Sentenza n. 69/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/02/1990 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 9/1963
- art. 19legge 613/1966
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti
minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) e
dell'art. 19, comma secondo, della legge 22 luglio 1966, n. 613
(Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai
loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti
pensionistici per i lavoratori autonomi), promosso con ordinanza
emessa il 30 novembre 1988 dal Pretore di Lucca nei procedimenti
civili riuniti vertenti tra Simi Lina ed altri e l'I.N.P.S., iscritta
al n. 462 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno
1989;
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Innanzi al Pretore di Lucca, in vari procedimenti civili,
vertenti tra SIMI Lina ed altri e l'I.N.P.S., era richiesta:
1) l'integrazione al minimo di pensione di reversibilità a
carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e
coloni, da parte di titolari:
1.a) di pensione diretta a carico dell'Assicurazione generale
obbligatoria;
1.b) di pensione di vecchiaia a carico dello stesso Fondo;
1.c) di pensione diretta di invalidità a carico della Gestione
speciale per gli artigiani;
1.d) di pensione diretta di invalidità a carico della Gestione
speciale commercianti;
1.e) di pensione diretta a carico dello Stato;
2) l'integrazione al minimo di pensione di reversibilità a
carico della Gestione speciale commercianti, da parte di titolari:
2.a) di pensione diretta di invalidità a carico della stessa
Gestione;
2.b) di pensione diretta di vecchiaia a carico della stessa
Gestione;
2.c) di pensione diretta a carico dell'Assicurazione generale
obbligatoria;
2.d) di pensione diretta a carico dello Stato.
Il Pretore, riuniti i giudizi, con ordinanza emessa il 30 novembre
1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, comma
secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione di trattamenti
minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), e
dell'art. 19, comma secondo, della legge 22 luglio 1966, n. 613
(Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai
loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti
pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui
escludono l'integrazione al minimo, nelle ipotesi di concorso con
altra pensione sopra descritte, qualora, per effetto del cumulo delle
prestazioni, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo
superiore al minimo.
Il giudice a quo, dopo aver richiamato le sentenze della Corte
costituzionale n. 102 del 1982, n. 314 del 1985 e n. 184 del 1988,
che hanno dichiarato illegittima l'esclusione dell'integrazione in
relazione ad analoghe ipotesi, osserva che la Corte, con le
suindicate pronunce, ha inteso far venire meno, per esigenze di
omogeneità - sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge
31 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia -
ogni ostacolo all'integrazione al minimo delle pensioni, in quanto
queste hanno identità di natura e funzione, poiché discendono dallo
stesso presupposto della diminuita capacità di guadagno per
infermità o per età, che rende il soggetto meritevole di uguale
protezione. Sollecita, quindi, l'estensione della declaratoria di
illegittimità alle ipotesi sopra indicate.
2. - Non si sono costituite parti private né ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Lucca solleva, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei
trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia
di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella
parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di
riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni per chi sia già titolare: A) di pensione diretta
di vecchiaia a carico dello stesso Fondo; B) di pensione diretta di
invalidità a carico della Gestione speciale per i commercianti; C)
di pensione diretta a carico dello Stato; D) di pensione diretta a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria; E) di pensione
diretta di invalidità a carico della Gestione speciale per gli
artigiani.
2. - Le questioni sono fondate in relazione alle combinazioni di
cumulo tra la pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale
per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e le pensioni indicate
nelle lettere A) , B) e C) del precedente numero 1.
La norma censurata è stata infatti oggetto di precedenti
declaratorie di illegittimità, che hanno colpito il divieto di
integrazione in riferimento ad ipotesi di cumulo, analoghe a quelle
ora in esame, e precisamente: a) tra pensione di invalidità erogata
dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e
pensione diretta erogata dallo Stato (sent. n. 102 del 1982); b) tra
pensione di vecchiaia erogata dal Fondo suddetto e pensioni dirette a
carico dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L. e della Regione Sicilia (sent.
n. 184 del 1988); c) tra pensione di riversibilità erogata dal
medesimo Fondo e pensione di invalidità a carico della stessa
gestione (sent. n. 1144 del 1988); d) tra pensione di riversibilità
a carico del detto Fondo e pensione diretta a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria (sent. n. 373 del 1989); e)
tra pensione di riversibilità come sopra erogata e pensione di
invalidità a carico della Gestione speciale per gli artigiani (sent.
n. 488 del 1989).
Le decisioni sopra citate, d'altra parte, si inseriscono nella
copiosa giurisprudenza con la quale questa Corte - investita
dell'esame di varie altre disposizioni aventi portata e contenuto
simili a quella che ora si inpugna - ha perseguito l'intento di
eliminare ogni preclusione all'integrazione al trattamento minimo per
i titolari di più pensioni (allorché, per effetto del cumulo,
venisse superato il trattamento minomo garantito), così rendendo
possibile "la titolarità di più integrazioni", fino all'entrata in
vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha
disciplinato ex novo la materia (cfr. sentenze n. 314 del 1985; n.
1086 del 1988; nn. 81, 179, 250, 502 e 504 del 1989).
Le ragioni ispiratrici del consolidato orientamento di questa
Corte devono pertanto trovare applicazione anche in riferimento alle
fattispecie di cumulo oggetto del presente giudizio, in quanto la
residua operatività della norma impugnata contrasta manifestamente
con il principio di eguaglianza.
Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.
1, secondo comma, della legge n. 9 del 1963, nella parte in cui, nei
limiti temporali sopra indicati, esclude l'integrazione al minimo in
relazione alle ipotesi di cumulo specificate all'inizio del presente
paragrafo.
3. - Sono invece manifestamente inammissibili le questioni
concernenti le ulteriori ipotesi di divieto di integrazione, ai sensi
del citato art. 1, secondo comma, della legge n. 9 del 1963, nel caso
di cumulo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale
per gli agricoltori con le pensioni indicate nella lettera D)
(pensione diretta erogata dall'I.N.P.S.), e nella lettera E)
(pensione diretta di invalidità a carico della Gestione artigiani).
La norma impugnata, infatti, è già stata dichiarata illegittima,
in riferimento alla prima ipotesi di cumulo, con la sentenza n. 373
del 1989, e, in relazione alla seconda combinazione, con la sentenza
n. 488 del 1989.
4. - Il Pretore di Lucca solleva, inoltre, in riferimento all'art.
3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 19, secondo
comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari
coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i
lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione
al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione
speciale per i commercianti per chi sia già titolare: F) di pensione
diretta di invalidità a carico della stessa Gestione; G) di pensione
diretta di vecchiaia a carico della stessa Gestione; H) di pensione
diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; I) di
pensione diretta a carico dello Stato.
Su tutte le suindicate ipotesi di preclusione si è già
pronunciata questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità della
norma impugnata in relazione al cumulo tra la pensione di
riversibilità erogata dalla Gestione speciale per i commercianti e
le pensioni indicate nella lettera F) (sent. n. 179 del 1989), nella
lettera G) (sent. n. 250 del 1989), nella lettera H) (sent. n. 1086
del 1988), e nella lettera I) (sent. n. 504 del 1989).
Le questioni vanno pertanto dichiarate manifestamente
inammissibili.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma,
della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi
di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei
coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nelle parti in cui non
consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità
erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e
coloni ai titolari di pensione diretta di vecchiaia a carico dello
stesso Fondo, di pensione diretta di invalidità a carico della
Gestione speciale per i commercianti e di pensione diretta a carico
dello Stato, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo
trattamento risulti superiore al minimo;
la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio
1963, n. 9, nelle parti in cui non consente l'integrazione al minimo
della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione
diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria ed ai
titolari di pensione diretta di invalidità a carico della Gestione
speciale per gli artigiani, questioni sollevate dal Pretore di Lucca
con l'ordinanza indicata in epigrafe, perché già dichiarato
costituzionalmente illegittimo, nelle parti suindicate,
rispettivamente con le sentenze n. 373 e n. 488 del 1989;
la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio
1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività
commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli
ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nelle parti in
cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di
riversibilità erogata dalla Gestione speciale per i commercianti ai
titolari di pensione diretta di invalidità o di vecchiaia a carico
della stessa Gestione, di pensione diretta a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e di pensione diretta a
carico dello Stato, questioni sollevate dal Pretore di Lucca con
l'ordinanza indicata in epigrafe, perché già dichiarato
costituzionalmente illegittimo, nelle parti suindicate,
rispettivamente con le sentenze n. 179 e n. 250 del 1989, n. 1086 del
1988 e n. 504 del 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte