grado delle
opposizioni a stato passivo o a elenco di crediti e delle dichiarazioni
tardive è quel tribunale che esercita nelle controversie di lavoro
trattate fuori da procedure concorsuali funzioni di giudice di appello
perché tale identità non spiega la soppressione della garanzia del
doppio grado di giurisdizione.
1.4. - Avanti questa Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 15 settembre 1981, nel quale l'Avvocatura generale dello
Stato, pur ammettendo che la disposizione impugnata potrebbe essere
interpretata in guisa tale da sottrarla a sospetti
d'incostituzionalità, ha concluso per la infondatezza della proposta
questione per ciò a) che le esigenze della procedura fallimentare,
connesse alla finalità di definire con il metodo concorsuale, il
complesso dei rapporti dell'impresa dissestata, comportano e
giustificano peculiari adattamenti del rito, rispetto ai quali la
stessa Corte costituzionale, con le sentt. 151 e 152/1980, ha affermato
la necessità di verificare, caso per caso, se la norma di diritto
fallimentare abbia o meno ragionevolmente derogato ai principi generali
del processo per garantire efficacia e speditezza alle procedure
concorsuali, b) che il principio del doppio grado di giurisdizione non
forma oggetto di garanzia costituzionale, c) che, sostituendosi la
competenza del tribunale a quella del pretore, la collegialità
dell'ufficio e, quindi, del giudizio somministrerebbe maggiori garanzie
alle parti.
2.1. - Provvedendo sull'appello avverso la sentenza 7 dicembre
1978-12 febbraio 1979, con cui il Tribunale di Milano aveva
parzialmente accolto la dichiarazione tardiva di credito dell'INPS
disponendone l'ammissione al passivo del Banco di Milano posto in
liquidazione coatta amministrativa in parte in via chirografaria e in
parte in via privilegiata, la locale Corte ha giudicato rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale,
in riferimento all'art. 3 comma 1 Cost., dell'art. 99 u.c. r.d. 16
marzo 1942 n. 267 in quanto non consente l'appello avverso le sentenze
attribuite alla competenza per materia del pretore, con ordinanza
emessa il 19 novembre 1980, notificata il 15 gennaio 1981 e comunicata
il 19 dello stesso mese, pubblicata nella G.U. n. 214 del 5 agosto
1981 e iscritta al n. 270 R.O. 1981, la cui motivazione non diverge
dall'altra svolta nella ordinanza emessa sotto la stessa data, iscritta
al n. 269 R.O. 1981.
2.2. - Avanti la Corte si è costituito l'INPS con atto depositato
il 25 ottobre 1981, nel quale ha in via preliminare eccepito
l'irrilevanza della proposta questione in giudizio di dichiarazione
tardiva di credito, cui non sarebbe applicabile l'art. 99 u.c., e nel
merito ha argomentato per la fondatezza da ciò che, se la
inappellabilità sancita dall'art. 99 u.c. era concepibile nel 1942 in
cui la difesa del cittadino era assai più labile e non garantita
costituzionalmente e la competenza del pretore era contenuta sia per
valore sia per materia, più non lo è nei tempi attuali in cui ambo le
condizioni (tutela del diritto di difesa del cittadino e competenza
pretorile) sono radicalmente mutate; ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 25 agosto
1981, in cui l'Avvocatura generale dello Stato, riecheggiato il
contenuto del precedente atto d'intervento, ha posto in rilievo che il
credito tardivamente dichiarato dall'INPS non eccederebbe il limite
della competenza pretorile per valore.
3.1. - Provvedendo sull'appello avverso la sentenza 19 ottobre-18
dicembre 1978, con cui il Tribunale di Milano aveva accolto la
dichiarazione tardiva di credito dell'INPS disponendone l'ammissione al
passivo del fallimento della s.p.a. CREAS in prededuzione per
contributi maturati nel periodo in cui la CREAS era sottoposta a
procedura di concordato preventivo, la Corte ha giudicato non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale,
in riferimento all'art. 3 comma 1 Cost., dell'art. 99 u.c. r.d. 16
marzo 1942 n. 267, con ordinanza emessa il 25 giugno 1980, notificata
il 5 e comunicata il 12 del successivo mese di novembre, pubblicata
nella G.U. n. 234 del 26 agosto 1981 e iscritta al n. 271 R.O. 1981,
in cui in aggiunta alla motivazione svolta in altre ordinanze, ha
ribadito che la collocazione per prededuzione non divergerebbe, sul
piano normativo e applicativo, dalla collocazione in via privilegiata
per essere anche i crediti collocati con prededuzione soggetti alle
stesse tecniche di accertamento dei crediti privilegiati nelle
procedure concorsuali.
3.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri riproduce
argomentazioni svolte nei precedenti atti.
4. - Provvedendo sull'appello avverso la sentenza 12 aprile-28
giugno 1979, con cui il Tribunale di Milano aveva respinto la domanda,
proposta dall'INPS, di ammissione al passivo del fallimento della
s.p.a. S.G.M., la locale Corte, riproducendo la motivazione di
precedenti ordinanze, ha giudicato non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
comma 1 Cost., dell'art. 99 u.c. r.d. 16 marzo 1942 n. 267, con
ordinanza emessa il 24 settembre 1980, comunicata il 12 novembre e
notificata il 1 dicembre dello stesso anno, pubblicata nella G.U. n.
255 del 16 settembre 1981 e iscritta al n. 272 R.O. 1981.
Avanti la Corte si è costituito l'INPS con atto depositato il 3
ottobre 1981, in cui sono riprodotte argomentazioni svolte
nell'incidente iscritto al n. 270 R.O. 1981; è intervenuto, con atto
depositato il 6 ottobre 1981, il cui contenuto riproduce la sostanza di
precedenti interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri.
5.1. - Pronunciando sull'appello avverso la sentenza 25 ottobre-18
novembre 1979, con cui il Tribunale di Milano aveva respinto la
dichiarazione tardiva di credito, proposta dall'INPS per conseguire
l'ammissione in prededuzione al passivo del fallimento della s.p.a.
OMSA, la locale Corte ha giudicato non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
comma 1 Cost., dell'art. 99 u.c. r.d. 16 marzo 1942 n. 267, in quanto
non consente l'appello avverso sentenze emesse nelle controversie che
rientrano nella competenza per materia del pretore, con ordinanza
emessa il 21 gennaio 1981, notificata e comunicata il 23 luglio dello
stesso anno, pubblicata nella G.U. n. 338 del 9 dicembre 1981 e
iscritta al n. 655 R.O. 1981, che riproduce la motivazione di
precedenti ordinanze.
5.2. - Avanti la Corte si è costituito l'INPS con atto depositato
il 23 dicembre 1981 in cui ha riprodotto difese già esposte in
precedenti atti; è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri con atto depositato il 22 dicembre 1981, in cui l'Avvocatura
generale dello Stato, sulla base di già svolte argomentazioni, ha
concluso per la irrilevanza e, in ipotesi, per l'infondatezza della
proposta questione.
6.1. - Provvedendo sull'appello avverso la sentenza 14 giugno-10
settembre 1979, con cui il Tribunale di Milano aveva respinto la
dichiarazione tardiva di credito, proposta dall'INPS per conseguire
l'ammissione con prededuzione al passivo del fallimento della s.p.a.
OMSA, la locale Corte ha giudicato non manifestamente infondata, in
riferimento all'art. 3 comma 1 Cost., la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 99 u.c. r.d. 16 marzo 1942 n. 267, con
ordinanza emessa il 21 gennaio 1981 (notificata il 23 luglio e
comunicata il 29 settembre dello stesso anno, pubblicata nella G.U. n.
338 del 9 dicembre 1981 e iscritta al n. 660 R.O. 1981), la cui
motivazione non diverge da quella dell'ordinanza resa in pari data tra
le stesse parti.
6.2. - Avanti la Corte si è costituito l'INPS con atto comune al
precedente iscritto al n. 655/1981, così come riproduce l'atto
d'intervento in quell'incidente l'atto depositato il 22 dicembre 1981,
con cui l'Avvocatura generale dello Stato ha spiegato intervento per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
7.1. - Provvedendo sull'appello avverso la sentenza 19 gennaio-26
febbraio 1979, con cui il Tribunale di Milano aveva respinto i ricorsi,
separati e poi riuniti, di dichiarazioni tardive di credito, proposti
da Cortini Angelo, Gelardi Alfonso, Luciano Claudio, Ferri Corrado,
Cambise Sergio e Falciani Cesare per conseguire l'ammissione in via
privilegiata al passivo della s.p.a. Banca Privata Italiana, posta in
liquidazione coatta amministrativa, la locale Corte, con ordinanza
emessa il 19 novembre 1980 (notificata il 16 e comunicata il 21 del
mese di settembre del 1981, pubblicata nella G.U. n. 338 del 9 dicembre
1981 e iscritta al n. 720 R.O. 1981), ha giudicato non manifestamente
infondata, in riferimento all'art. 3 comma 1 Cost., la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 99 u.c. r.d. 16 marzo 1942 n.
267, precisando, in aggiunta agli argomenti esposti in precedenti
ordinanze, che il sospetto d'illegittimità si appunta non già
sull'esclusione del doppio grado di giurisdizione, sibbene sulla
constatazione della irrazionalità del criterio che ha guidato nel
determinare l'inappellabilità: o - ha sottolineato la Corte -
l'esclusione del secondo grado deriva da esigenze intrinseche alla
procedura fallimentare e allora la inappellabilità dovrebbe colpire
tutte le sentenze emesse nei giudizi di opposizione allo stato passivo
senza discriminare a stregua del loro valore, ovvero quelle relative a
controversie al di sotto di un certo valore, senza discriminare a
seconda della loro natura; o l'esclusione del secondo grado dipende
dalla materia, ed allora dovrebbe essere estesa al di fuori dell'ambito
concorsuale.
7.2. - Avanti la Corte si sono costituiti il commissario
liquidatore della Banca con atto depositato il 28 dicembre 1981, nel
quale ha argomentato l'infondatezza della questione da ciò che per un
verso il doppio grado di giurisdizione non costituisce oggetto di
garanzia costituzionale e per altro verso non sussiste identità di
situazioni tra accertamento del passivo concorsuale e processo di
cognizione ordinaria, e Luciano Claudio, Cambise Sergio e Falciani
Cesare con atto depositato il 21 ottobre 1981, in cui hanno eccepito
l'irrilevanza della questione per non essere l'art. 99 u.c. l. fall.
applicabile alle dichiarazioni tardive di crediti e hanno fatto
propria, nel merito, la motivazione della ordinanza di remissione.
Argomentazioni svolte e conclusioni formulate in precedenti
interventi sono riprodotte nell'atto, depositato il 22 dicembre 1981,
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
8. - Alla pubblica udienza del 24 marzo 1982, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto la relazione, gli avv.ti Agostini, Romoli e
Giorgianni hanno ampiamente illustrato argomentazioni svolte e
conclusioni formulate negli scritti; l'avv. dello Stato Ferri per
l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha in particolar
guisa insistito sulla esigenza di speditezza delle procedure
concorsuali quale ragione giustificatrice della inappellabilità senza
limite di valore delle sentenze di ammissione al passivo concorsuale di
crediti di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. Considerato in diritto :
9.1. - Le sette ordinanze della Corte di Milano, sebbene rese su
appelli in controversie in cui sono parti portatori di crediti di
lavoro o di previdenza e assistenza obbligatorie da un lato e imprese
fallite o in liquidazione coatta amministrativa dall'altro lato e
quantunque dei crediti alcuni siano concorrenti e altri suscettibili di
prededuzione e tra i creditori concorrenti alcuni abbiano spiegato
opposizione tempestiva e altri formulato dichiarazioni tardive, hanno
per oggetto la stessa questione di legittimità vuoi per quel che
concerne la norma impugnata vuoi per quel che riflette la disposizione
della Costituzione assunta a parametro.
La inidoneità delle elencate caratteristiche (tardività della
domanda; collocabilità con prededuzione) a suddividere in distinte
seppur connesse questioni la unica questione è stata constatata nelle
sette ordinanze (tardività nelle ordinanze iscritte ai nn. 269 a 272 e
655 R.O. 1981; collocabilità con prededuzione nelle ordinanze iscritte
ai nn. 269, 271, 272 e 655 R.O. 1981) ed è comunque ritenuta nel
diritto vivente; d'altro canto, la Corte di Milano, a questione di
costituzionalità definita, ben potrà, nei giudizi in cui non è stata
puntualmente effettuata detta constatazione, assoggettare, ai fini
della cognizione del merito, a verifica i dubbi cui le ripetute
caratteristiche offrono occasione. Né esime questa Corte dal giudicare
della sostanza della proposta questione il rilievo affacciato nel
procedimento iscritto al n. 270 R.O. 1981, che alcuno dei crediti non
supererebbe il limite di competenza pretorile per valore, perché il
valore della controversia si determina dalla domanda, che nel caso
travalicava quel limite, e non dalla misura del parziale accoglimento
della medesima, cui è addivenuto il commissario liquidatore del Banco
di Milano nel provvedimento che ha poi formato oggetto di giudizio.
Né varrebbe obiettare che soltanto cinque dei sette incidenti sono
sorti in procedure fallimentari perché l'art. 99 si annovera tra le
norme attratte nel campo della l.c.a. dall'articolo 209 comma 3, che a
sua volta figura nell'elenco delle norme della l. fall. idonee ad
abrogare disposizioni incompatibili di anteriori leggi speciali
disciplinatrici di procedure di l.c.a..
Pertanto, ben si giustifica la unitaria trattazione dei sette
procedimenti.
9.2. - Prima di assoggettare il merito dell'unica questione ad
esame mette conto di identificarne con precisione l'oggetto perché, se
è vero che nelle sette ordinanze viene investito l'art. 99 u.c. l.
fall. in quanto non consentirebbe l'appello avverso le sentenze in
cause attribuite alla competenza per materia del pretore, non è meno
vero che la lettura della motivazione delle ordinanze pone in chiara
luce che non tutte le ipotesi di competenza per materia del pretore,
adunate nell'art. 8 c.p.c. arricchito dalla successiva legislazione,
sono assoggettate ad esame, ma soltanto le specie delle controversie
individuali di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie: a
parte che nei sette procedimenti non vengono in considerazione se non
crediti previsti negli artt. 409 e 442 c.p.c., per i quali riceve
applicazione, fuori delle procedure concorsuali, la l. 11 agosto 1973,
n. 533, sta che nelle sette ordinanze sono richiamate disposizioni del
codice di procedura civile su cui ha operato la forza novellatrice
della or menzionata l. 533/1973: più precisamente formano oggetto di
richiamo l'art. 440 nella ordinanza iscritta al n. 272 R.O. 1981, gli
artt. 409 e 413 nella ordinanza iscritta al n. 720 R.O. 1981, gli
artt. 442 e 444 nell'ordinanza iscritta al n. 655 R.O. 1981, gli artt.
409, 413 e 440 nella ordinanza iscritta al n. 269 R.O. 1981, gli artt.
409, 413 e 442 nelle ordinanze iscritte ai nn. 270 e 271 R.O. 1981, e
infine gli artt. 409, 413, 442 e 444 nella ordinanza iscritta al n. 660
R.O. 1981. È dunque lecito concludere che alla Corte di Milano sono
state direttamente o per richiamo presenti soltanto norme che
disciplinano le due categorie di crediti di lavoro e di previdenza e
assistenza obbligatorie, e che il giudizio di questa Corte non può
spazzare su specie di competenza pretorile per materia diverse dalle
due ripetute categorie.
10.1. - L'art. 99 u.c., interpretato nel senso fatto proprio dalla
Cassazione, di dire inappellabili - quale che sia l'ammontare dei
crediti di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie verso
impresa fallita o in l.c.a. - le sentenze rese dal competente tribunale
non riesce indenne dalle censure di violazione dell'art. 3, che la
Corte d'appello di Milano gli ha rivolto.
Invero, non può non apparire irrazionale che delle caratteristiche
che fanno speciale il rito costruito con la l. 533/1973 sia inserita
nell'art. 99 soltanto la sottrazione delle controversie, che ne formano
oggetto, alla normale competenza del tribunale per valore (e la
consecutiva competenza per materia del pretore) per inferirne
l'inappellabilità di sentenze senza rispettare il limite di lire
750.000, e si continui - com'è pur diritto vivente - a dire
disciplinato l'intero giudizio dalle norme del rito ordinario. La
discrasia non potrebbe essere più tangibile.
Non meno irrazionale è il trattamento riservato in punto ai mezzi
d'impugnazione della sentenza di primo grado ai portatori di crediti di
lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie a seconda che il
datore sia in bonis ovvero fallito o in l.c.a., quando coincidono nel
concreto le finalità pratiche degli uni e degli altri (si vuol dire la
legittimazione a partecipare alla distribuzione, nel rispetto delle
legittime cause di prelazione, del ricavo della liquidazione dei beni
del debitore in bonis e no).
10.2. - Alla motivazione della Corte di Milano non ha validamente
replicato il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, in parte
fiancheggiato dal commissario liquidatore della Banca Privata Italiana,
non ha mancato di prospettare, in via preliminare, ragioni, che
peraltro si è visto inaccettabili, di irrilevanza della questione e
proclamato che tra le due interpretazioni letterali dell'art. 99 u.c.
sarebbe da privilegiare quella, disattesa dalla Cassazione, che non si
espone a sospetti d'incostituzionalità.
Alla esigenza di celerità che varrebbe a contrassegnare le
procedure concorsuali e a giustificare sul piano della razionalità
l'art. 99 u.c., così come interpretato dalla Cassazione, è da
obiettare che tali esigenze sono soddisfatte in pregiudizio non di
tutti i creditori di imprese decotte (concorrenti e di massa), ma dei
soli portatori di crediti di lavoro e di previdenza e assistenza
obbligatorie.
Né maggior pregio assiste l'altra argomentazione di ordine, per
così dire, interno dedotta da ciò che il tribunale, seppur nella
veste di giudice di primo grado, non mancherebbe di esercitare le
proprie funzioni anche nelle procedure concorsuali perché la
irrazionalità è stata dalla Corte di Milano desunta non dalla
struttura collegiale o monocratica del giudice di primo grado (non
essenziale la monocrazia dell'ufficio giudiziario di primo grado al
rito speciale della l. 533/1973 al punto che il legislatore,
convertendo, nella l. 3 aprile 1979 n. 95 il d.l. 30 gennaio 1979 n. 26
che ha emanato provvedimenti urgenti per l'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi, ha esteso la l. 533/1973 a
giudizi di primo grado di competenza del tribunale), sibbene dai due
ordini di motivi che si sono riassunti.
Né questa Corte facendo propria la motivazione del giudice a quo
erige a principio di vigore costituzionale la garanzia del doppio grado
di giurisdizione fuori della area segnata dall'art. 125 comma 2 Cost.
perché la dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 99 u.c., così
come interpretato dalla Cassazione, basa non già sulla legittimità
dei limiti cui l'art. 99 u.c., inteso alla stregua del diritto vivente,
assoggetta l'appello avverso sentenze rese su crediti di lavoro e di
previdenza e assistenza obbligatorie, sibbene sulla constatata
irrazionalità dei criteri che hanno indotto alla ampliatio della
inappellabilità: o l'esclusione del secondo grado è suggerita da
esigenze intrinseche alle procedure concorsuali e allora
l'inappellabilità, così come strutturata nella giurisprudenza della
Cassazione, dovrebbe coinvolgere tutti i crediti quali che siano i
rapporti da cui derivano; o la quasi totale esclusione del secondo
grado nei termini segnati dalla Cassazione dipende dalla natura dei
crediti di lavoro, e allora dovrebbero esserne travolti anche gli artt.
413 e 440 (in sé e richiamati dall'art. 442) e 444 c.p.c..
Insomma: diritto vivente non equivale sempre a diritto conforme
alla Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 99 ultimo comma
r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nella parte in cui sancisce
l'inappellabilità delle sentenze rese su crediti di lavoro e di
previdenza e assistenza obbligatorie, contemplati negli artt. 409 e
442 c.p.c.; questione sollevata dalla Corte d'appello di Milano con le
ordinanze rese il 25 giugno 1980 (n. 271 R.O. 1981), il 25 settembre
1980 (n. 272 R.O. 1981), in numero di tre il 19 novembre 1980 (nn. 269,
270 e 720 R.O. 1981) e in numero di due il 21 gennaio 1981 (nn. 655 e
660 R.O. 1981).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte