Sentenza n. 69/1985
Altra decisione · depositata il 20/03/1985 · relatore Alberto Malagugini
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
Abruzzo, notificato il 17 luglio 1981, depositato in cancelleria il 24
successivo ed iscritto al n. 34 del registro 1981, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito dell'apertura, da parte della Procura
della Repubblica de L'Aquila, di un procedimento penale nei confronti
di componenti del Consiglio regionale.
Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice
relatore Alberto Malagugini;
udito l'avv. Giancarlo Perone per la Regione Abruzzo.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In esecuzione di indagini delegate dalla locale Procura della
Repubblica, il Comandante del Nucleo P.G. de L'Aquila chiedeva alla
Presidenza del Consiglio Regionale d'Abruzzo, con nota n. 59/3 del 20
maggio 1981, "di voler comunicare i nominativi dei consiglieri
regionali della 5 Commissione Affari Sociali, che hanno preso parte
alla seduta tenuta dalla predetta Commissione il 4 dicembre 1980,
trasmettendo copia del parere espresso in quella sede in merito alla
richiesta di convenzionamento avanzata dal Laboratorio di analisi
"Sanitas" di Baldinetti Maria Teresa e copia di tutti gli interventi
fatti in quella sede dai consiglieri presenti". Sollecitato a chiarire
le ragioni e le finalità della richiesta, il medesimo Comandante del
Nucleo P. G., con nota n. 53/9-I del 19 giugno 1981 comunicava che "La
richiesta è in relazione al procedimento penale n. 129/81 reg. Gen.
"A" della Procura della Repubblica de L'Aquila, contro il consigliere
regionale Galluppi Fernando più cinque per interesse privato in atti
d'ufficio".
Su conforme delibera dell'Ufficio di Presidenza del consiglio
regionale, il Presidente della Giunta regionale sollevava, con ricorso
del 16 luglio 1981, conflitto di attribuzioni nei confronti dello
Stato, assumendo che con l'instaurazione di un procedimento penale da
parte della Procura della Repubblica e con le predette note del
Comandante del Nucleo P. G. era stata invasa la sfera di competenza
costituzionale della regione garantita dall'art. 122 Cost. e dall'art.
20 St. reg., e chiedendo conseguentemente l'annullamento di tutti gli
atti del procedimento e di quelli di P. G. emessi nel corso di esso,
in quanto "aventi ad oggetto il Consigliere regionale Galluppi
Fernando, ed, eventualmente, altri consiglieri regionali, in
riferimento alle opinioni espresse e ai voti dati nell'esercizio delle
funzioni consiliari".
Pur non essendo chiaro l'oggetto del procedimento - osservava la
Regione - esso certamente investe "opinioni espresse" e "voti dati" da
membri del Consiglio regionale "nell'esercizio delle loro funzioni",
dei quali costoro "non possono essere chiamati a rispondere" (art. 122
Cost.). A sostegno del ricorso, la Regione richiamava l'analogo caso
deciso con la sentenza n. 81 del 1975, nella quale la Corte ha
precisato che l'irresponsabilità garantita da detta norma, a tutela
delle funzioni riservate al Consiglio Regionale, mentre non copre
l'attività amministrativa della Giunta regionale, "comprende
certamente le opinioni e i voti manifestati nell'esercizio delle
funzioni spettanti al Consiglio", anche quando le deliberazioni
consiliari assumono forma amministrativa. Anche nel caso di specie,
quindi, la Corte dovrebbe dichiarare il difetto assoluto di
giurisdizione dell'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica de
L'Aquila) ad accertare la penale responsabilità dei consiglieri
regionali, nonché il difetto di attribuzioni della Polizia
giudiziaria.
Il ricorso è stato notificato al Presidente del Consiglio dei
ministri il 17 luglio 1981 e depositato nella cancelleria di questa
Corte il 24 luglio 1981.
Il Presidente del Consiglio dei ministri non si è costituito.
La causa, discussa all'udienza del 15 maggio 1984, veniva rinviata
a nuovo ruolo a seguito del decesso del giudice costituzionale Arnaldo
Maccarone e quindi nuovamente discussa all'udienza del 12 dicembre
1984.
Nell'imminenza delle predette udienze, la Regione Abruzzo
depositava memorie aggiunte, nelle quali si diffondeva in particolare
nella confutazione della tesi secondo cui l'irresponsabilità ex art.
122, quarto comma, Cost. non coprirebbe le opinioni espresse ed i voti
dati dai consiglieri regionali nell'esercizio di attività
amministrativa (quale, appunto, il parere espresso dalla V Commissione
consiliare nella citata seduta). Ad avviso della Regione, una siffatta
limitazione confliggerebbe, sia con l'ampia formulazione letterale
della norma, sia con la sua ratio, essendo essa - come quella parallela
di cui all'art. 68, primo comma, Cost. - volta a garantire l'autonomia
politica e l'indipendenza funzionale delle Assemblee regionali per quel
che di essenziale accomuna le opinioni espresse ed i voti dati dai loro
componenti, e cioè la politicità del loro processo formativo. D'altra
parte, non solo è talvolta difficile - come ad es. in materia di
approvazione di bilanci - distinguere in concreto tra attività
legislativa ed amministrativa, ma quest'ultima, nell'esercizio di chi
ne è titolare, si ricollega strumentalmente alla prima. Con la
limitazione in discorso, perciò, verrebbe compromessa la tutela della
stessa attività legislativa, giacché si demanderebbe al giudizio di
un organo esterno un inammissibile sindacato sul suo ambito e sui suoi
limiti. L'attuale sistema, basato sulla coincidenza tra competenza
legislativa ed amministrativa, consentirebbe del resto alla Regione di
regolare la stessa materia indifferentemente o con legge o con atto
amministrativo: e quindi, distinguendo, si giungerebbe al risultato
paradossale di ancorare a meri accorgimenti formali la sussistenza o
meno della guarentigia in questione.
Nel caso di specie occorrerebbe inoltre, ad avviso della Regione,
tener conto del particolare carattere del reato ipotizzato (interesse
privato in atti d'ufficio). Poiché rispetto a questo l'atto penalmente
illecito viene ad identificarsi con l'atto stesso di esercizio delle
funzioni, l'indagine giudiziaria sulla sua eventuale illeceità si
concreterebbe nel sindacare quale autentica motivazione abbia guidato
l'orientamento del suo autore e darebbe luogo quindi ad un'ingerenza
indebita nei confronti dei componenti di un organo politico. Sugli atti
in questione perciò - concludeva la Regione - non potrebbe esercitarsi
un sindacato giudiziario, ed essi sarebbero suscettibili solo del
controllo politico diffuso.
La Regione allegava poi taluni atti del procedimento in relazione
al quale è stato sollevato il conflitto di attribuzioni dai quali
risulta: 1) che al consigliere regionale Galluppi Fernando era
addebitato di avere, in concorso con altre cinque persone, preso
interesse privato nella emissione - da parte della V Commissione
consiliare da lui stesso presieduta - del parere favorevole al
convenzionamento con enti mutualistici del laboratorio di analisi
cliniche "Sanitas s.n.c.": e ciò avvalendosi dell'atto simulato con
cui in precedenza il capitale sociale era stato dai tre soci effettivi
(tra cui lo stesso Galluppi) fittiziamente ceduto a taluni loro
congiunti; 2) che il Galluppi aveva altresì partecipato quale
consigliere alla delibera con cui il Consiglio regionale aveva ammesso
detta società al preconvenzionamento con taluni enti mutualistici: 3)
che in esito all'istruttoria, sulla richiesta di rinvio a giudizio del
P. M., il G. I. aveva prosciolto il Galluppi in quanto persona non
punibile ai sensi dell'art. 122, quarto comma, Cost. ed i coimputati
per non aver commesso il fatto. A tale conclusione il G. I. pervenne
richiamando la sentenza n. 81/75 della Corte e nella considerazione che
la lettera della norma costituzionale non consente di distinguere tra
l'attività politica e legislativa e l'attività amministrativa svolta
dai Consigli regionali e dagli organi (commissioni, comitati od altro)
che ne siano diretta emanazione, e che anche per queste ultime sussiste
l'interesse pubblico ad una piena libertà delle discussioni.
Tale decisione fu impugnata dal P. M., il quale osservò: 1) che la
guarentigia dell'irresponsabilità fu prevista e voluta dal Costituente
solo per le funzioni di rilievo costituzionale, politico e legislativo,
dei consiglieri regionali; 2) che l'art. 121 Cost. non fa esplicito
riferimento a competenze di natura amministrativa - salvo quelle
regolamentari - del Consiglio regionale, e le attribuisce invece,
tendenzialmente, alla Giunta; 3) che esse, anzi, vanno normalmente
delegate agli enti locali (art. 118, terzo comma, Cost.); 4) che
trovando l'attribuzione di funzioni amministrative ai Consigli la
propria fonte non nella Costituzione, ma negli Statuti, la sfera
dell'irresponsabilità verrebbe a variare da regione a regione a
seconda della forma di governo (a tendenza più o meno assembleare)
adottata da ciascuno di essi; 5) che la citata sentenza 81/75 ritenne
sussistente la guarentigia sol perché nella fattispecie considerata,
si verteva in una materia - stato giuridico dei consiglieri regionali -
funzionalmente propria del Consiglio.
La tesi del P. M. fu condivisa dalla Sezione istruttoria che, con
sentenza del 7 giugno 1983, dispose il rinvio a giudizio del Galluppi.
La Regione precisava poi che l'autorizzazione preventiva al
convenzionamento con enti mutualistici veniva rilasciata se conforme
allo schema di convenzione vigente in sede nazionale e rientrava nella
competenza del Consiglio (su Proposta della Giunta e previo parere
della V Commissione consiliare) in quanto ad esso attribuita dall'art.
15 L. R. 31 agosto 1978, n. 53. Ad avviso della ricorrente, tale
attribuzione si giustifica in quanto trattasi di una funzione di tipo
programmatico e di indirizzo (art. 31 St.). Considerato in diritto :
1. - Con il ricorso in data 16 luglio 1981, la Regione Abruzzo ha
chiesto che la Corte dichiari il difetto assoluto di giurisdizione
dell'Autorità giudiziaria a procedere per l'accertamento della
eventuale responsabilità penale del consigliere regionale Galluppi
Fernando per quanto attiene alla approvazione del parere espresso il 4
dicembre 1980 dalla V Commissione del Consiglio regionale, da lui
stesso presieduta, nonché - come verrà documentato dalla difesa della
Regione nel corso del giudizio - della conseguente conforme
deliberazione, adottata il 13 gennaio 1981, dal Consiglio regionale;
provvedimenti aventi entrambi ad oggetto l'ammissione al
convenzionamento preventivo con enti mutualistici di un laboratorio
privato di analisi. A carico del consigliere Galluppi viene ipotizzato,
a titolo di concorso (art. 110 del codice penale), il delitto di
interesse privato in atti di ufficio (art. 324 del codice penale).
Secondo l'assunto della Regione, poiché la condotta in tal modo
incriminata consisterebbe nei voti dati dal Galluppi nelle due
occasioni ricordate, e quindi, sicuramente, nell'esercizio di sue
funzioni di consigliere regionale, di quei voti egli non può essere
chiamato a rispondere, in forza dell'art. 122, quarto comma, Cost..
Sull'ambito di operatività della guarentigia apprestata da questo
disposto costituzionale (diversamente inteso, nell'ambito del
procedimento penale che qui viene in considerazione, dal Giudice
istruttore, da un lato, e dal pubblico ministero nonché dalla Sezione
istruttoria presso la Corte di Appello de L'Aquila, dall'altro), la
Corte è, dunque, ancora una volta, chiamata a pronunciarsi.
2. - Con la sentenza n. 81 del 1975 - ripetutamente richiamata
dalla Regione ricorrente - questa Corte ha ricollegato la "eccezionale
deroga" all'attuazione della potestà punitiva dello Stato, di cui
all'art. 122, quarto comma, Cost., alla particolare natura delle
attribuzioni del Consiglio regionale, "esplicazione di autonomie
costituzionalmente garantite" (ma non "a livello di sovranità")
attraverso l'esercizio di funzioni "in parte disciplinate dalla stessa
Costituzione e in parte dalle altre fonti normative cui la prima
rinvia".
Dopo aver espressamente menzionato - quali funzioni di maggiore
spicco - la funzione legislativa e quella di indirizzo politico, la
Corte ha risolto a favore della Regione il conflitto di attribuzioni
allora sottopostole sull'assunto che "la forma amministrativa che
connota le deliberazioni consiliari non valga ad escludere
l'irresponsabilità di coloro che le adottarono nell'esercizio di
competenze spettanti al consiglio". Di qui il difetto di giurisdizione
dell'autorità giudiziaria, dichiarato nella specie con riferimento a
delibere consiliari se pur "in forma amministrativa", ritenute
"connesse allo stato giuridico dei consiglieri regionali" (stipula di
contratti di assicurazione).
3. - La ratio decidendi della pronuncia del 1975, rapportata al
caso deciso, non implicava una affermazione generale di
insindacabilità in riferimento a qualsiasi atto consiliare in forma
amministrativa, bensì, più specificamente, l'insufficienza della
"forma amministrativa" dell'atto ai fini di escludere la guarentigia
per atti attinenti allo stato giuridico dei consiglieri, e in
definitiva all'autoorganizzazione del Consiglio stesso.
L'affermazione della insindacabilità delle opinioni e dei voti dei
consiglieri regionali nell'esercizio della funzione di organizzazione
interna dell'organo non fa che sviluppare coerentemente il parallelismo
con le guarentigie dei membri del Parlamento, di cui all'art. 68, primo
comma, Cost. in relazione al nucleo essenziale comune e caratterizzante
delle funzioni degli organi "rappresentativi" dello Stato e delle
Regioni: accanto alla funzione primaria, quella legislativa, ed alla
funzione di indirizzo politico e di controllo, la funzione di
autoorganizzazione interna, pacificamente riconosciuta al Consiglio
regionale al pari che ai due rami del Parlamento.
4. - Invero la guarentigia "delle opinioni espresse e dei voti
dati" dai consiglieri regionali, nel sistema costituzionale, trae
fondamento e trova il suo ambito in un determinato modello di funzioni
dei Consigli regionali, ritenuto meritevole e bisognoso della tutela
privilegiata apprestata dall'art. 122, quarto comma, Cost.. L'esonero
da responsabilità dei componenti dell'organo (sulla scia di
consolidate giustificazioni dell'immunità parlamentare) è vista
funzionale alla tutela delle più elevate funzioni di rappresentanza
politica, in primis la funzione legislativa, volendosi garantire da
qualsiasi interferenza di altri poteri il libero processo di formazione
della volontà politica.
La giustificazione razionale della guarentigia poggia, pertanto,
sulla corrispondenza fra il livello costituzionale della guarentigia
stessa, ed il livello costituzionale del tipo di funzioni il cui
esercizio si è eccezionalmente ritenuto opportuno sottrarre al
controllo giudiziario. Quello che la Costituzione ha inteso proteggere,
con disposizioni derogatorie rispetto al comune regime di
responsabilità, è un modello funzionale che essa stessa ha delineato
ed appunto perciò ha potuto valutare meritevole dell'eccezionale
protezione.
5. - Funzioni di amministrazione attiva sono viste, in via di
principio, estranee al nucleo caratterizzante delle funzioni
consiliari. "L'organo esecutivo delle Regioni" è la Giunta (art. 121,
terzo comma, Cost.) ed è il Presidente della Giunta che "dirige le
funzioni amministrative delegate dallo Stato alle Regioni" (art. cit.,
quarto comma), mentre le funzioni amministrative proprie la Regione le
"esercita normalmente" "delegandole alle Province, ai Comuni e ad altri
enti locali o valendosi dei loro uffici" (art. 118, ultimo comma,
Cost.). Le funzioni amministrative delle Regioni, nella previsione
costituzionale, sono affidate in via generale non al Consiglio, ma a
soggetti diversi e responsabili. Appunto per questo il campo
problematico dell'interpretazione della immunità consiliare è
costituito da funzioni amministrative, fuoriuscenti dal nucleo
essenziale sopra richiamato.
Vero è che, come per il Parlamento, così per i Consigli regionali
le funzioni costituzionalmente previste non si esauriscono in quella
legislativa. Accanto alla potestà legislativa, di indirizzo, di
controllo e regolamentare riservate alle Regioni, il Consiglio
regionale esercita (art. 121, secondo comma, Cost.) "le altre funzioni
conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi". (Un possibile esempio
è il riesame affidato al Consiglio di atti della Regione sui quali
fosse stato esercitato controllo eventuale di merito ai sensi dell'art.
125, primo comma, Cost.). È questo il modello funzionale, che la
disposizione sull'immunità ha per presupposto sistematico, nel senso
che con la guarentigia in esame si è voluto garantire il libero
esercizio delle funzioni tipiche ed esclusive riservate al Consiglio
regionale, differenziando, per questo, la posizione dei consiglieri
regionali da quella dei componenti di tutti gli altri organi investiti
di funzioni ovviamente diverse.
L'ampliamento della portata dell'immunità risultante
dall'ampliamento, rispetto al modello costituzionale, delle funzioni
riservate al Consiglio regionale può essere operato, ove consentito,
soltanto con legge dello Stato, perché soltanto il legislatore statale
può assicurare, come è costituzionalmente necessario, una uguale
protezione ai consiglieri di tutte le Regioni nell'esercizio delle
medesime funzioni e perché soltanto una sua scelta sarebbe conforme al
principio di legalità che regge compiutamente il sistema Penale.
6. - Nessuna influenza, rispetto alla estensione dell'immunità,
può invece essere riconosciuta nel caso di funzioni amministrative del
Consiglio regionale che (come nella specie) abbiano fondamento in
normative di fonte regionale, compresi gli statuti.
La possibile inserzione dei Consigli regionali in funzioni di
amministrazione attiva, corrisponde ad un modello più o meno
accentuatamente "assembleare" del governo regionale, che diversi
statuti hanno fatto proprio, e che è di per se sicuramente compatibile
con le norme costituzionali. Ma altro è la distribuzione delle
funzioni amministrative tra i propri organi ovvero ad enti locali che
la Regione, nell'ambito della propria autonomia, può certamente
operare, altro è pretendere che l'attribuzione meramente eventuale di
siffatte funzioni al Consiglio regionale renda i componenti di
quest'organo irresponsabili anche per l'esercizio di esse. Una ipotesi
del genere è estranea al modello funzionale previsto dal costituente e
un'interpretazione dell'immunità, che ne faccia il riflesso automatico
di qualsiasi attribuzione di funzioni amministrative al Consiglio
regionale, in base a normative regionali, avrebbe implicazioni
paradossali: le Regioni con il semplice trasferire sul Consiglio date
funzioni amministrative, ne porrebbero l'esercizio al riparo da
qualsiasi responsabilità, sostituendo soggetti "immuni" ai soggetti in
via generale titolari - e responsabili - per la funzione
amministrativa.
Si tratta, a tutta evidenza, di implicazioni non volute dai
costituenti: in contrasto sia con il principio di responsabilità per
gli atti compiuti, che informa l'attività amministrativa (artt. 28 e
113 Cost.), sia con il principio che riserva alla legge dello Stato la
determinazione dei presupposti (positivi e negativi) della
responsabilità penale (art. 25 Cost.).
L'interpretazione razionale dell'art. 122, quarto comma,
all'interno del sistema costituzionale, conduce pertanto ad escludere
che la portata della immunità possa essere estesa sulla base di atti
della Regione. Ciò si risolverebbe infatti nel consentire al Consiglio
regionale la possibilità di predeterminare la irresponsabilità dei
propri membri nell'esercizio di determinate funzioni amministrative
(potendosi così configurare diversamente, da regione a regione, l'area
delle condotte immuni) il tutto in palese contraddizione con i principi
portanti dell'ordine giuridico.
7. - Riassumendo, il criterio di delimitazione dell'immunità
consiliare non sta nella forma amministrativa degli atti (in ciò resta
valida la motivazione della sentenza n 81/75) bensì nella fonte
attributiva delle funzioni stesse. Sono coperte dall'immunità le
funzioni amministrative attribuite al Consiglio regionale in via
immediata ed esclusiva dalla Costituzione e da leggi dello Stato. Non
sono, per contro, coperte dalla immunità eventuali altre funzioni
amministrative, attribuite al Consiglio dalla normativa regionale, non
essendo concepibile tra l'altro che il limite della potestà punitiva
sia segnato, invece che dalla legge dello Stato da atti della Regione.
Il criterio qui precisato appresta al Consiglio adeguate garanzie
contro intrusioni indebite.
In ogni caso, di fronte a sconfinamenti della autorità giudiziaria
nell'area coperta dall'immunità, resta ovviamente il rimedio già
sperimentato del conflitto di attribuzioni dinanzi a questa Corte.
Ed anche nell'ambito funzionale fuoriuscente dall'immunità, per
quanto riguarda in particolare la responsabilità penale, resta
ovviamente impregiudicata la rilevanza dei principi legali e
costituzionali (legalità e tipicità dell'illecito penale, ecc.) che
delimitano in via generale il controllo giudiziario penale
sull'attività, e in particolare sulla discrezionalità amministrativa.
8. - Applicando i suesposti principi al caso di specie se ne deduce
che per i voti dati, dapprima in una fase preparatoria e consultiva del
procedimento e quindi nella sede deliberativa consiliare,
nell'esercizio di funzioni amministrative (di amministrazione attiva)
devolute al Consiglio della Regione Abruzzo dalla legge regionale (l.
r. n. 53 del 1978, art. 15) i Consiglieri non sono assistiti dalla
guarentigia di cui all'art. 122, quarto comma, Cost..
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta agli organi giurisdizionali dello Stato
procedere per l'accertamento della eventuale responsabilità penale dei
consiglieri della Regione Abruzzo per i voti dati con l'approvazione
del parere, favorevole all'ammissione al preconvenzionamento con enti
mutualistici della s.n.c. Sanitas di Lanciano, espresso dalla V
Commissione Consiliare nella seduta del 4 dicembre 1980 nonché con
l'approvazione della conforme deliberazione adottata, sul medesimo
oggetto, dal Consiglio regionale dell'Abruzzo nella seduta del 13
gennaio 1981.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte