Sentenza n. 69/1998
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/03/1998 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 113d.lgs. 77/1995
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 113 del d.lgs.
25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli
enti locali), come modificato dal d.lgs. 11 giugno 1996, n. 336,
promossi con ordinanze emesse il 22 novembre 1996 dal pretore di
Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli nel procedimento civile
vertente tra la S.I.A. s.p.a. ed altri e il comune di Pozzuoli ed
altra iscritta al n. 92 del registro ordinanze 1997 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie
speciale, dell'anno 1997, ed il 26 luglio 1996 dal pretore di Catania
nel procedimento civile vertente tra Costa Illuminata ed il comune di
Catania ed altra iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1997 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima
serie speciale, dell'anno 1997.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il giudice
relatore Annibale Marini.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento di espropriazione presso terzi
contro il comune di Pozzuoli, il pretore di Napoli, sezione
distaccata di Pozzuoli, con ordinanza del 22 novembre 1996, ha
sollevato - in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo
comma, della Costituzione - questione di legittimità costituzionale
dell'art. 113, comma 2 (recte: art. 113, commi 2 e 3), del d.lgs. 25
febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti
locali), come modificato dal d.lgs. 11 giugno 1996, n. 336.
2. - La citata norma dispone che "Non sono soggette ad esecuzione
forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice,
le somme di competenza degli enti locali di cui all'art. 1, comma 2,
destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente
e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b)
pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti
nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali
indispensabili.
Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al
comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da
adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi
preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette
finalità".
Rileva il rimettente che siffatta disciplina, applicabile agli enti
locali, risulta diversa da quella in vigore per le unità sanitarie
locali a seguito della sentenza n. 285 del 1995 con cui questa Corte
ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5,
del d.-l. 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia
sanitaria e socio-assistenziale), convertito nella legge 18 marzo
1993, n. 67, nella parte in cui, per l'effetto della non
sottoponibilità ad esecuzione forzata delle somme destinate ai fini
ivi indicati, non prevede la condizione che l'organo di
amministrazione dell'unità sanitaria locale, con deliberazione da
adottare per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi
delle somme innanzi destinate e che dall'adozione della predetta
delibera non siano emessi mandati a titoli diversi da quelli
vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così
come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura,
della data della deliberazione di impegno da parte dell'ente".
Dalla diversità delle discipline, riferibili agli enti locali e
alle unità sanitarie locali, discenderebbe, secondo il giudice a
quo, che il creditore (che abbia proceduto al pignoramento) di somme
di pertinenza di un ente locale verrebbe a trovarsi in una posizione
deteriore rispetto al creditore di una unità sanitaria locale.
Infatti, mentre l'ente locale esecutato potrebbe, agli effetti
dell'impignorabilità (delle somme di sua pertinenza), limitarsi ad
opporre al creditore procedente la delibera di quantificazione delle
somme destinate ai fini indicati dal legislatore, la unità sanitaria
locale i; sarebbe tenuta anche a provare che dalla data di detta
deliberazione non sono stati emessi - a titoli diversi da quelli
vincolati - mandati di pagamento se non seguendo uno specifico ordine
cronologico. Con conseguente violazione del principio di eguaglianza
di cui all'art. 3 della Costituzione. Una ulteriore violazione dello
stesso principio viene ravvisata dal rimettente nella rilevabilità
d'ufficio della nullità, sancita dal secondo comma della
disposizione denunciata, per effetto della quale il creditore di un
ente locale, diversamente da quello di una unità sanitaria locale,
potrebbe veder frustrata la propria pretesa esecutiva anche in
mancanza di opposizione da parte del debitore esecutato.
Secondo lo stesso rimettente, la disciplina censurata violerebbe,
infine, l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto il
creditore di un ente locale che intenda contestare l'impignorabilità
delle somme di competenza dell'ente medesimo sarebbe tenuto a provare
l'illegittimità della delibera di quantificazione adottata
dall'ente. In relazione a ciò, la rilevabilità d'ufficio della
nullità finirebbe per comprimere il diritto di difesa del creditore
procedente, sotto molteplici aspetti. Quest'ultimo, prima ancora
dell'eventuale intervento d'ufficio del giudice dell'esecuzione,
avrebbe l'onere di provare la pignorabilità delle somme di
competenza dell'ente esecutato, senza che nel procedimento esecutivo
sia configurabile un'attività istruttoria e, in caso di
dichiarazione di nullità dell'esecuzione, sarebbe tenuto ad
instaurare un procedimento di cognizione, proponendo opposizione
avverso l'ordinanza dichiarativa di nullità. Il creditore procedente
potrebbe, poi, essere privato di un grado di giurisdizione sulla
questione della pignorabilità delle somme di competenza dell'ente
esecutato non essendo appellabile la sentenza pronunciata all'esito
dell'opposizione agli atti esecutivi. Sicché, sarebbe configurabile
il doppio grado di giurisdizione soltanto ove il debitore esecutato
proponga opposizione all'esecuzione per impignorabilità delle somme.
E la compressione del diritto di difesa del creditore risulterebbe
ancora più evidente considerando che il pignoramento di somme
risultate poi impignorabili non sarebbe in alcun modo riconducibile
al comportamento del creditore procedente.
3. - Nel corso di un procedimento di espropriazione presso terzi a
carico del comune di Catania, il pretore di Catania, con ordinanza
del 26 luglio 1996, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione -
questione di legittimità costituzionale dell'art. 113 del d.lgs. 25
febbraio 1995, n. 77, come modificato dal d.lgs. 11 giugno 1996, n.
336, nella parte in cui non prevede, quale condizione per
l'impignorabilità delle somme di competenza degli enti locali, la
mancata emissione, dalla data di delibera semestrale di
quantificazione degli importi delle somme destinate alle finalità di
cui al comma 2, di mandati di pagamento a titoli diversi da quelli
vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così
come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura,
della data di deliberazione di impegno da parte dell'ente.
Rileva preliminarmente il rimettente che questa Corte, con sentenza
n. 285 del 1995, ha adeguato la disciplina previgente per le unità
sanitarie locali in tema di impignorabilità delle somme di
competenza di queste ultime a quella, più rigorosa, in vigore per
gli altri enti locali, in base all'assunto che "le due posizioni
giuridiche (delle unità sanitarie locali e degli enti locali) messe
a confronto sono praticamente analoghe". Con la disposizione
denunciata il legislatore avrebbe introdotto per gli enti locali una
disciplina nuovamente differenziata rispetto alle unità sanitarie
locali, ponendo quale unica condizione per la impignorabilità delle
somme di pertinenza degli enti locali l'adozione della delibera
semestrale di quantificazione delle somme. Nell'ordinanza di
rimessione si sottolinea, altresi, che se il mancato rispetto
dell'ordine cronologico nella emissione di mandati di pagamento a
titoli diversi da quelli vincolati si fosse verificato in relazione
ad una procedura esecutiva avviata contro una unità sanitaria
locale, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto disporre
l'assegnazione delle somme pignorate, con evidente disparità di
trattamento tra creditori delle unità sanitarie locali e creditori
degli enti locali.
La disposizione denunciata violerebbe, ad avviso del rimettente,
anche l'art. 97, primo comma, della Costituzione che impone il
rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento
dell'amministrazione per le differenti conseguenze che l'inosservanza
dell'ordine cronologico nell'emissione dei mandati di pagamento
comporterebbe riguardo alle unità sanitarie locali e agli enti
locali.
4. - Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni
siano dichiarate inammissibili o infondate.
Con successiva memoria, presentata solo nel secondo giudizio, la
difesa erariale sostiene che la sentenza n. 285 del 1995 di questa
Corte avrebbe integrato la disciplina delle unità sanitarie locali
mediante un rinvio non ricettizio alla disciplina degli enti locali e
che, pertanto, la successiva modificazione di quest'ultima si
estenderebbe direttamente alla prima facendo venir meno la disparità
di trattamento denunciata dal rimettente.
Mentre, sempre secondo l'Avvocatura, la diversa qualificazione come
ricettizio del rinvio contenuto nella stessa sentenza comporterebbe
l'immodificabilità, ad opera del legislatore, della disciplina
recepita. Ciò che esulerebbe dai poteri attribuiti dal nostro
ordinamento a questa Corte e finirebbe per porsi in contraddizione
con le stesse motivazioni poste a base della citata sentenza che
avrebbe inteso affermare, attraverso il richiamo all'art. 3 della
Costituzione, solo la necessità di equiparare il trattamento di
situazioni omogenee e non già la immodificabilità di una
determinata disciplina.
La norma denunciata avrebbe, poi, ad avviso della difesa erariale,
una sua razionale giustificazione nella difficoltà, per gli enti
locali, di rispettare la rigida normativa previgente, restando la
tutela dei creditori contro i possibili abusi da parte della pubblica
amministrazione in ogni caso assicurata dalle norme sulla
responsabilità degli amministratori. Considerazioni tutte che
comproverebbero l'infondatezza anche delle diverse censure di
violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione. Considerato in diritto
1. - Il pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli dubita,
in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della
Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 113, commi
2 e 3, del decreto legislativo n. 77 del 1995, come modificato dal
decreto legislativo n. 336 del 1996, nella parte in cui non prevede,
quale condizione ulteriore per l'impignorabilità delle somme di
pertinenza degli enti locali, la mancata emissione, dalla data di
delibera di quantificazione delle somme destinate al pagamento delle
retribuzioni e dei conseguenti oneri previdenziali, delle rate di
mutui e di prestiti obbligazionari ed all'espletamento dei servizi
locali indispensabili, di mandati di pagamento, a titoli diversi da
quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture
o degli impegni di spesa. Ciò determinerebbe, secondo il rimettente,
la violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, stante la
diversa disciplina attualmente in vigore per le unità sanitarie
locali ex art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 1993,
convertito nella legge n. 67 del 1993, quale risulta a seguito della
sentenza di questa Corte n. 285 del 1995. Ad avviso del rimettente,
infatti, il creditore che abbia proceduto al pignoramento di somme di
pertinenza di un ente locale verrebbe a trovarsi, per effetto della
disciplina denunciata, in una situazione deteriore rispetto al
creditore di una unità sanitaria locale: mentre al primo l'ente
esecutato potrebbe limitarsi ad opporre, agli effetti
dell'impignorabilità, la delibera semestrale di quantificazione
delle somme, per il secondo l'impignorabilità sarebbe condizionata
anche all'osservanza da parte dell'ente esecutato, nell'emissione dei
mandati di pagamento a titoli diversi da quelli vincolati,
dell'ordine cronologico delle fatture e degli impegni di spesa.
Ritiene, infine, il rimettente che il comma 2 del precitato art.
113 nella parte in cui prevede, per la fattispecie di
impignorabilità delle somme ivi indicate, l'adozione di apposita
deliberazione da parte dell'organo esecutivo dell'ente locale, "a
pena di nullità rilevabile anche d'ufficio", violerebbe l'art. 3
della Costituzione, ponendo il creditore di un ente locale in una
situazione deteriore rispetto al creditore di una unità sanitaria
locale, in quanto il primo potrebbe vedere frustrata la propria
pretesa esecutiva anche in mancanza di opposizione da parte del
debitore e sarebbe lesivo del diritto di difesa del creditore
procedente garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione
per le implicazioni di carattere processuale che la rilevabilità
d'ufficio della nullità verrebbe a determinare sotto molteplici
aspetti.
2. - Il pretore di Catania dubita, in riferimento agli artt. 3,
primo comma, 24, secondo comma, e 97, primo comma, Cost., della
legittimità costituzionale dell'art. 113 del decreto legislativo n.
77 del 1995 come modificato dal decreto legislativo n. 336 del 1996,
nella parte in cui non prevede, quale condizione ulteriore per
l'impignorabilità delle somme di pertinenza degli enti locali, la
mancata emissione, dalla data di delibera di quantificazione degli
importi delle somme destinate alle finalità ivi indicate, di mandati
di pagamento a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo
l'ordine cronologico delle fatture o degli impegni di spesa.
Oltre ai parametri richiamati nell'ordinanza del pretore di Napoli,
sezione distaccata di Pozzuoli, il rimettente evoca anche quello di
cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione, che impone il
rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento
dell'amministrazione, in relazione alle diverse conseguenze che la
inosservanza dell'ordine cronologico nell'emissione dei mandati di
pagamento di somme non vincolate comporterebbe per le unità
sanitarie locali e per gli enti locali.
3. - l giudizi che investono la stessa disposizione di legge devono
essere riuniti.
4. - La questione sollevata dal pretore di Catania è fondata nei
termini di seguito precisati. Occorre premettere che la disciplina
dell'impignorabilità delle somme di pertinenza delle unità
sanitarie locali era contenuta nell'art. 1, comma 5, del d.-l. 18
gennaio 1993, n. 9 (convertito, con modificazioni, nella legge 18
marzo 1993, n. 67) a tenore del quale: "Le somme dovute a qualsiasi
titolo alle unità sanitarie locali e agli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione
forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle
competenze comunque spettanti al personale dipendente o
convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione
vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari
definiti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro del tesoro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto".
La riferita disciplina risultava sostanzialmente diversa da quella
applicabile agli enti locali per i quali l'art. 11, comma 1, del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (convertito, con modificazioni,
nella legge 19 marzo 1993, n. 68), poneva quale condizione
dell'impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati dal
legislatore, oltre la deliberazione trimestrale di quantificazione
degli importi delle somme di cui sopra, la mancata emissione dalla
data di adozione della predetta delibera di "mandati a titoli diversi
da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle
fatture così come pervenute per il pagamento" o, se si trattava di
somme non soggette a fattura, della data di deliberazione di impegno
da parte dell'ente.
Questa Corte con sentenza n. 285 del 1995, premesso che le due
posizioni giuridiche (delle unità sanitarie locali e degli enti
locali) messe a confronto erano omogenee e che, pertanto, la
diversità di disciplina delle stesse risultava lesiva del principio
di eguaglianza e di ragionevolezza, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 1993,
convertito nella legge n. 67 del 1993, "nella parte in cui, per
l'effetto della non sottoponibilità ad esecuzione forzata delle
somme destinate ai fini ivi indicati, non prevede la condizione che
l'organo di amministrazione dell'unità sanitaria locale, con
deliberazione da adottare per ogni trimestre, quantifichi
preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate e che
dall'adozione della predetta delibera non siano emessi mandati a
titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine
cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se
non è prescritta fattura, della data di deliberazione di impegno da
parte dell'ente".
L'identità di disciplina tra unità sanitarie locali ed enti
locali introdotta dalla citata sentenza è stata eliminata dall'art.
113 del decreto legislativo n. 77 del 1995, entrato in vigore in data
17 maggio 1995, che, abrogando la precedente normativa di riferimento
per gli enti locali, al comma 3 subordina "l'operatività dei limiti
all'esecuzione forzata di cui al comma 2" alla sola condizione che
"l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre
e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi
delle somme destinate alle suddette finalità". Ed è proprio in
riferimento alla nuova diversità di disciplina che viene sollevata
dal rimettente la stessa questione di costituzionalità già decisa
dalla sentenza n. 285 del 1995.
In proposito, una precisazione appare necessaria. Secondo quanto
sostenuto dall'Avvocatura dello Stato poiché la sentenza n. 285 del
1995 disporrebbe per le unità sanitarie locali un rinvio non
ricettizio alla disciplina degli enti locali, la intervenuta
modificazione di quest'ultima si comunicherebbe direttamente alle
unità sanitarie locali eliminando in radice la stessa possibilità
di una qualsiasi diversità tra le due discipline (e tra le due
categorie di enti).
L'erroneità della tesi risiede nello stesso presupposto da cui
muove, posto che il riferimento ad un rinvio non ricettizio
asseritamente operato con la più volte citata sentenza non trova
alcun conforto nella lettera e nel contenuto della stessa sentenza.
Privo di fondamento è anche l'assunto della difesa erariale della
immodificabilità della disciplina delle unità sanitarie locali
quale conseguenza per così dire necessitata del carattere ricettizio
del rinvio. È, infatti, evidente che una sentenza di questa Corte
non può in alcun caso comportare una limitazione della libertà del
legislatore diversa da quella rappresentata dall'osservanza della
Costituzione.
Mentre va dunque ribadita la persistente diversità di disciplina
tra unità sanitarie locali ed enti locali, quel che si tratta di
accertare è se tale diversità risulti o meno conforme alla
Costituzione.
In proposito, attesa la identità delle questioni affrontate,
debbono essere richiamate le considerazioni svolte da questa Corte
nella citata sentenza n. 285 del 1995 riguardo sia all'omogeneità
delle due situazioni giuridiche (delle unità sanitarie locali e
degli enti locali) poste in confronto che alla irragionevole
disparità di trattamento in cui si traduce la diversità di
disciplina di tali categorie di enti (e dei rispettivi creditori) La
norma denunciata accordando, come si è visto, ai soli enti locali la
possibilità di opporre l'impignorabilità di somme di denaro
indipendentemente dalla osservanza di un determinato ordine
cronologico nell'emissione di mandati a titoli diversi da quelli
vincolati risulta immotivatamente diversa da quella in vigore per le
unità sanitarie locali ed in quanto tale lesiva del principio
costituzionale di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
Si deve, pertanto, far luogo ad una dichiarazione di
incostituzionalità che, nei limiti dell'ordinanza di rimessione,
riconduca la disposizione denunciata in termini corrispondenti alla
disciplina prevista dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 9 del
1993, convertito nella legge n. 67 del 1993, come risulta a seguito
della sentenza di questa Corte n. 285 del 1995.
5. - Resta assorbita ogni altra censura.
6. - La questione sollevata dal pretore di Napoli, sezione
distaccata di Pozzuoli, è manifestamente inammissibile in quanto
l'ordinanza di rimessione risulta priva di elementi idonei alla
individuazione della fattispecie oggetto del giudizio principale e,
quindi, del carattere di pregiudizialità rispetto ad esso della )(
questione sottoposta all'esame della Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, comma 3,
del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e
contabile degli enti locali), come modificato dal d.lgs. 11 giugno
1996, n. 336, nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità
delle somme destinate ai fini ivi indicati non opera qualora, dopo
l'adozione da parte dell'organo esecutivo della delibera semestrale
di quantificazione preventiva degli importi delle somme stesse, siano
emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire
l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il
pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di
impegno da parte dell'ente;
dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 113, commi 2 e 3, del d.lgs.
25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli
enti locali), come modificato dal d.lgs. 11 giugno 1996, n. 336,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo
comma, della
Costituzione, dal pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 marzo 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte