Sentenza n. 69/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/03/1994 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
dichiarata illegittima
citata
- art. 30d.P.R. 200/1967
- art. 75d.P.R. 200/1967
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma,
del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 17
febbraio 1993 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalla
s.p.a. Società Italiana Lavori, in amministrazione straordinaria ed
altre contro la Grain Authority For Grain - Cereals della Jamahiria
Araba Popolare Socialista Libica G.A.L.P.S., iscritta al n. 665 del
registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di costituzione della Wadi Aril Development Venture;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1994 il Giudice
relatore Cesare Ruperto;
Udito l'avv. Francesco M. Zappalà per la Wadi Aril Development
Venture;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Wadi Aril Development Venture, Joint Venture con sede in
Ginevra costituita tra la Italiana Lavori S.p.a. in Amministrazione
Straordinaria con sede in Roma e la Food Development Corporation con
sede in Pasco (Washington U.S.A.), otteneva, ante causam, dal
Presidente del Tribunale di Roma, nei confronti di un ente
governativo libico, due decreti di sequestro conservativo, i quali
venivano eseguiti su somme dovute al detto ente dalla Banca Nazionale
del Lavoro, che aveva prestato garanzie fideiussorie.
Il Tribunale di Roma, adito per la convalida, dichiarava
l'inefficacia dei due sequestri per inosservanza del termine di cui
all'art. 680 del codice di procedura civile, in quanto notificati,
secondo le formalità richieste dal terzo comma dello stesso codice
per le notificazioni eseguibili ai termini delle convenzioni
internazionali, oltre il quindicesimo giorno dalla loro esecuzione.
La pronuncia veniva confermata dalla Corte d'Appello di Roma,
contro la cui sentenza proponevano ricorso per Cassazione sia la Wadi
Aril Development Venture, sia la B.N.L. in qualità di terza
sequestrata. Nel corso del relativo giudizio la Corte di Cassazione,
con ordinanza emessa il 17 febbraio 1993 (pervenuta a questa Corte
l'8 ottobre 1993), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 142, terzo comma,
143, terzo comma e 680, primo comma, del codice di procedura civile,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Premette il giudice a quo che nella specie risulta applicabile il
terzo comma dell'art. 142 del codice di procedura civile - in tema di
notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata
nella Repubblica - il quale rinvia agli adempimenti da compiersi da
parte dell'autorità consolare in conformità alle convenzioni
internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza. Ai termini di
queste ultime, le attività previste per la notifica consistono: 1)
nella richiesta (a mezzo posta) dell'intervento del Console da parte
dell'Ufficiale Giudiziario in Italia; 2) nell'ulteriore richiesta del
Console alle autorità locali; 3) nell'adempimento delle prescritte
formalità da parte di dette autorità, le quali potrebbero anche
opporre "una resistenza passiva a compiere atti di notifica .. nei
confronti di Uffici ed Autorità governative".
Sottolinea la Cassazione:
a) che il terzo comma dell'art. 142 esclude l'applicabilità
dei precedenti commi, allorché di fatto sia possibile la
notificazione secondo le convenzioni internazionali e la legge
consolare. Nella specie, la notifica ha avuto luogo in applicazione
della Convenzione dell'Aja, rendendosi così evidenti e
l'applicabilità della norma in esame e la rilevanza della questione;
b) che il notificante, invero, non ha avuto e non avrebbe
possibilità alcuna di influire su "tale macchinosa procedura di
notificazione", che può essere vanificata dalle autorità locali.
Né, d'altronde, sarebbe stata possibile altra forma di
notificazione; in particolare, non quella e x art. 151 del codice di
procedura civile.
Di qui, la prospettata illegittimità costituzionale per
l'irragionevolezza insita nella successione degli adempimenti, ed il
vulnus al diritto di azione: entrambi, conseguenti ad un onere
imposto a pena di decadenza alla parte, ma che sfugge alla sua
diligenza.
Tale illegittimità - secondo il giudice a quo - potrebbe essere
rimossa con una sentenza di questa Corte che incidesse sul terzo
comma dell'art. 143, assimilando il caso in esame a quelli in cui la
notifica si intende validamente eseguita nel ventesimo giorno
successivo al compimento delle formalità prescritte. Il risultato,
opina la Cassazione, potrebbe ottenersi estendendo anche al terzo
comma dell'art. 142 del codice di procedura civile il rinvio operato
dall'art. 143, terzo comma, nell'ipotesi della notificazione prevista
dal primo comma dell'art. 680.
In via gradata a tale soluzione, secondo il giudice a quo, questa
Corte potrebbe ritenere non operante il termine perentorio di
quindici giorni previsto dall'art. 680 del codice di procedura civile
per il caso di notifiche all'estero da eseguire con le modalità di
cui al citato art. 142 terzo comma ed all'art. 30 del d.P.R. 5
gennaio 1967, n. 200. In tal modo dovrebbe poi essere il legislatore
a fissare un termine di diversa estensione.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale si è
costituita la Joint Venture, insistendo per la declaratoria
d'illegittimità costituzionale.
Nell'imminenza dell'udienza la medesima parte privata ha
depositato un'ampia memoria, intesa a ribadire le censure di
illegittimità del vigente assetto normativo ed a dimostrare la
conformità ai sovraordinati precetti costituzionali di un sistema
che diversifichi per le due parti le condizioni di perfezionamento
della notificazione, fissandole, rispettivamente, per il notificante
nell'avvenuto compimento delle prescritte formalità e, per il
destinatario, nell'effettiva conoscenza dell'atto. Considerato in diritto
1. - La Corte di Cassazione dubita della legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 142, terzo comma,
143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in
cui, imponendo a pena di inefficacia la notificazione del decreto di
sequestro entro quindici giorni dal primo atto di esecuzione anche
quando tale adempimento debba eseguirsi all'estero nei modi previsti
dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5
gennaio 1967, n. 200 (c.d. legge consolare), comporta irragionevole
limitazione del diritto di agire, facendo carico alla parte istante
di comportamenti rimessi a terzi, in particolare alle autorità
locali (in ipotesi interessate a che la notificazione non avvenga),
nonché disparità di trattamento rispetto al caso previsto nei primi
due commi dell'art. 142, nel quale la notificazione si ha per
perfezionata nei confronti del notificante con il solo compimento
delle formalità ivi prescritte.
2. - La questione è fondata.
L'art. 142 del codice di procedura civile, nel testo originario,
si limitava a disporre, nei suoi due commi, che una copia dell'atto
da notificare venisse affissa nell'albo dell'ufficio giudiziario
davanti al quale si procede, altra copia spedita al destinatario in
piego raccomandato e una terza consegnata al pubblico ministero per
la consegna, tramite il Ministero degli affari esteri, al
destinatario stesso: in tal modo era notificato l'atto a persona non
residente, né dimorante, né domiciliata nello Stato.
Correlativamente il terzo comma dell'art. 143, sempre nel testo
originario, considerava la notificazione per eseguita nel ventesimo
giorno successivo a quello in cui erano state compiute dette
formalità, sia nel caso di notificazione a persona di residenza,
domicilio e dimora sconosciuti, sia nell'ipotesi di cui all'articolo
precedente.
3. - Questa Corte, con sentenza n. 10 del 1978, ebbe a dichiarare
l'illegittimità costituzionale di tale ultima norma, nella parte in
cui non prevedeva - per quanto attiene alla operatività della
notificazione nei confronti del destinatario dell'atto da notificare,
nei casi previsti dall'art. 142 - che la sua applicazione fosse
subordinata all'accertata impossibilità di eseguire la notificazione
nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dalla legge
consolare.
Poiché già era comune opinione in dottrina e in giurisprudenza
che la scadenza del termine di venti giorni portava al
perfezionamento della notificazione nei confronti del solo
destinatario, la declaratoria di illegittimità costituzionale venne
ad influire unicamente su tale profilo. Ed infatti, con delimitazione
espressamente posta nel dispositivo della sentenza, l'ambito di
efficacia fu identificato appunto con "quanto attiene alla
operatività della notifica nei confronti del destinatario".
Coerentemente con siffatta delimitazione della portata della
pronuncia, questa Corte ebbe cura di precisare in motivazione che la
sancita necessità dell'osservanza di modalità notificatorie
ispirate (in conformità alle convenzioni internazionali e alla legge
consolare) al principio per cui la notificazione non è operante fino
a quando la copia dell'atto non sia pervenuta al destinatario o nella
sua sfera di conoscibilità, non pregiudicava comunque gli interessi
del notificante "poiché la notificazione nei suoi confronti si
perfeziona e produce i suoi effetti, compresi quelli impeditivi della
decadenza, con il compimento delle formalità indicate nell'art.
142".
4. - Con gli artt. 9 e 10 della legge 6 febbraio 1981, n. 42, di
ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 15 novembre 1965,
da un lato si è introdotto un terzo comma nell'art. 142 del codice
di procedura civile (nel quale si stabilisce che le disposizioni di
cui ai commi precedenti si applicano soltanto ove risulti impossibile
eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle
convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 d.P.R. 5 gennaio
1967, n. 200), dall'altro è stato modificato il terzo comma
dell'art. 143, nel senso che nei casi previsti dall'articolo stesso e
(solo) dai primi due commi dell'art. 142 "la notificazione si ha per
eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono
compiute le formalità prescritte".
In tal modo il legislatore non ha di certo creato, con riguardo
alle modalità di notificazione risultanti da convenzioni
internazionali e dalla legge consolare, un sistema autonomo e
alternativo rispetto a quello già risultante dal combinato disposto
delle due citate norme, ispirato al principio della possibile
scissione soggettiva del momento della perfezione del procedimento
notificatorio. E pur tuttavia ha escluso l'operatività di tale
principio quando non risulti impossibile eseguire la notificazione
nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dalla legge
consolare, nel qual caso dunque la notificazione si perfeziona sempre
e soltanto con l'arrivo dell'atto nella sfera di conoscibilità del
destinatario.
Ciò si desume dal mancato richiamo del terzo comma dell'art. 142
e, insieme, dalla circostanza - lumeggiata dalla Corte remittente -
che l'art. 30 della legge consolare si riferisce alla comune nozione
di notificazione, intesa come procedimento di cui fa parte integrante
l'arrivo dell'atto nella sfera di conoscibilità del notificato.
5. - Si è così prodotto quel vulnus di precetti sovraordinati a
ragione denunciato dal giudice a quo.
Appare infatti priva di razionale giustificazione la previsione,
sotto pena di decadenza (nella specie, comportante l'inefficacia del
sequestro ex art. 683 del codice di procedura civile), di un arco
temporale che resta sempre di quindici giorni (art. 680) per il
compimento di attività che attengono a situazioni profondamente
eterogenee, quali sono quelle rispettivamente previste dai primi due
e dal terzo comma dell'art. 142: nell'una, perfezionandosi per il
notificante il procedimento notificatorio col solo compimento delle
formalità di legge (tutte rientranti nella disponibilità e nel
potere di vigilanza dell'istante), nell'altra invece richiedendosi
anche che l'atto pervenga nella sfera di conoscibilità del
destinatario e così imponendosi l'assolvimento di oneri ulteriori
attraverso attività che, in quanto svolte nello Stato estero in cui
il destinatario stesso deve essere raggiunto, si sottraggono al
potere di controllo e sollecitazione del notificante.
Una siffatta discriminazione, conseguente all'assoggettamento ad
identica disciplina temporale di attività qualitativamente e
quantitativamente diverse, appare poi viziata da irragionevolezza.
In proposito è da rammentare che nella sentenza n. 10 del 1978
questa Corte ha inteso affermare la necessità che nel caso di
notificazione all'estero le garanzie di conoscibilità dell'atto, da
parte del destinatario, si coordinino con l'interesse del notificante
a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento
notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso.
Ebbene, a tale stregua la normativa in esame, rivelando un'intrinseca
contraddittorietà, ha con quell'identità di disciplina temporale
irragionevolmente compresso detto interesse, proprio nel caso in cui
è maggiormente tutelato l'interesse del destinatario, al quale viene
assicurata la garanzia di conoscibilità, estranea invece
all'operatività dei primi due commi dell'art. 142, nell'ambito della
quale funziona la fictio di cui al terzo comma dell'art. 143.
Né può sfuggire all'attenzione di questa Corte l'ulteriore
profilo discriminatorio derivante dal fatto che l'identità del
termine - per una notificazione all'estero che debba, al pari di
quella da eseguirsi in Italia, improntarsi al principio della
conoscibilità, con conseguente identificazione di un unico momento
di perfezionamento sia per il notificante che per il notificato -
ancora una volta accomuna nel medesimo trattamento situazioni
eterogenee, trascurando l'elemento differenziatore costituito, nei
sensi esposti, dal segmento "estero" del procedimento funzionale a
siffatta conoscibilità.
Per altro verso, poi, sussiste come conseguenza delle evidenziate
discriminazioni la denunziata lesione del diritto di difesa, poiché
il termine di quindici giorni previsto dall'art. 680, se applicato a
situazioni nelle quali il notificante è liberato dagli oneri
notificatori soltanto con l'arrivo dell'atto nella sfera di
conoscibilità del destinatario, si palesa tanto ristretto da rendere
impossibile o comunque estremamente difficoltoso l'esercizio del
diritto stesso, a cagione sia del numero e della complessità degli
adempimenti richiesti, sia del fatto che questi sono per larga parte
rimessi - come illustrato dalla Corte remittente, che ha anche
rilevato l'impossibilità nella specie di ricorrere all'art. 151 del
codice di procedura civile - ad organi dello Stato estero la cui
attività si sottrae a qualsiasi diligente vigilanza o disponibilità
della parte interessata all'osservanza del termine.
Ne consegue che, profilandosi come soluzione costituzionalmente
obbligata quella di non sottrarre il caso in questione
all'operatività del principio della sufficienza - ai fini del
perfezionamento, nei confronti del notificante, della notificazione
da eseguirsi all'estero - del compimento delle sole formalità che
non sfuggono alla disponibilità del notificante, deve dichiararsi
l'illegittimità costituzionale - per contrasto con gli articoli 3 e
24 della Costituzione - del combinato disposto delle censurate norme,
nella parte in cui non prevede che la notificazione all'estero del
decreto di sequestro autorizzato anteriormente alla causa si
perfezioni, ai fini dell'osservanza del termine previsto dall'art.
680 del codice di procedura civile, con il tempestivo compimento
delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni
internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n.
200.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 142, terzo
comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura
civile, nella parte in cui non prevedono che la notificazione
all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del
prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità
imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt.
30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1994.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1994:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte