Corte costituzionale

Ordinanza n. 69/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/03/2000 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 309, commi 5 e

10, del codice di procedura penale, promossi con due ordinanze emesse

il 24 novembre e il 15 dicembre 1998 dal Tribunale di Napoli, sezione

per il riesame delle misure cautelari coercitive, rispettivamente

iscritte ai nn. 552 e 586 del registro ordinanze 1999 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41 e 43, prima serie

speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2000 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 24 novembre 1998, pervenuta

a questa Corte il 17 settembre 1999 (R.O. n. 552 del 1999), il

Tribunale di Napoli, sezione per il riesame delle misure cautelari

coercitive, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli articoli 3, 13 e 24, secondo comma, della

Costituzione, dell'art. 309, commi 5 e 10, del codice di procedura

penale, "nella parte in cui non prevede con carattere di

perentorietà il termine entro il quale deve essere rivolta la

richiesta degli atti ex art. 291 c.p.p. all'autorità giudiziaria

procedente e nella parte in cui, all'inosservanza di tale termine,

non ricollega esplicitamente alcuna sanzione";

che il remittente dissente dalla soluzione interpretativa

adottata da questa Corte con la sentenza n. 232 del 1998, secondo cui

il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti

al tribunale del riesame decorre dal momento in cui perviene alla

cancelleria del medesimo la richiesta di riesame, e che dunque entro

tale termine si deve collocare anche l'"immediato avviso" che deve

esserne dato all'autorità procedente affinché provveda alla

tempestiva trasmissione degli atti: interpretazione giudicata in

contrasto con il tenore letterale dell'art. 309, comma 5, cod. proc.

pen.;

che peraltro il giudice a quo ritiene che il disposto di cui

all'art. 309, commi 5 e 10, come dal medesimo interpretato, presenti

profili di illegittimità costituzionale per violazione degli

artt. 3, 13 e 24 della Costituzione, rispettivamente per la

irragionevole disparità di trattamento di situazioni analoghe, per

il pregiudizio che ne deriverebbe ad una tutela effettiva della

libertà personale, e per il pregiudizio al diritto di difesa, in

quanto non sarebbe stabilito un termine perentorio per l'avviso da

dare all'autorità procedente dell'avvenuta presentazione della

richiesta di riesame, e in quanto all'inosservanza di tale termine

non sarebbe, conseguentemente, collegata alcuna sanzione;

che analoga questione di legittimità costituzionale

dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., in riferimento agli

artt. 3, 13 e 24 della Costituzione, ha sollevato lo stesso Tribunale

di Napoli, sezione per il riesame delle misure cautelari coercitive,

con ordinanza emessa il 15 dicembre 1998, pervenuta a questa Corte il

24 settembre 1999 (R.O. n. 586 del 1999);

che anche in tale ordinanza il remittente prende atto della

soluzione interpretativa adottata da questa Corte con la sentenza

n. 232 del 1998, ma ritiene di doversene discostare, giudicandola in

contrasto con il tenore dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen.;

che, sulla base di questa premessa, il giudice a quo ritiene

di non avere altra alternativa che quella di sollevare nuovamente la

questione di legittimità costituzionale delle disposizioni

denunciate, "non potendo assegnare alla formula normativa un

significato ritenuto incompatibile con la Costituzione"; e pertanto

promuove l'incidente per le medesime ragioni già disattese da questa

Corte, all'uopo richiamando e facendo proprie le motivazioni

dell'ordinanza di rimessione della Corte di cassazione del 9 giugno

1997 (R.O. n. 674 del 1997), che diede luogo al giudizio di

legittimità costituzionale definito con la sentenza n. 232 del 1998;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata, e aderendo - nel solo atto di intervento relativo al

giudizio introdotto con l'ordinanza R.O. n. 586 del 1999 - alla

soluzione interpretativa accolta da questa Corte.

Considerato che le due ordinanze sollevano la stessa questione,

sicché può disporsi la riunione dei giudizi affinché siano decisi

con un'unica pronunzia;

che, come ricorda il giudice a quo, questa Corte ha già

deciso in altra occasione identica questione, dichiarandola non

fondata sulla base di una ricostruzione del sistema normativo -

effettuata alla luce dei principi costituzionali relativi alla

garanzia giurisdizionale in materia di libertà personale - in base

alla quale il termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti

al tribunale del riesame, dalla cui inosservanza l'art. 309, comma

10, cod. proc. pen. fa discendere la decadenza della misura

coercitiva, decorre dal momento in cui la richiesta di riesame

perviene alla cancelleria del tribunale del riesame (sentenza n. 232

del 1998);

che successivamente questa Corte, con ordinanze n. 269 e

n. 445 del 1999, ha dichiarato la medesima questione manifestamente

infondata, dando atto che la Corte di cassazione a sezioni unite, con

sentenza 18 gennaio 1999, n. 25, ha accolto e a sua volta argomentato

la soluzione interpretativa adottata da questa Corte nella predetta

sentenza n. 232 del 1998, onde, dopo la detta pronuncia del giudice

di legittimità, la controversia interpretativa sul dies a quo da cui

decorre il termine per la trasmissione degli atti al tribunale del

riesame può, allo stato, ritenersi risolta nel senso della

richiamata interpretazione ancorata ai principi costituzionali;

che la medesima questione viene ora nuovamente sollevata dal

Tribunale di Napoli, il quale non condivide tale soluzione

interpretativa;

che le due ordinanze di rimessione sono però anteriori alla

pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 25 del

1999, sopra ricordata, e dunque non hanno potuto tenerne conto;

che la interpretazione accolta da questa Corte nella sentenza

n. 232 del 1998, e condivisa dalle sezioni unite della Corte di

cassazione, deve essere qui confermata; onde alla luce di essa la

questione ora nuovamente proposta risulta manifestamente infondata

(cfr. ordinanze n. 269 e n. 445 del 1999).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, commi 5 e 10,

del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli

articoli 3, 13 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli,

sezione per il riesame delle misure cautelari coercitive, con le

ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte