Corte costituzionale

Ordinanza n. 69/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/02/1992 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28, secondo

comma, e 431 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 15 dicembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di

Cominelli Giorgio iscritta al n. 593 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di

Cominelli Giorgio, imputato del reato di cui all'art. 589 del codice

penale, il Tribunale di Ancona, con ordinanza emanata nell'udienza

dibattimentale del 13 dicembre 1990, rilevando l'omissione

dell'indicazione del reato contestato, ha dichiarato la nullità del

decreto che dispone il giudizio, rimettendo gli atti al giudice per

le indagini preliminari;

che con ordinanza del 15 dicembre 1990 (r.o. n. 593 del 1991),

il giudice per le indagini preliminari, rilevando l'erroneità della

dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio e

constatando il verificarsi di una stasi processuale equiparabile alle

situazioni di contrasto tra giudice delle indagini preliminari e

giudice del dibattimento, ha sollevato questione di

costituzionalità: a) dell'art. 28, secondo comma, del codice di

procedura penale, dove risulta stabilito che, nei casi di conflitto,

"qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e

giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo", per

violazione degli artt. 101, secondo comma, 2, 3 e 97 della

Costituzione, poiché l'applicazione di tale norma costringerebbe il

giudice per le indagini preliminari a porre in essere un'attività

processuale non prevista da alcuna disposizione di legge in virtù di

un provvedimento, ritenuto erroneo, di altra autorità giudiziaria;

b) dell'art. 431 del codice di procedura penale, perché in contrasto

con gli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, in quanto, non prevedendo

che nel fascicolo del dibattimento sia compreso anche "l'originario

decreto di citazione per il giudizio dell'udienza preliminare",

sarebbe causa di nullità originata, come nel giudizio a quo, dalla

mancata allegazione, da parte della cancelleria, al decreto che

dispone il giudizio del "decreto di citazione", nel quale è indicato

il reato contestato;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, per

chiedere che le questioni sollevate siano dichiarate infondate;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28,

secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui

prevede che in caso di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare

e giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo,

questione sollevata, in riferimento sia all'art. 101, secondo comma,

della Costituzione (ordd. nn. 241 e 254 del 1991; 13 e 15 del 1992),

sia agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione (ord. n. 13 del 1992);

che nell'ordinanza di rimessione non si adducono elementi nuovi

o diversi da quelli già esaminati e che, pertanto, la questione

relativa all'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale

deve essere dichiarata manifestamente infondata;

che il disposto dell'art. 431 del codice di procedura penale non

trova applicazione nel giudizio a quo, dal momento che al giudice

remittente sono stati restituiti gli atti esclusivamente ai fini

della rinnovazione del decreto che dispone il giudizio;

che, pertanto, la questione sollevata relativa all'art. 431 del

codice di procedura penale deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 2, 3

e 97 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Ancona, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della

Costituzione, dallo stesso giudice con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della consulta, il 5 febbraio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte