Sentenza n. 69/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/02/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 247d.P.R. 271/1989
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 247, secondo
comma, del d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso
con ordinanza 23 maggio 1990 dalla Corte di assise di Torino nel
procedimento penale a carico di Donnarumma Ciro, iscritta al n. 460
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte di assise di Torino, nel corso del procedimento
penale a carico di Donnarumma Ciro, che, all'udienza del 23 maggio
1990, aveva richiesto il giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 247
del d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271, premesso che il P.M. aveva
prestato il proprio consenso e che era possibile decidere allo stato
degli atti, trovando, pertanto, applicazione la norma citata, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 247,
secondo comma, del d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui
non prevede la pubblicità dell'udienza nella quale si svolge il
giudizio abbreviato, per contrasto con l'art. 101, primo comma, della
Costituzione.
Ad avviso del giudice a quo, la pubblicità dei giudizi non
rientrerebbe nella disponibilità delle parti, costituendo principio
implicito nel citato disposto costituzionale, che pone uno stretto
nesso tra giustizia e sovranità popolare, con la conseguenza che al
popolo deve essere consentito di conoscere come la giustizia venga
amministrata e così, tra l'altro, esercitare i diritti di cronaca e
di critica di cui all'art. 21 della Costituzione.
Ha citato, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n.
50 del 1989, concernente le udienze delle Commissioni tributarie,
osservando che il principio della pubblicità dei giudizi sarebbe
stato introdotto nell'ambito delle garanzie proprie dell'ordinamento,
piuttosto che in quello dei diritti dell'uomo, come sarebbe stato
possibile sulla base delle sole convenzioni internazionali che ne
trattano; e che, inoltre, le eccezioni al principio in esame
riconosciute ammissibili sarebbero solo quelle che attengono a
specifici aspetti o circostanze che caratterizzano il giudizio e non
quelle legate soltanto al rito processuale prescelto ad iniziativa
delle parti.
2. - La questione è stata ritenuta rilevante e non manifestamente
infondata. L'ordinanza è stata comunicata, notificata e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale.
3. - Nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
che ha concluso per la infondatezza della questione.
Ha osservato che il principio generale di pubblicità dei
dibattimenti giudiziari quale garanzia di giustizia, ricavabile
dall'art. 101 della Costituzione, può subire deroghe che abbiano una
obiettiva e razionale giustificazione nell'interesse al retto
funzionamento della giustizia (sentenza della Corte costituzionale n.
12 del 1971).
Del resto, si aggiunge, lo stesso principio, contrariamente a
quanto sostenuto dal giudice remittente, è riconducibile anche
all'ambito delle garanzie dei diritti dell'uomo, in quanto strumento
di tutela di questi, come tale considerato nei vari atti
internazionali (sentenza della Corte costituzionale n. 212 del 1986).
Nella Carta costituzionale, però, non si rinviene alcun precetto
il quale vieti possibili deroghe al principio implicito contenuto
nell'art. 101 della Costituzione, determinate da ragioni di carattere
meramente processuale. Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata ad accertare se l'art. 247, secondo
comma, del d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui non
prevede la pubblicità dell'udienza nella quale si svolge il giudizio
abbreviato, violi l'art. 101, primo comma, della Costituzione, non
consentendo al popolo di conoscere come venga amministrata la
giustizia ed esercitare, tra l'altro, il diritto di cronaca e di
critica di cui all'art. 21 della Costituzione.
2. - La questione è inammissibile.
Per effetto del disposto dell'art. 247 delle norme transitorie del
codice di procedura penale, anche per i processi istruiti secondo le
norme dell'abrogato codice di procedura penale e per i quali già vi
è rinvio al dibattimento, l'imputato può chiedere che il processo
sia definito allo stato degli atti. Se vi è il consenso del pubblico
ministero ed il giudice del dibattimento ritiene possibile siffatta
definizione, il processo si svolge in camera di consiglio con
l'intervento del pubblico ministero, dello stesso imputato e della
parte civile e dei loro difensori. Viene, quindi, a mancare il
dibattimento e la pubblicità ad esso coessenziale.
3. - La mancanza di pubblicità è una delle caratteristiche del
giudizio abbreviato, previsto nel nuovo codice di procedura penale
come uno dei mezzi per realizzare una maggiore speditezza e celerità
nella definizione dei processi penali. Allo stesso imputato è dato
valutare i vantaggi del nuovo rito ed i rischi ad esso connessi, tra
cui vi è la rinuncia all'acquisizione di prove dibattimentali e, per
quanto riguarda i processi di Corte di assise, all'apporto dei
giudici popolari, incidenti entrambi sulla valutazione della sua
responsabilità.
3.1 - Per quanto riguarda specificamente la deroga alla
pubblicità del giudizio, si osserva che più volte (sentt. Corte
cost. nn. 65 del 1965, 12 del 1971, 16 e 17 del 1981, 212 del 1986,
50 del 1989) si è affermato che tale pubblicità è coessenziale ai
principi ai quali, in un ordinamento democratico fondato sulla
sovranità popolare, deve conformarsi l'amministrazione della
giustizia che in quella sovranità trova fondamento (art. 101 della
Costituzione); che l'esigenza del rispetto di siffatta regola è
maggiormente avvertita nei giudizi penali, attesi la qualità dei
valori, degli interessi e dei beni da proteggere nonché i riflessi
sociali della violazione delle norme penali, in una con l'interesse
dello Stato a ripristinare l'ordine violato.
Si è ritenuta (sentt. Corte cost. n. 212 del 1986 e n. 50 del
1989) la possibilità di eccezioni per "singole categorie di
procedimenti", determinate da ragioni obiettive e razionali. Del
resto, nei vari atti internazionali, concernenti la tutela dei
diritti dell'uomo, un processo giusto, senza abusi ed arbitri (art. 6
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, firmata a Roma il 14 novembre 1950 e ratificata con
legge n. 848 del 1955; art. 14 del Patto internazionale di New York,
relativo ai diritti civili e politici, adottato il 14 dicembre 1966 e
ratificato con legge n. 881 del 1977; artt. 28 e 29 dei protocolli
sullo Statuto della Corte di giustizia, annessi ai trattati C.E.C.A.,
C.E.E., ed EURATOM) il principio della pubblicità è posto a
garanzia dell'imputato. A tale principio, però, sono previste
deroghe non solo per ragioni di sicurezza, ordine pubblico e
moralità, ma anche per giuste esigenze affidate alla valutazione del
giudice.
Ma, per verificare se circostanze particolari, come l'accordo
delle parti e la situazione del processo pronto per una decisione
allo stato degli atti, tipici connotati del giudizio abbreviato,
siano sufficienti a giustificare o no, sotto il profilo
costituzionale invocato, la deroga al principio della pubblicità dei
giudizi, sarebbe indispensabile una considerazione del problema non
limitata al giudizio abbreviato transitorio richiesto dall'imputato
alla presenza del pubblico presente alle formalità di apertura del
dibattimento, come avvenuto nel caso di specie, ma esteso anche alle
ipotesi di giudizio abbreviato transitorio richiesto nel corso
dell'istruzione e, più ancora, all'ipotesi tipica del giudizio
abbreviato ordinario, che si colloca nell'ambito dell'udienza
preliminare. L'ordinanza di rimessione non è in proposito univoca,
oscillando tra una prospettazione della questione con riguardo al
solo giudizio abbreviato transitorio, di cui al denunciato art. 247,
secondo comma, lamentando, proprio con riguardo ad esso, che
"dovrebbe essere allontanato il pubblico presente all'udienza" ed una
prospettazione comprensiva anche del "ricorso al giudizio abbreviato
nel periodo transitorio e in quello di piena applicazione del nuovo
codice di procedura penale". Senza contare che, trattandosi di un
giudizio di competenza della Corte di assise, potrebbero aver assunto
particolare incidenza per il giudice a quo la gravità del reato e
l'allarme suscitato nell'opinione pubblica, circostanze queste che,
in sede di lavori preparatori della legge delega, avevano suggerito
soluzioni normative diverse. La varietà delle ipotesi in relazione
sia al tempo che all'oggetto del processo, comportando una gamma di
possibili soluzioni, non consente a questa Corte di scendere nel
merito di fronte ad una prospettazione della questione in termini
così incompleti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 247, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
1989, n. 271), in riferimento all'art. 101 della Costituzione,
sollevata dalla Corte di assise di Torino con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte