Corte costituzionale

Ordinanza n. 69/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 660 e 663,

primo comma, prima ipotesi, e 668 del codice di procedura civile,

promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1982 dal Pretore di Torino,

iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 dell'anno 1983;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un procedimento di convalida di sfratto

per morosità il Pretore di Torino, con ordinanza emessa l'11 luglio

1982, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, primo comma, 24,

secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 660, 663, primo comma, prima

ipotesi, e 668 del codice di procedura civile;

che il giudice a quo lamenta:

1) l'equiparazione degli effetti della mancata comparizione

dell'intimato - cui viene attribuito valore confessorio - alla

dichiarazione di non-opposizione;

2) l'omessa previsione dell'obbligo di indicare in atto di

citazione le conseguenze di tale mancata comparizione;

3) l'esonero, per l'attore, della prova dei fatti costitutivi

della domanda con la connessa impossibilità per il giudice di

richiedere che l'attore medesimo provveda a tale prova, nonché di

valersi dei propri poteri istruttori, ovvero di apprezzare la

gravità del dedotto inadempimento;

4) l'imposizione all'intimato di un comportamento attivo che

trasformerebbe il diritto di difesa in obbligo a contraddire;

5) l'esclusione dell'appello, nonché della revocazione avverso

l'ordinanza di convalida, definita come provvedimento inadeguato e

non motivabile, terminativo, di un procedimento del tutto privo di

cognizione;

Considerato che la Corte ha già dichiarato infondate le questioni

di legittimità costituzionale dell'art. 663 del codice di procedura

civile, sollevate in relazione agli articoli 3, 24, secondo comma, e

111, primo comma, della Costituzione (sentt. nn. 89/1972, 171/1974 e

94/1979);

che il giudice a quo non prospetta argomenti nuovi o diversi

rispetto a quelli a suo tempo esaminati, sottoponendo viceversa a

critica le motivazioni svolte dalla Corte e richiedendo un riesame

del contenuto delle citate decisioni;

che la questione concernente la lamentata carenza dell'art. 660

del codice di procedura civile, in ordine alla mancata previsione di

un obbligo d'indicare in citazione le conseguenze della mancata

comparizione, non è risolvibile se non tramite una pronuncia

additiva, creatrice di un testo normativo suscettibile di molteplici,

possibili, formulazioni quale può risultare esclusivamente

dall'attività legislativa;

che analogo discorso va riferito al dedotto difetto di

motivazione nonché all'"inadeguatezza" dello strumento processuale

dell'ordinanza, dal legislatore prescelta quale provvedimento

terminativo del procedimento di convalida;

che le questioni relative al regime delle impugnazioni della

predetta ordinanza non sono rilevanti nel giudizio in corso dinanzi

al giudice rimettente, in cui non viene in evidenza alcun profilo

attuale di gravame (ord. 80/1979);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 660 e 663, comma primo, e 668 del codice

di procedura civile, sollevate, dal Pretore di Torino con l'ordinanza

di cui in epigrafe, in relazione agli artt. 3, comma primo, 24, comma

secondo, e 111, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte