Sentenza n. 690/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 13legge 463/1978
citata
- art. 5legge 1074/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, settimo
comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463 ("Modifica dei criteri di
determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento
degli incarichi del personale docente e non docente; misure per
l'immissione in ruolo del personale precario delle scuole materne,
elementari, secondarie ed artistiche, nonché nuove norme per il
reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni
ordine e grado"), promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1980 dal
T.A.R. della Calabria - Sede di Reggio Calabria - sul ricorso
proposto da Caminiti Mariangela contro il Provveditore agli Studi di
Reggio Calabria ed altri, iscritta al n. 310 del registro ordinanze
1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255
dell'anno 1981;
Visto l'atto di costituzione di Caminiti Mariangela nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore
Vincenzo Caianiello;
Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio promosso da una insegnante di scuola
secondaria avverso la esclusione disposta nei suoi confronti dal
beneficio della immissione in ruolo, prevista dall'art. 13, settimo
comma, della legge 9 agosto 1978 n. 463 - esclusione basata sul
presupposto che gli insegnanti aventi titolo all'immissione dovessero
risultare in possesso dell'abilitazione alla data del 2 gennaio 1972
- il giudice a quo solleva la questione di legittimità
costituzionale del citato art. 13, settimo comma, nella parte in cui
(n. 4) ammette al beneficio suindicato gli insegnanti che abbiano
partecipato ai corsi speciali abilitanti previsti dall'art. 5 della
legge 6 dicembre 1971 n. 1074 e non anche coloro che, alla data di
entrata in vigore della stessa legge, abbiano preferito partecipare
al concorso nazionale per l'esame di Stato, caratterizzato da una
maggiore qualificazione.
La norma, ponendo una siffatta ingiustificata discriminazione,
violerebbe l'art. 3 Cost., e ancora di più il combinato disposto
degli artt. 3 e 97 Cost., per i quali il principio di imparzialità e
di buon andamento imporrebbe alla Pubblica Amministrazione di
ricorrere al sistema del concorso pubblico per la provvista del
proprio personale.
Pur consapevole che nella subiecta materia il legislatore è
ricorso, già altre volte, a strumenti diversi da quello suindicato
per corrispondere ad esigenze particolari, il giudice rimettente
osserva che il ricordato principio generale non può essere disatteso
nel momento in cui con procedure straordinarie si faccia luogo ad una
immissione stabile di personale nell'apparato statale e non si
consideri, nell'occasione, la posizione di coloro che abbiano
comunque superato un concorso pubblico bandito in epoca precedente
alla disciplina sui c.d. corsi abilitanti.
Si è costituita nel presente giudizio la parte privata
interessata ribadendo i profili di incostituzionalità della norma
denunciata, che limita il beneficio della immissione in ruolo ai soli
abilitati nei primi corsi speciali, senza tener conto di situazioni
analoghe.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, per sottolineare che la norma
denunciata - diretta ad ovviare alle difficoltà di completare lo
scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, compilate o da
compilare in attuazione di leggi speciali succedutesi dal 1961 al
1971 (fino alla legge n. 1074/71), in modo da risolvere i problemi
connessi con la formazione del vasto precariato nella scuola - ha
inteso tener conto delle aspettative dei docenti che erano stati già
inseriti (o avevano titolo ad esserlo) nelle graduatorie a
esaurimento.
La stessa norma (art. 13) ha, prima di tutto, soppresso le
graduatorie ad esaurimento nazionali trasformandole in graduatorie
provinciali (primo comma) e ha disposto la iscrizione in esse, a
domanda, dei docenti gia appartenenti alle soppresse graduatorie
nazionali (terzo comma); quindi (settimo comma) ha previsto la
immissione in ruolo di quel personale (già iscritto nelle
graduatorie), dettando disposizioni per la precedenza
nell'assegnazione della sede.
Il sistema normativo suindicato ha inteso in sostanza riferirsi
agli originari destinatari delle leggi speciali precedenti e non ad
altri soggetti per i quali non erano prospettabili, alla data di
entrata in vigore della legge 463 del 1978, aspettative fondate su
leggi precedenti.
L'Avvocatura dello Stato ha quindi precisato che le graduatorie
previste dall'art. 7 della legge 6 dicembre 1971 n. 1074 (entrata in
vigore il 3 gennaio 1972) erano due: nella prima erano iscritti
coloro che a quella data avessero prestato servizio di insegnamento
non di ruolo per almeno 2 anni con qualifica non inferiore a buono e
fossero già in possesso dell'abilitazione (art. 7, primo comma);
nella seconda, da compilarsi dopo la conclusione dei primi corsi
effettuati ai sensi degli artt. 1 e 5 della legge (corsi abilitanti
normali e speciali), dovevano essere iscritti coloro che avessero
conseguito il titolo abilitativo in detti corsi abilitanti ovvero
coloro che, già in possesso dell'abilitazione, avessero maturato il
biennio di servizio anche dopo l'entrata in vigore della legge.
Con l'ordinanza ministeriale 19 gennaio 1979 era stato inoltre
chiarito che nell'art. 13, settimo comma, n. 4 della legge 463/78
dovevano essere ricompresi anche gli insegnanti che, maturato il
biennio di servizio dopo l'entrata in vigore della legge 1074/71,
avessero comunque conseguito l'abilitazione precedentemente allo
svolgimento dei predetti corsi. A tanto l'ordinanza ministeriale era
pervenuta al fine di far corrispondere le previsioni della norma del
1978 a quelle dell'art. 7, sesto comma, della legge 1074 del 1971,
espressamente richiamato dalla prima disposizione legislativa.
Dopo aver ricostruito il quadro logico-sistematico della normativa
in materia di sistemazione degli insegnanti precari, l'Avvocatura
dello Stato reputa infondato il denunciato contrasto costituzionale,
poiché (con riferimento all'art. 3 Cost.) diversa è la situazione
della ricorrente, che ha conseguito l'abilitazione dopo la entrata in
vigore della legge 1074 del 1971 e dopo lo svolgimento dei primi
corsi abilitanti speciali, rispetto alle categorie di docenti
considerati nell'art. 13, settimo comma, n. 4 della legge 463 del
1978. Considerato in diritto
1. - Il tribunale amministrativo regionale della Calabria ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13, settimo comma, della legge
9 agosto 1978 n. 463 che, nel disporre l'immissione in ruolo degli
insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento,
contempla, fra le varie categorie, coloro che, avendo conseguito
l'abilitazione all'insegnamento con i primi corsi speciali di cui
all'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1074, abbiano maturato il
diritto alla iscrizione in tali graduatorie provinciali in virtù del
sesto comma dell'art. 7 della medesima legge.
Tale norma, ad avviso del giudice a quo, sarebbe
ingiustificatamente discriminatoria nei confronti di quegli
insegnanti che abbiano conseguito l'abilitazione per effetto della
partecipazione a pubblici concorsi a cattedra banditi anteriormente
(come nel caso oggetto della controversia sottoposta al suo esame)
all'entrata in vigore della stessa legge del 1971 n. 1074, ancorché
espletati successivamente, e violerebbe altresì i principi della
imparzialità e del buon andamento, in materia di organizzazione di
pubblici uffici.
2. - La questione è fondata.
Come è stato messo ben in evidenza nell'ordinanza di rinvio, è
certamente più qualificata la posizione di chi abbia ottenuto
l'abilitazione all'insegnamento per effetto della partecipazione ad
un pubblico concorso, cioè sulla base di prove di esame a carattere
selettivo, rispetto a quella di coloro che l'abbiano ottenuta in
seguito alla partecipazione a corsi abilitanti o ad esami speciali
(v. in tal senso, la sentenza di questa Corte n. 282 del 1987). È
perciò irragionevole che la legge del 1978, n. 463 - nel considerare
come titolo valido, ai fini dell'immissione in ruolo, le abilitazioni
conseguite in base ai corsi abilitanti - non abbia preso in
considerazione chi abbia conseguito l'abilitazione nel medesimo lasso
di tempo, per aver partecipato a concorsi pubblici per cattedra,
banditi anteriormente alla entrata in vigore della legge del 1971, n.
1074 che aveva istituito quei corsi speciali.
Ciò, oltre ad essere ingiustificatamente discriminatorio, viola
altresì, come denunciato, anche il principio del buon andamento
perché tende a privilegiare personale che non si sia qualificato in
prove di carattere selettivo, rispetto a chi abbia invece conseguito
l'abilitazione all'insegnamento per aver partecipato ad un pubblico
concorso che, in base al parametro costituzionale assunto a
riferimento dall'ordinanza di rinvio, costituisce la regola per
l'accesso ai pubblici uffici.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, settimo
comma, della legge 9 agosto 1978 n. 463 ("Modifica dei criteri di
determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento
degli incarichi del personale docente e non docente; misure per
l'immissione in ruolo del personale precario delle scuole materne,
elementari, secondarie ed artistiche, nonché nuove norme per il
reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni
ordine e grado") nella parte in cui, ai fini della immissione in
ruolo di insegnanti di scuole secondarie, non equipara a coloro che
hanno conseguito l'abilitazione a seguito della partecipazione ai
corsi abilitanti indetti ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre
1971 n. 1074, coloro che l'abbiano conseguita per effetto della
partecipazione a concorsi a cattedre, banditi anteriormente alla
entrata in vigore della predetta legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:690 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte