Sentenza n. 69/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/1983 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1
della legge della Regione Lazio 2 dicembre 1975, n. 79 (trattamento
giuridico ed economico ed inquadramento del personale già dipendente
dalle imprese di trasporto private in atto utilizzato ai sensi della
legge regionale 22 aprile 1975 n. 33 dalle società "Stefer" e "Romana
per le ferrovie nord") promossi con le ordinanze emesse dal Pretore di
Roma in data 30 novembre 1977, 6 maggio 1978 (due ordinanze) e 27
novembre 1978, dalla Corte di Cassazione in data 14 marzo 1979 e dal
Pretore di Roma in data 7 giugno 1979 (tre ordinanze), 20 ottobre e 19
novembre 1979, 6 aprile e 6 luglio 1981, rispettivamente iscritte al n.
89 del Registro Ordinanze 1978, ai nn. 8, 9, 80, 696, 915, 916, 917 e
1023 del Registro Ordinanze 1979, al n. 57 del Registro Ordinanze 1980,
al n. 442 del Registro Ordinanze 1981 e al n. 126 del Registro
Ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 101 del 1978, nn. 73, 87 e 338 del 1979, nn. 43, 71 e 85 del 1980,
n. 290 del 1981 e n. 199 del 1982.
Visti gli atti di costituzione di Picchi Luciano, di Denaro Angelo,
di Fiaschetti Aldo e Franco, di D'Annunzio Pietro, di Molle Elios e
Italo, di Alfano Domenico ed altri, di Agresti Renato, di Cellitti
Fausta, di Cappucci Vincenzo ed altro, delle Società Stefer e Acotral
e l'atto di intervento della Regione Lazio;
udito nell'udienza pubblica del 1 dicembre 1982 il Giudice relatore
Francesco Saja;
uditi l'Avvocato Vittorio Zammit per Picchi Luciano, Denaro Angelo,
Fiaschetti Aldo e Franco, Molle Elios e Italo e Cappucci Vincenzo ed
altro, l'Avvocato Nicola Cavasola per le Società Stefer e Acotral e
l'Avvocato Mario Nigro per la Regione Lazio.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un processo civile avente per oggetto la
qualifica ed il connesso trattamento economico del lavoratore Picchi
Luciano, già dipendente di una impresa privata concessionaria di
autoservizi e poi della società Stefer ai sensi dell'art. 5 della
legge della Regione Lazio 22 aprile 1975 n. 33 e inquadrato ai sensi
dell'art. 1 della legge regionale 2 dicembre 1975 n. 79, il pretore di
Roma - con ordinanza del 30 novembre 1977, regolarmente notificata e
comunicata nonché pubblicata nella G.U. n. 101 del 12 aprile 1978,
reg. ord. n. 89 del 1978- sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge da ultimo citata, in riferimento
all'art. 117 della Costituzione.
Rilevava il pretore che, mentre ai sensi dell'art. 5 l. reg. n. 33
del 1975 cit. il personale trasferito dalle imprese private di
trasporto alle società Stefer e Romana Ferrovie del Nord aveva
mantenuto il trattamento giuridico ed economico goduto al momento del
trasferimento, la norma impugnata stabiliva un trattamento ed un
inquadramento da definire mediante trattative condotte dalle due citate
società e dalle organizzazioni sindacali di categoria e regionali
confederali, sulla base degli accordi già intercorsi il 26 luglio 1973
e il 2 marzo 1975 e con decorrenza dal 1 novembre 1975, e attraverso
conseguenti futuri provvedimenti regionali in conformità all'art. 2,
terzo comma, l.reg. n. 10 del 1973 e all'art. 6, secondo comma, l. reg.
n. 33 de 1975.
Ciò premesso, il pretore dubitava che la norma impugnata
contrastasse con l'art. 117 Cost., in quanto la materia delle "tramvie
e linee automobilistiche d'interesse regionale", di cui alla citata
norma costituzionale, non sembrava comprendere la disciplina del
rapporto di lavoro del personale appartenente alle imprese di
trasporto.
La stessa questione di legittimità costituzionale veniva sollevata
dal medesimo pretore con due ordinanze del 6 maggio 1978 - regolarmente
notificate e comunicate nonché pubblicate nella G.U. n. 73 del 14
marzo 1979; reg. ord. nn. 8 e 9 del 1979 - emesse nei processi Denaro
Angelo e Fiaschetti Aldo e Franco contro Stefer e Acotral.
2. - Il Pretore di Roma sollevava la stessa questione di
legittimità costituzionale con ordinanza del 27 novembre 1978 (in G.U.
n. 87 del 28 marzo 1979; reg. ord. n. 80 del 1979) emessa nel processo
D'Annunzio Pietro contro Stefer e Acotral, aggiungendo a quanto detto
nelle precedenti ordinanze che i rapporti giuridici privati - come il
rapporto di lavoro di cui nel giudizio a quo - esulavano dalla potestà
legislativa regionale e che l'assenza di principi fondamentali nella
legislazione statale sulla materia impediva comunque alle regioni di
legiferare.
La stessa questione, e nei medesimi termini, veniva sollevata dal
pretore con ordinanza 6 luglio 1981 (in G.U. n. 199 del 21 luglio 1982;
reg. ord. n. 126 del 1982) emessa nel procedimento civile Aquilini
Giovanni contro Acotral.
3. - Questione di legittimità costituzionale della norma citata
veniva sollevata anche dalla Corte di cassazione con ordinanza del 14
marzo 1979, emessa nel procedimento civile Molle Elios e Italo contro
Stefer e Acotral (in G.U. n. 338 del 12 dicembre 1979; reg. ord. n. 696
del 1979) ma in riferimento non soltanto all'art. 117 bensì anche
all'art. 39, primo e quarto comma, della Costituzione.
Sembrava alla Corte che l'illegittimità della norma impugnata
potesse ravvisarsi non solo per avere la Regione legiferato in materia
di rapporti privatistici, ma anche per avere essa attribuito ai
sindacati compiti estranei alla previsione dell'art. 39 Cost.: la norma
regionale in questione, disciplinando attraverso la contrattazione
sindacale l'inquadramento di singoli o di gruppi di lavoratori, avrebbe
inciso su interessi individuali anzi che su interessi di categoria, che
erano i soli attribuiti dalla Costituzione alla tutela sindacale.
4. - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. reg.
n. 79 del 1975 veniva ancora sollevata dal pretore di Roma con tre
ordinanze del 7 giugno 1979, emesse nei procedimenti civili Alfano
Domenico, Cardarelli Ilvo e Bernasconi Mario contro Stefer e Acotral
(in G. U. n. 43 del 13 febbraio 1980; reg. ord. n. 915, 916, 917 del
1979), in riferimento non soltanto all'art. 117, bensì anche all'art.
76 Cost.
Rilevava il pretore come il primo comma della norma impugnata
delegasse alla Giunta regionale la formazione di provvedimenti in
materia di trattamento giuridico ed economico nonché di inquadramento
del personale della Stefer e della Romana Ferrovie del Nord. Ciò
portava a ritenere che la norma configurasse una delega di funzione
legislativa ai sensi dell'art. 76 Cost. senza che fossero indicati "i
principi e criteri direttivi", di cui al medesimo articolo.
5. - Con ordinanze del 20 ottobre e del 19 novembre 1979 (in G.U.
n. 71 del 12 marzo 1980 e n. 85 del 26 marzo 1980; reg. ord. n. 1023
del 1979 e 57 del 1980), emesse nei procedimenti civili Agresti Renato
e Cellitti Fausta ed altro contro Stefer e Acotral, il pretore di Roma
sollevava questioni di legittimità costituzionale della più volte
citata norma regionale in riferimento agli artt. 117 e 76 Cost.,
riportandosi per relationem alle motivazioni delle ordinanze n. 80 e
915 del 1979 sopra illustrate.
Lo stesso pretore, con ordinanza del 6 aprile 1981 (in G.U. n. 290
del 21 ottobre 1981; reg. ord. 442 del 1981) sollevava questione di
legittimità costituzionale della medesima norma in riferimento agli
artt. 117 e 39 Cost., riportandosi per relationem alla motivazione
della sopra indicata ordinanza della Corte di cassazione.
6. - I lavoratori dipendenti si costituivano nelle cause relative a
tutte le ordinanze di rimessione, eccettuata quella contrassegnata col
n. 126 reg. ord. del 1982, chiedendo dichiararsi l'illegittimità
costituzionale della norma impugnata.
Si costituivano anche nelle dette cause la società Stefer e
l'Azienda consortile trasporti laziali (Acotral), succeduta alla prima,
sostenendo l'infondatezza di tutte le questioni.
Quanto al prospettato contrasto della norma impugnata con l'art.
117 Cost., la Stefer negava che la relativa disciplina concernesse il
rapporto di lavoro dei dipendenti dalle imprese di trasporto in
concessione, essendo limitata alle modalità di inserimento dei
medesimi nelle nuove aziende affidatarie. La norma, inoltre, non
incideva su rapporti di diritto privato ma aveva rilevanza
pubblicistica.
L'Acotral svolgeva analoghi rilievi ed aggiungeva che, essendo
avvenuto il trasferimento delle funzioni dallo Stato alle regioni "per
settori organici di materie" (artt. 17 lett. b, l. n. 281 del 1970 e 1
l. n. 382 del 1975) l'elencazione di materie dell'art. 117 andava
intesa in senso estensivo.
Quanto al prospettato contrasto con l'art. 39 Cost., le parti
deducevano che alle organizzazioni sindacali degli autoferrotramvieri
spettavano poteri anche in materia di inquadramento del personale.
Sulla questione relativa all'art. 76 Cost., infine, esse negavano
che la fattispecie in esame desse luogo ad un'ipotesi di delega
legislativa.
La Regione Lazio interveniva nella causa relativa all'ordinanza del
pretore di Roma n. 80 reg. ord. del 1979 sostenendo la legittimità
costituzionale della norma impugnata sia perché nella materia delle
tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale, di cui all'art.
117 Cost., rientrava anche il profilo organizzativo, comprensivo di
tutto quanto attiene al personale, sia perché in mancanza di una legge
statale - quadro la Regione ben poteva legiferare, purché entro il
limite dei principi generali della legislazione nazionale, sia, infine,
perché la previsione di una disciplina da definire attraverso accordi
sindacali non si discostava da analoghe previsioni della legislazione
statale.
La Regione depositava anche, in data 18 novembre 1982, una memoria,
per illustrare ulteriormente gli argomenti già svolti.
Nel corso della pubblica udienza i difensori delle parti private
dichiaravano che in alcuni dei processi di merito era intervenuta la
conciliazione della lite, che però non risulta dagli atti processuali. Considerato in diritto :
1. - Le dodici ordinanze in epigrafe sottopongono alla Corte
questioni analoghe o connesse, in quanto riferite alla medesima
disposizione di legge (art. 1 della l. della Regione Lazio 2 dicembre
1975 n. 79); pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere
decisi con unica sentenza.
2. - Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità delle
questioni sollevate con le ordinanze del pretore di Roma in data 20
ottobre e 19 novembre 1979 (reg. ord. n. 1023 del 1979 e n. 57 del
1980) e in data 6 aprile 1981 (reg. ord. n. 442 del 1981) in quanto
queste non contengono alcuna motivazione relativa alla rilevanza e alla
non manifesta infondatezza delle dedotte questioni. Né a tale carenza
può sopperire il mero rinvio ad altre ordinanze di rimessione perché
resta pur sempre insoddisfatta la fondamentale esigenza che delle
sollevate questioni di legittimità costituzionale vi sia una generale
conoscenza, al quale fine appunto è predisposto un apposito e rigoroso
regime di pubblicità: regime che con una motivazione per relationem,
come quella adottata dalle ricordate ordinanze, viene sostanzialmente
privato della sua effettiva funzione.
Ciò ha ripetutamente rilevato questa Corte (cfr. ord. 25 marzo
1981 n. 61; sent. 29 luglio 1982 n. 158) e tale orientamento va
confermato e seguito.
3. - La ricordata legge, di cui è stato impugnato, come si è
detto, l'art. 1, è stata emanata nel quadro della normativa regionale
conseguente al disposto dell'art. 117 Costituzione, il quale ha
attribuito, tra l'altro, alle Regioni la competenza in tema di "tramvie
e linee automobilistiche di interesse regionale".
La disposizione denunciata testualmente stabilisce: "A modifica di
quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale n. 33 del 22 aprile
1975, il trattamento giuridico ed economico nonché l'inquadramento del
personale già dipendente dalle imprese di trasporto private in atto
utilizzato ai sensi della suddetta legge dalle Società Stefer e Romana
per le Ferrovie del Nord, verranno definiti mediante trattative
condotte dalle due citate Società e le organizzazioni sindacali di
categoria e regionali confederali, sulla base degli accordi già
intercorsi il 26 luglio 1973 e il 27 marzo 1975 e con decorrenza dal 1
novembre 1975.
In relazione alle trattative di cui sopra la Regione adotterà
provvedimenti in conformità all'art. 2, terzo comma, della legge
regionale 20 marzo 1973 n. 10 e all'art. 6, secondo comma, della legge
regionale 22 aprile 1975 n. 33".
Il dubbio di legittimità costituzionale è formulato dalle
ordinanze di rimessione con riferimento agli artt. 117, 39 e 76 della
Costituzione. Peraltro, l'art. 117 è invocato sotto tre distinti
profili e cioè:
a) il primo, indicato soltanto in un'ordinanza del pretore di Roma
(emessa nel processo D'Annunzio Pietro contro Stefer, n. 80 del reg.
ord. 1979), secondo cui la Regione non avrebbe potuto legiferare in
materia perché lo Stato non aveva ancora emanato leggi contenenti i
principi fondamentali in tema di trasporti pubblici;
b) il secondo, a cui si riferisce un'altra ordinanza dello stesso
pretore di Roma (emessa nel giudizio promosso da Picchi Luciano contro
Stefer, n. 89 reg. ord. 1978), la quale ritiene che la Regione non
avrebbe potuto emanare la norma impugnata perché l'art. 117 Cost. non
accenna al rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese
concessionarie di trasporto, rapporto che quindi deve ritenersi
estraneo alla sua previsione;
c) il terzo, comune a quasi tutti i provvedimenti dei giudici a
quibus, i quali ritengono che il legislatore regionale, disponendo in
tema di rapporto di lavoro, avrebbe legiferato nell'ambito del diritto
privato violando così il limite che al riguardo incontra la potestà
legislativa regionale.
4. - Procedendo all'esame di detti profili nell'ordine indicato,
osserva la Corte che il primo di essi non appare fondato in quanto la
mancanza di leggi statali nelle materie devolute alla competenza
regionale dall'art. 117 della Costituzione non impedisce alle Regioni
di legiferare (come la Corte stessa ha già chiarito fin dalla sent. n.
39 del 1971).
Le c.d. norme-quadro costituiscono infatti un limite alla
legislazione regionale, che deve osservare i principi fondamentali in
esse contenuti, ma non ne condizionano cronologicamente lo sviluppo e
pertanto, anche se tali norme mancano, ben può la Regione esercitare
tutti i poteri per le materie attribuite alla sua competenza.
Non è mancata per vero qualche tendenza nel senso indicato
nell'ordinanza di rimessione, tendenza che ha trovato accoglimento
anche in una disposizione legislativa (art. 9 l. 10 febbraio 1953 n.
62), la quale stabilì che "il Consiglio regionale non può deliberare
leggi sulle materie attribuite alla sua competenza dall'art. 117 della
Costituzione se non sono state preventivamente emanate, ai sensi della
IX disp. trans. della Costituzione, le leggi della Repubblica
contenenti, singolarmente per ciascuna materia, i principi fondamentali
cui deve attenersi la legislazione regionale". Ma tale norma formò
oggetto di vive critiche sia da parte della dottrina sia negli ambienti
politici regionalistici perché veniva a costituire, com'è evidente,
un grave pericolo per l'autonomia regionale: infatti lo Stato,
omettendo di emanare le leggi cornice, avrebbe potuto concretamente
bloccare la potestà legislativa della Regione, paralizzando così
l'ordinamento decentrato voluto dalla Costituzione repubblicana. Ed è
perciò che il legislatore, ancor prima dell'inizio del funzionamento
delle regioni ordinarie, si premurò di intervenire, disponendo con
l'art. 17 della legge 16 maggio 1970 n. 281 che "l'emanazione di norme
legislative da parte delle regioni nelle materie stabilite dall'art.
117 Cost. si svolge nei limiti dei principi fondamentali quali
risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le singole
materie o quali si desumono dalle leggi vigenti".
Da tale disposizione chiaramente si evince che le norme -
principio, come sopra è stato anticipato, costituiscono soltanto un
mero limite per la potestà legislativa regionale, nel senso che tra i
principi da essa espressi e le leggi regionali sussiste un rapporto
negativo di compatibilità ma non un rapporto positivo di necessaria
derivazione.
5. - Neppure fondato è il secondo profilo. Invero non sarebbe
stato logicamente possibile, contrariamente a quanto deduce l'ordinanza
di rimessione, che l'art. 117 Cost. facesse riferimento al "rapporto di
lavoro" del personale dipendente dalle imprese concessionarie dei
servizi di trasporto, dato che tale rapporto ha natura privatistica e
la Regione, come questa Corte ha costantemente ritenuto, non ha poteri
nell'ambito del diritto privato (cfr. le sent. 20 gennaio 1977 n. 38, 7
maggio 1975 n. 108, 27 luglio 1972 n. 154 e 22 maggio 1968 n. 60).
Piuttosto è da osservare come nella materia dei trasporti
tramviari e automobilistici, attribuiti alla regione, non è possibile
distinguere nettamente il momento organizzativo da quello funzionale,
essendo i due momenti collegati da uno stretto nesso strumentale:
sicché deve ritenersi che anche la sub-materia relativa al personale
suddetto rientra nella previsione del cit. art. 117 Cost. con il
limite, ben s'intende, sopra indicato, e quindi soltanto rispetto al
profilo pubblicistico.
Conseguentemente deve altresì ritenersi che anche le funzioni
amministrative concernenti il personale erano comprese nell'ambito del
d.P.R. 14 gennaio 1972 n. 5 relativo al trasferimento alle regioni a
statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di
tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; ciò risulta
dall'ampia formula dell'art. 1 cit. d.P.R. e non è contraddetto dalla
disposizione dell'art. 3, ove è contenuta una elencazione delle
funzioni trasferite, da considerare esemplificativa, come chiaramente
risulta dall'espressione "tra l'altro", ivi usata (si veda ora l'art.
84, ultimo comma, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616).
Del che Stato e Regioni ebbero concorde e immediata consapevolezza:
furono perciò queste ultime, com'è noto, ad intervenire negli anni
1973, 1974 e 1975 onde contenere le agitazioni del personale dei
trasporti in concessione, assumendo nei loro bilanci oneri non
indifferenti, ed evitare così il turbamento che da dette agitazioni
derivava al pubblico servizio dei trasporti pubblici locali.
6. - Neppure può condividersi il terzo profilo sotto cui viene
dedotta ulteriormente la violazione dell'art. 117 della Costituzione.
In proposito, per stabilire la natura giuridica della norma
impugnata, e cioè se essa attenga o no al diritto privato, non è
possibile considerarla isolatamente, vale a dire avulsa dall'intera
normativa emanata dalla Regione in tema di trasporti pubblici, ma
occorre definirne la portata nel quadro complessivo di detta normativa.
Avvenuto nel 1972 il trasferimento alle regioni ordinarie delle
funzioni amministrative relative alle "tramvie e linee automobilistiche
di interesse regionale" (le quali comprendevano, come si è detto,
anche il personale) e reso così concretamente possibile l'esercizio
della correlativa potestà legislativa, la Regione Lazio, dopo un
intervento puramente provvisorio (l. reg. 20 marzo 1973 n. 10), emanò
la l. 2 aprile 1973 n. 12 intitolata "Legge generale sui trasporti
pubblici in concessione". Con essa fu prevista la redazione di un piano
generale dei trasporti concernente lo sviluppo equilibrato dei pubblici
collegamenti regionali in diretto coordinamento con le linee di
sviluppo economico e di assetto territoriale della Regione;
conseguentemente fu, tra l'altro, previsto il riordinamento dei servizi
dati in concessione e venne espressamente stabilito che tale potere di
riordinamento comportava la possibilità di risolvere le concessioni di
autolinee in atto (art. 4).
All'art. 6 fu disposto che il personale appartenente alle imprese
di trasporto, le quali cessavano le loro attività ai sensi della
medesima legge, passava alle dipendenze del concessionario che assumeva
la gestione dei servizi, fatte salve le posizioni giuridiche ed
economiche legittimamente acquisite.
In attuazione di tale legge, la Regione Lazio emanò altro
provvedimento legislativo (l. reg. 22 aprile 1975 n. 33) con cui
revocò tutte le precedenti concessioni di autolinee in atto nei bacini
del traffico della soc. Stefer e della soc. Romana Nord ed affidò tali
servizi, in attesa della concessione definitiva ad un'azienda regionale
(l'Acotral), alle due predette società, a capitale esclusivamente
pubblico (art. 1).
In conformità all'art. 6, sopra riportato, della legge generale n.
12 del 1973, l'art. 5 della l. n. 33 del 1975 testualmente stabilì:
"Il personale dipendente dalle imprese di trasporto private che cessino
la loro attività ai sensi della presente legge diritto, a richiesta,
ad essere utilizzato dalle soc. Stefer e Romana Ferrovie del Nord,
fermo restando il trattamento giuridico ed economico goduto al momento
del trasferimento della gestione dei servizi".
Con l'art. 1 della l. 2 dicembre 1975 n. 79, ossia con la
disposizione impugnata dai giudici a quibus, si stabilì che i
provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico e
all'inquadramento del personale considerato dall'art. 5 della citata
legge n. 33 dello stesso anno, sarebbero stati adottati dalla Giunta
regionale, previe trattative da condurre dalle due predette società
con le organizzazioni sindacali di categoria e regionali confederali.
7. - Così puntualizzato il quadro della normativa regionale, in
cui si inserisce la norma impugnata, giova rilevare che al personale
dipendente dalle imprese private che cessavano dall'esercizio del
servizio pubblico dei trasporti automobilistici non spettava, in base
alla legislazione statale, il diritto alla stabilità del rapporto di
lavoro.
A1 riguardo non gioverebbe invocare la disciplina speciale per il
personale degli autoservizi extraurbani contenuta negli artt. 26 r.d. 8
gennaio 1931 n. 148, 1 l. 24 maggio 1952 n. 628 nonché 5 l. 22
settembre 1960 n. 1054.
Secondo un costante orientamento della Corte di cassazione, per
vero, la stabilità del rapporto di lavoro prevista dalla normativa
speciale è subordinata alla circostanza che permangano immutate le
condizioni in cui si svolge il servizio gestito dalla impresa che ha
cessato la sua attività, sicché il diritto del lavoratore non
sussiste nel caso di mutamento di tali condizioni, come si verifica nel
caso, più volte ricordato dalla giurisprudenza ordinaria, di
intervento della pubblica autorità che provveda - e ciò è avvenuto
appunto nella specie - al riordinamento del servizio.
8. - Il diritto alla stabilità del rapporto di lavoro, con il
mantenimento delle posizioni giuridiche ed economiche già acquisite,
è riconosciuto perciò al personale in esame dalla legislazione
regionale e precisamente dai ricordati artt. 6 l. n. 12 del 1973 e 5
della l. n. 33 del 1975.
Da ciò chiaramente discende come non possa accertarsi la
prospettazione delle ordinanze di rimessione, le quali, da un lato,
riconoscono, sia pure implicitamente, che rientrava nel potere della
Regione disporre la stabilità del rapporto di lavoro, non risultante
da alcuna legge statale e, dall'altro, negano invece tale potere
rispetto alla norma puramente complementare e strumentale relativa alle
modalità di concreta attribuzione della posizione giuridica ed
economica dei lavoratori nell'ambito delle imprese alle cui dipendenze
erano passati.
In realtà le due norme, pur se contenute in due testi legislativi
formalmente distinti, costituiscono sostanzialmente un precetto di
carattere unitario, il quale in un momento logicamente anteriore
attribuisce un diritto, e, quindi, regola il procedimento per la sua
attuazione concreta: sicché ad esse per evidenti esigenze logiche non
può non riconoscersi la medesima natura giuridica.
9. - I1 conferimento ai lavoratori del diritto alla stabilità
ineriva, come non è contestato, al potere di riordinamento degli
autoservizi di interesse regionale: e ciò sia per intuitive ragioni di
carattere squisitamente sociale (la Corte non è in possesso di una
documentazione ufficiale, ma dagli scritti difensivi si evince che
trattavasi di circa quindicimila dipendenti), sia, sotto il profilo
prettamente tecnico, per evitare che potessero andare disperse
l'esperienza e la professionalità dei dipendenti delle imprese già
concessionarie.
Se così è, allo stesso potere organizzativo era collegata anche
la disposizione impugnata, concernente, come più volte si è detto, le
modalità con cui concretamente tale stabilità doveva essere
assicurata.
I1 che risulta evidente sol che si rilevi come il nuovo
inquadramento nelle due società affidatarie (soc. Stefer e soc.
Romana Ferrovie del Nord) non era un fatto che riguardasse il singolo
dipendente, ma si estendeva a tutti i lavoratori sia per assicurare un
analogo trattamento sia per gli effetti che ne discendevano sull'intero
personale ai fini dell'attribuzione delle funzioni, del conferimento
delle promozioni e della carriera in genere.
Esso non poteva quindi essere effettuato che mediante criteri
generali ed uniformi e dietro comparazione delle posizioni dei
lavoratori stessi, comparazione che risultava ovviamente difficile,
dato che le imprese private che erano cessate dalla concessione avevano
caratteristiche affatto diverse (sia per le dimensioni che per la
struttura interna).
Questi ultimi rilievi confermano che anche la norma impugnata
concerneva l'organizzazione del pubblico servizio nella fase attuativa,
incidendo sulle funzioni amministrative, per cui la Regione poteva
legittimamente intervenire.
10. - Con la seconda questione sollevata i giudici a quibus
denunciano la indicata disposizione con riferimento all'art. 39 della
Costituzione, in quanto essa affiderebbe alle associazioni sindacali la
tutela di interessi individuali sottraendola ai titolari.
Anche tale questione è priva di giuridico fondamento.
L'intervento delle associazioni sindacali, come testualmente e
inequivocabilmente dispone la legge impugnata, era diretto soltanto a
compiere delle "trattative" con le due società affidatarie. Tale
intervento si inseriva perciò in una fase procedimentale necessaria
per disciplinare il nuovo inquadramento, con provvedimenti che erano di
competenza della Giunta regionale.
Come si è detto, questi provvedimenti dovevano essere emanati con
criteri generali ed uniformi nonché con un esame comparativo delle
varie posizioni individuali, sicché la partecipazione delle
associazioni sindacali alla fase preliminare delle trattative con le
due società trovava la sua ragion d'essere nell'apporto che le
associazioni medesime avrebbero potuto dare alla Regione per la
migliore riuscita della complessa operazione.
Nessun potere dispositivo o deliberativo era riconosciuto in
materia alle dette associazioni, la cui partecipazione, ripetesi, si
fermava soltanto alla fase delle trattative, mentre il provvedimento
conclusivo spettava esclusivamente alla Giunta regionale.
Ed è bene notare come contro il suindicato provvedimento il
lavoratore aveva il potere di ricorrere al giudice (ordinario) per la
tutela dei suoi diritti eventualmente misconosciuti (e cioè la
conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche già acquisite),
come espressamente è riconosciuto dall'ordinanza della Corte di
cassazione (che, appunto perciò, ha ritenuto che non poteva essere
invocato quale parametro anche l'art. 24 della Costituzione) e come
altresì espressamente è ammesso dalla Regione Lazio nella sua memoria
illustrativa.
11. - Infine risulta infondata l'ultima questione dedotta, secondo
cui la norma impugnata violerebbe l'art. 76 Costituzione, in quanto
conterrebbe una delega legislativa senza la determinazione di principi
e criteri direttivi.
Al riguardo, non può anzitutto condividersi il presupposto da cui
muovono i giudici a quibus, che ritengono applicabile il cit. art. 76
Cost. alla legislazione regionale: il principio generale della
inderogabilità delle competenze costituzionali esclude invece, come
già questa Corte ha deciso (sent. 9 giugno 1961 n. 32) e come ritiene
la migliore dottrina, la possibilità di estendere alle Regioni le
disposizioni degli artt. 76 e 77 della Costituzione: disposizioni che
hanno carattere eccezionale e pertanto non possono trovare applicazione
al di là dell'ordinamento dello Stato.
Senza dire che, in base a quanto sopra è stato precisato, la
disposizione denunciata non conteneva alcuna delega legislativa, ma
attribuiva alla Regione il potere di porre in essere gli atti di mera
amministrazione per l'inquadramento del personale nell'ambito delle due
società a cui, dopo la revoca delle precedenti concessioni, erano
stati affidati gli autoservizi di interesse regionale.
In conclusione, deve dirsi che tutte le proposte questioni sono
infondate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi:
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 2 dicembre
1975 n. 79, sollevate dal Pretore di Roma con le ordinanze indicate nel
relativo registro ai numeri 1023/79, 57/80 e 442/81;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
del medesimo art. l sollevate dal pretore di Roma e dalla Corte di
cassazione con le altre ordinanze indicate in epigrafe in riferimento
agli artt. 39, 76 e 117 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte