Sentenza n. 691/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/06/1988 · relatore Luigi Mengoni
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, quinto
comma, e 3, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano
approvata il 19 marzo 1986 e riapprovata il 17 ottobre 1986, avente
per oggetto: "Modifiche alla legge provinciale 17 novembre 1981, n.
30, concernente la formazione professionale degli apprendisti",
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,
notificato il 13 novembre 1986, depositato in cancelleria il 24
novembre successivo ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 1986;
Visto l'atto di costituzione della Provincia di Bolzano;
Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente, e
l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 13 novembre 1986 la Presidenza del
Consiglio ha impugnato gli artt. 1, quinto comma, e 3, primo comma,
della legge della provincia di Bolzano approvata il 19 marzo 1986 e
riapprovata il 17 ottobre 1986, recante "modifiche alla legge
provinciale 17 novembre 1981 n. 30, concernente la formazione
professionale degli apprendisti", nella parte in cui,
rispettivamente, prevede che, in mancanza di accordo tra le
organizzazioni sindacali più rappresentative, la Giunta provinciale
può disciplinare la durata dell'apprendistato entro il limite
massimo stabilito dalla legislazione statale, e assoggetta
l'assunzione degli apprendisti "ad apposita autorizzazione, valida
per sette anni, rilasciata dal direttore dell'Ufficio apprendistato",
in luogo dell'autorizzazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro
prevista dalla normativa statale.
2. - Riguardo alla prima norma denunziata, il ricorrente osserva
che essa "dà luogo, sia pure solo in ipotesi di mancato
raggiungimento di un accordo, alla sostituzione del criterio di
autonomia con altro diverso, comportante la eteroregolamentazione del
rapporto", mentre dall'art. 7 della legge dello Stato 19 gennaio 1955
n. 25, i cui principi devono essere rispettati dalla legislazione
concorrente della Provincia, "si desume che, per quanto attiene in
specie alla durata dell'apprendistato, la possibilità di
eterointegrazione della volontà delle categorie contraenti è
prevista solo a favore della legge statale". Ne consegue che, in
difetto di un accordo sindacale, la durata massima dell'apprendistato
non potrebbe essere che quella fissata dalla legge statale (cinque
anni).
Nel caso, poi, di accordo sindacale sulla durata
dell'apprendistato contrastante con i principi della stessa legge
provinciale, si osserva che l'intervento suppletivo regolamentare
della Giunta provinciale non avrebbe ragion d'essere, considerato che
il secondo comma dell'art. 2 richiama espressamente il vincolo di
rispetto del termine massimo previsto dalla legislazione statale.
3. - Quanto alla seconda norma, il ricorrente rileva che essa
modifica il previgente art. 4, primo comma, della legge prov. n. 30
del 1981 (la quale subordinava l'assunzione di apprendisti
all'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro) violando i limiti
posti alla potestà legislativa provinciale in materia dagli artt. 9,
quarto comma, del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e 2, secondo comma,
della legge n. 25 del 1955, modificato dalla legge n. 424 del 1968.
4. - Nel giudizio si è costituito il Presidente della Provincia
di Bolzano. Egli contesta la fondatezza del ricorso osservando che
l'art. 35 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (esteso alla Regione
Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e Bolzano dal
d.P.R. 19 novembre 1987 n. 526) "ha profondamente innovato in
materia, trasferendo alle regioni le competenze amministrative
relative alla formazione professionale degli apprendisti in tutti gli
aspetti disciplinati dalla legge n. 25 del 1955 e successive
modificazioni". Invero, la riserva di competenza dello Stato, pure
contenuta nell'art. 36 del citato d.P.R. n. 616 del 1977, "concerne i
soli aspetti privatistici del rapporto di lavoro dell'apprendista, ma
non tocca i profili pubblicistici, la cui competenza è ora assegnata
in via definitiva alla regione. Tra questi ultimi rientra
l'autorizzazione a instaurare il rapporto di apprendistato, che il
d.P.R. n. 616 del 1977 ha pertanto sottratto alla disciplina
nazionale".
5. - La medesima argomentazione viene riferita anche alla prima
delle due norme denunziate, in ordine alla quale si deduce
ulteriormente che essa non avrebbe affatto previsto la possibilità
di modificare, con norme regolamentari, la durata del periodo di
apprendistato, atteso che l'emanazione di tali norme è prevista
soltanto nell'ipotesi in cui il contenuto dell'accordo con le
organizzazioni sindacali contrasti con i principi stabiliti dalla
legge statale. Sotto quest'aspetto, quindi, la norma in esame
rappresenta piuttosto un più efficace strumento di salvaguardia
della normativa statale.
La Provincia resistente sostiene inoltre che l'impugnativa di
questa norma è inammissibile nella misura in cui estende la censura
ad aspetti diversi da quello al quale era circoscritto il rilievo
espresso nell'atto di rinvio della legge da parte del Commissario del
Governo, con nota del 24 aprile 1986, cioè il rilievo della presunta
illegittimità della norma nella parte in cui, in mancanza di accordo
sindacale, attribuisce alla Giunta provinciale il potere di fissare
la durata massima del rapporto di apprendistato.
6. - Nell'imminenza dell'udienza di discussione la difesa della
Provincia di Bolzano ha depositato una memoria nella quale ribadisce
e sviluppa ulteriormente le controdeduzioni già esposte nell'atto di
costituzione, e inoltre informa che, pendente l'impugnativa di
costituzionalità della legge 17 ottobre 1986, il Consiglio
provinciale di Bolzano ha approvato una nuova legge, che ha ottenuto
il visto del Commissario del Governo ed è stata promulgata come
legge 7 agosto 1987 n. 19. L'art. 2 di questa legge modifica l'art. 4
della legge prov. n. 30 del 1981 riproducendo alla lettera l'art. 3
della legge 17 ottobre 1986, oggetto del presente giudizio nella
parte in cui assoggetta la costituzione del rapporto di apprendistato
all'autorizzazione dell'ufficio provinciale per l'apprendistato,
anziché dell'Ispettorato del lavoro.
Su questo punto, pertanto, ad avviso della resistente il ricorso
dovrebbe essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di
interesse oppure dovrebbe essere dichiarata la cessazione della
materia del contendere. Considerato in diritto
1. - Contrariamente a quanto sostiene la difesa della Provincia di
Bolzano, il provvedimento di rinvio, in data 24 aprile 1986, della
legge provinciale approvata il 19 marzo 1986, in materia di
formazione professionale degli apprendisti, censura l'art. 1, quinto
comma, non per "asserita violazione del limite massimo di cinque anni
di durata dell'apprendistato stabilito dall'art. 7 della legge
(statale) 19 gennaio 1955 n. 25", bensì in quanto "non rispetta -
attesa la competenza concorrente della Provincia - il principio di
cui all'art. 7 della legge n. 25 del 1955, che demanda alla
contrattazione collettiva la durata dell'apprendistato entro il
limite massimo di cinque anni". Vi è dunque sostanziale
corrispondenza tra il motivo prospettato nel rinvio governativo della
legge al Consiglio provinciale e il motivo svolto nel ricorso
proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nella parte in
cui impugna l'art. 5, quinto comma, della legge riapprovata il 17
ottobre 1986, in quanto autorizza la Giunta Provinciale, in mancanza
di accordo tra le organizzazioni sindacali più rappresentative, a
fissare con norma regolamentare una durata massima del rapporto di
apprendistato inferiore al limite legale di cinque anni.
In questa misura il primo capo dell'impugnativa è ammissibile e
va disattesa la contraria eccezione avanzata dalla resistente.
2. - Sotto tale profilo il ricorso è fondato.
La norma impugnata viola due principi dell'ordinamento dello
Stato, che devono essere rispettati dalla competenza legislativa
concorrente della Provincia di Bolzano in materia di apprendistato.
In primo luogo viola il principio generale che esclude ogni
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome in
materia di disciplina dei rapporti giuridici privati (salva la
specialissima eccezione ammessa per la Provincia di Bolzano in tema
di ordinamento dei masi chiusi). Il termine massimo
dell'apprendistato è un elemento integrante del regolamento
contrattuale di questo rapporto speciale di lavoro: alla sua
scadenza, in difetto di disdetta da parte del datore di lavoro,
l'art. 19 della legge n. 25 collega l'effetto della trasformazione
automatica del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro
definitivo (a tempo indeterminato). Perciò anche la fissazione di un
termine massimo inferiore a quello stabilito dalla legge nazionale è
esclusa dalla competenza legislativa della Provincia di Bolzano in
questa materia (art. 9 n. 4 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti il Trentino-Alto Adige, approvato con
d.P.R. n. 670 del 1972) e dalle corrispondenti attribuzioni
amministrative (artt. 1 e 2 delle norme di attuazione approvate con
d.P.R. n. 471 del 1975): tale competenza e tali attribuzioni
riguardano esclusivamente i profili pubblicistici del rapporto.
In secondo luogo la norma impugnata viola un principio specifico
stabilito dalla legge n. 25 del 1955. L'art. 7 dispone una "riserva
di contrattazione collettiva (di categoria)" per la fissazione di una
durata massima dell'apprendistato inferiore a quella legale di cinque
anni. La norma è un'applicazione del principio generale che riserva
alla contrattazione collettiva la competenza a derogare in melius ai
minimi legali di tutela dei lavoratori. Nessun'altra fonte normativa,
e tanto meno un regolamento amministrativo, può surrogarsi
all'autonomia professionale in tale funzione. Ciò si comprende
agevolmente ove si rifletta che i detti minimi sono determinati dalla
legge mediante un bilanciamento degli opposti interessi dei
prestatori e dei datori di lavoro, così che essi non possono essere
modificati in senso più favorevole ai primi se non con l'accordo dei
secondi.
Pertanto, se per una categoria professionale le organizzazioni
sindacali più rappresentative non raggiungono un accordo per ridurre
la durata massima dell'apprendistato, questa rimane fissata in cinque
anni a norma dell'art. 7 della legge n. 25.
A tale ipotesi si equipara praticamente quella, pure prevista
dalla norma impugnata, ma del tutto improbabile, in cui sia stipulato
un contratto collettivo che determini una durata massima del rapporto
superiore a quella legale, richiamata nel secondo comma dell'art. 1
della legge sotto esame. Una simile clausola collettiva sarebbe nulla
e automaticamente sostituita, in virtù dell'art. 1339 cod. civ.,
dalla clausola legale di cui all'art. 7 della legge n. 25, onde
neppure in tal caso potrebbe legittimamente intervenire una norma
regolamentare della Giunta provinciale.
Si aggiunga che la previsione di un previo tentativo di
conciliazione delle parti sociali, da esperirsi dall'Assessore
provinciale competente in materia, dimostra come il potere
regolamentare attribuito dalla norma censurata alla Giunta
provinciale sia sostanzialmente destinato a una funzione di arbitrato
pubblico obbligatorio di un conflitto collettivo. Sotto questo
aspetto la norma urta direttamente contro la garanzia dell'autonomia
collettiva implicita nell'art. 39, primo comma, Cost.
3. - Legittimamente invece, in applicazione dell'art. 2 lett. a)
del d.P.R. 471 del 1975, l'altra norma denunziata, cioè l'art. 3,
primo comma, prevede l'autorizzazione del competente organo
provinciale (Ufficio apprendistato) in luogo dell'autorizzazione
dell'Ispettorato provinciale del lavoro prescritta dall'art. 2,
secondo comma, della legge n. 25 del 1955, modificata dalla legge n.
424 del 1968. Comunque l'art. 3 è stato riprodotto integralmente
nell'art. 2 della successiva legge provinciale 7 agosto 1987 n. 19,
pubblicata nel B.U. della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 25
agosto 1987. È venuta meno pertanto la materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, quinto comma,
della legge della Provincia Autonoma di Bolzano, recante "Modifiche
alla legge provinciale 17 novembre 1981 n. 30, concernente la
formazione professionale degli apprendisti", approvata dal Consiglio
provinciale il 19 marzo 1986 e riapprovata il 17 ottobre 1986, nella
parte in cui autorizza la Giunta provinciale, in mancanza di accordo
tra le organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative dei
datori e dei prestatori di lavoro, a disciplinare con regolamento la
durata dell'apprendistato entro il limite massimo previsto dalla
legislazione statale;
Dichiara cessata la materia del contendere per quanto attiene
all'impugnativa dell'art. 3, primo comma, della legge medesima,
proposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri col ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:691 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte