Sentenza n. 693/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 1404/1956
- art. 9legge 1404/1956
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della
legge 4 dicembre 1956 n. 1404 ("Soppressione e messa in liquidazione
di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma
costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti
la finanza statale"), promosso con ordinanza emessa il 29 settembre
1986 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra
Losio Francesco e il Ministero del Tesoro ed altro, iscritta al n.
787 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 29 settembre 1986, nel corso del
procedimento civile vertente tra Losio Francesco e l'Ufficio del
Tesoro e il Comune di Genova per il pagamento del credito derivante
da fornitura di porcellane, cristalleria e posaterie fornite alla
soppressa Opera Nazionale per i Pensionati d'Italia, il Tribunale di
Genova sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre
1956 n. 1404 ("Soppressione e messa in liquidazione di enti di
diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti,
soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza
statale") nelle parti in cui, disciplinando il procedimento per la
liquidazione, da parte del Ministero del Tesoro - Ufficio
liquidazione degli enti pubblici soppressi, prevedono che i creditori
di tali enti debbano presentare, entro il termine di 60 giorni dalla
pubblicazione del provvedimento di soppressione, le istanze per il
riconoscimento dei crediti vantati e possano adire l'Autorità
giudiziaria entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento
relativo alle istanze presentate.
Ad avviso del giudice rimettente, in tale ipotesi la conservazione
del diritto di credito sarebbe subordinata al preventivo esperimento
della menzionata procedura amministrativa e al rispetto dei termini
ivi previsti, con conseguente disparità di trattamento tra creditori
in ragione della qualità soggettiva dei relativi debitori, a seconda
che questi siano o non enti pubblici posti in liquidazione, pur
essendo i rapporti sorti e regolati dal diritto privato.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha spiegato intervento
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto
1. - Oggetto della questione di legittimità costituzionale sono
gli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404 ("Soppressione e
messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti
sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e
comunque interessanti la finanza locale") là dove, nel regolare il
procedimento amministrativo per la liquidazione, da parte del
Ministero del Tesoro - Ufficio Liquidazioni, degli enti pubblici
soppressi, prevedono che i creditori di tali enti debbano presentare,
entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento
di soppressione, le istanze per il riconoscimento dei crediti vantati
e possano, quindi, adire l'Autorità giudiziaria entro il termine
perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento
relativo alle istanze presentate.
La questione è sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto i
profili che il sistema dei termini e delle decadenze previsto dalle
norme denunciate creerebbe disparità di trattamento, privilegiando
alcune categorie di debitori, quali gli enti soppressi e l'organo
statale subentrante, a scapito di alcune categorie di creditori,
alcuni dei quali vedrebbero compromessa la propria posizione
creditoria per il solo fatto della qualità soggettiva del debitore.
2. - La questione non è fondata.
La giurisprudenza prevalente sia della Corte di cassazione che del
giudice amministrativo ritiene che l'instaurazione del procedimento
liquidatorio di cui alla legge n. 1404 del 1956 non importi la
perdita, neppure temporanea, del diritto del creditore ad azioni
giudiziarie individuali, in quanto tale procedimento consente di
conseguire - oltre che in via giudiziaria - la soddisfazione dei
crediti in via amministrativa.
Non può perciò ritenersi violato, come si assume dal giudice a
quo, il principio di uguaglianza poiché le norme impugnate non
impediscono la proposizione dell'azione giudiziaria indipendentemente
dal preventivo esperimento del procedimento amministrativo e prima
che questo, se iniziato, si sia concluso, onde la questione di
legittimità costituzionale deve essere dichiarata infondata in
quanto basata su un'interpretazione delle norme che non trova
riscontro nella prevalente giurisprudenza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 4
dicembre 1956 n. 1404 ("Soppressione e messa in liquidazione di enti
di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti,
soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza
statale"), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale
di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:693 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte