Corte costituzionale

Ordinanza n. 69/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/03/2002 · relatore Franco Bile

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 2000

dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Marcello

Spaccarelli e Emilio Ponticiello, iscritta al n. 300 del registro

ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 17, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il

27 gennaio 2000, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 46 del codice di procedura civile, per

violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui

non consente l'impugnazione mediante istanza di regolamento di

competenza delle sentenze del giudice di pace;

che la questione di legittimità costituzionale è stata

sollevata nel corso di una causa civile di valore superiore a due

milioni di lire, in grado di appello, in cui era impugnata la

sentenza d'incompetenza territoriale emessa dal giudice di pace di

Roma;

che il giudice rimettente - partendo dall'interpretazione

data all'art. 46 cod. proc. civ. dalla Corte di cassazione, nel senso

dell'inammissibilità dell'istanza di regolamento di competenza

avverso le sentenze del giudice di pace in tema di competenza (o di

sospensione del processo), e tenendo conto che il testo vigente

dell'art. 353 cod. proc. civ. non prevede, in caso di riforma della

sentenza di primo grado declinatoria della competenza, il ritorno

della causa al primo giudice - dubita della legittimità

costituzionale del sistema che ne risulta, per violazione dei

principi di uguaglianza, di ragionevolezza e del diritto di difesa in

giudizio, sotto vari profili;

che in particolare, secondo il rimettente, la dichiarazione

di incompetenza del giudice di pace comporterebbe la devoluzione al

giudice di appello, in unico grado, della cognizione sul merito e

quindi l'attribuzione alla vicenda di un solo grado di giurisdizione

di merito, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa;

che inoltre il provvedimento del giudice di pace che dichiari

la sospensione del processo sarebbe assolutamente insindacabile, con

irragionevole differenza rispetto alla disciplina dello stesso

provvedimento emesso da altri giudici, impugnabile con istanza di

regolamento di competenza, senza che rilevi la possibilità, addotta

dalla giurisprudenza, di far valere l'illegittimità della

sospensione con la sentenza che definisce il giudizio, perché

intanto sarebbe divenuto irrimediabilmente privo di tutela il diritto

della parte alla non sospensione;

che il ritorno al primo giudice ha invece luogo ove la

sentenza del giudice di pace, se inappellabile in quanto pronunciata

secondo equità, sia soggetta a ricorso per cassazione, con

conseguente irragionevole anomalia;

che infine, ove venga affermata dal giudice di pace la

competenza per materia o per valore del tribunale, si verificherebbe

la sovrapposizione, davanti a quest'ultimo, di una controversia in

grado di appello contro la sentenza del giudice di pace e di altra

controversia in primo grado a seguito di riassunzione, con

possibilità di decisioni difformi;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, rilevando che la questione è già stata dichiarata

manifestamente infondata con l'ordinanza n. 585 del 2000.

Considerato che con l'ordinanza n. 585 del 2000 questa Corte ha

dichiarato manifestamente infondata identica questione di

legittimità costituzionale, rilevando che la disciplina risultante

dal combinato disposto degli artt. 46 e 353 del codice di procedura

civile non è irrazionale né in contrasto con gli invocati principi

costituzionali, per la presenza di rimedio avverso le sentenze del

giudice di pace di valore superiore a due milioni, declinatorie della

competenza;

che - non essendo state prospettate ragioni idonee a

giustificare una diversa decisione ne deriva la manifesta

infondatezza della odierna questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 46 del codice di procedura

civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte